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Bollettino Ufficiale n. 20 del 18 / 05 / 2006
Deliberazione della Giunta Regionale 24 aprile 2006, n. 28-2690
Approvazione dellAccordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale 2006: allegato 1 e allegato 2.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
di approvare, per le argomentazioni illustrate in premessa, lAccordo Integrativo Regionale per la medicina Generale 2006, di cui agli Allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, siglati dalle Parti in data 31.3.2006, condividendone i contenuti,
di dare atto che agli oneri conseguenti allapplicazione del presente Accordo Integrativo Regionale le Aziende Sanitarie Locali faranno fronte con i finanziamenti assegnati.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dellart. 65 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato
ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE
PER LA MEDICINA GENERALE
2006
INDICE
Dichiarazione preliminare
Obiettivi generali
Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Rapporto ottimale
Art. 3 - Graduatoria Unica Regionale(ex art. 15 A.C.N. vigente)
Art. 4 - Comitato Regionale (ex art. 24 A.C.N.)-collegio Arbritrale
Art. 5 - Forme associative
Art. 6 - Personale di studio
Art. 7 - Prestazioni informatiche
Art. 8 - Partecipazione a gruppi di lavoro
Art. 9 - Equipe di assistenza territoriale
Art. 10 -Attività dell Equipe di assistenza territoriale
Art. 11 - Medici di Continuità Assistenziale
Art. 12 - Contattabilità del Medico di Famiglia
Art. 13 LAssistenza Domiciliare Programmata (ADP) e l Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
Art. 14 - - Attività di assistenza agli ospiti in R.S.A. R.A.F e R.A.
Art. 15 - Centralità del medico di Medicina Generale in attività integrative (deburocratizzazione)
Art. 16 - Appropriatezza delle cure e delluso delle risorse: prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio
Art. 17 - Promozione del Governo Clinico
Art. 18 - Attività di Prevenzione
Art. 19 - Il Budget di Distretto
Art. 20 - Libera Professione
Art 21- Attività territoriali programmate
Art.22 -Persone fragili
Art. 23 - Area di formazione in Medicina Generale
Art. 24 - Elenco regionale degli animatori di formazione in M.G.
Art. 25 - Elenco regionale dei docenti in Medicina Generale
Art. 26 - Trattamento economico di animatori e docenti
Art. 27- Progetto regionale del medico di Medicina Generale in Pronto Soccorso
Art. 28- Ufficio di coordinamento distrettuale: integrazioni.
Art 29- Tavolo di confronto,monitoraggio e valutazione
Art 30. Accesso del medico di famiglia alla funzione di direttore di distretto.
NORME FINALI
ALLEGATO A: Attivazione dei progetti per la promozione del governo clinico
* Dichiarazione preliminare
La Regione Piemonte, in coerenza con il Piano Socio-Sanitario Regionale, è fortemente determinata nel perseguire il migliore utilizzo delle risorse disponibili per garantire ai cittadini, al centro del Sistema, unassistenza socio-sanitaria qualitativamente e quantitativamente adeguata alle loro esigenze.
A tal fine la Regione Piemonte intende perseguire, attraverso il Piano Socio-Sanitario Regionale, unarmonica gestione del SSR che permetta il conseguimento degli obiettivi di appropriatezza attraverso la compartecipazione e la responsabilizzazione di tutte le categorie sanitarie operanti nel SSR.
Inoltre la Regione Piemonte intende promuovere una serie di strumenti atti a svolgere unefficace azione di prevenzione delle malattie maggiormente responsabili di invalidità e di morte, favorendo tra lutenza del Servizio Sanitario Regionale, la diffusione di contenuti di educazione sanitaria che da una parte giungano a salutari modificazioni di stili di vita e dallaltra favoriscano la cultura e la difesa dellappropriatezza, nellutilizzo del Servizio stesso, onde salvaguardarne lottimizzazione delle risorse e lalto valore di investimento sociale.
Il medico di medicina generale, in questa ottica, può svolgere efficacemente un ruolo centrale anche nella promozione della salute in quanto referente del contesto familiare, lavorativo ed ambientale, del cittadino.
La Regione Piemonte è impegnata a favorire un riequilibrio di potenzialità e risorse tra ospedale e territorio e a favorire una piena e produttiva integrazione, anche in relazione alla creazione di percorsi comuni e condivisi, in particolare nel campo della cronicità, al fine di garantire una continuità di processo ed unomogeneità di intervento, individuando modalità e tempi, di concerto con le OOSS di categoria.
* Obiettivi generali
Per quanto riguarda in particolare lassistenza territoriale, la Regione Piemonte ritiene fondamentali i seguenti obiettivi generali:
* Laffermarsi e il raggiungimento della piena operatività dellassistenza territoriale, dalle cure domiciliari ad ogni altra attività sperimentale, su progettualità Aziendale.
* La realizzazione, in modo coordinato e progressivo, di una rete organizzata di continuità assistenziale che garantisca al cittadino la possibilità di ricevere risposte coerenti e appropriate durante lintero arco della giornata, evitando ricorsi impropri alla Struttura Ospedaliera.
* Una forte integrazione, garantita dalla Regione stessa, fra tutti i professionisti operanti nellassistenza territoriale, compresi i servizi di emergenza sanitaria territoriale, che, attraverso il programmato coordinamento nel Distretto, possano orientare parte della loro attività al perseguimento di obiettivi di assistenza prioritari e funzionali ai processi di razionalizzazione e di appropriatezza.
* Limplementazione della medicina in associazione ed in particolare della medicina di gruppo e in rete, in modo tale da tener conto delle diverse esigenze assistenziali dei cittadini e delle oggettive condizioni operative dei medici di Medicina Generale, anche nei confronti delle diverse realtà territoriali.
* La massima integrazione tra la medicina territoriale e quella ospedaliera, mediante lindividuazione di un linguaggio comune e di percorsi diagnostici e terapeutici, condivisi. A tal proposito si ritiene indispensabile il completamento del processo di integrazione dei medici 118 nelle attività di Deu/Ps
* Lo sviluppo di un sistema informatico tecnologicamente avanzato ed efficiente, finalizzato a supportare complessità organizzative maggiori e a facilitare la comunicazione tra tutti gli operatori del SSR e tra questi ed il cittadino.
* Lestensione di competenze alle equipes territoriali nel campo assistenziale, oltre lattuale funzione programmatica e di monitoraggio.
* Il costante ricorso a strumenti informativi, formativi e di monitoraggio atti a favorire il ricorso sempre maggiore alla prescrizione di farmaci equivalenti.
* La promozione di una formazione degli Operatori, per garantire la qualità delle prestazioni, nel rispetto degli obiettivi del PSSR.
LAccordo rappresenta un passo fondamentale verso una migliore organizzazione dellassistenza territoriale, atta a ridurre il tasso di ospedalizzazione e a raggiungere il massimo livello possibile di appropriatezza nelle scelte dei percorsi assistenziali, in equilibrio e sintonia tra Territorio e Ospedale. Le Parti si impegnano per le modifiche che si renderanno necessarie in itinere, in relazione alloperatività del PSSR.
* Art. 1 - Campo di applicazione
1. Il presente Accordo regola - ai sensi del ACN parte II - il rapporto di lavoro esistente fra le Aziende Sanitarie Locali della Regione Piemonte ed i medici di medicina generale in esse operanti, per lo svolgimento dei compiti relativi a:
a) assistenza primaria
b) continuità assistenziale
c) medicina dei servizi
d) emergenza sanitaria territoriale
e) attività territoriali programmate
2. Il presente Accordo entra in vigore alla data di adozione del provvedimento deliberativo e resta in vigore fino alla stipula di nuovi Accordi Integrativi Regionali.
* Art. 2 - Rapporto ottimale
1. Ai sensi dellart. 8, lettera h), decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni così come previsto dallArt. 33 comma 9 dellACN vigente, laccesso alle funzioni di medico di medicina generale nella Regione Piemonte è disciplinato secondo i seguenti rapporti ottimali:
le carenze dellanno 2006 e successivi, fino alla durata del presente Accordo, saranno calcolate in modo tale che possa essere iscritto soltanto un medico per ogni 1200 residenti o frazione di 1200 superiore a 800, detratta la popolazione di età compresa tra 0 e 14 anni, risultante alla data del 31 dicembre dellanno precedente.
* Art. 3 - Graduatoria Unica Regionale (ex art. 15 A.C.N. vigente)
Le parti concordano di prevedere la formulazione di una graduatoria unica regionale suddivisa in 4 aree, una per ciascuna delle attività di cui allart. 13 dellACN e specificamente relative a:
* Assistenza primaria
* Continuità assistenziale
* Medicina dei Servizi territoriali
* Emergenza sanitaria territoriale
Le procedure per la definizione delle 4 aree della Graduatoria Unica Regionale per la Medicina Generale sono disciplinate dallart. 15 dellACN.
* Art. 4 - Comitato Regionale (ex art. 24 A.C.N.) e Collegio Arbitrale (ex art. 30 ACN)
Considerati i commi 10 dellart. 22 e il comma 2 dellart. 24 ex ACN, visto il Verbale dIntesa siglato a Roma in data 29/09/2005 tra le OO.SS. mediche firmatarie dellACN per la Medicina Generale e la SISAC in cui vengono legittimati alla partecipazione al Comitato Regionale ex art. 24 solo i rappresentanti regionali dei Sindacati firmatari dellACN, si concorda, che lo stesso Comitato sia composto da 4 rappresentanti della Regione, individuati nel Responsabile del Settore Regionale competente in materia e 3 Dirigenti delle Aziende Sanitarie piemontesi esperti nel settore e dai 4 rappresentanti delle OO.SS. aventi diritto.
In merito alla composizione del collegio arbitrale di cui al comma 2 dellart. 30 ACN , Ai fini della valutazione delle violazioni contestate ad un medico iscritto ad un organizzazione sindacale non firmataria dellACN e dellA.I.R. si concorda di garantire la presenza, nel caso di specie , di un rappresentante dellOO.SS a cui è iscritto il medico giudicato.
* Art. 5 - Forme associative
1. Lassociazionismo, come previsto dal vigente ACN per la Medicina Generale, nasce dallesigenza di:
* soddisfare tempestivamente bisogni assistenziali non differibili, causa preponderante degli accessi impropri al Pronto Soccorso e dei conseguenti ricoveri ospedalieri, anche in fasce orarie diverse da quelle dedicate da ciascun medico allattività ambulatoriale;
* migliorare lassistenza e, nel contempo, elevare il livello delle prestazioni, aumentando il numero delle ore in cui è possibile accedere agli studi medici;
* consentire lutilizzo comune di strumenti e apparecchiature;
* elevare la possibilità di partecipare ad attività formative;
* fornire prestazioni sanitarie omogenee sul territorio.
