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Bollettino Ufficiale n. 21 del 25 / 05 / 2006

Codice 30.3
D.D. 15 maggio 2006, n. 93

L.R. 8 gennaio 2004, n. 1 e s.m.i.- D.G.R. n. 25-14837 del 21 febbraio 2005 - Promozione rete dei presidi a rilievo sociale - Potenziamento e messa in sicurezza dei Presidi a rilievo sociale - Approvazione graduatoria dei progetti ammissibili a contributo ed elenco progetti esclusi - Prima assegnazione di contributi in conto capitale per l’anno 2006 - Importo Euro 2.409.885,12

La Regione Piemonte, con l’approvazione della Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1, ha individuato nuove modalità, nell’ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legge quadro nazionale, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

L’obiettivo qualificante della nuova Legge regionale è quello di promuovere la realizzazione di una rete di presidi in grado di far superare ai cittadini le situazioni di disagio e di sofferenza e che garantiscano un miglioramento della qualità della vita.

In proposito dopo aver affrontato il riordino ed il più ampio tema del potenziamento del sistema di strutture socio-assistenziali tradizionali attraverso il finanziamento di interventi di nuova realizzazione e/o di ristrutturazione di complessi esistenti che ha comportato notevoli investimenti a partire dal 1990, la Regione Piemonte ha inteso avviare nel 2003 un percorso di consolidamento della diffusa e radicata rete di presidi “a rilievo sociale” che tutt’ora costituiscono un’efficace modalità di “contrasto alla solitudine” soprattutto per le fasce più sensibili della popolazione (anziani, minori, diversamente abili, ecc.).

Sulla scorta di tali motivazioni con Deliberazione della Giunta regionale n. 25-14837 del 5 febbraio 2005 si è rinnovata un’iniziativa rivolta al finanziamento di interventi di potenziamento e messa in sicurezza di quei presidi a rilievo sociale che svolgono attività meritevoli di tutela, molto diffusi sul territorio piemontese, volti a realizzare:

- un modello positivo di aggregazione per i giovani, adulti e anziani anche al fine di contrastare il fenomeno della solitudine;

- un contrasto ai processi di esclusione dall’ambiente di residenza,

- un incentivo alla vita associativa e di relazione;

- una promozione della partecipazione attiva in programmi ed interventi sociali da parte dei fruitori;

- un armonico sviluppo psico-fisico e sociale dei giovani;

- una promozione sociale e assistenziale valorizzando il volontariato e la cultura della solidarietà.

Inoltre, sulla scorta dell’esperienza passata, si è inteso promuovere anche la creazione di nuovi presidi a rilievo sociale, con la condizione di riutilizzare fabbricati esistenti, contribuendo alla rivitalizzazione di parti del contesto urbano al momento sotto utilizzate.

Sono pertanto oggetto del finanziamento gli immobili sedi di presidi a rilievo sociale, gestiti senza scopo di lucro per finalità sociali che sono generalmente denominati:

- Oratori;

- Centri d’incontro per anziani, giovani e adulti;

- Centri di aggregazione;

- Circoli ricreativi e aziendali.

In proposito, ai sensi della D.G.R. citata, i destinatari dei contributi, che dovevano dimostrare di essere proprietari dell’immobile oggetto dell’intervento o di averne disponibilità almeno quinquennale, risultavano essere:

a) Comuni, singoli o associati;

b) Comunità Montane e Comunità Collinari;

c) Enti gestori dei servizi socio assistenziali;

d) Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere;

e) Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza;

f) Parrocchie ed Enti religiosi giuridicamente riconosciuti;

g) Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, con sede legale nel territorio regionale, dal cui atto costitutivo si desuma lo svolgimento di attività di rilievo sociale.

h) Enti assistenziali pubblici o privati, fondazioni e altri enti di carattere privato, dal cui atto costitutivo o dal cui statuto si desuma l’inesistenza di scopo di lucro, lo svolgimento di attività di rilievo sociale, nonché la collocazione della sede legale dell’Ente nel territorio regionale.

