Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 21 del 25 / 05 / 2006

Codice 21.1
D.D. 3 agosto 2005, n. 533

Compartecipazione della Regione Piemonte al “Concerto sinfonico di Ferragosto 2005", organizzato dall’Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale ”ATL2 Montagne Olimpiche". Impegno di spesa di Euro 15.000,00= o.f.i. sul cap. 14600/2005 (acc. n. 100511)

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

* di compartecipare, in attuazione della D.G.R. n. 135 - 15138 del 17.03.2005, con l’Amministrazione provinciale di Torino, il Museo Nazionale della Montagna di Torino e la Comunità Montana Alta Valsusa al “Concerto sinfonico di Ferragosto 2005", organizzato dall’Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale ”ATL2 Montagne Olimpiche"; per il Concerto, che si svolgerà a Sestriere, Borgata Champlas du Col, il 15 agosto 2005, sostenendo parte delle spese relative alle azioni di promozione turistica sia del territorio delle Montagne Olimpiche sia del Piemonte in generale, per un importo di Euro 15.000,00= o.f.i.;

* di impegnare a tale scopo la somma complessiva di Euro 15.000,00= sul cap. 14600 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005 (acc. n. 100511) a favore dell’Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale “ATL2 Montagne Olimpiche”;

* di liquidare la somma complessiva di Euro 15.000,00= o.f.i. di liquidare all’Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale “ATL2 Montagne Olimpiche” - con sede legale in via Giolitti, 7/9 - 10064 Pinerolo - (omissis) -, mediante accredito su conto corrente bancario indicato dalla stessa, ad avvenuta realizzazione dell’evento, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura intestata alla Regione Piemonte, vistata dal Dirigente Responsabile del Settore competente.

Il soggetto organizzatore è tenuto a svolgere l’incarico assegnato secondo le condizioni esplicitate in premessa, conosciute ed accettate dal medesimo. In caso di inosservanza di tali condizioni verrà applicata una penale da valutarsi in percentuale al valore presunto dell’azione di comunicazione non realizzata, almeno pari al 20% dell’importo totale a carico della Regione Piemonte. In caso di mancata o parziale realizzazione dell’evento, la liquidazione della somma prevista sarà sospesa e potrà essere intrapresa azione legale per eventuali danni subiti dall’Amministrazione regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Il Direttore regionale
Gaudenzio De Paoli