Bollettino Ufficiale n. 22 del 1 / 06 / 2006
ANNUNCI LEGALI
Comune di Cannero Riviera (Verbano Cusio Ossola)
Decreto n. 1 del 20/05/2006 - Accordo di programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Cannero Riviera per la creazione del Centro Federale Remiero di Canottaggio a sedile fisso
La sottoscritta Maria Pia Bottacchi, Sindaco del Comune di Cannero Riviera (VCO)
Premesso: che è stato dato avvio, a cura del Responsabile del Procedimento, Sig. Benito Donini, nominato con deliberazione di G.C. n. 179/2004, alla procedura per la stipula dell Accordo di Programma di cui alloggetto e che, a seguito di specifiche Conferenze Servizi tenutesi in data 30.03.2005; 22.04.2005; 20.07.2005; 04.04.2006, tra le parti interessate, si è addivenuti a concordare il testo definitivo dell Accordo di Programma - come approvato rispettivamente da Regione e Comune coi seguenti atti:
- D.G.R. Piemonte n. 43-2641 del 19.04.2006;
- D.G.C. Comune di Cannero Riviera n. 74 dell11.04.2006;
Preso atto che in data 18.05.2006, dopo lo spirare dei termini di pubblicazione dell avvio del procedimento sul B.U.R. N.15 del 14.04.2005, presso lAssessorato al Turismo, Sport in Via Avogadro, 30 - Torino, è stato formalmente sottoscritto tra la Regione Piemonte ed il Comune di Cannero Riviera l Accordo di Programma in argomento;
Ricordato che a norma dell articolo 8 della D. G.R. 24.11.1997, n. 27-23223, dopo la sottoscrizione, l Accordo deve essere approvato con atto del Sindaco, in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente, e che sulla base di quanto previsto dal successivo articolo 10 il Responsabile del Procedimento deve curarne la pubblicazione sul B.U.R. unitamente ad estratto dell Accordo stesso, concludendo così il procedimento;
Ritenuto di provvedere a quanto sopra;
decreta
1.- di approvare, per le ragioni tutte esposte in premessa, lAccordo di Programma - sottoscritto in data 18.05.2006 tra il Comune di Cannero Riviera e la Regione Piemonte e finalizzato alla creazione del Centro Federale Remiero di Canottaggio a sedile fisso;
2.- di far rilevare che lo stesso è composto da n. 16 articoli e viene allegato sub. A) a far parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
3.- di demandare al Responsabile del Procedimento, sig. Benito Donini, gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente Decreto.
Il Sindaco
Maria Pia Bottacchi
Allegato A) al decreto del Sindaco n. 1 in data 20/05/2006
Accordo di Programma ai sensi dellarticolo 34 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 tra La Regione Piemonte E Il Comune di Cannero Riviera per la creazione del Centro Federale Remiero di Canottaggio a sedile fisso
L anno duemilasei, il giorno diciotto, del mese di maggio, presso la Regione Piemonte - Assessorato al Turismo Sport , in Torino, Via Avogadro, 30
Tra la Regione Piemonte, rappresentata dallAssessore regionale al turismo, sport, Giuliana Manica, su delega del Presidente della Giunta Regionale prot. n. 5779/S.1/1.45 del 28/03/2006, in attuazione di quanto previsto con D.G.R. n. 43-2641 del 19/04/2006, di seguito -per brevità- citata anche come Regione;
Il Comune di Cannero Riviera, rappresentato dal Sindaco, Maria Pia Bottacchi, (omissis), elettivamente domiciliato presso il Comune di Cannero Riviera - Via Municipio, 14, Cannero Riviera in attuazione di quanto previsto con Deliberazione della G.C. N.179 del 23.11.2004, di seguito -per brevità- citato anche come Comune;
Premesso che
(omissis)
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano
Titolo Primo: Attivita congiunte
Articolo 1 - Valore delle premesse.
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.
Articolo 2 - Oggetto dell Accordo.