2. Ciascun medico presta la propria opera anche nei confronti degli assistiti in carico agli altri componenti dellassociazione, salvaguardando il rapporto fiduciario individuale.
3. Al fine di favorire lo sviluppo della medicina in rete e quella di gruppo, si concorda che le percentuali di riferimento siano stabilite nella seguente misura:
Medicina in rete 30%
Medicina di gruppo 30%
4. Sarà cura dellAssessorato monitorare, attraverso il tavolo di cui allart. 29 landamento delle forme associative in gruppo e in rete, aumentando eventualmente le percentuali definite dal presente Accordo, dintesa con le OO.SS. di categoria firmatarie del presente accordo integrativo regionale.
5. Il riconoscimento delle forme associative esistenti è immediato ed automatico e non richiede formalità alcuna da parte dei medici. Il Comitato Regionale di cui allart. 24 del ACN istituisce e cura un elenco di dette forme associative, distinto nelle tre tipologie, da aggiornarsi con cadenza semestrale e verifica altresì il numero degli assistiti iscritti ai medici coinvolti nellassociazione.
6. I medici che intendano costituire una nuova forma associativa devono presentare due distinte domande, a mezzo raccomandata AR, sia al Comitato Regionale sia a quello Aziendale. Il Comitato Regionale, entro 30 giorni dalla data di ricezione, a mezzo telegramma, comunica al rappresentante della forma associativa e allASL di competenza, il nulla-osta alla sua costituzione o limpossibilità alla medesima. Tale atto è subordinato esclusivamente alla verifica del rispetto delle percentuali di riferimento, tenuto conto dellordine di arrivo delle richieste. Acquisito il nulla-osta del Comitato Regionale, è compito dellASL procedere, in qualsiasi momento successivo allinizio delloperatività, alla verifica del possesso dei requisiti previsti dallart. 54 dellACN.
7. La forma associativa dovrà diventare operativa entro 90 giorni dal ricevimento del nulla-osta; i relativi benefici economici decorreranno dalla data di effettiva attivazione.
8. Lorario di chiusura pomeridiana da parte di uno degli studi associati deve avvenire non prima delle ore 19.00. Ciascun Medico in associazione è tenuto allapertura dellambulatorio per un numero di ore settimanali correlato al numero degli assistiti, ai sensi dellart. 36, comma 5 del vigente A.C.N. Nelle forme associative, larticolazione oraria nelle fasce mattutine e pomeridiane, deve garantire lapertura pomeridiana di un numero di Studi non inferiore ad un terzo dei Medici Associati. Dovrà essere garantita lapertura dello studio di Medicina di Gruppo, almeno 6 ore al giorno.
9. Si ribadisce lassoluta obbligatorietà che la popolazione assistita sia informata sugli obiettivi e sulle modalità di funzionamento delle forme associative, previa affissione, in ogni studio medico, di apposita comunicazione, con modalità da concordarsi con gli Uffici competenti dellASL, al fine di garantire ai cittadini una appropriata informazione nel merito dellaccessibilità a ciascun medico associato.
10. E, inoltre, dovere del medico associato garantire la disponibilità di informazioni, mezzi e strumenti che consentano allassistito una adeguata e tempestiva informazione. Il patto costitutivo delle forme associative deve avere congrua evidenza presso gli assistiti, a cura del medico.
11. LASL è tenuta a verificare lapplicazione di quanto sopra e ad informare i nuovi iscritti in merito allassociazione cui appartiene il medico prescelto (orari di apertura degli altri studi, nominativi degli altri medici facenti parte dellassociazione, finalità, ecc.....).
12. In particolare, gli orari degli ambulatori di tutti i medici dellassociazione devono essere comunicati allASL ed esposti in tutti gli studi facenti parte dellassociazione oltreché esplicitati nel patto di costituzione della forma associativa.
Ogni variazione relativa allorario dovrà essere tempestivamente comunicata agli assistiti e allAzienda competente.
13. Eventuali inadempienze avverso il dettato sopra descritto, comporteranno lapplicazione del disposto normativo di cui allart. 30 in materia di responsabilità convenzionali.
14. Ciascuna nuova associazione, entro 60 gg. dalla data di costituzione, è tenuta a redigere una Carta dei Servizi delle prestazioni rese da consegnare agli assistiti secondo un modello concordato a livello aziendale e da sottoporre, per le valutazioni deontologiche, al competente Ordine dei Medici.
15. Ogni modifica sostanziale dellassociazione ne comporta la rivalutazione del Comitato Regionale, acquisito il parere del Comitato Aziendale.
16. Ai sensi e per gli effetti dellart. 54, comma 13 del vigente A.C.N., le AA.SS.LL. possono individuare, nellambito delle forme associative, modelli organizzativi sperimentali aggiuntivi.
17. Allo scopo di salvaguardare la capillarità dellassistenza nei comuni o borgate o frazioni siti in zone a bassa densità abitativa e di rendere lattività della medicina generale maggiormente adattabile alle diverse contestualità locali, sia in termini di caratteristiche territoriali, sia nel rispetto delle diverse tipologie di utenza, le parti convengono sulla necessità di stabilire criteri integrativi per la costituzione e loperatività delle forme di medicina di gruppo, che agendo nel rispetto dello scopo istituzionale e degli obiettivi della forma associativa in oggetto, possano adattarsi alle diverse esigenze poste da particolari situazioni.
A tale scopo si conviene di demandare la specifica articolazione al tavolo di cui allart.29.
* Art. 6 - Personale di studio
La Regione Piemonte e le OOSS di categoria convengono che lutilizzo di personale di studio, debitamente formato, possa fornire e favorire una sempre migliore qualità di assistenza e di deburocratizzazione.
1 - Ai fini dellapplicazione di quanto disposto allart. 59 del vigente A.C.N., il Comitato Regionale istituisce e cura un elenco dei medici che utilizzano un collaboratore di studio o un infermiere professionale, tenendo distinte le due tipologie.
2 - Le percentuali di riferimento sono concordate nella seguente misura:
Collaboratore di studio 40% degli assistiti in ambito regionale
Personale infermieristico 10% degli assistiti in ambito regionale
Le parti si impegnano, al raggiungimento delle sopraelencate percentuali, a revisionarle ed eventualmente aumentarle, mediante Accordo integrativo.
3 - Gli elenchi verranno tenuti ed aggiornati dal Comitato Regionale, ex art. 24 dellACN, con cadenza semestrale.
4 - I medici che intendono acquisire tali collaborazioni devono presentare due distinte domande, a mezzo raccomandata AR, sia al Comitato Regionale sia a quello Aziendale. Il Comitato Regionale, entro 30 giorni dalla data di ricezione comunica, a mezzo telegramma, al medico interessato e allASL di competenza, il nulla-osta alla sua utilizzazione od il superamento del limite. Tale atto è subordinato esclusivamente alla verifica del rispetto delle percentuali di riferimento, tenuto conto dellordine di arrivo delle richieste. Le domande giacenti presso lAssessorato regionale verranno esaminate con priorità, in ordine temporale di presentazione. Acquisito il nulla-osta del Comitato Regionale, è compito dellASL procedere alla verifica del possesso dei requisiti previsti.
5 - Leffettiva utilizzazione del personale deve avvenire entro 90 giorni dalla comunicazione del nulla-osta regionale.
6 - Il riconoscimento delle relative indennità ai medici decorre dal momento della comunicazione del medico allASL o dal momento delleffettivo inizio di attività del personale, qualora assunto successivamente alla comunicazione medesima.
7 - Il riconoscimento contemporaneo delle indennità può essere riconosciuto solo nellambito di una delle forme associative.
8 - Qualora il collaboratore di studio o linfermiere professionale operi per una forma associativa prevista, la relativa indennità è riconosciuta ad ogni medico facente parte dellassociazione, a condizione che il collaboratore sia presente per almeno 16 ore settimanali nel caso di tre medici, 24 ore settimanali nel caso di quattro medici, a tempo pieno nel caso di un numero maggiore a quattro. Linfermiere professionale dovrà, invece, essere disponibile per un orario pari al 50% di quello previsto per il collaboratore di studio). Entro il 30 giugno di ogni anno, lASL competente procederà al conguaglio in modo che la somma totale delle indennità percepite nel corso dellanno solare precedente, non superi le spese effettive dimostrate, comprendenti la retribuzione lorda, i contributi sociali, gli onorari di eventuali consulenti del lavoro, il costo della formazione del personale ed il costo di eventuali polizze assicurative connesse allimpiego del personale.
Lassunzione può essere fatta direttamente dal medico o da altri soggetti (società di servizi, cooperative) secondo il contratto nazionale dei dipendenti per gli studi professionali di IV categoria e degli infermieri professionali, o con un contratto di natura libero professionale, o rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Per quanto riguarda le forme associate, il contratto di assunzione potrà essere stipulato anche da un solo componente il gruppo, fermo restando lerogazione degli incentivi a tutti i componenti qualora siano rispettate le condizioni previste dal presente A.I.R.
* Art. 7 - Prestazioni informatiche
1. Al fine di incentivare linformatizzazione degli studi medici e favorire la comunicazione e la trasmissione di documentazione varia tra AA.SS.RR. (nelle diverse articolazioni ospedaliere, distrettuali e territoriali) e singoli medici, sono riconosciuti specifici compensi ai medici che garantiscono:
a) la partecipazione a procedure di posta elettronica con le diverse strutture del SSR;
b) la incorporazione dei referti nelle cartelle cliniche informatizzate e/o la loro stampa;
c) le procedure burocratiche di teleprenotazione.
Per quanto riguarda la prestazione di cui al punto a), i singoli medici dovranno comunicare allASL di appartenenza un recapito personale individuale di posta elettronica.
Il diritto al compenso decorre dalla data di notifica allASL dellindirizzo di posta elettronica da parte del medico. Il medico si impegna altresì a comunicare prontamente allASL di appartenenza ogni variazione di indirizzo.
Le prestazioni di cui al punto b) potranno facoltativamente essere fornite dal medico. Il diritto al compenso decorre dallinizio dell attività.
Per quanto riguarda il punto c), si rimanda a successivo Accordo, anche in applicazione del Progetto regionale per la graduale realizzazione del Centro Unificato Prenotazioni (C.U.P. Regionale), di cui alla D.G.R. n. 15-608 del 1.8.2005.
2. Tutte le prestazioni succitate saranno fornite dal medico su richiesta del Responsabile di Distretto, dintesa con lUfficio di Coordinamento Distrettuale e il Comitato dAzienda; il diritto al compenso decorrerà dallinizio delle attività.
3. Per le prestazioni informatiche di cui al presente articolo viene riconosciuto un compenso forfetario, come indicato nella seguente tabella:
Prestazione
punto a) procedure di posta elettronica
Compenso mensile per medico euro 74
punto b) incorporazione in cartelle informatizzate e/o stampa referti
Compenso annuo per assistito euro 0,50
punto c) teleprenotazione esami
Compenso annuo per assistito ...........
