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Bollettino Ufficiale n. 21 del 25 / 05 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 407-120256 del 2 maggio 2006. Sopraelevazione della discarica Chivasso 3 per rifiuti speciali non pericolosi

Con riferimento al Progetto Sopraelevazione della discarica Chivasso 3 per rifiuti speciali non pericolosi, Comune di Chivasso, presentato da SMC S.p.A., Smaltimenti controllati, con sede legale in Galleria S. Federico n. 54, Torino, si pubblica a conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 12 comma 8 della L.R. 40/98, per estratto, la Deliberazione di Giunta provinciale n. 407/120256 del 2 maggio 2006.

N.B.: Il testo integrale e gli allegati alla presente deliberazione sono depositati presso l’ufficio Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino Via Valeggio 5.

Oggetto: Progetto Sopraelevazione della discarica Chivasso 3 per rifiuti speciali non pericolosi, Comune di Chivasso

SMC S.p.A., Smaltimenti controllati, con sede legale in Galleria S. Federico n. 54, Torino

Giudizio positivo di compatibilità ambientale

(omissis)

con voti unanimi espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

delibera

1) di esprimere per i motivi indicati in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. n. 40/98 giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto di cui all’istanza del 21/06/2005 successive integrazioni, denominato “Sopraelevazione Discarica Chivasso 3 per rifiuti speciali non pericolosi - Località Pozzo, Comune di Chivasso" presentato dalla Smaltimenti Controllati - SMC s.p.a. con sede legale in Torino, Galleria San Federico 54 - C.F. e partita IVA 05142780013; il giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all’ottemperanza alle prescrizioni per la mitigazione, compensazione e monitoraggio degli impatti, contenute nell’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1) ha efficacia, ai sensi dell’art. 12, comma 9 della L.R. 40/98, per un per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consenta in via definitiva la realizzazione del progetto;

3) di dare atto che il provvedimento di autorizzazione alla realizzazione e contestuale autorizzazione all’esercizio degli impianti, ai sensi della normativa vigente verrà rilasciato dal dirigente competente a seguito del giudizio di compatibilità ambientale;

4) di dare atto che l’approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia;

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/98 e depositata presso l’Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino e presso l’Ufficio di Deposito della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmato.

Il Segretario Generale
Edoardo Sortino

Il Presidente della Provincia
Antonio Saitta