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Bollettino Ufficiale n. 22 del 1 / 06 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Cannero Riviera (Verbano Cusio Ossola)

Decreto n. 1 del 20/05/2006 - Accordo di programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Cannero Riviera per la creazione del Centro Federale Remiero di Canottaggio a sedile fisso

La sottoscritta Maria Pia Bottacchi, Sindaco del Comune di Cannero Riviera (VCO)

Premesso: che è stato dato avvio, a cura del Responsabile del Procedimento, Sig. Benito Donini, nominato con deliberazione di G.C. n. 179/2004, alla procedura per la stipula dell’ Accordo di Programma di cui all’oggetto e che, a seguito di specifiche Conferenze Servizi tenutesi in data 30.03.2005; 22.04.2005; 20.07.2005; 04.04.2006, tra le parti interessate, si è addivenuti a concordare il testo definitivo dell’ Accordo di Programma - come approvato rispettivamente da Regione e Comune coi seguenti atti:

- D.G.R. Piemonte n. 43-2641 del 19.04.2006;

- D.G.C. Comune di Cannero Riviera n. 74 dell’11.04.2006;

Preso atto che in data 18.05.2006, dopo lo spirare dei termini di pubblicazione dell’ avvio del procedimento sul B.U.R. N.15 del 14.04.2005, presso l’Assessorato al Turismo, Sport in Via Avogadro, 30 - Torino, è stato formalmente sottoscritto tra la Regione Piemonte ed il Comune di Cannero Riviera l’ Accordo di Programma in argomento;

Ricordato che a norma dell’ articolo 8 della D. G.R. 24.11.1997, n. 27-23223, dopo la sottoscrizione, l’ Accordo deve essere approvato con atto del Sindaco, in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente, e che sulla base di quanto previsto dal successivo articolo 10 il Responsabile del Procedimento deve curarne la pubblicazione sul B.U.R. unitamente ad estratto dell’ Accordo stesso, concludendo così il procedimento;

Ritenuto di provvedere a quanto sopra;

decreta

1.- di approvare, per le ragioni tutte esposte in premessa, l’Accordo di Programma - sottoscritto in data 18.05.2006 tra il Comune di Cannero Riviera e la Regione Piemonte e finalizzato alla creazione del Centro Federale Remiero di Canottaggio a sedile fisso;

2.- di far rilevare che lo stesso è composto da n. 16 articoli e viene allegato sub. A) a far parte integrante e sostanziale del presente Decreto;

3.- di demandare al Responsabile del Procedimento, sig. Benito Donini, gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente Decreto.

Il Sindaco
Maria Pia Bottacchi

Allegato A) al decreto del Sindaco n. 1 in data 20/05/2006

Accordo di Programma ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 tra La Regione Piemonte E Il Comune di Cannero Riviera per la creazione del Centro Federale Remiero di Canottaggio a sedile fisso

L’ anno duemilasei, il giorno diciotto, del mese di maggio, presso la Regione Piemonte - Assessorato al Turismo Sport , in Torino, Via Avogadro, 30

Tra la Regione Piemonte, rappresentata dall’Assessore regionale al turismo, sport, Giuliana Manica, su delega del Presidente della Giunta Regionale prot. n. 5779/S.1/1.45 del 28/03/2006, in attuazione di quanto previsto con D.G.R. n. 43-2641 del 19/04/2006, di seguito -per brevità- citata anche come “Regione”;

Il Comune di Cannero Riviera, rappresentato dal Sindaco, Maria Pia Bottacchi, (omissis), elettivamente domiciliato presso il Comune di Cannero Riviera - Via Municipio, 14, Cannero Riviera in attuazione di quanto previsto con Deliberazione della G.C. N.179 del 23.11.2004, di seguito -per brevità- citato anche come “Comune”;

Premesso che

(omissis)

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano

Titolo Primo: Attivita’ congiunte

Articolo 1 - Valore delle premesse.

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

Articolo 2 - Oggetto dell’ Accordo.