* Art. 8 - Partecipazione a gruppi di lavoro
1. Al fine di consentire la piena e produttiva partecipazione dei medici di medicina generale ai momenti di programmazione e gestione regionale, aziendale e distrettuale, come previsto al comma 1, art. 21 dellACN , ivi compresa la partecipazione allUCAD, a titolo di rimborso forfettario delle spese di viaggio e sostituzione è riconosciuta:
- una indennità di partecipazione di euro 55 per un impegno pari a 1/2 giornata
- una indennità di partecipazione di euro 110 per un impegno superiore a 1/2 giornata
- una indennità di spostamento di euro 27, in aggiunta alle precedenti di cui ai punti a) e b), per i medici la cui residenza dista più di 30 km dal luogo in cui si svolge la riunione.
2. Ai medici di medicina generale eletti a far parte dellUfficio di coordinamento o di sue sottocommissioni ufficialmente istituite dal Responsabile di Distretto ed alla Commissione per lappropriatezza delle cure e delluso delle risorse di cui al comma 4, art. 25 e comma 5 art. 27 del vigente A.C.N. 2005 sono riconosciute per le attività da esse derivanti:
- euro 55 per i lavori direttamente connessi a ciascuna riunione dellufficio di coordinamento distrettuale o di sue sottocommissioni ufficialmente istituite dal Direttore di distretto.
- Indennità mensile lorda di 330 euro per i lavori connessi al funzionamento complessivo dellistituto.
3. I compensi di cui al presente articolo sono a carico delle Aziende nellambito della quale operano i singoli medici, salvo la possibilità di rivalsa delle stesse per Commissioni deliberate da Aziende Ospedaliere. I compensi sono riconosciuti al medico nei tempi e con le modalità previste per i compensi di cui allACN.
4. Le attività previste dal presente articolo non comportano limitazioni del massimale.
* Art. 9 - Equipe di assistenza territoriale
1. LÉquipe di assistenza territoriale costituisce laggregazione organizzativa dei medici di assistenza primaria e dei pediatri di libera scelta che assistono un bacino di popolazione omogeneo per collocazione geografica, accessibilità ai servizi sanitari ed esposizione a fattori di rischio ambientali. La costituzione dellÉquipe è finalizzata a:
a) valutare specifici bisogni di assistenza della popolazione assistita;
b) realizzare progetti di razionalizzazione, aderendo a proposte di Progetti-Obiettivo individuati dallU.C.A.D;
c) verificare gli effetti degli stessi;
d) facilitare, attraverso la figura del suo rappresentante, la comunicazione fra singoli medici e Ufficio di Coordinamento distrettuale per:
* il coinvolgimento dei medici nelle varie fasi del budget e la loro responsabilizzazione nel raggiungimento degli obiettivi;
* la rilevazione di problemi emergenti nellerogazione delle prestazioni di secondo livello.
e) svolgere analisi e valutazione di protocolli e percorsi assistenziali proposti allEquipe dallUCAD;
f) svolgere analisi epidemiologiche ed analisi della Domanda su informazioni avute dalla Direzione di Distretto o richieste alla Stessa dallEquipe;
g) effettuare valutazioni sugli aspetti organizzativi dellattività di assistenza distrettuale nel proprio ambito sui quali proporre e promuovere miglioramenti o cambiamenti;
h) permettere scambi informativi e favorire momenti di integrazione con gli altri operatori territoriali, compresi i medici dellemergenza sanitaria 118, ogni qual volta le partecipazioni si rendano necessarie e siano attuabili;
i) operare allo scopo di garantire la continuità dellassistenza ai propri assistiti.
Per la realizzazione delle attività di cui al precedente comma del presente articolo, a ciascun medico dell Equipe viene riconosciuta una quota capitaria annua di euro 5.50.
In particolare per la realizzazione dei punti b), c), d) a ciascun medico dellEquipe viene riconosciuta una quota pari a euro 3,50 e per quanto previsto ai restanti punti, verrà riconosciuta una quota pari a euro 2,00. Le AA.SS.LL. procederanno ad erogare mensilmente come acconto 1/12 dei 3 euro per ogni assistito ( pari all85% della quota di 3,50 euro), salvo conguaglio a saldo, a seguito di verifica delleffettiva realizzazione degli obiettivi, così come previsto ai succitati punti b), c), d). Parimenti le AA.SS.LL. erogheranno mensilmente 1/12 dei 2,00 euro spettanti per i restanti punti, previa verifica delleffettiva presenza.
3. LÉquipe di assistenza territoriale dovrà essere riferita, in linea di massima, e tenuto conto delle necessità Aziendali, ad una popolazione minima di 10.000 assistiti e massima di 30.000 e composta da un minimo di 10 medici di assistenza primaria ad un massimo di 20, potendo comprendere al proprio interno anche più ambiti territoriali di scelta, purché appartenenti allo stesso Distretto. Dimensioni diverse potranno essere individuate dallUfficio di Coordinamento distrettuale solo per evidenti esigenze oro-geografiche.
4. Allinterno dellEquipe di assistenza territoriale i medici nominano un Referente con funzioni di raccordo e di collegamento organizzativo con lUfficio di Coordinamento distrettuale.
5. Al referente dellEquipe di assistenza territoriale, per le funzioni previste dal presente Accordo, è attribuito un compenso mensile forfettario omnicomprensivo di euro 220.
* Art. 10 -Attività dell Equipe di assistenza territoriale
1. Ciascuna Equipe di assistenza territoriale si riunisce almeno una volta al mese.
2. È facoltà dei medici componenti dellEquipe richiedere, attraverso il rappresentante dellEquipe stessa la disponibilità di un locale aziendale, individuato nellambito distrettuale per lo svolgimento della riunione.
3. Alla riunione mensile di ciascuna Equipe partecipano i medici della Continuità Assistenziale operanti nel Distretto. La partecipazione è definita dallUfficio di coordinamento distrettuale in modo che tutti i medici di Continuità Assistenziale partecipino con modalità definite dalle singole ASL, garantendo la presenza dei medici di Continuità Assistenziale e individuando sempre gli stessi medici di C.A. per ogni singola Equipe,. in modo da garantire una sempre più personalizzata continuità dellassistenza e maggiore conoscenza delle problematiche dei pazienti.
4. Almeno una delle riunioni di ogni semestre potrà essere allargata agli operatori socio - sanitari di riferimento dell Equipe di Assistenza Territoriale (Inf. Prof., O.T.A, ADEST, Fisioterapisti, Assistenti Sociali, Medici di Distretto e medici dellEmergenza sanitaria 118)
5. LUfficio di Coordinamento Distrettuale concorda con il Referente delléquipe gli obiettivi prioritari di Distretto.
6. Le eventuali assenze determineranno la decurtazione di 1/12 della quota dei 2 euro prevista nel precedente articolo, tranne quelle in cui il Medico, per motivi di malattia, ferie o impegno sindacale, non abbia svolto la normale attività lavorativa durante la giornata.
7. In caso di mancata partecipazione alle attività dell Equipe e di ingiustificata assenza in tre consecutive riunioni mensili dell Equipe, e prevista per il medico inadempiente lapplicazione delle procedure disciplinari di cui allart. 30 del vigente A.C.N..
* Art. 11 - Medici di Continuità Assistenziale
1. La Continuità Assistenziale è garantita secondo quanto previsto al capo III dellACN, integrato dal presente disposto e dagli Accordi relativi alla Continuità Assistenziale di cui alla DGR 38-6649 del 15 luglio 2002 i cui effetti normativi ed economici si intendono pertanto efficaci senza interruzione fino alla durata del presente accordo.
2. I medici di continuità assistenziale , incaricati ai sensi degli art. 63, e 70, dellACN sono tenuti ad effettuare i turni di reperibilità come previsto dal comma 1 art. 71 dellACN. Sono esclusi, di norma, dalleffettuare la reperibilità almeno che non lo richiedano esplicitamente, indicando i turni di disponibilità, i medici titolari di doppio incarico compatibile nella medicina generale.
3. Al fine di coordinare ed armonizzare lassistenza ai pazienti sul territorio per tutto larco della giornata e di favorire i contatti e la collaborazione tra le diverse figure mediche coinvolte, ciascun medico della Continuità assistenziale, titolare su designazione del Direttore del Distretto, partecipa alle riunioni di lavoro delle Equipe di assistenza territoriale.
4. A seguito dellelevato numero di medici sostituti che svolgono attività di Continuità Assistenziale l UCAD individua tra di essi coloro i quali svolgono sistematicamente almeno sei turni attivi mensili di c.a. e li propone al direttore di distretto per la designazione alle Equipe territoriali di competenza . Essi sono tenuti a partecipare ad almeno tre riunioni nellarco di sei mesi.
5. Per la partecipazione a ciascuna riunione di lavoro ai medici di continuità assistenziale è riconosciuto un compenso di euro 80.00.
6. In ogni Distretto il Direttore generale, su indicazione del Comitato Aziendale, individua un medico di continuità assistenziale, prioritariamente titolare, a cui conferire funzione di coordinamento dei medici di continuità assistenziale e che farà parte dellUfficio di coordinamento delle attività distrettuali.
* Art. 12 - Contattabilità del Medico di Famiglia (H12)
In applicazione degli art. 4 comma 1 lettera C e art. 26 e 36 comma 9 dellACN vigente , al fine di ottimizzare, nellambito delle cure primarie, laccesso degli assistiti al proprio medico di famiglia, individuato come professionista prioritario da contattare, si concorda , ferme restando le attuali competenze ed articolazioni orarie del servizio di Continuità Assistenziale, di demandare al tavolo di cui allart. 29 la definizione di sistemi idonei.
Tali sistemi prevederanno Linee Guida che dovranno garantire lomogeneità in ambito regionale e contestualmente tenere conto delle possibili diversità organizzative delle varie realtà territoriali. Le ASL dovranno attenersi alle disposizioni che il tavolo di confronto, di cui allart. 29, si impegna a produrre entro sei mesi dalla stipula del presente accordo.
* ART 13. LAssistenza Domiciliare Programmata (ADP) e lAssistenza Domiciliare Integrata (ADI)
Le Cure a domicilio costituiscono un livello assistenziale da garantire ai cittadini.
Per le attività correlate ad ogni accesso in ADP (Assistenza Domiciliare programmata) sono corrisposti euro 18,90
1. LAssistenza Domiciliare Integrata (ADI) e quella Programmata (ADP) sono regolate dall art. 53 e dagli allegati G) ed H) dellA.C.N. vigente.
I medici di medicina generale attivano il sistema organizzativo ADI, in coerenza con i principi e le modalità di cui allAllegato H) dellA. C. N. e con gli Atti amministrativi regionali di riferimento.
