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Bollettino Ufficiale n. 22 del 1 / 06 / 2006

Deliberazione del Consiglio Regionale 16 maggio 2006, n. 68 - 16220

Dimissioni del signor Enrico Costa dalla carica di Consigliere regionale e relativa surrogazione con il signor Pietro Francesco Toselli (articolo 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108)

(omissis)

Il Presidente Gariglio dà lettura della lettera di dimissioni, in data 15 maggio 2006, del signor Enrico COSTA dalla carica di Consigliere regionale a seguito della sua elezione a componente della Camera dei Deputati.

Interviene il Consigliere Dutto, in qualità di Presidente della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l’insindacabilità (di seguito la Giunta), dando lettura dell’estratto del processo verbale n.11 del 15 maggio 2006 della stessa (allegato alla presente per farne parte integrante) relativo agli adempimenti conseguenti all’elezione di Consiglieri regionali al Parlamento nazionale.

Il Presidente Gariglio pone in votazione la proposta di prendere atto delle dimissioni del Consigliere Enrico Costa.

(Il Consiglio, unanime, prende atto)

Il Presidente Gariglio pone poi in votazione la proposta di prendere atto che al Consigliere Enrico Costa (eletto nella quota proporzionale nella circoscrizione di Cuneo, nella lista avente il contrassegno Forza Italia) subentra, ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 108 del 1968, il signor Pietro Francesco Toselli, che nella stessa lista e circoscrizione segue l’ultimo eletto, al quale va pertanto attribuito il seggio resosi vacante.

Il Presidente Gariglio in esito alla votazione effettuata, proclama eletto Consigliere il signor Pietro Francesco Toselli e lo invita a prendere posto in aula qualora si trovi nelle vicinanze.

(Il Consigliere neo-eletto prende posto in Aula).

Per quanto attiene alla convalida dell’elezione del neo-eletto Consigliere Pietro Francesco Toselli, l’articolo 17 della legge n. 108 del 1968 prevede che “al Consiglio regionale è riservata la convalida dell’elezione dei propri componenti, secondo le norme stabilite dal suo Regolamento interno”. A tal fine l’articolo 16 del Regolamento stabilisce che l’esame delle condizioni di ciascuno dei Consiglieri eletti sia effettuato dalla Giunta la quale proporrà successivamente al Consiglio regionale l’adozione dei provvedimenti conseguenti.

(omissis)