L’ Accordo di Programma ha per oggetto la creazione del Centro Federale Remiero di Canottaggio a Sedile Fisso di Cannero Riviera, conforme con le norme di Piano Regolatore Generale Comunale, mediante la realizzazione di una struttura a due livelli comprendente uno spazio per il deposito delle barche, una vasca di allenamento e due spogliatoi con servizi al piano seminterrato; una struttura leggera adibita a palestra/spazio polifunzionale con altro spogliatoio e relativi servizi, un ufficio, un ripostiglio e un ampio terrazzo al piano terreno.

Articolo 3 - Soggetto responsabile e Struttura regionale competente.

Al Comune di Cannero Riviera competono tutti gli obblighi derivanti dal suo ruolo di soggetto promotore e Responsabile dell’Accordo di Programma nonché di stazione appaltante dei lavori previsti. il responsabile del procedimento dell’Accordo designato è il sig. Benito Donini - Segretario Comunale. La struttura regionale incaricata delle procedure amministrative connesse con la partecipazione della Regione Piemonte all’Accordo di Programma comprese quelle inerenti il cofinanziamento per la realizzazione delle opere di cui al precedente art. 2, è la Direzione Turismo Sport Parchi, nell’ambito della quale verrà individuata la struttura competente a fini della gestione e del controllo del medesimo co-finanziamento.

Titolo secondo: Compiti e obblighi delle parti

Articolo 4 -Obblighi delle parti.

Le parti firmatarie del presente accordo (in seguito le “Parti”) concordano sulla necessità delle azioni di seguito indicate e si impegnano ad attuarle secondo i termini e le modalità precisati negli articoli successivi.

Si impegnano altresì a compiere tutto quanto risulti necessario e utile per realizzare il progetto nonché per consentire agli organi previsti dal presente Accordo di cooperare a detta realizzazione nell’ambito delle competenze ad essi attribuite.

Nell’ambito di tali obiettivi le Parti si impegnano a compiere ogni attività prevista nei successivi atti e documenti, richiamati nelle premesse e in particolare all’individuazione delle modalità istituzionali, amministrative, finanziarie per la realizzazione delle opere presentate.

Articolo 5 - Progettazione ed esecuzione delle opere.

La progettazione, la direzione lavori, l’esecuzione delle opere e delle attività necessarie alla realizzazione del progetto sono in carico al Comune di Cannero Riviera nonché affidati mediante contratti di appalto, aggiudicati ai sensi della vigente normativa comunitaria e italiana. Saranno altresì osservati gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dal D.lgs 14 agosto 1996 n. 494.

Articolo 6 - Proprietà e possesso degli immobili.

In relazione alla disponibilità dei beni immobili oggetto degli interventi previsti, il Comune di Cannero Riviera dichiara di aver acquisito la proprietà dell’area su cui deve sorgere il complesso sportivo in esame con atto Notaio Terragni di Cannobio in data 27.07.2000 n. 13748 di repertorio.

Articolo 7 -Gestione e destinazione d’uso.

Il Comune di Cannero Riviera provvederà a gestire l’impianto sportivo direttamente o mediante convenzione da stipulare con la locale Associazione Canottieri “Cannero Sportiva”.

Articolo 8 - Comunicazione e controllo.

L’attività di informazione è a carico del Comune di Cannero Riviera in qualità di stazione appaltante, che si impegna a fornire alla Struttura regionale competente tutte le informazioni e i dati contabili necessari al monitoraggio dell’avanzamento dell’esecuzione delle opere. Il Comune si impegna a fornire, agli Enti aventi titolo a norma di legge, tutte le informazioni richieste e a consentire l’accesso per eventuali controlli disposti dagli Enti finanziatori o a ciò titolati dalla legge sia alla documentazione che alle opere, per la durata di dieci anni.

Articolo 9 - Finanziamento degli interventi.

