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Bollettino Ufficiale n. 21 del 25 / 05 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 27 aprile 2006, n. 21-2711

Nomina del Commissario dell’ASO San Giovanni Battista di Torino

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

* La nomina del dott. Giuseppe Galanzino a Commissario dell’Azienda sanitaria ospedaliera “San Giovanni Battista di Torino, con effetto dal 1 maggio 2006, e sino alla definizione del nuovo assetto isituzionale della sanità regionale e comunque non oltre il 28 febbraio 2007, con tutti i poteri spettanti al Direttore Generale dell’Azienda, ivi compresa la nomina del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, i cui contratti dovranno comunque avere scadenza non oltre i tre mesi successivi alla nomina del nuovo direttore generale e in ogni caso con le nomine dei successori.

* L’ufficio di Commissario è esercitato a tempo pieno e con impegno esclusivo, con preclusione di ogni altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.

* Di stabilire che il Commissario informi la propria azione ai principi ed agli obiettivi stabiliti dalla normativa statale e regionale, agli atti nazionali e regionali di indirizzo.

* In particolare il Commissario entro la scadenza del proprio mandato dovrà operare per il superamento delle criticità aziendali richiamate nella scheda allegata (all.A) e perseguire l’obiettivo unico di breve periodo di riqualificazione dei livelli essenziali e di riequilibrio finanziario così come sarà meglio precisato nei piani concordati.

* Di stabilire che al Commissario venga riconosciuto il trattamento economico già da ultimo previsto per il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria, così come determinato dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 99-10265 del 1 agosto 2003. Per quanto riguarda gli obiettivi di attività legati alla quota integrativa del trattamento economico, gli stessi verranno definiti con successivo provvedimento di approvazione dei piani di riqualificazione e riequilibrio entro un mese dalla nomina.

* Di prevedere che qualora il Commissario non concordi entro un mese dalla nomina i piani di riqualificazione e riequilibrio, o non persegua gli obiettivi di attività ed economico finanziari a lui assegnati, ovvero ponga in essere comportamenti o atti lesivi del rapporto fiduciario instaurato con la Regione, la Giunta Regionale procederà alla revoca dell’incarico.

* Gli oneri economici derivanti dall’applicazione del presente provvedimento sono posti a carico dell’Azienda Sanitaria oggetto di commissariamento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)