L Accordo di Programma ha per oggetto la creazione del Centro Federale Remiero di Canottaggio a Sedile Fisso di Cannero Riviera, conforme con le norme di Piano Regolatore Generale Comunale, mediante la realizzazione di una struttura a due livelli comprendente uno spazio per il deposito delle barche, una vasca di allenamento e due spogliatoi con servizi al piano seminterrato; una struttura leggera adibita a palestra/spazio polifunzionale con altro spogliatoio e relativi servizi, un ufficio, un ripostiglio e un ampio terrazzo al piano terreno.
Articolo 3 - Soggetto responsabile e Struttura regionale competente.
Al Comune di Cannero Riviera competono tutti gli obblighi derivanti dal suo ruolo di soggetto promotore e Responsabile dellAccordo di Programma nonché di stazione appaltante dei lavori previsti. il responsabile del procedimento dellAccordo designato è il sig. Benito Donini - Segretario Comunale. La struttura regionale incaricata delle procedure amministrative connesse con la partecipazione della Regione Piemonte allAccordo di Programma comprese quelle inerenti il cofinanziamento per la realizzazione delle opere di cui al precedente art. 2, è la Direzione Turismo Sport Parchi, nellambito della quale verrà individuata la struttura competente a fini della gestione e del controllo del medesimo co-finanziamento.
Titolo secondo: Compiti e obblighi delle parti
Articolo 4 -Obblighi delle parti.
Le parti firmatarie del presente accordo (in seguito le Parti) concordano sulla necessità delle azioni di seguito indicate e si impegnano ad attuarle secondo i termini e le modalità precisati negli articoli successivi.
Si impegnano altresì a compiere tutto quanto risulti necessario e utile per realizzare il progetto nonché per consentire agli organi previsti dal presente Accordo di cooperare a detta realizzazione nellambito delle competenze ad essi attribuite.
Nellambito di tali obiettivi le Parti si impegnano a compiere ogni attività prevista nei successivi atti e documenti, richiamati nelle premesse e in particolare allindividuazione delle modalità istituzionali, amministrative, finanziarie per la realizzazione delle opere presentate.
Articolo 5 - Progettazione ed esecuzione delle opere.
La progettazione, la direzione lavori, lesecuzione delle opere e delle attività necessarie alla realizzazione del progetto sono in carico al Comune di Cannero Riviera nonché affidati mediante contratti di appalto, aggiudicati ai sensi della vigente normativa comunitaria e italiana. Saranno altresì osservati gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dal D.lgs 14 agosto 1996 n. 494.
Articolo 6 - Proprietà e possesso degli immobili.
In relazione alla disponibilità dei beni immobili oggetto degli interventi previsti, il Comune di Cannero Riviera dichiara di aver acquisito la proprietà dellarea su cui deve sorgere il complesso sportivo in esame con atto Notaio Terragni di Cannobio in data 27.07.2000 n. 13748 di repertorio.
Articolo 7 -Gestione e destinazione duso.
Il Comune di Cannero Riviera provvederà a gestire limpianto sportivo direttamente o mediante convenzione da stipulare con la locale Associazione Canottieri Cannero Sportiva.
Articolo 8 - Comunicazione e controllo.
Lattività di informazione è a carico del Comune di Cannero Riviera in qualità di stazione appaltante, che si impegna a fornire alla Struttura regionale competente tutte le informazioni e i dati contabili necessari al monitoraggio dellavanzamento dellesecuzione delle opere. Il Comune si impegna a fornire, agli Enti aventi titolo a norma di legge, tutte le informazioni richieste e a consentire laccesso per eventuali controlli disposti dagli Enti finanziatori o a ciò titolati dalla legge sia alla documentazione che alle opere, per la durata di dieci anni.
Articolo 9 - Finanziamento degli interventi.