La Regione Piemonte, Direzione Turismo Sport Parchi e il Comune di Cannero Riviera si impegnano a finanziare l’intervento per la realizzazione del complesso sportivo in oggetto, per un importo pari a euro 455.000,00, il cui quadro economico è il seguente:

Manodopera, noli e materiali    euro    2.770,00
Scavi, demolizioni, rimozioni    euro    26.713,64
Calcestruzzi, casseri, acciaio    euro    106.343,45
Carpenteria metallica    euro     9.576,00
Murature e tavolati    euro     22.567,65
Intonaci    euro     9.536,29
Solai    euro     13.056,00
Impermeabilizzazioni, tetto e lattoneria    euro     47.347,60
Sottof., vespai, pavimenti, rivestimenti    euro     23.959,06
Tubi, pozzetti    euro     3.062,06
Isolanti e coibenti    euro     6.240,00
Opere da fabbro    euro     21.029,05
Opere da falegname    euro     12.420,00
Impianti    euro     32.321,20
Assistenze    euro     6.966,00
Opere varie e accessori    euro     1.092,00
Oneri sicurezza    euro     5.000,00
Somme a disposizione    euro     105.000,00
Totale    euro     455.000,00

Il finanziamento dell’investimento viene assicurato:

- per euro 318.500,00 dalla Regione Piemonte - Direzione Turismo Sport Parchi nell’ambito degli stanziamenti disponibili sul capitolo 26725/2005 del “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005 e pluriennale per gli anni finanziari 2005-2007", per i quali si è già provveduto all’assunzione del relativo impegno contabile a favore del Comune di Cannero R. - beneficiario - per la realizzazione dell’opera in questione (D.D. n. 927/21 del 30/11/2005, imp. n. 6652);

- per euro 136.500,00 dal Comune di Cannero Riviera - (contributo Fondazione CARIPLO - R.P. 2005).

I fondi, con riferimento ai rispettivi Bilanci di competenza relativi all’anno 2005 sono così ripartiti:

Regione Piemonte cap. 26725/05 euro 318.500,00

Comune di Cannero Riviera CAP 5941 RP 2005 (contr.Fondaz.Cariplo) euro 136.500,00

Totale euro 455.000,00

La redazione del progetto esecutivo dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo, salvo motivata proroga approvata dal Collegio di Vigilanza.

L’Appalto dei lavori dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi dall’approvazione del progetto esecutivo, salvo motivata proroga approvata dal Collegio di Vigilanza.

Gli eventuali importi residui, non impegnati nella realizzazione delle suddette opere a seguito di adeguamenti progettuali, economie di gestione, ribassi d’asta etc., potranno essere utilizzati dal Comune di Cannero Riviera per finanziare lavori e opere funzionali e/o migliorativi dell’intervento in questione, nel rispetto delle norme vigenti e a seguito di parere favorevole della Regione Piemonte, Direzione Turismo Sport Parchi.

Articolo 10 - Termine di esecuzione degli interventi e trasferimento delle risorse regionali.

La Regione si impegna a trasferire il contributo pari ad Euro 318.500,00.=, su richiesta scritta e documentata del Comune di Cannero Riviera secondo le modalità di cui all’articolo 11 della Legge Regionale n. 18/1984.

In relazione alle modalità di liquidazione sopra descritte, la Regione -tramite la Direzione regionale competente- provvederà a fornire al Comune di Cannero Riviera l’elenco completo della documentazione necessaria ai fini dell’ erogazione.

La durata del presente Accordo di Programma, è pari alla completa realizzazione delle opere che viene stabilita in anni tre, decorrenti dalla pubblicazione sul B.U.R. del decreto di approvazione dell’ Accordo da parte del Sindaco.

L’eventuale proroga dei termini definiti nel presente Accordo verrà valutata dal Collegio di Vigilanza.

Titolo Terzo: Disposizioni finali

Articolo 11 -Vincolatività dell’accordo

Le Parti si obbligano a rispettare l’Accordo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti che violino o ostacolino il medesimo o che contrastino con esse.

Le parti si obbligano altresì a compiere tutti gli atti applicativi e attuativi necessari alla sua esecuzione.

