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Bollettino Ufficiale n. 21 del 25 / 05 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 2 maggio 2006, n. 13-2738

Modifiche ed integrazioni dell’Allegato A) “Standard minimi dei micro-nidi” alla D.G.R. n. 28-9454 del 26 maggio 2003 “L. 448/2001 art. 70 - Micro-nidi - Individuazione dei requisiti strutturali e gestionali” cosi’ come modificato ed integrato dall’Allegato 1 alla D.G.R. n. 20-11930 del 8 marzo 2004

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di approvare la modifica dell’Allegato A) “Standard minimi dei micro-nidi” alla D.G.R. n. 28-9454 del 26 maggio 2003 “L. 448/2001 art. 70 - Micro-nidi - Individuazione dei requisiti strutturali e gestionali” così come modificato ed integrato dall’Allegato 1 alla D.G.R. n. 20-11930 del 8 marzo 2004, secondo le modalità ed i contenuti di cui all’allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di raccogliere tutte le norme riguardanti gli “Standard minimi dei micro-nidi”, in un unico testo coordinato di cui all’allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato 1

Modifica Allegato A della DGR n. 20-11930 del 8 marzo 2004 “standard minimi dei micro-nidi - testo coordinato”.

ART. 1 - Modifiche dell’art. 1 dell’allegato A della DGR n. 20-11930 del 8 marzo 2004.

1. L’art. 1 dell’allegato A, quinto comma , è sostituito dal seguente:

La programmazione del micro-nido aziendale è concordata tra l’Azienda promotrice del servizio e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale e territoriale. La successiva apertura è concordata tra l’Azienda promotrice del servizio, l’eventuale Ente gestore e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale e territoriale, secondo una flessibilità organizzativa rispondente alle esigenze del bambino, nell’ambito dei criteri previsti dalla presente normativa.

ART. 2 - Modifiche all’art. 4 dell’Allegato A.

1. Al nono comma dell’art. 4 dell’allegato A, dopo le parole “dagli Enti titolari dei micro-nidi” sono soppresse le parole “o dei nidi aziendali”.

2. Il decimo comma dell’art. 4 dell’Allegato A è sostituito dal seguente:

Nel micro-nido integrato con la scuola d’infanzia si può applicare il Contratto Collettivo Nazionale di riferimento, stipulato con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, già in essere per il personale destinato alla scuola dell’infanzia.

3. L’undicesimo comma dell’art. 4 dell’Allegato A è sostituito dal seguente:

In caso di affidamento della gestione del servizio ad un soggetto terzo si applica il Contratto Collettivo Nazionale, stipulato con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, del settore di riferimento dell’Ente aggiudicatario del servizio.

4. Il dodicesimo comma dell’art. 4 dell’Allegato A è sostituito dal seguente:

In caso di titolarità del servizio in capo ad una cooperativa sociale si applica il Contratto Collettivo Nazionale di riferimento, stipulato con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Allegato 2

STANDARD MINIMI DEI MICRO - NIDI (TESTO COORDINATO)

ART. 1 - Definizione.

1. Il micro-nido e’ un servizio rivolto alla prima infanzia con finalità di socializzazione ed educazione dei bambini e delle bambine, nel quadro di una politica integrata di tutela e promozione dei diritti dell’infanzia, di armonizzazione dei tempi di lavoro e di cura, in risposta alle esigenze del nucleo familiare.

2. L’attivazione del micro-nido deve essere concordata con l’Ente locale di riferimento al fine di assicurare il coordinamento con la rete dei servizi per la prima infanzia presenti sul territorio comunale, nonché il raccordo con i servizi sociali del territorio.

3. Il micro-nido si differenzia dall’asilo nido tradizionale per la minore capacità ricettiva.

4. Il micro-nido collocato in ambito aziendale è denominato micro-nido aziendale o nido d’azienda. Le aziende proponenti devono evitare sovrapposizioni di interventi o riproposizioni di servizi già avviati dai Comuni, in una logica di integrazione e di utilizzo ottimale delle risorse, nonché di definizione di risposte adeguate ai bisogni emergenti delle popolazioni interessate, attuando il raccordo con gli enti istituzionalmente competenti ed assicurando il confronto con tutti i soggetti interessati nel territorio di appartenenza.

5. La programmazione del micro-nido aziendale è concordata tra l’Azienda promotrice del servizio e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale e territoriale. La successiva apertura è concordata tra l’Azienda promotrice del servizio, l’eventuale Ente gestore e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale e territoriale, secondo una flessibilità organizzativa rispondente alle esigenze del bambino, nell’ambito dei criteri previsti dalla presente normativa.

ART. 2 - Destinatari.