I medici di medicina generale sono autorizzati allattivazione dellADI dal medico responsabile a livello distrettuale, in seguito alla presentazione del piano assistenziale ed alla concertazione e condivisione con il Responsabile stesso delle modalità organizzative che sottendono lattivazione.
2. Sono riconosciuti al medico di medicina generale i seguenti compensi:
a) per le attività correlate allapertura del caso, comprendenti la valutazione multidimensionale dello stato funzionale della persona attraverso gli strumenti di cui alla D. G. R. n. 41-5952 del 7.5.2002, la stesura del piano di assistenza e la presa in carico, al medico di medicina generale saranno corrisposti euro 75
b) In caso di dimissione protetta, comprendente lattivazione secondo le modalità sopra esposte e la formulazione del piano assistenziale con il collega ospedaliero, al medico di medicina generale saranno corrisposti euro 75
3. Per ogni accesso programmato al domicilio del Paziente per ADI al medico sono riconosciuti complessivamente euro 27 comprensive dellimporto previsto al comma 1), art. 5, llegato H) dellA. C. N.
4. Le prestazioni aggiuntive previste alla lettera A) e B) dellAllegato D) dellA. C. N., eseguite in corso di ADI sono retribuite in aggiunta al compenso previsto dallart. 5 dellAllegato H). Ad integrazione delle suddette prestazioni e dei compensi previsti, per ciascuna trasfusione di sangue intero o dei suoi derivati di preparazione estemporanea, eseguita in regime ADI, al medico di medicina generale e corrisposto un compenso di euro 55. Per le altre attività vale quanto stabilito dallA. C. N.
* Art. 14 - Attività di assistenza agli ospiti in R.S.A., R.A.F e R.A.
Alla luce del progressivo cambiamento del modello socio-assistenziale sulla residenzialità di cui alla D.G.R. n. 17-15226 e D.G.R. n. 18-15227 del 30.3.2004, viene demandata a specifici Accordi Integrativi aventi per oggetto linee guida applicative omogenee per tutto il territorio regionale, stabilite in ambito del tavolo paritetico permanente di contrattazione di cui allart. 29 del presente A.I.R. a complessiva rimodulazione del sistema, nel rispetto dellautonomia delle Aziende Sanitarie Locali.
Vengono tuttavia confermati i disposti di cui, alla D.G.R. n. 47-26252 del 9.12.1998, alla D.G.R n. 46-27840 del 19.7.1999, nonché quelli di cui alla D.G.R. 50-8410 del 10.2.2003, art. 11, deLL A.I.R. 2003-2005. Viene data la possibilità per il medico di medicina generale di raggiungere il massimale di 20 assistiti, sommando gli ospiti di più strutture residenziali.
* Art. 15 - Centralità del medico di Medicina Generale in attività integrative. (deburocratizzazione)
Al fine di semplificare laccesso ai servizi specialistici da parte degli assistiti e riqualificare il ruolo centrale nel governo dei processi assistenziali da parte dei medici di medicina generale si conviene:
a) di abolire la visita di congruità da parte di Specialisti del S.S.N. prevista dalla D.G.R. 31-20656 del 01/07/1996, per gli esami TAC e RMN, attualmente non prescrivibili dal Medico di Medicina Generale. Al fine dellappropriatezza prescrittiva le parti si impegnano a redigere linee guida specifiche sulle indicazioni diagnostiche di tali esami;
b) di estendere a 60 giorni dalla data di compilazione la validità della richiesta redatta su modulo S. S. N. , fermo restando che non rientra in tale periodo il tempo di attesa tra la prenotazione e leffettuazione delle prestazioni diagnostico-specialistiche;
c) i Medici di Medicina Generale prescrivono direttamente il piano per lerogazione degli ausili per lincontinenza, nel rispetto della normativa vigente. A tale proposito lASL può predisporre una specifica modulistica e apposita procedura, finalizzate tra laltro a limitare il più possibile il numero delle ricette S.S.N. compilate da parte del Medico di Medicina Generale e gli accessi degli assistiti presso le Strutture Aziendali.
d) I medici di Medicina Generale attestano direttamente le patologie di pertinenza non strettamente specialistica, al fine del rilascio delle specifiche esenzioni.
* Art. 16 - Appropriatezza delle cure e delluso delle risorse: prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio
Il sistema sanitario regionale, attraverso tutte le forme gestionali pubbliche (ASO e ASL) e accreditate, ha lobiettivo di ricercare il giusto equilibrio tra la necessità di domanda di assistenza, i bisogni sanitari e lofferta in un contesto di difficoltà della sostenibilità economica dello stesso sistema.
Il governo della domanda delle prestazioni specialistiche riguarda i principi dellefficacia e dellappropriatezza clinica. Il sistema sanitario è chiamato pertanto ad individuare strumenti che consentano di identificare i bisogni assistenziali cui possa essere offerta una risposta in termini di interventi efficaci e di verificare il loro appropriato utilizzo.
La Regione Piemonte, con D.G.R. n. 14-10073 del 28.7.2003 (Riduzione delle Liste di Attesa), ha definito gli interventi organizzativi per avviare un sistema di governo della domanda, introducendo lobbligo per tutti i medici prescrittori (dipendenti e convenzionati) di prescrivere identificando codici di priorità di erogazioni delle prestazioni stesse.
Ladozione del sistema ha lo scopo di tenere conto delle priorità cliniche, cioè delle effettive esigenze assistenziali dei pazienti per organizzare conseguentemente lerogazione della prestazione. Il concetto di priorità, congiunto con quelli di severità e di urgenza del quadro clinico può precisare ulteriormente il concetto di appropriatezza.
Ai sensi del comma 2 dellart. 27, tutti i MMG sono tenuti a partecipare agli obiettivi aziendali relativi alla definizione, applicazione e valutazione per il miglioramento dellappropriatezza prescrittiva, delle prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio.
Le Direzioni Generali, attraverso le proprie strutture di direzione e di produzione, sono tenute a coinvolgere i MMG insieme agli specialisti dipendenti, convenzionati ed accreditati nella definizione di linee guida / protocolli, in cui si indicano le priorità cliniche e di accesso alla singola prestazione, attraverso lattivazione di tavoli tecnici, di gruppi di lavoro o altre forme di confronto ritenute utili.
Tutti i Medici di Medicina Generale sono tenuti a partecipare alle attività, anche attraverso le Equipe Territoriali di appartenenza.
Tutti i medici sono tenuti ad adottare le procedure così come definite dalle ASL di appartenenza e condividere specifici strumenti di monitoraggio.
A tal proposito viene auspicato un sistema informativo - formativo, a cura dellASL e dellOMCeO di riferimento, indirizzato alla medicina specialistica privata, riguardo leventuale scostamento dai percorsi diagnostico-terapeutici condivisi.
Le aziende individuano obiettivi annuali relativi al governo della domanda, allappropriatezza prescrittiva e ai codici di priorità, nonché i relativi indicatori di risultato per la valutazione: tale percorso metodologico è applicato allintero sistema aziendale (Dipartimenti, Strutture Complesse e Semplici, Equipe Territoriali e Branche Specialistiche Ambulatoriali).
* Art. 17 - Promozione del Governo Clinico
Lattuazione di politiche di governo clinico rappresenta un obiettivo strategico finalizzato a creare maggiore coerenza e trasparenza, a migliorare la qualità dei servizi, a garantire a Regione e ASL la presenza di un supporto per la definizione delle priorità al fine della migliore allocazione delle risorse. La pratica del governo clinico si caratterizza per la condivisione multidisciplinare e per la responsabilizzazione rispetto al raggiungimento degli obiettivi e agli esiti.
I medici di medicina generale partecipano e contribuiscono alla pratica del governo clinico mediante ladesione alle Equipe territoriali e il perseguimento degli obiettivi aziendali condivisi.
Le aree allinterno delle quali devono essere promosse attività e progettualità finalizzate alla promozione del governo clinico sono:
* Continuità dellassistenza
* Appropriatezza delle prescrizioni specialistiche e governo dei tempi di attesa
* Appropriatezza delle prescrizioni farmaceutiche
* Accessi al pronto soccorso
* Prevenzione
Le Aziende Unità Sanitarie Locali definiscono annualmente gli obiettivi da raggiungere, in coerenza con la programmazione nazionale e regionale.
I dati, coerenti con lobiettivo da raggiungere e condivisi con i medici di medicina generale e gli altri professionisti medici e sanitari coinvolti, saranno forniti anche dai medici di medicina generale (desumendoli dalla scheda individuale di cui allart. 45 comma 2 lett. b) e lett. o).
Le modalità di attivazione dei progetti per la promozione del governo clinico sono contenute nellallegato A.
Per lobbligatorietà alla partecipazione attiva ai progetti di cui allallegato A e di cui agli articoli 15, 16 e 17 del presente A.I.R., concordati a livello di comitato dazienda, tra lASL e OOSS firmatarie del presente A.I.R. ogni medico di famiglia riceverà, in forma di quota capitaria annuale, corrisposta in un dodicesimo ogni mese, euro 3,08 di cui al fondo ex art. 46 e 59, lettera B, del vigente A. C. N. 2005.
* Art. 18 - Attività di Prevenzione
I medici di medicina generale collaborano alla realizzazione degli interventi di prevenzione primaria e alle campagne di prevenzione secondaria individuate come prioritarie a livello regionale, in coerenza con le indicazioni della pianificazione nazionale, previo accordo con le Organizzazioni sindacali e con le Aziende Sanitarie interessate.
Gli interventi prioritari di prevenzione sono quelli indicati nel PSSR e nei successivi provvedimenti di attuazione.
Al fine di concentrare le risorse verso il raggiungimento degli obiettivi di salute prioritari e per impedire il proliferare di iniziative locali non coordinate e di scarso impatto sanitario, non è consentita la prescrizione di test diagnostici o prestazioni terapeutiche aventi finalità di prevenzione individuale al di fuori dei programmi regionali suddetti.
Pertanto, qualora i Medici prescrittori , per fini diagnostici,dovessero prescrivere le stesse prestazioni previste dagli Screening regionali, dovranno indicare sulle ricette le motivazioni cliniche.
Per il conseguimento degli obiettivi di prevenzione potranno essere definite e negoziate specifiche forme di incentivazione nel rispetto del principio generale che gli incentivi economici devono essere vincolati al raggiungimento dei risultati previsti dagli interventi di prevenzione e che la valutazione dei risultati deve essere anche riferita allintera popolazione destinataria dellintervento e non alla sola popolazione assistita dal singolo medico.
* Screening oncologici
I medici di assistenza primaria collaborano alle attività di prevenzione dei tumori previste dai provvedimenti deliberativi regionali.
Il Comitato regionale designa i rappresentanti dei MMG in seno al gruppo regionale per lo Screening in oncologia e ai Comitati tecnici dei Dipartimenti interaziendali.