La Regione Piemonte, Direzione Turismo Sport Parchi e il Comune di Cannero Riviera si impegnano a finanziare lintervento per la realizzazione del complesso sportivo in oggetto, per un importo pari a euro 455.000,00, il cui quadro economico è il seguente:
Manodopera, noli e materiali euro 2.770,00
Scavi, demolizioni, rimozioni euro 26.713,64
Calcestruzzi,
casseri, acciaio euro 106.343,45
Carpenteria metallica euro 9.576,00
Murature
e tavolati euro 22.567,65
Intonaci euro 9.536,29
Solai euro 13.056,00
Impermeabilizzazioni,
tetto e lattoneria euro 47.347,60
Sottof., vespai, pavimenti, rivestimenti euro
23.959,06
Tubi, pozzetti euro 3.062,06
Isolanti e coibenti euro 6.240,00
Opere
da fabbro euro 21.029,05
Opere da falegname euro 12.420,00
Impianti euro 32.321,20
Assistenze euro
6.966,00
Opere varie e accessori euro 1.092,00
Oneri sicurezza euro 5.000,00
Somme
a disposizione euro 105.000,00
Totale euro 455.000,00
Il finanziamento dellinvestimento viene assicurato:
- per euro 318.500,00 dalla Regione Piemonte - Direzione Turismo Sport Parchi nellambito degli stanziamenti disponibili sul capitolo 26725/2005 del Bilancio di previsione per lanno finanziario 2005 e pluriennale per gli anni finanziari 2005-2007", per i quali si è già provveduto allassunzione del relativo impegno contabile a favore del Comune di Cannero R. - beneficiario - per la realizzazione dellopera in questione (D.D. n. 927/21 del 30/11/2005, imp. n. 6652);
- per euro 136.500,00 dal Comune di Cannero Riviera - (contributo Fondazione CARIPLO - R.P. 2005).
I fondi, con riferimento ai rispettivi Bilanci di competenza relativi allanno 2005 sono così ripartiti:
Regione Piemonte cap. 26725/05 euro 318.500,00
Comune di Cannero Riviera CAP 5941 RP 2005 (contr.Fondaz.Cariplo) euro 136.500,00
Totale euro 455.000,00
La redazione del progetto esecutivo dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo, salvo motivata proroga approvata dal Collegio di Vigilanza.
LAppalto dei lavori dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi dallapprovazione del progetto esecutivo, salvo motivata proroga approvata dal Collegio di Vigilanza.
Gli eventuali importi residui, non impegnati nella realizzazione delle suddette opere a seguito di adeguamenti progettuali, economie di gestione, ribassi dasta etc., potranno essere utilizzati dal Comune di Cannero Riviera per finanziare lavori e opere funzionali e/o migliorativi dellintervento in questione, nel rispetto delle norme vigenti e a seguito di parere favorevole della Regione Piemonte, Direzione Turismo Sport Parchi.
Articolo 10 - Termine di esecuzione degli interventi e trasferimento delle risorse regionali.
La Regione si impegna a trasferire il contributo pari ad Euro 318.500,00.=, su richiesta scritta e documentata del Comune di Cannero Riviera secondo le modalità di cui allarticolo 11 della Legge Regionale n. 18/1984.
In relazione alle modalità di liquidazione sopra descritte, la Regione -tramite la Direzione regionale competente- provvederà a fornire al Comune di Cannero Riviera lelenco completo della documentazione necessaria ai fini dell erogazione.
La durata del presente Accordo di Programma, è pari alla completa realizzazione delle opere che viene stabilita in anni tre, decorrenti dalla pubblicazione sul B.U.R. del decreto di approvazione dell Accordo da parte del Sindaco.
Leventuale proroga dei termini definiti nel presente Accordo verrà valutata dal Collegio di Vigilanza.
Titolo Terzo: Disposizioni finali
Articolo 11 -Vincolatività dellaccordo
Le Parti si obbligano a rispettare lAccordo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti che violino o ostacolino il medesimo o che contrastino con esse.
Le parti si obbligano altresì a compiere tutti gli atti applicativi e attuativi necessari alla sua esecuzione.