1. Bambini di età non inferiore ai 3 mesi e non superiore ai 3 anni.

ART. 3 - Capacità ricettiva e orario minimo di apertura.

1. Le strutture possono accogliere un numero limitato di bambini, fino ad un massimo di 24.

2. Il micro-nido creato in Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti deve avere una capacità ricettiva minima di 12 bambini. In tali Comuni possono essere attivati servizi con capacità ricettiva inferiore a 12 bambini nel caso in cui siano ubicati in località o frazioni storicamente e autonomamente individuate. Il vincolo non sussiste per i micro-nidi aziendali, nel solo caso in cui non ci siano richieste da parte del territorio di riferimento.

3. L’orario minimo di apertura e’ fissato in 6 ore giornaliere, di norma, per cinque giorni alla settimana.

ART. 4 - Personale.

1. Le figure educative operanti nel micro-nido sono in possesso di uno dei seguenti titoli:

- diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo);

- diploma di maestra di scuola d’infanzia (fino ad esaurimento del titolo);

- diploma di maturità magistrale (fino ad esaurimento del titolo);

- diploma di liceo psico-pedagogico;

- diploma di vigilatrice d’infanzia, nel rispetto delle norme di cui all’art.1 della L.R. 17 marzo 1980, n. 16;

- attestato di qualifica educatore per la prima infanzia o equivalenti;

- diploma di dirigente di comunità (fino ad esaurimento del titolo);

- diploma di laurea in scienze dell’educazione, scienze della formazione primaria e lauree con contenuti formativi analoghi;

- diploma di tecnico dei servizi sociali;

- altri diplomi di scuola media superiore, dai cui provvedimenti istitutivi, si riconosca un profilo professionale rivolto all’organizzazione e gestione degli asili nido.

2. Il personale ausiliario presente nel micro-nido deve aver conseguito la licenza della scuola dell’obbligo.

3. Il personale addetto alla cucina deve possedere un attestato di qualifica specifico per lo svolgimento delle mansioni previste.

4. Deve essere garantita la funzione di coordinamento pedagogico svolta da personale adeguatamente qualificato per il quale è richiesto il possesso del diploma di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico o dell’attestato rilasciato a seguito del corso regionale di Coordinatore pedagogico.

5. Il Coordinatore pedagogico svolge compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, nonché compiti di valutazione e promozione della qualità dei servizi.

6. Tra le figure educative del micro-nido deve inoltre essere individuato un responsabile.

7. Il rapporto numerico tra le figure educative e i bambini deve essere tale da garantire l’assistenza per tutto l’arco di apertura del servizio ed è da calcolarsi secondo il seguente prospetto:

Per un’utenza composta da bambini divezzi:

n. bambini iscritti    n. figure educative    n. operatori ausiliari
da 1 a 6.    1    1
da 6 a 12.    2    da 1 a 2
da 12 a 18    3    2
da 18 a 24    4    da 2 a 3

Per un’utenza composta da bambini lattanti:

n. bambini iscritti    n. figure educative    n. operatori ausiliari
da 1 a 4.    1    1
da 4 a 8.    2    da 1 a 2
da 8 a 12    3    2
da 12 a 16    4    da 2 a 3
da 16 a 20    5    3
da 20 a 24    6    da 3 a 4

8. L’Organico degli operatori va calcolato in base al numero e alla tipologia (lattanti/divezzi) degli iscritti nell’arco dell’anno di frequenza, nonché rispetto alle modalità organizzative del servizio.

9. Al personale assunto in via diretta dagli Enti titolari dei micro-nidi deve essere applicato il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali.

10. Nel micro-nido integrato con la scuola d’infanzia si può applicare il Contratto Collettivo Nazionale di riferimento, stipulato con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, già in essere per il personale destinato alla scuola dell’infanzia.

11. In caso di affidamento della gestione del servizio ad un soggetto terzo si applica il Contratto Collettivo Nazionale, stipulato con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, del settore di riferimento dell’Ente aggiudicatario del servizio.

12. In caso di titolarità del servizio in capo ad una cooperativa sociale si applica il Contratto Collettivo Nazionale di riferimento, stipulato con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

ART. 5 - Requisiti strutturali e di dimensionamento.

1. Il micro-nido, ubicato in aree facilmente accessibili alla popolazione interessata al servizio, può essere istituito presso:

- aziende pubbliche o private collocate in qualsiasi zona urbanistica dei Piani Regolatori Comunali, purché sia garantita la salubrità degli ambienti, nonché presso immobili direttamente pertinenziali delle Aziende stesse (micro-nido aziendale o nido d’azienda);

- immobili destinati a Servizi Sociali o Educativi;

- immobili ad uso abitativo, secondo quanto disposto dall’art. 22 della Legge 24 novembre 2003, n.326 “Conversione in Legge del Decreto Legge 30 settembre 2003, 269 - Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici”.

