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Bollettino Ufficiale n. 21 del 25 / 05 / 2006

Codice 21.5
D.D. 11 agosto 2005, n. 568

Progetto “Rinnovo autorizzazione alla coltivazione di cava di sabbia e ghiaia nel Comune di Varallo Pombia (NO), localita’ Chignoli. Proponente Ditta Cave Ticino di Varallo Pombia S.r.l. Valutazione d’incidenza SIC IT1150001 ”Valle del Ticino". DPR 357/97 modificato e integrato con DPR 120/03, art.6

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di esprimere, ai sensi dell’articolo 6 del DPR 120/03 che modifica l’articolo 5 del DPR 357/97 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e per le motivazioni espresse in premessa, giudizio positivo di valutazione d’incidenza all’attuazione del progetto di “Rinnovo dell’autorizzazione alla coltivazione di cava di sabbia e ghiaia nel Comune di Varallo Pombia (NO), località Chignoli”, in area limitrofa al Sito d’Importanza Comunitaria “Valle del Ticino” (codice 1150001), presentato dalla Ditta Cave Ticino di Varallo pombia S.r.l., subordinatamente al rigoroso rispetto delle seguenti prescrizioni:

* la messa a dimora dei soggetti arborei ed arbustivi dovrà essere eseguita utilizzando un sesto d’impianto il più possibile irregolare per ottenere un aspetto naturaliforme;

* si dovranno evitare i gruppi monospecifici;

* per almeno due anni a partire dalla realizzazione dell’impianto dovrà essere assicurata un’adeguata manutenzione (in particolare per quanto concerne i risarcimenti delle fallanze, il controllo delle infestanti sia erbacee che arbustive ed eventuali irrigazioni di soccorso);

* gli esemplari di farnia (Quercus robur) e/o rovere (Quercus petraea) dovranno costituire almeno il 50% del totale dei soggetti arborei che verranno messi a dimora;

* l’impianto dovrà interessare tutta la zona da ripristinare, almeno nell’area di fondo scavo, evitando impianti discontinui a macchia che possono facilitare l’insediamento nei vuoti di formazioni pioniere a prevalenza di specie alloctone (quali Robinia pseudoacacia e Prunus serotina);

* l’inclinazione delle scarpate non dovrà essere superiore a 30°, come già prescritto nell’ambito della precedente autorizzazione.

Si prescrive inoltre di affidare al Coordinamento VIA-VAS dell’ARPA Piemonte il controllo dell’effettivo recepimento e attuazione di tutte le prescrizioni ambientali contenute ai punti precedenti relative alla fase realizzativa dell’opera e di stabilire conseguentemente che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’avvio dei lavori al Coordinamento suddetto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Ermanno De Biaggi