I medici di assistenza primaria sono tenuti a:
- partecipare alle attività di formazione previste dai progetti
- attenersi ai protocolli operativi stabiliti dal Comitato tecnico
- fornire alle persone da loro assistite linformazione necessaria al fine di rendere consapevole la decisione di aderire allo screening e, contemporaneamente, garantirne laccesso
- selezionare dalle liste dei loro assistiti le persone eleggibili per lo screening
- seguire i loro assistiti negli interventi diagnostici e terapeutici conseguenti allo screening secondo i protocolli definiti dai programmi
Per consentire il monitoraggio e la valutazione dei programmi regionali di screening oncologico i medici di assistenza primaria dovranno motivare la richiesta indicando sulla prescrizione il sospetto diagnostico.
Le prescrizioni motivate da finalità di prevenzione saranno indirizzate alle strutture localmente deputate alle attività di screening che le realizzeranno nel rispetto delle indicazioni del programma regionale.
Le prescrizioni per finalità di prevenzione non corrispondenti alle indicazioni del programma regionale di prevenzione saranno rinviate fornendo al soggetto interessato le informazioni necessarie.
Le prescrizioni prive di motivazione non saranno eseguite dal servizio sanitario regionale.
Per le attività di prevenzione sopra indicate è riconosciuto al singolo medico un compenso
pari a:
euro 2,10 per caso, fino al raggiungimento dellinvio del 40% degli eleggibili.
Qualora tale percentuale con un minimo del 25% sia raggiunta da tutti i Componenti dellEquipe la quota succitata viene incrementata di euro 0,50 per caso .
euro 2,30 per caso, dal superamento del 40% fino al raggiungimento del 60% dellinvio degli eleggibili.
Qualora tale percentuale sia raggiunta da tutti i Componenti dellEquipe la quota succitata viene incrementata di euro 0,50 per caso .
Oltre il 60% il pagamento del caso corrisponderà a 2,50 euro .
Qualora tale percentuale sia raggiunta da tutti i Componenti dellEquipe la quota succitata viene incrementata di euro 0,50 per caso .
* Vaccinazione antinfluenzale
La partecipazione dei medici di assistenza primaria alle campagne di vaccinazione antinfluenzale è organizzata dalle Aziende Sanitarie Locali, nel rispetto delle indicazioni regionali e nazionali e sulla base di programmi di integrazione con lattività dei servizi vaccinali aziendali.
Lattività dei medici di assistenza primaria dovrà essere orientata prioritariamente a garantire la copertura dei gruppi di popolazione che presentano difficoltà ad accedere direttamente alla vaccinazione (come gli anziani allettati e i grandi vecchi) nonché ad offrire la vaccinazione ai gruppi di pazienti ad alto rischio dovuto alla presenza di condizioni o malattie che sono note innanzitutto al medico curante.
Le dosi di vaccino a disposizione di ciascun medico dovranno essere concordate preventivamente, anche in base ai fabbisogni segnalati dai medici stessi.
Il medico dovrà fornire, tramite autocertificazione, assicurazioni sulla dotazione di mezzi idonei a garantire il trasporto e la corretta conservazione del vaccino (frigorifero dotato di termometro di massima e minima).
Il medico dovrà fornire lelenco nominativo dei soggetti vaccinati con indicazione della data di nascita del soggetto e, in caso non si trattasse di ultra-sessantaquattrenni, della categoria di rischio di appartenenza, entro il 31 dicembre di ogni anno.
La partecipazione alla campagna di vaccinazione dà luogo alla corresponsione della quota stabilita per le prestazioni aggiuntive di cui allart. 45, all. D) dellA.C.N.; non sono previste forme di incentivazione economica aggiuntiva.
Lerogazione dei corrispettivi economici è vincolata al rispetto degli obblighi di rendicontazione sopra indicati.
* Sorveglianza epidemiologica della sindrome influenzale
Il sistema di sorveglianza epidemiologica della sindrome influenzale si avvale di una rete di medici sentinella (MMG e PLS) ed è organizzato sulla base dellAccordo sancito in sede di Conferenza Stato Regioni in data 28.9.2000 n. 1031.
Lattività è dettagliatamente descritta nel protocollo operativo, annualmente aggiornato a cura dellIstituto Superiore di Sanità.
I medici incaricati sono individuati in base:
- alla continuità operativa che è garanzia di un buon livello di qualità delle segnalazioni
- alla esigenza di una distribuzione geografica che copra tutta la regione
- alla disponibilità di connessione per la segnalazione automatica dei casi e alla disponibilità ad effettuare i prelievi campionari per la sorveglianza virologica
Lelenco dei medici partecipanti alla sorveglianza sarà aggiornato annualmente provvedendo alla sostituzione dei medici che abbiano abbandonato lattività nel corso della stagione precedente.
Per la sostituzione, lAssessorato alla Tutela della Salute e Sanità esaminerà le proposte provenienti dalle rappresentanze sindacali per verificare il rispetto dei criteri di incarico precedentemente indicati.
Il numero massimo di partecipanti è fissato in 90 medici, di cui 10 pediatri.
Per la partecipazione allattività è riconosciuto un compenso per stagione influenzale onnicomprensivo pari a euro 600, la cui erogazione è subordinata ad una partecipazione attiva pari ad almeno il 75% delle settimane di osservazione.
Art. 19 - Il Budget di Distretto
Fondo per le attività Distrettuali
1. In ogni Distretto, per consentire il finanziamento dei Progetti di cui allart. 25 dellA.C.N., è costituito un apposito Fondo per le attività distrettuali di razionalizzazione, finanziato per il periodo di vigenza del presente accordo con una quota capitaria pari a euro 1 per ciascun residente.
2. Ogni A.S.L. potrà implementare tale fondo con risorse proprie compatibilmente con le risorse assegnate.
3. Nel caso in cui le razionalizzazioni producano un risparmio certificato, il 50 % dello stesso dovrà essere reinvestito nel fondo di cui al comma 1 del presente articolo, per finanziare ulteriori processi di miglioramento dellassistenza distrettuale.
4. Il fondo potrà essere impiegato per retribuire attività dei medici di famiglia concordate a livello distrettuale e finalizzate al raggiungimento di obiettivi di razionalizzazione ulteriori a quelli previsti alla lettera b) dellArt.9 del presente accordo
5. Ove non sia possibile certificare direttamente la quantità e/o la qualità dellattività svolta dai singoli medici nel perseguimento degli obiettivi programmati, il compenso dovrà essere strutturato e ripartito sulla base di pre-definiti indicatori di processo e i risultato. Nessun incentivo potrà essere riconosciuto al singolo medico a titolo di premio per gli eventuali risparmi ottenuti dalle razionalizzazioni realizzate.
6. In ciascun Distretto viene istituita una Commissione per il Budget composta dai Membri dellUfficio di Coordinamento Distrettuale e dai Medici di medicina generale e dal Pediatra di libera scelta componenti della Commissione per lappropriatezza delle cure e luso delle risorse prevista al comma 4, art. 25 e comma 5 art. 27 dellACN. I compiti della Commissione sono i seguenti:
1. attività di programmazione del Distretto;
2. gestione del Fondo per le attività Distrettuali annuale assegnato dallAzienda e valutazione trimestrale dellandamento dello stesso;
3. analisi della spesa e della qualità dellassistenza al fine di individuare gli ambiti di possibili razionalizzazioni, nel rispetto dei livelli uniformi di assistenza;
4. definizione degli ambiti di possibile intervento, individuando per ciascuno di essi gli indicatori di qualità, i livelli di spesa programmati ed i criteri per valutare a consuntivo lavvenuto rispetto degli stessi;
5. coinvolgimento dei Medici di medicina generale nel budgeting, mediante i rappresentanti delle Equipes;
6. valutazione a consuntivo del rispetto dei livelli di spesa programmati relativi a singoli medici e/o a gruppi di loro;
7. amministrazione delle risorse indicate al comma 3 dellart. 25 dellACN, anche ai fini del potenziamento delle prestazioni distrettuali. Le deliberazioni assunte a tal proposito dalla Commissione sono rese esecutive dal Direttore Generale, che è tenuto a recepirle, fatto salvo diniego motivato.
Il budgeting quindi si realizza attraverso la sequenza delle sottoindicate azioni che la Commissione deve adottare:
a) produrre un piano strategico, in cui vengano individuati obiettivi di miglioramento;
b) individuare i dati necessari alle analisi che si intendono effettuare per il perseguimento degli obiettivi di cui al punto a);
c) trasmettere ai Medici quanto prodotto ai punti a) e b);
d) definire gli obiettivi in funzione del Piano strategico individuato, obiettivi che sono poi da attribuire ai singoli medici di medicina generale o a gruppi;
e) stabilire tempi e parametri di riferimento;
f) effettuare lanalisi dei risultati ottenuti
* Art. 20 - Libera Professione
La libera professione è disciplinata dallart. 58 dellA.C.N.. Si demanda alle AA.SS.LL. lattività di controllo. Al fine di far fronte alle necessità di risposta sanitaria delle AA.SS.LL., le Parti concordano di sospendere, limitatamente alla durata del presente Accordo, lapplicazione dellart. 39, commi 4 e 6 del vigente A.C.N. per la medicina generale, limitatamente alle attività libero-professionali, svolte a favore delle AA.SS.LL. e dalle stesse richieste.
* Art. 21 - Attività territoriali programmate
Tenuto conto che listituto delle Attività Territoriali Programmate di cui allart. 60 del D.P.R. 270/2000 e art. 16 dellAccordo Integrativo Regionale 2003-2005 non trova collocazione nellA.C.N. del 23.03.2005, ove invece è stata riportata la disciplina della Medicina dei Servizi Territoriali ma limitatamente ai medici incaricati a tempo indeterminato a norma dellAll ) N, ex D.P.R. 484/96 ed ex D.P.R. 270/00, considerato che le Aziende Sanitarie hanno necessità di disporre di medici per lespletamento di attività sanitarie territoriali a rapporto orario per le quali non sia richiesto il titolo di specializzazione, le Aziende Sanitarie possono attribuire incarichi a tempo determinato della durata di sei mesi rinnovabili, secondo i criteri di cui allart. 60 del D.P.R. 270/2000.
Il compenso orario è stabilito in euro 25.00 indipendentemente dallanzianità di laurea.
Lo stesso compenso spetta ai medici che garantiscono le sostituzioni di cui allart. 21 del ACN.
ART. 22- Persone fragili
Si concorda che ai fini della valutazione dellopportunità assistenziale per le persone le cui caratteristiche rientrino nei criteri di fragilità dal punto di vista sanitario, saranno individuate ulteriori modalità di coinvolgimento dei MMg nel tavolo di cui allart 29 del presente Accordo.