Articolo 12 - Modifiche al progetto
Non sono consentite varianti e modifiche sostanziali al progetto ovvero che alterino le finalità o le caratteristiche funzionali dellintervento.
Eventuali varianti anche in corso dopera dovranno risultare conformi alle norme vigenti in materia; tali varianti dovranno altresì essere preventivamente autorizzate secondo la disciplina vigente dal RUP e comunicate per coerenza al Collegio di vigilanza. Ciascuna delle parti componente il collegio potrà esprimere il proprio parere di merito entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di variante ovvero si procederà alla convocazione del Collegio, su richiesta motivata di uno dei due soggetti, ai fini della verifica di ammissibilità della proposta di variante.
Eventuali incrementi del costo delle opere a seguito di dette varianti, che comportino il superamento del finanziamento assegnato, saranno a carico del Comune di Cannero Riviera.
Articolo 13 - Modifiche dellaccordo.
Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che lhanno stipulato con le stesse procedure seguite per la sua promozione, definizione, formazione, stipulazione, approvazione.
Eventuali modifiche di carattere non sostanziale, proposte dai Soggetti Sottoscrittori saranno valutate dal Collegio di vigilanza che, nel caso le ritenga accoglibili, ne consentirà lattuazione. Eventuali proroghe dei termini di cui allart. 10 non costituiscono modifica dellaccordo ma dovranno comunque essere sottoposte al parere del Collegio di vigilanza.
Non costituiscono modifiche dellAccordo le eventuali convenzioni o disciplinari stipulati al fine di dare esecuzione alle disposizioni del presente Accordo, purchè non ne limitino loperatività.
Articolo 14 - Vigilanza e poteri sostitutivi.
La vigilanza sullattuazione del presente accordo è attribuita al Collegio di Vigilanza costituito ai sensi dellart. 34 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 Testo unico delle leggi sullordinamento degli Enti locali.
Il collegio, quando esercita le predette funzioni di vigilanza è composto da due membri e precisamente da:
- un componente indicato dalla Regione Piemonte,
- un componente indicato dal Sindaco del Comune di Cannero Riviera.
Gli Enti potranno nominare i componenti supplenti del Collegio di Vigilanza.
Il Collegio di vigilanza ha il compito di vigilare sulla piena, sollecita e corretta attuazione dellAccordo nel rispetto degli indirizzi sopra enunciati.
In particolare il Collegio controlla la corretta applicazione e il buon andamento dellesecuzione dellAccordo e può inoltre disporre ove lo ritenga opportuno, lacquisizione di documenti e informazioni.
Articolo 15 Controversie.
Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine allinterpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo non ne sospendono lattuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di vigilanza di cui allart. 14.
Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione di questultimo per i motivi sopraddetti, tali controversie saranno devolute alla decisione di un Collegio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura Civile.
Il Collegio arbitrale sarà formato da 3 componenti, uno designato dalla Regione Piemonte, uno designato dal Comune di Cannero Riviera e uno designato di comune accordo dalle parti che giudicheranno la questione con equità, entro 30 giorni dallavvio dellesame.
In difetto di designazione, su istanza della parte più diligente, il presidente del Tribunale di Verbania provvederà alla relativa designazione nel caso in cui la parte inadempiente non abbia nominato il proprio arbitro entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento dellinvito della parte più diligente.
Si rinvia, per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, al Titolo VIII del Codice di procedura Civile.
Articolo 16 - Approvazione.
Il presente Accordo è approvato a norma dellart 34 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 - Testo unico delle leggi sullordinamento degli Enti locali - ed in conformità alla D.G.R. n. 27-23223 del 24/11/1997, mediante provvedimento di approvazione del Sindaco del Comune di Cannero Riviera. Il Responsabile del procedimento curerà la pubblicazione dellAccordo sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Letto, firmato e sottoscritto.
Torino, 18 maggio 2006
per la Regione Piemonte
lAssessore regionale al turismo, sport
Giuliana
Manica
per il Comune di Cannero Riviera
Il Sindaco Maria Pia Bottacchi