Articolo 12 - Modifiche al progetto

Non sono consentite varianti e modifiche sostanziali al progetto ovvero che alterino le finalità o le caratteristiche funzionali dell’intervento.

Eventuali varianti anche in corso d’opera dovranno risultare conformi alle norme vigenti in materia; tali varianti dovranno altresì essere preventivamente autorizzate secondo la disciplina vigente dal RUP e comunicate per coerenza al Collegio di vigilanza. Ciascuna delle parti componente il collegio potrà esprimere il proprio parere di merito entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di variante ovvero si procederà alla convocazione del Collegio, su richiesta motivata di uno dei due soggetti, ai fini della verifica di ammissibilità della proposta di variante.

Eventuali incrementi del costo delle opere a seguito di dette varianti, che comportino il superamento del finanziamento assegnato, saranno a carico del Comune di Cannero Riviera.

Articolo 13 - Modifiche dell’accordo.

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che l’hanno stipulato con le stesse procedure seguite per la sua promozione, definizione, formazione, stipulazione, approvazione.

Eventuali modifiche di carattere non sostanziale, proposte dai Soggetti Sottoscrittori saranno valutate dal Collegio di vigilanza che, nel caso le ritenga accoglibili, ne consentirà l’attuazione. Eventuali proroghe dei termini di cui all’art. 10 non costituiscono modifica dell’accordo ma dovranno comunque essere sottoposte al parere del Collegio di vigilanza.

Non costituiscono modifiche dell’Accordo le eventuali convenzioni o disciplinari stipulati al fine di dare esecuzione alle disposizioni del presente Accordo, purchè non ne limitino l’operatività.

Articolo 14 - Vigilanza e poteri sostitutivi.

La vigilanza sull’attuazione del presente accordo è attribuita al Collegio di Vigilanza costituito ai sensi dell’art. 34 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali.

Il collegio, quando esercita le predette funzioni di vigilanza è composto da due membri e precisamente da:

- un componente indicato dalla Regione Piemonte,

- un componente indicato dal Sindaco del Comune di Cannero Riviera.

Gli Enti potranno nominare i componenti supplenti del Collegio di Vigilanza.

Il Collegio di vigilanza ha il compito di vigilare sulla piena, sollecita e corretta attuazione dell’Accordo nel rispetto degli indirizzi sopra enunciati.

In particolare il Collegio controlla la corretta applicazione e il buon andamento dell’esecuzione dell’Accordo e può inoltre disporre ove lo ritenga opportuno, l’acquisizione di documenti e informazioni.

Articolo 15 Controversie.

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo non ne sospendono l’attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di vigilanza di cui all’art. 14.

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione di quest’ultimo per i motivi sopraddetti, tali controversie saranno devolute alla decisione di un Collegio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura Civile.

Il Collegio arbitrale sarà formato da 3 componenti, uno designato dalla Regione Piemonte, uno designato dal Comune di Cannero Riviera e uno designato di comune accordo dalle parti che giudicheranno la questione con equità, entro 30 giorni dall’avvio dell’esame.

In difetto di designazione, su istanza della parte più diligente, il presidente del Tribunale di Verbania provvederà alla relativa designazione nel caso in cui la parte inadempiente non abbia nominato il proprio arbitro entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento dell’invito della parte più diligente.

Si rinvia, per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, al Titolo VIII del Codice di procedura Civile.

Articolo 16 - Approvazione.

Il presente Accordo è approvato a norma dell’art 34 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali - ed in conformità alla D.G.R. n. 27-23223 del 24/11/1997, mediante provvedimento di approvazione del Sindaco del Comune di Cannero Riviera. Il Responsabile del procedimento curerà la pubblicazione dell’Accordo sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Letto, firmato e sottoscritto.

Torino, 18 maggio 2006

per la Regione Piemonte
l’Assessore regionale al turismo, sport
Giuliana Manica
per il Comune di Cannero Riviera
Il Sindaco Maria Pia Bottacchi