Art. 23 - Area di formazione in Medicina Generale
In considerazione del fatto che (art. 20 comma 4 del ACN 2005) le Regioni, soggetti istituzionali principalmente interessati alla corretta ed adeguata formazione dei medici i medicina generale che operano nel SSN, assumono un ruolo di primo piano in questo importante processo e considerato inoltre che è di primario interesse per il SSR promuovere la formazione dei propri operatori nonché garantirne la qualità, la coerenza ed lefficacia formativa rispetto agli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale, con il presente accordo si istituisce lArea di Formazione Regionale per la Medicina Generale. LArea in argomento viene costituita nella prospettiva di collaborare alla realizzazione e al raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale prevista per le attività di formazione ed aggiornamento nel redigendo piano socio-sanitario regionale.
Gli obiettivi dellArea di Formazione Regionale per la Medicina Generale sono:
* definire indirizzi e obiettivi generali delle attività di formazione, con funzione di programmazione e coordinamento generale, nonché di monitoraggio di un efficace sistema istituzionale di formazione professionale medica permanente, mirato alla formazione nel campo della medicina generale e compiti ad essa collegati;
* stabilire annualmente il numero dei docenti e degli animatori di formazione necessario per il regolare svolgimento delle attività formative, i criteri di selezione dei Medici di Medicina Generale, secondo i diversi settori di appartenenza, da inserire negli appositi elenchi regionali, divisi per aree di appartenenza (Assistenza primaria, Continuità assistenziale, Medicina dei servizi ed Emergenza sanitaria territoriale) ed operare la selezione sulla base di criteri stabiliti;
* definire le necessità formative dei medici di medicina generale che svolgono attività didattica (animatori di formazione e docenti);
* promuovere attività di ricerca e sperimentazione in Medicina generale
* proporre attività di formazione ECM
* curare la programmazione, il monitoraggio e la valutazione consuntiva delle attività formative di triennio di tirocinio pratico per lottenimento dellattestato di medicina generale e del corso di formazione per lidoneità allesercizio delle attività di emergenza sanitaria.
* collaborare su richiesta dellUniversità degli studi alle problematiche relative alla didattica e al percorso per la laurea in Medicina e Chirurgia e per la pianificazione del tirocinio pratico pre - abilitazione
* collaborare a definire i criteri e i requisiti dei soggetti delegati alla formazione nel campo della Medicina Generale (Provider, Società Scientifiche, Enti organizzatori di eventi, etc.).
LArea di Formazione Regionale per la Medicina Generale è composta dal Dirigente del Settore Organizzazione Personale e Formazione Risorse Umane, che la presiede, da tre esperti di parte regionale oltre ad un funzionario regionale con veste di segretario verbalizzante senza diritto di voto, e da quattro medici di medicina Generale in rappresentanza delle OOSS firmatarie del vigente A.C.N. con il criterio di rappresentanza per consistenza associativa. Gli stessi potranno essere rappresentati con delega e potranno essere coadiuvati da altri medici secondo la materia oggetto di trattazione.
LArea di formazione in medicina Generale nominerà un proprio rappresentante scelto dalla componente dei medici di medicina generale dellArea stessa, nellambito del costituendo Comitato tecnico-scientifico per la formazione specifica in medicina generale di cui al D.M. del 7- Marzo 2006.
LArea di Formazione Regionale per la Medicina Generale si riunisce su richiesta di una delle parti secondo le necessità e/o le esigenze emergenti.
Le determinazioni espresse in sede di riunione dellArea di Formazione sono rimesse al Settore Organizzazione Personale e Formazione Risorse Umane della Direzione Controllo Attività Sanitarie per i relativi provvedimenti di competenza.
Art. 24 - Elenco regionale degli animatori di formazione in M.G.
1. In applicazione dellart. 20 comma 15 punto c del ACN si costituisce lelenco degli animatori di formazione in Medicina Generale, secondo quanto stabilito al punto b) dellart. costitutivo dellarea di cui al presente accordo.
2. Lelenco è tenuto dallArea di Formazione Regionale per la Medicina Generale;
3.I medici di medicina generale interessati alliscrizione nellElenco Regionale in argomento e in possesso dei requisiti previsti presentano i loro curricula nei termini e nelle modalità stabilite dallArea di Formazione Regionale per la Medicina Generale;
4.Gli Animatori di formazione già presenti negli elenchi regionali attuali vengono riconfermati nella loro attività, salvo loro espressa volontà contraria.
Art. 25 - Elenco regionale dei docenti in Medicina Generale
1. In applicazione dellart. 20 comma 15 punto d del ACN si costituisce lelenco regionale dei docenti in medicina generale, seconto quanto stabilito al punto b) dellarticolo costitutivo dellarea di formazione di cui al presente accordo;
2. Lelenco è tenuto dallArea di Formazione Regionale per la Medicina Generale;
3. I medici di medicina generale interessati alliscrizione nellElenco Regionale in argomento e in possesso dei requisiti previsti presentano i loro curricula nei termini e nelle modalità stabilite dallArea di Formazione Regionale per la Medicina Generale;
4. docenti in medicina generale già presenti negli elenchi regionali attuali vengono riconfermati nella loro attività, salvo loro espressa volontà contraria.
Art. 26 - Trattamento economico di animatori e docenti
1. Gli animatori di formazione iscritti nellelenco regionale per la realizzazione di ciascuna sessione di eventi formativi organizzati dalla Regione è riconosciuto un compenso forfettario, comprensivo del lavoro di preparazione, della sostituzione e delle spese di viaggio, pari a Euro 300,00 IVA esclusa.
2. I docenti in medicina generale iscritti nellelenco regionale per la realizzazione di ciascuna sessione è riconosciuto un compenso forfettario, comprensivo del lavoro di preparazione, della sostituzione e delle spese di viaggio, pari a Euro 333,34 IVA esclusa.
3. Ai medici di medicina generale che svolgono funzioni di tutor nei confronti dei tirocinanti di cui al D.Lvo 277/2003 è riconosciuta unindennità mensile di Euro 300,00.
4. per il trattamento economico di docenti e tutor del settore Emergenza si fa riferimento allart. 20 del capitolo inerente lEmergenza sanitaria.
Art. 27- Progetto regionale del medico di Medicina Generale in Pronto Soccorso
Le singole ASL che intendono mantenere il servizio di cui allallegato A della DGR 16- 23126 del 12-11-1997, lo potranno fare alle stesse condizioni economiche e normative.
Per ulteriori evoluzioni si rimanda al tavolo di cui allart 29 del presente Accordo.
Art. 28- Ufficio di coordinamento distrettuale: integrazioni.
Oltre a quanto previsto dallart. 25 dellACN, lufficio di coordinamento mantiene i rapporti con i referenti delle Equipes Territoriale e con i medici di c.a. del distretto.
E compito del direttore di distretto informare il medico di medicina generale componente dellufficio di coordinamento dei provvedimenti e/o delle iniziative da attuare in riferimento alle attività previste allart. 25 e 27 dellACN.
Per lattività che i medici di medicina generale individuati ai sensi dellart. 25 comma 4 dellACN devono svolgere a norma degli art. 25 e 27 dellACN, i distretti devono predisporre delle sedi in cui tali medici possano riunirsi periodicamente durante il mese.
Lufficio di coordinamento distrettuale come previsto dal comma 4 dellart.25 dellACN è di norma convocato dal direttore di distretto almeno una volta al mese.
Art 29- Tavolo di confronto, monitoraggio e valutazione
Le parti convengono sullopportunità di stabilire un tavolo di confronto
permanente che permetta maggior agilità e velocità decisionale e parallelo ottimale approfondimento tecnico in merito ai temi ed agli obiettivi che il vigente A.C.N. affida alla contrattazione regionale e quindi allorganizzazione dellassistenza sul territorio, al tema dellappropriatezza prescrittiva anche in rapporto ai carichi burocratici inutili ed a quello della domiciliarità.
A tale proposito viene istituito, nel presente A.I.R. un apposito tavolo aperto e permanente che possa permettere alle parti di trovare accordi estemporanei integrativi con valenza tecnica di approfondimento e contemporaneamente con valenza contrattuale, sui temi in oggetto.
Il tavolo permanente di confronto, monitoraggio e valutazione, presieduto dallAssessore alla sanità regionale o da suo delegato è formato pariteticamente da rappresentanti delle Aziende Sanitarie e dal Responsabile del Settore Regionale Assistenza Ospedaliera e Territoriale, competente per materia e da rappresentanti delle OOSS di categoria, firmatarie del presente A.I.R. analogamente a quanto previsto per la formazione del tavolo di trattative del presente A.I.R.
Per le eventuali implicazioni di categorie diverse da quelle rappresentate dalle OOSS della Medicina Generale, la parte regionale potrà convocare le relative rappresentanze sindacali di categoria.
Il tavolo permanente di confronto, monitoraggio e valutazione si articola su quattro settori
* obiettivi della negoziazione regionale: realizzazione degli obiettivi fissati dagli articolo 4 e 5 del vigente A.I.R., in particolare su organizzazione sperimentale della continuità dellassistenza sul territorio.
* appropriatezza prescrittiva e burocratica: coinvolgimento e responsabilizzazione in campo di appropriatezza , di tutti i soggetti prescrittori del S.S.N.; rimozione degli ostacoli burocratici diagnostico-terapeutici; rimozione dei doppi percorsi terapeutici e assistenziali del paziente; integrazione ospedale e territorio; realizzazione di iniziative sperimentali e monitorate mirate allestensione dellaffidamento del ricettario S.S.N. anche a soggetti prescrittori, diversi operanti nellambito del SSN. Forme di responsabilizzazione del settore specialistico privato, in merito alla prescrizione.
* cure domiciliari: definizione e risoluzione delle problematiche inerenti lADP, lADI, le RSA, RFA, RA; definizine delle linee-guida regionali su UTAP e Ospedale di comunità.
* liste dattesa: introduzione di modelli operativi sperimentali basati su nuove tecnologie e schemi organizzativi per mantenere risposte appropriate sul territorio e attenuare le liste dattesa; stabilire reti ospedale-territorio.
Il tavolo permanente di confronto, monitoraggio e valutazione
sarà formato entro giorni 30 ( trenta) dalla pubblicazione del presente A.I.R. per limmediata operatività.
Esso potrà essere convocato dalla parte pubblica o anche su richiesta solo da una delle OOSS di categoria avente titolo.
Art 30. Accesso del medico di famiglia alla funzione di direttore di distretto.
Le parti ricordano quanto previsto dal D.L vo 229 art. 3- sexies comma 3 e Art. 8 comma 1 come recepito allart. 18 comma 2 lettera b dellACN, relativamente alla possibilità di attribuire da parte del Direttore Generale dellASL ad un Medico di Medicina Generale lincarico di Direttore di Distretto.
* NORME FINALI
Norma Finale 1
I medici di famiglia potranno partecipare a sperimentazioni sullutilizzo della telematica sanitaria nel proprio studio e sul territorio, sulla base di accordi fra Regione e OOSS firmatarie definiti di volta in volta per ciascuna tipologia di applicazione.
