Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 20 del 18 / 05 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 9 maggio 2006, n. 60-2806

Ausili per incontinenza - Disposizioni generali.

A relazione dell’Assessore Valpreda:

Premesso che con Decreto Ministeriale del 27.08.1999 n. 332, pubblicato su G.U. n. 227, del 27.09.1999, Suppl. ord. n. 176/L, è stato approvato il Nomenclatore Tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali dipendenti da qualunque causa. In tale elenco i dispositivi sono catalogati e suddivisi tenendo conto del criterio indicato dalle norme ISO 9999 “ Classificazione degli ausili tecnici per disabili ”.

Visto il Decreto del Ministro della Salute 22.9.2005 con il quale è stata approvata la Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici ( CND ).

Visto l’art. 1, comma 292, lettera b), della legge 23.12.2005 n. 266, che inserisce nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) la fornitura dei prodotti monouso: pannoloni, ausili per l’incontinenza.

Evidenziato tali gli ausili non possono essere considerati alla stregua di meri pezzi di ricambio, ma sono destinati a sostituire o ad aiutare una funzione biologica e, come tali, sono da qualificarsi quali beni finalizzati allo speciale impiego sociosanitario; beni che al fine di apportare un vero e proprio beneficio debbono incontrare il gradimento personale di chi lo utilizza.

La soggettività della scelta deve pertanto essere salvaguardata in quanto elemento essenziale del piano riabilitativo volto al pieno recupero funzionale e sociale dell’ individuo.

Constatato che l’ introduzione di nuovi prodotti monouso nel Prontuario del DM 332/99 è stata del tutto marginale ed insignificante rispetto a quanto la tecnologia mette da anni a disposizione nei paesi europei e che tale divario tecnologico può essere attenuato solo attraverso il principio della riconducibilità dei prodotti. Per ovviare a tali limiti la Regione Piemonte ha provveduto costantemente ad inserire prodotti innovativi tra i prodotti rimborsabili dal SSN, senza peraltro incidere sull’ammontare della spesa.

Vista la DGR n. 107-693 del 31.7.2000, con la quale sono stati stabiliti : l’obbligo delle fustelle asportabili con codice a barre, la semplificazione delle modalità di prescrizione, la modulabilità della consegna del materiale rispondente alle effettive necessità del paziente.

Ricordato che il valore della ricetta recante la prescrizione del materiale assorbente per il fabbisogno trimestrale è determinato, ai sensi del D.M. 27.08.1999 n. 332, dal prezzo in vigore del singolo pannolone mutandina grande codice ISO 09.30.04.003, Euro 0,393 moltiplicato per 360 pezzi, fabbisogno trimestrale, pari ad Euro 141,48 + IVA.

Constatata l’esigenza e l’opportunità di adottare un atto di carattere generale che riassuma i vari provvedimenti sinora adottati, (DD.G.R. n. 87-29577 del 1/3/2000, n. 14-11496 del 12/01/2004, n. 32-11942 dell’8/3/2004 e n. 71-14505 del 29/12/2004) utile ad assicurare uniformità di trattamento sul territorio, per il recepimento di quanto disposto dall’art. 1, comma 292, lettera b), della legge 23.12.2005 n. 266, per ciò che attiene in particolare i pannoloni e gli ausili per l’incontinenza.

Tutto ciò premesso;

visti:

il D.Lgs. 24.2.1997;

il D.M. 28.5.1999 n. 329;

il D.M. 27.8.1999 n. 332;

il D.M. 31.5.2001n. 321;

il D.M. 22.9.2005 (CND);

la Giunta regionale, condividendo le argomentazioni del Relatore, ad unanimità,

delibera

1. di confermare che la fornitura degli ausili per l’incontinenza e dei prodotti monouso (pannoloni, cateteri esterni ed interni, sacche per stomìa) può essere effettuata:

a. direttamente dalle Aziende Sanitarie,

b. mediante i fornitori ( farmacie, aziende ortopediche e sanitarie ) compresi negli appositi elenchi.

2. di ribadire che i citati prodotti monouso oggetto di forniture a carico del Servizio Sanitario Regionale devono, tanto al fine del rimborso quanto al fine del pagamento mediante fattura, essere obbligatoriamente dotati di fustella asportabile con codice a barre ( PARAF o EAN ).

3. di confermare la modulabilità di erogazione degli ausili assorbenti l’urina, rispondente alle effettive necessità del paziente.

4. di approvare l’elenco degli ausili assorbenti destinati all’assorbenza delle urine che possono essere prescritti a carico del S.S.R., quale allegato A), che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento. Gli altri prodotti saranno inseriti in un successivo provvedimento.

5. di ribadire che laddove è accertato che la patologia risulta essere irreversibile, la prescrizione dei dispositivi monouso ( prescrizioni multiple : prodotti per incontinenti, stomizzati ), fatti salvi gli accertamenti per aggravamento, assume carattere definitivo.

6. di incaricare la Direzione competente ad assumere gli eventuali provvedimenti di attuazione.

7. di dare atto che dal presente non deriva aumento di spesa.

8. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato