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Bollettino Ufficiale n. 22 del 1 / 06 / 2006

Deliberazione del Consiglio Regionale 16 maggio 2006, n. 67 - 16217

Dimissioni del signor Stefano Allasia dalla carica di Consigliere regionale e relativa surrogazione con il signor Gianfranco Novero (articolo 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108)

(omissis)

Il Presidente Gariglio dà lettura della lettera di dimissioni, in data 8 maggio 2006, del signor Stefano Allasia dalla carica di Consigliere regionale a seguito della sua elezione a componente della Camera dei Deputati.

Interviene il Consigliere Dutto, in qualità di Presidente della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l’insindacabilità (di seguito la Giunta), dando lettura dell’estratto del processo verbale n. 11 del 15 maggio 2006 della stessa (allegato alla presente per farne parte integrante) relativo agli adempimenti conseguenti all’elezione di Consiglieri regionali al Parlamento nazionale.

Il Presidente Gariglio pone in votazione la proposta di prendere atto delle dimissioni del Consigliere Stefano Allasia.

(Il Consiglio, unanime, prende atto)

Il Presidente Gariglio pone poi in votazione la proposta di prendere atto che al Consigliere Stefano Allasia (eletto nella quota proporzionale nella circoscrizione di Torino, nella lista avente il contrassegno Lega Nord) subentra, ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 108 del 1968, il signor Gianfranco Novero, che nella stessa lista e circoscrizione segue l’ultimo eletto, al quale va pertanto attribuito il seggio resosi vacante.

Il Presidente Gariglio, in esito alla votazione effettuata, proclama eletto Consigliere il signor Gianfranco Novero e lo invita a prendere posto in aula qualora si trovi nelle vicinanze.

(Il Consigliere neo-eletto prende posto in Aula).

Per quanto attiene alla convalida dell’elezione del neo-eletto Consigliere Gianfranco Novero, l’articolo 17 della legge n. 108 del 1968 prevede che “al Consiglio regionale è riservata la convalida dell’elezione dei propri componenti, secondo le norme stabilite dal suo Regolamento interno”. A tal fine l’articolo 16 del Regolamento stabilisce che l’esame delle condizioni di ciascuno dei Consiglieri eletti sia effettuato dalla Giunta la quale proporrà successivamente al Consiglio regionale l’adozione dei provvedimenti conseguenti.

(omissis)