Norma Finale 2
Le AA.SS.LL. provvedono allo smaltimento dei rifiuti pericolosi prodotti negli ambulatori di tutti i medici di medicina generale ,senza oneri a carico dei medici.
Norma Finale 3
Le indennità relative ai lavori connessi alla partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro in ambito aziendale, di cui al presente Accordo, possono essere integrate in base a quanto previsto da accordi aziendali compatibilmente con le risorse assegnate.
Norma Finale 4
Preso atto delle oggettive difficoltà organizzative dei Servizi Aziendali di Continuità Assistenziale, causate dalla cronica carenza di medici, le Parti concordano di sospendere, limitatamente alla durata del presente Accordo, lapplicazione dellart. 65, comma 3 del vigente A.C.N. per la medicina generale, che prevede lobbligatorietà dellaumento a 24 ore settimanali per i medici della Continuità Assistenziale, titolari di un incarico orario pari o inferiore alle 12 ore settimanali.
Norma Finale 5
Per quanto riguarda il trattamento economico dei tutor valutatori per lesame di stato, di cui al Decreto 445 del 19-10 2001, le parti convengono di rinviarne la discussione ad un tavolo di confronto tra tutte le componenti ( Regione, OOSS di categoria firmatarie del presente A.I.R., Ordine dei Medici ed Università) onde giungere ad una chiara definizione delle rispettive competenze in merito al problema in oggetto.
Norma Finale 6
Le parti convengono sullopportunità di applicare lAccordo Regionale per la Medicina Generale, relativo alle zone disagiate (Art 45, lett.C2, punto 2 del DPR 271/00) demandandone leventuale ridefinizione delle Linee Applicative al tavolo di cui allart.29 del presente accordo
Norma Finale 7
Come previsto allart. 22 comma 11 e art. 14 comma 2 capo I, partecipano agli accordi aziendali e quindi sono componenti del comitato aziendale i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.
* ALLEGATO A: Attivazione dei progetti per la promozione del governo clinico
Le aree nelle quali le Aziende devono promuovere progetti per la promozione del governo clinico sono:
1. Continuità dellAssitenza
2. Appropriatezza delle prescrizioni specialistiche e governo dei tempi di attesa
3. Appropriatezza delle prescrizioni farmaceutiche
4. Accessi al pronto soccorso
5. Prevenzione
Lattivazione dei progetti prevede le seguenti fasi:
- Studio della situazione esistente, a cura dellAzienda.
- Individuazione delle iniziative per il miglioramento della situazione riscontrata, a cura dellAzienda
- Definizione degli obiettivi, degli indicatori, delle modalità di rilevazione e delle remunerazioni, dintesa tra Azienda e MMg attraverso l UCAD
Dopo lapprovazione del progetto, verifica del raggiungimento dei risultati (secondo le usuali metodiche di misurazione contenute nel documento di budget), a cura dellAzienda e dell UCAD.
Allegato 2
Accordo regionale per linserimento dei medici di medicina generale nei servizi di emergenza-urgenza sanitaria 118
In applicazione degli artt. 4 e 14 dellACN del 23 marzo 2005
PREMESSA
La programmazione sanitaria regionale perseguirà, nel medio periodo, due obiettivi fondamentali:
la riorganizzazione della rete ospedaliera ed il potenziamento dellassistenza territoriale.
Il primo vuole erogare le prestazioni sanitarie in maniera omogenea su tutto il territorio regionale, agganciandole alle reti che richiedono più alti livelli di specializzazione e di complessità organizzative.
Il secondo mira ad implementare lorganizzazione territoriale delle cure primarie, anche attraverso una migliore organizzazione dei distretti, favorendo in ogni caso una virtuosa integrazione tra territorio ed ospedale.
La possibilità di realizzare questo disegno passa attraverso due azioni fondamentali: eliminare ogni vuoto assistenziale che possa orientare il cittadino verso il pronto soccorso e consolidare il sistema di emergenza territoriale, anche attraverso lutilizzo sul territorio piemontese dei PPI.
Lemergenza sanitaria territoriale assume una importanza particolare per elevare il livello di sicurezza dei soggetti curati fuori dal regime di ricovero, e per favorire, quando necessario, laccesso assistito dei pazienti in condizione critica agli ospedali più idonei, sia partendo dal territorio che dai PPI, in coerenza con le reti suddette.
Il sistema dellemergenza territoriale 118, nella configurazione dellassistenza sanitaria piemontese, viene a configurarsi come un indispensabile tessuto connettivo in grado di aumentare la piena collaborazione del territorio con gli ospedali meno specializzati e di questi con quelli di più elevata specializzazione, favorendo un più razionale utilizzo delle risorse, anche attraverso lapplicazione di avanzate tecnologie di comunicazione e di trasmissione di dati ed immagini.
Questo accordo regionale per le attività dei medici dellemergenza territoriale, trova la sua giustificazione e validità nel raggiungimento di due obiettivi:
1. il miglioramento della qualità dei servizi;
2. la razionalizzazione delle risorse che ne consegue.
Il primo traguardo viene ottenuto mediante la combinazione eccellente tra aumento dei livelli di responsabilità, ulteriore qualificazione della formazione, specificazione accurata dei compiti, integrazione con le prestazioni della rete ospedaliera e loro supporto.
Il secondo obiettivo viene perseguito attraverso lutilizzo delle peculiari competenze del medico 118, anche nellambito delle prestazioni nei D.E.A./P.S. del Piemonte.
Elemento indispensabile per il raggiungimento di entrambi gli obiettivi risulta inoltre la piena integrazione tra le professionalità operanti sul territorio, e tra queste e quelle operanti nei D.E.A./P.S.
Non indifferenti risultano infine i vantaggi di sistema quando si prevede il passaggio alla dipendenza di personale che negli anni precedenti si è formato, teoricamente e concretamente, in modo specifico sulloperatività dellemergenza.
ART. 1 - FINALITA
Il presente documento individua le competenze proprie dei medici di medicina generale che prestano servizio nel sistema di emergenza-urgenza territoriale 118.
ART. 2 - ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO
A) I medici interessati al conferimento degli incarichi vacanti, nel Servizio aziendale dì Emergenza Sanitaria territoriale 118 devono essere tratti da una graduatoria unica regionale di settore, per titoli, predisposta annualmente dallAssessorato regionale alla Sanità e valida dal 1 gennaio al 31 dicembre dellanno successivo. Al momento della pubblicazione delle ore settimanali vacanti nei servizi aziendali di E.S.T. 118, predisposte semestralmente dallAssessorato Regionale alla Sanità, devono essere in possesso dellattestato di idoneità rilasciato dopo la frequenza dellapposito Corso di formazione previsto dallart. 96 dellaccordo collettivo nazionale 23 marzo 2005, o di precedenti corsi ex 66 DPR 270/00, art. 66 DPR 484/96, art. 22 comma 5 DPR 292/87 e dallart. 22 DPR 41/91.
B) Per lo svolgimento delle attività di emergenza sanitaria territoriale 118, nellambito della programmazione regionale, le aziende possono conferire incarichi a tempo indeterminato secondo quanto dettato dallart. 92 e seg. dellACN. Gli incarichi devono essere conferiti presso una sola azienda e comportano lesclusività del rapporto (comma 1, art. 93).
ART. 3 - ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO
1. Ai sensi e per gli effetti del comma 4 e seguenti dellart. 97, del comma 4 e seguenti dellart. 93 dellACN, e del comma 2 dellart. 4 del presente accordo, possono essere assegnati incarichi temporanei, nelle more dellespletamento delle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato, ai sensi dei commi 4 e seg. dellart. 92 e art. 15 dellACN, secondo le modalità di cui ai successivi commi.
2. Gli incarichi provvisori conferiti dallAzienda, sono assegnati interpellando prioritariamente i medici inseriti nella graduatoria regionale di settore valida per lanno in corso, residenti nellambito dellAzienda stessa.
3. In subordine, ed in carenza di medici aventi diritto ai sensi del precedente comma 2, possono inoltre essere attribuiti incarichi temporanei secondo quanto dettato dalle norme transitorie n. 4 e 7 dellACN.
4. Per esigenze relative a importanti flussi turistici o di altro genere e per specifiche istanze sperimentali, le aziende possono istituire punti di emergenza sanitaria territoriale conferendo incarichi provvisori della durata massima di mesi sei, a medici inseriti nella graduatoria regionale in possesso dellattestato di cui allart. 92, comma 4 dellACN.
5. In ultimo, in caso di conclamate ed indifferibili emergenze assistenziali, in base al dettato della norma finale 5 dellACN, al fine di non creare interruzione del servizio, possono essere assegnati incarichi temporanei anche a medici non iscritti nella graduatoria regionale di settore, con priorità per i medici residenti nellambito dellAzienda stessa.
6. Alla scadenza dellincarico di cui ai commi 2, 3, e 5, lincarico potrà essere conferito dall Azienda allo stesso medico, previo parere obbligatorio del comitato aziendale di cui allart. 7 del presente accordo, e previa verifica dellesistenza di altro medico aspirante (comma 5 art. 97 dellACN), che dovrà essere effettuata entro e non oltre 7 giorni, dalla scadenza dellincarico.
7. Gli incarichi di cui ai commi 2, 3 e 5, prevedono, almeno per le prime 36 ore, un affiancamento obbligatorio dei medici assegnatari dellincarico, da svolgersi durante i turni di servizio dei medici titolari di incarico a tempo indeterminato a 38 ore da almeno 5 anni , presso le PSA. Tale affiancamento ha la finalità di orientare il medico incaricato sulla organizzazione e lattività del sistema 118, con particolare riguardo ai materiali ed alle procedure adottate in corso di interventi di emergenza sanitaria. La rilevazione delle presenze durante laffiancamento, sarà compito dei RDP. Sono esentati, dallo svolgimento del periodo di affiancamento, i medici in possesso dellattestato di cui allart. 96 dellACN, ed i medici già assegnatari di precedenti incarichi provvisori nel servizio 118.
ART. 4 - MASSIMALE ORARIO
1. Gli incarichi a tempo indeterminato sono conferiti per 38 ore settimanali, presso una sola Azienda, e comportano lesclusività del rapporto.
2. LAzienda, per mesi dodici può conferire incarichi provvisori ai sensi dellart. 3 del presente accordo, per 38 ore settimanali.
3. Normalmente si effettuano turni fino a 12 ore per garantire la copertura dellintero arco della giornata così come previsto dallart. 93 dellACN.
4. In deroga a quanto previsto dal succitato comma, a livello aziendale, previo intesa con le OOSS firmatarie del presente accordo, i turni possono avere una durata di 6 ore.
5. Un ulteriore turno di servizio non può essere iniziato prima che siano trascorse 12 ore dalla fine del turno precedente. In caso di turno di 6 ore, tale sospensione è ridotta a 6 ore.