Il contributo regionale per la realizzazione degli interventi in argomento è stato determinato, dalla Deliberazione n. 25/2005, in ragione dei seguenti valori tabellari:

costo totale minore o uguale a Euro 10.000,00 Contributo = 60% del costo totale

costo totale maggiore a Euro 10.000,00 Contributo = 40% per la parte eccedente Euro 10.000,00 + Euro 6.000,00 fino ad un massimo contributivo di Euro 40.000,00

Sempre con la D.G.R. n. 25-14837 del 21 febbraio 2005 venivano individuati inoltre, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 25 luglio 1994, n. 27 gli obiettivi e i criteri di selezione delle richieste per l’assegnazione dei contributi, che potevano essere presentate avvalendosi dei modelli approvati con Determinazione Dirigenziale n. 47 del 8 marzo 2005.

Nello specifico si stabiliva che l’assegnazione dei contributi doveva avvenire per le seguenti categorie d’interventi:

* adeguamento e messa in sicurezza dell’impianto di riscaldamento esistente;

* adeguamento degli impianti elettrici ai sensi della L. 46/90;

* adeguamento, installazione e potenziamento di impianti e dispositivi riferiti alla prevenzione incendi;

* adeguamento igienico-sanitario;

* opere edili e impiantistiche mirate alla protezione attiva e passiva del presidio;

* opere edili per la sicurezza statica della struttura;

* opere edili per il superamento di barriere architettoniche.

Potevano, inoltre, essere ammesse a contributo:

* le spese tecniche sostenute per la progettazione, il coordinamento e la direzione dei lavori;

* le spese per le forniture di singoli elementi necessari a garantire la sicurezza degli impianti, la prevenzione incendi e il superamento delle barriere architettoniche;

* gli oneri accessori gravanti sulla stazione appaltante (I.V.A., verifiche tecniche dello stato di fatto, certificazioni, perizie, ecc.).

Di contro non erano ammessi al finanziamento:

* lavori già eseguiti o in corso di realizzazione alla data di presentazione della richiesta di contributo;

* forniture di arredi;

* lavori riguardanti aree e spazi esterni agli immobili;

* lavori riguardanti gli impianti destinati all’attività sportiva.

Inoltre, sempre in riferimento a quanto in precedenza affermato, non potevano essere finanziati i lavori da eseguirsi:

- sui presidi socio-assistenziali oggetto di vigilanza e/o autorizzazione al funzionamento ai sensi della L.R. n. 1/2004 e secondo gli indirizzi di cui alla D.G.R. n. 124-18354 del 14 aprile 1997;

- sulle strutture di cui alla L.R. 15 aprile 1985, n. 31 e s.m.i. “disciplina delle strutture ricettive extralberghiere”;

- sulle strutture di cui alla L.R. 23 marzo 1995, n. 38 “disciplina dell’agriturismo”;

- sulle strutture di cui alla L.R. 9 aprile 1990, n. 24 “tutela e promozione del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso”;

- sulle strutture destinate ad attività sanitarie o di rilievo sanitario;

- sulle strutture destinate ai servizi sociali di comunità di cui alla D.G.R. n. 38-16335 del 29 giugno 1992;

- sulle strutture destinate ad attività commerciali, produttive o ad uffici;

- sulle strutture destinate esclusivamente all’attività sportiva agonistica;

- sulle strutture scolastiche di ogni ordine e grado;

- sugli immobili in cui sia stata attivata con la Direzione regionale Politiche Sociali una pratica contributiva ai sensi del precedente bando (D.G.R. n. 40-9269 del 5 maggio 2003).

In generale inoltre non sono finanziati gli interventi necessari per l’attivazione di presidi a rilievo sociale in immobili di proprietà privata di persona fisica, di Società o di Istituzioni con scopo di lucro.

I criteri di selezione prevedevano l’attribuzione, per ogni istanza, di un punteggio calcolato con i seguenti criteri:

Tipologia Immobile

* Intervento realizzato su immobile in cui è attivo e già insediato, alla data di approvazione del presente bando, un presidio a rilievo sociale. (punti 3)

* Intervento realizzato, ai fini dell’insediamento di un presidio a rilievo sociale, su immobili di proprietà comunale (punti 2)

* Intervento realizzato, ai fini dell’insediamento di un presidio a rilievo sociale, su immobili di proprietà di IPAB, Parrocchie, Fondazioni e altri Enti Pubblici e Privati privi di scopo di lucro (punti 1)

Volume d’investimento

* costo totale minore o uguale a Euro 5.000,00 (punti 8)

