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Bollettino Ufficiale n. 22 del 1 / 06 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Sant’Ambrogio (Torino)

Modifica all’art.21 dello Statuto Comunale con deliberazione consiliare n. 9 del 28 marzo 2006

Art. 21
Funzionamento della Giunta

Il Sindaco o chi ne fa le veci convoca e presiede la Giunta, ne definisce gli oggetti posti all’ordine del giorno, tenuto anche conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori, ne dirige e coordina le attività, assicurando l’unità dell’indirizzo politico amministrativo e la collegialità delle relative decisioni.

La Giunta è validamente riunita con l’intervento della metà dei componenti in carica al momento compreso il Sindaco e delibera a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci. Alle sedute della Giunta può partecipare, senza diritto di voto, il revisore del conto consuntivo, il quale può essere convocato a cadenze periodiche.

Le sedute della Giunta non sono aperte al pubblico, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

Tutte le votazioni in Giunta sono palesi.