2. La struttura di insediamento deve garantire le seguenti caratteristiche:

a) condizioni di stabilità in situazioni normali ed eccezionali, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti, nonché piena rispondenza alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

b) requisiti igienici minimi previsti dai Regolamenti locali d’igiene e dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia;

c) condizione di sicurezza degli impianti, anche di prevenzione incendi, nei casi previsti dalla legge;

d) accessibilità ai soggetti portatori di handicap usufruenti di sedia a ruote, secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 503/1996;

e) licenza di abitabilità e/o d’uso dei locali.

3. Nel micro-nido gli spazi essenziali da prevedere, in funzione delle esigenze dei bambini, sono costituiti da:

1. spazi per i bambini;

2. spazi per gli operatori;

3. servizi generali.

4. L’articolazione analitica di tali spazi è, di norma, la seguente:

Spazi funzionali    Destinazione d’uso    Superficie Utile

Per i bambini    Soggiorno e zona per l’alimentazione    3.00 mq/bamb.
    Zona Riposo    1.00 mq./bamb.
    Servizi Igienici    1.00 mq./bamb.

Per gli operatori    Accettazione e locale pluriuso per il personale    1.00 mq./bamb. con un minimo di 10 mq.
    Spogliatoio personale    1.00 mq./ bamb.
    Servizi Igienici per adulti    0.50 mq./bamb. con un minimo di 5 mq.

Totale        7.50 mq./ bamb.

Servizi generali    Cucina - dispensa    1.00 mq./bamb.
    Ambulatorio pediatrico    0.80 mq./bamb.
    Lavanderia - deposito    0.40 mq./bamb.

Area esterna attrezzata (1)        1.00 mq./bamb.

(1) Standard indicativo



5. Il dimensionamento degli spazi deve discendere dall’applicazione dei predetti parametri unitari e, nel caso di strutture con limitata capacità ricettiva non deve, di norma, essere inferiore ai seguenti valori minimi:

* spazi per i bambini - 20 mq.

* spazi per operatori - 15 mq.

* servizi generali - 15 mq. (standard indicativo da adeguare in caso di affidamento esterno dei servizi come successivamente detto)

6. Se il micro-nido ha una capienza ricettiva uguale o inferiore a 10 bambini gli spazi per gli operatori possono essere ricavati in locali che, ancorché non direttamente collegati agli spazi per i bambini, garantiscano comunque la funzionalità dell’attività.

7. I servizi generali possono essere accorpati con locali destinati al medesimo uso presenti nell’immobile, ferma restando l’indipendenza dell’area attrezzata.

8. E’ ammessa la dislocazione all’esterno dei locali e dei servizi di lavanderia e ambulatorio pediatrico nonché l’affidamento a terzi del servizio di predisposizione dei pasti trasportati secondo i limiti di cui al successivo art. 6, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 155/97 e s.m.i.

9. Per la realizzazione del micro-nido in immobili esistenti sono ammesse riduzioni non superiori al 10% dei parametri costruttivi, fermo restando il rispetto del dimensionamento minimo di cui sopra.

10. In ogni caso, si raccomanda l’organizzazione degli spazi secondo criteri di elevata flessibilità, evitando soluzioni distributive rigide.

11. Accettazione e locale pluriuso per il personale.

Quest’area è organizzata in modo tale da consentire un comodo accesso dei bambini, dotandola dello spazio occorrente per collocare un fasciatoio, nonché di armadietti per il deposito del vestiario.

L’area deve contenere il locale destinato ad ufficio, realizzabile anche con il sistema “open-space”.

12. Soggiorno e zona per l’alimentazione.

Quest’area deve essere organizzata garantendo la possibilità di svolgimento di più attività ricreative differenziate e, in modo fisicamente separato, la somministrazione dei pasti. E’ auspicabile, pertanto, la suddivisione dell’area in due locali distinti.

Nel caso in cui il micro-nido accolga anche bimbi lattanti, occorre che sia individuata un ulteriore locale appositamente destinato alla loro permanenza.

13. Servizi igienici.

I locali igienici devono essere illuminati ed aerati direttamente. Il servizio igienico deve essere dotato di antibagno che può essere aerato artificialmente. Nel locale antibagno è consentito il posizionamento del fasciatoio in uno spazio appositamente adibito all’uso. Il locale deve inoltre consentire il deposito dei materiali igienici fuori dalla portata dei bambini.

I pavimenti devono essere piastrellati e le pareti rivestite di materiale lavabile fino a mt. 2.00 di altezza.