* costo totale compreso tra Euro 5.000,01 e Euro 10.000,00 (punti 6)

* costo totale compreso tra Euro 10.000,01 e Euro 50.000,00 (punti 4)

* costo totale compreso tra Euro 50.000,01 e Euro 100.000,00 (punti 2)

* costo totale maggiore di Euro 100.000,01 (punti 1)

Collocazione territoriale

* Presidio localizzato in Comune, o in frazioni storicamente autonome, con popolazione inferiore a 1.000 abitanti. (punti 5)

* Presidio localizzato in Comune con popolazione compresa fra 1001

e 3000 abitanti (punti 3)

* Presidio localizzato in Comune con popolazione compresa fra 3001

e 10.000 abitanti (punti 2)

* Presidio localizzato in Comune con popolazione superiore

a 10.000 abitanti (punti 1)

Ulteriori elementi di priorita’ (punteggio cumulabile)

* Intervento realizzato su immobile destinato a fini sociali da oltre 20 anni. (punti 3)

* Presidio localizzato in Comune appartenente ad una Comunità Collinare

o una Comunità Montana. (punti 2)

* Intervento eseguito su un immobile localizzato in Centro Storico e/o Nucleo

di Antica Formazione . (punti 1)

Inoltre le istanze aventi lo stesso punteggio dovevano essere collocate in graduatoria in ordine crescente d’importo contributivo e, nel caso fosse perdurata una situazione di parità, in ordine crescente rispetto all’entità totale della popolazione residente nel comune sede del presidio.

Infine la D.G.R. n. 25-14837 del 21 febbraio 2005 stabiliva che le domande di contributo dovevano pervenire entro e non oltre il 31 maggio 2005.

In base ai criteri sopra esposti, valutate le domande pervenute ed esaminata la necessaria documentazione prodotta dai soggetti interessati, risultano finanziabili secondo gli importi indicati per ciascuno, i progetti di cui all’Allegato A (graduatoria progetti idonei) parte integrante della presente determinazione.

In relazione alla disponibilità finanziaria sul cap. 21398 (ex 20535) del bilancio regionale 2006 accantonata con D.G.R. n. 26-2358 del 13 marzo 2006 (accantonamento n. 100599), destinata alle finalità in argomento per un totale di Euro 2.409.885,12, risultano finanziabili i soggetti indicati nell’allegato B (graduatoria progetti idonei ammessi a contributo e fruenti della prima assegnazione);

Rimangono in attesa di eventuali future disponibilità finanziarie i progetti indicati nell’allegato C (graduatoria progetti idonei non finanziati in quanto eccedenti le somme disponibili) e i progetti indicati nell’allegato D (elenco progetti rinviati ad una successiva valutazione) i quali, pur risultando conformi agli obiettivi su esposti, necessitano di limitate integrazioni tecnico-amministrative ai fini dell’idoneità;

Questi ultimi progetti per essere ammissibili al finanziamento debbono essere debitamente integrati, entro e non oltre il 4 settembre 2006 a pena di esclusione, e saranno collocati, secondo il punteggio a ciascuno attribuito, in successione ai progetti idonei non finanziati, riassunti nell’allegato C;

Dall’esame delle istanze pervenute, risulta invece che devono essere esclusi dalla graduatoria i progetti elencati nell’allegato E (elenco istanze non idonee) alla presente determinazione per le motivazioni specifiche a fianco elencate e qui riassunte:

1) Carenza dei requisiti tecnico-normativi;

2) Carenza della documentazione allegata;

3) Tipologia intervento non contribuibile;

4) Tipologia immobile non contribuibile;

5) Tipologia presidio non contribuibile;

6) Tipologia Ente richiedente non contribuibile;

7) Intervento realizzato su presidio non a rilievo sociale;

8) Istanza pervenuta fuori termine.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visto il D.lgs. n. 165/2001;

Visto l’art. 23 della L.R. n. 51/97;

Vista la L.R. n. 7/2001;

Vista la L.R. 8 gennaio 2004, n.1;

Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale con DD.G.R. n. 25-14837 del 21 febbraio 2005 e n. 26-2358 del 13 marzo 2006.

determina

- Di approvare la graduatoria dei progetti ammissibili a contributo, secondo quanto indicato in premessa, di cui all’allegato A (graduatoria progetti idonei), parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

 Di approvare la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento di cui all’allegato B, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, di assegnare i contributi secondo gli importi indicati per ciascun progetto, fino alla concorrenza dei fondi attualmente disponibili per le finalità in argomento, nel bilancio regionale dell’anno 2006 pari a Euro 2.409.885,12, accantonati con D.G.R. n. 26-2358 del 13 marzo 2006 (accantonamento n. 100599), e di impegnare la somma di Euro 2.409.885,12 sul Cap. 21398/2006.

