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Bollettino Ufficiale n. 21 del 25 / 05 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Moncalieri (Torino)

Decreto n. 97 del 05/05/2006 - Progetto Hortocampus - Porcedimento espropriativo di aree necesarie alla realizzazione di percorsi ciclo-pedonali in località Vallere. Rideterminazione indennità provvisoria di esproprio. Rettifica parziale del Decreto n. 692 del 21/12/2005

Il Dirigente del Settore

(omissis)

decreta

Articolo 1

Di stabilire, ai sensi e per i fini dell’art. 22 bis comma 1) del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., le indennità da corrispondere a titolo provvisorio in favore degli aventi diritto per l’espropriazione degli immobili siti nel Comune di Moncalieri occorrenti alla realizzazione del progetto Hortocampus descritto in narrativa nella misura indicata nella tabella allegata al presente atto desunta dal nuovo Piano Particellare di Esproprio (Tavv. 15, 16 e 17 ) aggiornato dall’Ente Parco con D.D. n. 26 del 10.02.06.

Di dare atto che l’indennità di cui sopra è stata rideterminata applicando i Valori Agricoli Medi stabiliti dalla Commissione Provinciale Espropri per la Provincia di Torino, validi per l’anno 2006, corrispondenti al tipo di colture in atto come riscontrate in sede di immissione nel possesso.

Di dare altresì atto che, per le motivazioni di cui in premessa, il presente articolo sostituisce l’articolo 1 del Decreto n. 692 del 21.12.2005.

Articolo 2

Di informare i proprietari interessati che nei trenta giorni successivi alla notifica del presente provvedimento potranno comunicare, mediante la compilazione e la sottoscrizione del modello allegato, se intendono condividere la determinazione dell’indennità provvisoria proposta dichiarando contestualmente l’assenza di diritti di terzi sul bene.

La dichiarazione di condivisione della determinazione dell’indennità è irrevocabile (cfr art. 20 comma 5 del DPR n. 327/01 e s.m.i.).

Il proprietario che abbia comunicato di condividere l’indennità ha diritto a ricevere un acconto dell’80% dell’indennità previa autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene. (cfr art. 20 comma 6 del DPR n. 327/01 e s.m.i.).

Nei successivi sessanta giorni dalla comunicazione di condivisione dell’indennità i proprietari sono tenuti a depositare la documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà del bene, con l’avvertenza che in mancanza della prescritta dichiarazione in ordine alla proprietà e libertà del bene, ovvero il mancato deposito della documentazione, ovvero non si prestino a ricevere l’indennità condivisa, questa sarà depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti (cfr art. 20 comma 12 del DPR n. 327/01 e s.m.i.). Inoltre, qualora il bene sia gravato da ipoteca, dovrà essere presentata altresì dichiarazione del titolare di tale diritto, con firma autenticata, che autorizza la riscossione della somma.

A seguito dei su indicati adempimenti ed al frazionamento delle aree espropriande, sarà corrisposto agli aventi diritto il saldo pari al 20% dell’indennità condivisa (cfr art. 20 comma 8 del DPR n. 327/01 e s.m.i.).

Si avverte che, in caso di silenzio, l’indennità di cui al precedente articolo 1 del presente provvedimento sarà considerata ad ogni effetto rifiutata e depositata, entro trenta giorni, presso la Cassa Depositi e Prestiti senza le maggiorazioni di cui all’art. 45 del DPR 327/01 e s.m.i..

Effettuato il deposito, il Comune di Moncalieri emetterà il decreto di esproprio (cfr art. 20 comma 15 del DPR 327/01 e s.m.i.).

I proprietari che hanno comunicato di condividere l’indennità provvisoria nei termini su indicati, hanno diritto:

a) all’indennità provvisoria di cui all’articolo 1 del presente provvedimento aumentato del 50% (cinquantapercento)( cfr art. 45 comma 2 lett. c del DPR 327/01 e s.m.i.);

b) all’indennità provvisoria di cui all’articolo 1 del presente provvedimento moltiplicata per tre nel caso in cui il proprietario sia anche coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale sul bene espropriando (cfr art. 45 comma 2 lett. d del DPR 327/01 e s.m.i.). La sussistenza dei suddetti presupposti dovrà essere opportunamente documentata.

Al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa in oggetto, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l’area direttamente coltivata da almeno un anno prima dalla data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità (14.07.2003), spetta una indennità aggiuntiva che sarà corrisposta a seguito di una dichiarazione dell’interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti (cfr art. 42 del DPR 327/01 e s.m.i.).

Di dare atto che il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo 2 del Decreto n. 692 del 21.12.2005.

Articolo 3

Esclusivamente per le aree oggetto di esproprio che ricadono in FV2* del vigente PRGC come individuate nell’allegato Piano particellare di esproprio (elaborato 17), si informa che:

- i proprietari interessati, nei trenta giorni successivi alla notifica del presente provvedimento, potranno comunicare per iscritto se condividono l’indennità offerta. In tal caso, ai sensi dell’art. 22 bis comma 3) del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., i medesimi hanno diritto a ricevere un acconto dell’80 per cento dell’indennità, previa autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene redatta mediante la compilazione e la sottoscrizione del modello allegato. Viceversa, nel caso in cui i proprietari interessati non condividano l’indennità offerta, ai sensi dell’art. 37 comma 1 del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., la medesima sarà ridotta nella misura del 40% e possono presentare osservazioni e depositare documenti, eventualmente anche in base ad una relazione esplicativa, ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio;

- ai sensi dell’art. 37 comma 7 del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., l’indennità spettante sarà ridotta ad un importo pari al valore indicato nell’ultima dichiarazione o denuncia presentata dall’espropriato ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) prima della determinazione dell’indennità nei modi stabiliti dall’art. 22 bis del medesimo D.P.R. ovvero se per l’area oggetto di esproprio negli ultimi cinque anni è stata pagata dall’espropriato un’imposta comunale (I.C.I.) in misura maggiore dell’imposta da pagare sull’indennità, la differenza sarà corrisposta da questo Comune;

- ai sensi dell’art. 37 comma 9 del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., qualora l’area oggetto di esproprio sia utilizzata a scopi agricoli, spetta al proprietario coltivatore diretto anche un’indennità pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato. La stessa indennità spetta al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante, se da questi coltivato da almeno un anno.

Di dare atto che il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo 3 del Decreto n. 692 del 21.12.2005.

Articolo 4

Di dare atto che il presente provvedimento integra il Decreto n. 692 del 21.12.2005.

Di rendere noto che il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, e sarà altresì pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4) della Legge n. 241/90 e s.m.i., si rende noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato, in via giurisdizionale, entro 60 giorni dalla data di ricevimento, dinanzi al T.A.R. Piemonte oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Esente da bollo a norma dell’art. 22 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m.i..

Il Dirigente del Settore Urbanistica
Giuseppe Pomero