Le tazze WC per i bambini devono essere di dimensioni ridotte, e previste in numero di almeno 1 vaso per 10 bambini, inserito ciascuno in box ispezionabili.

I lavandini, singoli o con vasca allungata per punti multipli di erogazione dell’acqua, anch’essi di dimensioni adeguate, sono da posizionarsi nell’antibagno; l’acqua erogata deve essere premiscelata da un comando unico.

Almeno un servizio igienico per adulti deve essere accessibile ai soggetti portatori di handicap e usufruenti di sedia a ruote, secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 503/1996.

14. Area esterna attrezzata..

Salvo dimostrata impossibilità, deve essere assicurata un’area esterna ad uso esclusivo del micro-nido, anche ricavabile in spazi non direttamente pertinenziali; essa deve risultare attrezzata per la permanenza e il gioco dei bambini.

ART. 6 - Servizio alimentare.

1. L’ammissibilità della somministrazione di pasti trasportati è subordinata all’esito favorevole dell’analisi dei rischi e della valutazione delle procedure di prevenzione e controllo attuate dal produttore alimentare per garantire la sicurezza e l’igiene degli alimenti come richiesto dal D.Lgs. n. 155/97 e s.m.i, ed è realizzabile nel solo caso in cui il micro-nido ospiti bambini di età compresa fra 2 anni e 3 anni.

2. In tutte le restanti situazioni deve essere almeno garantita una cucinotta per la preparazione delle pappe, di superficie utile minima di 6 mq.

3. La preparazione dei pasti deve essere autorizzata ai sensi dell’art.2 della Legge n. 283/62 e deve essere svolta in locali adeguati ai requisiti di cui al D.P.R. n. 327/80.

4. Nel caso di somministrazione di pasti veicolati il gestore dovrà produrre al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente per territorio la relazione contenente l’analisi-valutazione appropriata dei rischi legati all’attività e del relativo sistema di controllo, in considerazione della particolare utenza.

ART. 7 - Requisiti per l’esercizio dell’attività e autorizzazione al funzionamento.

1. Le persone addette all’attività, anche se in modo temporaneo, devono sottoporsi ai controlli sanitari prescritti dalle A.S.L.

2. Nei micro-nidi, anche in ambito aziendale, tutte le attività più propriamente di natura sanitaria dovranno essere assicurate dall’A.S.L. sul cui territorio insiste il servizio.

3. In merito ai libretti sanitari si applicano le norme contenute nella Deliberazione Giunta regionale n. 23-10718 del 20 ottobre 2003 e le conseguenti modifiche e integrazioni.

4. Il micro-nido deve essere dotato di un registro delle presenze dei bambini, nel quale vanno annotati i singoli nominativi insieme a quello di un parente di riferimento, con il relativo recapito telefonico.

5. Tale registro deve essere sistematicamente aggiornato, annotando giornalmente la presenza e l’assenza degli utenti dell’asilo.

6. Il micro-nido deve essere dotato di un regolamento di organizzazione dell’attività indicante almeno:

- i criteri per l’accesso;

- le modalità di funzionamento del servizio, nonché le rette e gli orari;

- gli strumenti previsti per la valutazione del servizio da parte dei fruitori;

- le procedure per assicurare la tutela degli utenti;

- le forme di partecipazione dei genitori all’attività del servizio;

- le forme e gli strumenti di raccordo del micro-nido con i servizi socio-sanitari del territorio e con il Comune di ubicazione.

7. Per il primo accoglimento al micro-nido, anche nel caso di frequenza occasionale, il genitore o chi ne fa le veci deve presentare un certificato vaccinale aggiornato e una certificazione del pediatra di base che attesti l’assenza di malattie infettive in atto.

8. L’esercizio dell’attività è subordinata al possesso dell’autorizzazione al funzionamento rilasciata dai soggetti delegati alle funzioni di vigilanza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 e 54 L.R. 8 gennaio 2004 n.1.

9. Per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento del micro-nido d’azienda occorre inoltre acquisire il parere favorevole del Comune in cui è ubicato.

10. L’autorizzazione al funzionamento, il regolamento di organizzazione, l’orario di apertura giornaliero e le tariffe applicate vanno esposte in modo visibile nell’ingresso.

11. Ogni variazione delle caratteristiche del servizio va comunicata agli organi delegati alla vigilanza.

12. I servizi socio-educativi per la prima infanzia già attivati dai Comuni continuano a funzionare secondo le modalità organizzative stabilite dagli Enti titolari.

13. Sono comunque sempre sperimentabili e attuabili, da parte dei Comuni e degli Enti Gestori Socio-assistenziali (L.R. 1/2004), progetti e iniziative atte a raggiungere le finalità di cui agli artt. 3 e 5 della Legge 28 agosto 1997, n.285.