- Di approvare la graduatoria dei progetti idonei per un eventuale futuro finanziamento, di cui all’allegato C, parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

- Di approvare la graduatoria dei progetti in attesa di integrazione degli atti, di cui all’allegato D (elenco progetti rinviati ad una successiva valutazione), parte integrante e sostanziale della presente determinazione, ritenuti conformi agli obiettivi e ai criteri di selezione previsti, previo perfezionamento degli atti tecnico-amministrativi;

- Di stabilire che gli enti riassunti nel su indicato allegato D per ottenere l’idoneità al finanziamento debbano presentare i chiarimenti necessari entro e non oltre il 4 settembre 2006 e che gli stessi, qualora risultati idonei, saranno collocati, secondo il punteggio a ciascuno attribuito, in successione ai progetti idonei non finanziati, riassunti nell’allegato C;

- Di approvare l’elenco dei progetti non idonei di cui all’Allegato E, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le motivazioni specifiche a fianco di ciascuno riportate;

- Di prendere atto che, ai sensi del punto 8) allegato A della D.G.R. n. 25-14837 del 21 febbraio 2005, i contributi sono erogati previa presentazione della seguente documentazione:

* rendiconto di spesa, elaborato secondo un fac-simile adottato dalla Direzione Politiche Sociali, sottoscritto dal Legale rappresentante dell’Ente beneficiario del contributo e dal Direttore dei Lavori, che attesti la data di avvio degli interventi e la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto preliminare prodotto a corredo dell’istanza di contributo. E’ ammessa la presentazione per i soli soggetti pubblici, in sostituzione del rendiconto, del Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori ai sensi del D.P.R. 554/99 e s.m.i;

* scheda contenente indirizzo - n. partita I.V.A. - n. codice fiscale - estremi della Tesoreria e relativo numero conto corrente (bancario o postale con Cod. ABI e CAB) - n. telefonico e nominativo al quale fare riferimento;

* fatture, intestate al soggetto beneficiario, in originale o in copia conforme all’originale rilasciate dal responsabile dell’Ente;

* dichiarazione, sottoscritta dal Legale rappresentante dell’ente beneficiario, che attesta che le fatture emesse per l’esecuzione dell’intervento non sono state utilizzate e né lo saranno in futuro per richiedere ulteriori sostegni o contributi ad altri enti pubblici;

* dichiarazione, sottoscritta dal Legale rappresentante dell’ente beneficiario, che attesta se l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) ha costituito un costo per l’Ente.

- Di approvare l’Allegato F, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, corrispondente al fac-simile di rendiconto necessario per la richiesta di somministrazione del contributo.

- Di dare atto che l’erogazione della quota assegnata avverrà in unica soluzione, dopo l’ultimazione dei lavori, e che, in caso di spesa effettiva inferiore a quella ammessa a contributo, il contributo verrà liquidato in diminuzione adottando i criteri previsti dal bando di finanziamento.

- Di dare atto che qualora il soggetto richiedente il contributo sia assoggettato al regime IVA e possa quindi detrarre l’imposta, che non costituisce perciò un costo per il soggetto medesimo, il relativo ammontare non è ammesso a contributo.

- Di dare atto che i contributi di cui trattasi, essendo finalizzati a parziale copertura finanziaria in conto capitale di interventi strutturali eseguiti da soggetti senza fini di lucro, non sono assoggettati alla ritenuta di cui all’art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 e s.m.i.

I soggetti destinatari dei contributi sono tenuti a citare, in ogni iniziativa mirata a diffondere la conoscenza dell’intervento oggetto del contributo regionale, la partecipazione finanziaria della Regione alla realizzazione dell’intervento medesimo.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Attilio Miglio

Allegato