ART. 5 - CAMPO DI APPLICAZIONE E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA
Lattività del servizio oggetto delle presenti disposizioni si esplica nellarco delle 24 ore per interventi di soccorso avanzato, per attività di coordinamento operativo e risposta sanitaria nella Centrale Operativa 118, per interventi di soccorso avanzato in caso di maxi-emergenze o disastro e, a integrazione, nelle attività dei D.E.A./PS e aree afferenti compresi i trasferimenti assistiti e protetti interospedalieri (rif. Artt. 94 e 95 ACN).
Il personale medico in oggetto assolve gli obblighi dellincarico, in un sistema di emergenza organizzato secondo il recepimento della normativa Nazionale in vigore in materia di emergenza sanitaria, nel rispetto degli atti di programmazione regionale e dei protocolli operativi emessi e validati dal coordinamento dei responsabili di centrale, secondo le disposizioni del responsabile di centrale operativa competente per territorio.
E priorità del Responsabile di centrale, coadiuvato, dal referente di Centrale, dai responsabili aziendali e dai responsabili di postazione curare e verificare il funzionamento del processo informativo allinterno del sistema relativo alleventuale aggiornamento di norme e protocolli, anche attraverso lorganizzazione periodica di riunioni, almeno trimestrali, tra Centrale e Postazioni periferiche.
Nel rispetto della normativa regionale i responsabili di Centrale fissano annualmente un calendario di incontri per laggiornamento continuo dei medici in tema di protocolli operativi.
Il medico incaricato in emergenza sanitaria opera di norma in tre sedi: la centrale Operativa 118, la postazione territoriali di soccorso avanzato, il DEA/PS (compresi i punti di primo intervento).
Nellambito dei compiti del medico dellemergenza territoriale si distinguono:
- una fase operativa, di assistenza sanitaria in emergenza urgenza
- una fase di preparazione alle attività di soccorso, caratterizzata da specifici compiti organizzativi, di verifica, nonché di formazione.
La Fase Operativa si esplica in postazione, in ambito territoriale, in Centrale Operativa e nelle strutture ospedaliere (DEA/PS, punti di primo Intervento).
Il Medico in servizio in postazione è responsabile e coordinatore dellequipaggio durante lattività dei soccorsi.
Il medico di Centrale Operativa in turno, è supervisore e coordinatore dellattività di soccorso in atto nel territorio di riferimento. E diretto referente per lattività operativa del responsabile di Centrale, nel rispetto della normativa vigente e dei precisi ambiti di autonomia degli altri operatori in servizio come definito dai rispettivi profili di formazione nazionali e regionali.
Nellambito della fase di preparazione alle attività, il medico in turno nella postazione verifica insieme agli altri membri dellequipaggio, la funzionalità ed operatività di tutte le dotazioni necessarie per un corretto espletamento delle operazioni di soccorso. Parallelamente nelle fasi di attesa, promuove momenti di incontro dellequipaggio.
I medici dellemergenza partecipano alla programmazione del servizio, mediante incontri periodici, di norma trimestrali, tra i medici dellemergenza, il Coordinamento delle Centrali operative e i funzionari Regionali preposti. I medici dellemergenza di cui sopra, in numero massimo di tre, saranno individuati dalle OOSS firmatarie del presente accordo, in base al criterio della consistenza associativa, tra coloro che siano titolari di incarico a tempo indeterminato nei servizi di emergenza 118 da almeno cinque anni nella regione Piemonte.
ART. 6 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
Al fine di garantire una omogenea diffusione del sistema 118 su tutto il territorio regionale, e livelli adeguati ed uniformi di assistenza in particolare per quanto concerne lemergenza sanitaria, la Regione, in base alla propria programmazione, individua direttamente:
a) numero, distribuzione e tipo delle postazioni di soccorso avanzato e delle centrali operative;
b) il numero del monte ore regionale necessario a garantire la continuità del servizio.
ART. 7 - COMITATO AZIENDALE (INTEGRAZIONE ALLART. 23 ACN )
Il Comitato Aziendale di cui allart. 23 dellACN, svolge tutte le funzioni previste dal presente accordo e a livello aziendale rappresenta lOrgano Consultivo Aziendale che esprime, in particolare, pareri sui rapporti convenzionali in base a quanto definito ai commi 4 e 5 dellart. 23 dellACN.
ART. 8 - INCOMPATIBILITA
Sono condizioni di incompatibilità per laccesso al servizio quelle previste dallart. 17 con le limitazioni di cui al comma 10, art. 95 dellACN.
ART. 9 - ORGANIZZAZIONE DEI TURNI
I turni di servizio predisposti dal Responsabile di Postazione, validati dal Responsabile Aziendale dellEmergenza Sanitaria e inviati al responsabile della Centrale Operativa, fermo il principio dellequità distributiva, fra tutti i medici incaricati dei turni d/n/f, vengono trasmessi alla Direzione sanitaria aziendale .
Eventuali ore di servizio eccedenti le 38 ore settimanali possono effettuarsi esclusivamente e temporaneamente nei casi di effettiva e comprovata motivazione e non possono superare le 24 ore mensili su base annua.
Il responsabile della Centrale Operativa di competenza, in caso di necessità, si avvale della facoltà e responsabilità di apportare le eventuali correzioni.
In caso si evidenzi lindisponibilità al rispetto dellequità distributiva dei turni d/n/f, gli stessi vengono assegnati dufficio e la mancata accettazione da parte del medico incaricato, comporterà limmediata applicazione del disposto di cui allart. 30 dellACN.
ART. 10 - COMPITI ED OBBLIGHI DEL MEDICO
Il medico deve presentarsi puntualmente allinizio del turno stabilito presso la postazione indicatagli dalla tabella dei turni mensili e rimanere a disposizione fino alla fine dellorario previsto non potendosene allontanare per alcun motivo, inoltre dovrà effettuare tutti gli interventi relativi a quanto stabilito allart. 95 comma 1 dellACN e quanto previsto dai Protocolli e linee guide regionali relative al servizio sulle postazioni di soccorso avanzato, Centrali Operative e DEA/PS.
Le responsabilità del servizio sono del medico dislocato in Centrale Operativa e del medico sul territorio per quanto di propria competenza.
Il medico incaricato nel servizio di emergenza territoriale svolge inoltre compiti successivamente elencati e definiti secondo quanto previsto dal comma 3 dellart. 95 dellACN :
1. Attività presso i DEA/PS dellAzienda in cui è incaricato, o in altre aziende convenzionate, nellambito delle 38 ore settimanali, nelle ore in cui non è impegnato in turni di copertura delle postazioni MSA o della Centrale Operativa.
Considerato che la previsione della convenzione relativa allutilizzazione del personale medico dellemergenza sanitaria territoriale 118 mutua la natura dellistituto del distacco, l attività presso le strutture dei DEA/PS, sarà formalizzata in atto di utilizzazione, recepito con delibera Aziendale del Direttore Generale, con indicazione nominale dei medici interessati, da parte del responsabile della centrale operativa sentito il dirigente del dipartimento di emergenza.
Si potrà così attribuire piena legittimità funzionale e giuridica allattività svolta dai medici dellemergenza sanitaria territoriale 118, allorquando si concretizzi in compiti di DEA/PS, così da poter loro consentire di svolgere gli stessi compiti e le stesse funzioni del personale medico DEA/PS dipendente, in guardia attiva, pur rimanendo la posizione giuridica ed economica dei medici 118 estranea allorganico aziendale, essendo regolata da apposita convenzione.
La partecipazione del medico dellemergenza sanitaria 118 alle attività nelle strutture di Dea/ps, è funzionale al corretto percorso extra-intraospedaliero del paziente. Pertanto, ferma restando, lafferenza gerarchica in capo al dirigente responsabile del Dea/Ps, limitatamente alle ore espletate in tali strutture, il medico 118 può svolgere tutte le attività peculiari della struttura in oggetto.
Per quanto concerne le attività non strettamente pertinenti allemergenza-urgenza, queste sono regolamentate a parte.
La piena legittimità funzionale e giuridica, attribuita mediante latto di utilizzazione, e lautonomia tecnico professionale, con le connesse responsabilità, ovvero la cosiddetta attività di guardia attiva di pronto soccorso, potranno essere date solo ai medici dellemergenza sanitaria 118 in possesso dei seguenti requisiti:
a) titolarità di incarico a tempo indeterminato nei servizi di emergenza sanitaria 118, con almeno 18 mesi di frequenza nelle attività di DEA/PS e PPI.
Ai medici non ancora in possesso dei requisiti di cui sopra, sono affidati compiti professionali con ambiti di autonomia graduati di volta in volta, dal dirigente responsabile del DEA o dal responsabile del PS.
2. Si concorda che i medici possano operare in autonomia ai fini di fornire prestazioni di emergenza urgenza nei punti di primo intervento, qualora realizzati dalle Aziende. Il responsabile della centrale operativa di competenza è garante di unequa distribuzione dei turni individuali tra DEA/PS e punti di primo intervento.
3. In base al dettato dellart. 95 commi 10 e seguenti, lazienda può avvalersi della collaborazione di medici di 118 operanti nellazienda stessa, previ accordi aziendali con le OO.SS. firmatarie, che prevedano anche il trattamento di tipo economico che deve essere extra budget 118.
4. Attività a carattere di istituto presso punti di soccorso fissi o mobili, in occasione di manifestazioni sportive, religiose, fieristiche e culturali. La cooptazione dei medici è gestita dalle Centrali Operative 118 competenti con criteri di sovra-zonalità utilizzando medici di tutta la regione.
5. Ai medici che abbiano maturato cinque anni di anzianità di servizio come titolari di incarico a tempo indeterminato a 38 ore può essere assegnato per delega del Responsabile Medico organizzativo di C.O. 118 lincarico di referente di CO con compiti di coordinamento organizzativo della centrale stessa, di rapporti con lesterno e progettazioni particolari di servizi di emergenza. Inoltre, i medici con le medesime caratteristiche e secondo le precedenti modalità, possono essere incaricati della sostituzione temporanea del responsabile medico di centrale in caso di assenza dello stesso.
6. Le Aziende sanitarie, con proprio atto amministrativo e acquisito il parere del Responsabile della C.O. 118, possono assegnare ai medici di emergenza sanitaria, con le caratteristiche di cui sopra, lincarico di Responsabile aziendale dellEmergenza Territoriale.
7. Il medico del servizio di emergenza territoriale 118 può espletare interventi di assistenza e soccorso avanzato su mezzi attrezzati ad ala fissa e ad ala rotante secondo quanto previsto dal punto d) comma 3 dellart 95 dellACN, in base a specifici accordi con lazienda . In questo caso la Regione si impegna a:
* stabilire lo specifico iter formativo, terminato il quale i medici risulteranno iscritti in apposita graduatoria;
* determinare i relativi parametri di valutazione, certificazione, accreditamento.
8. Ai medici incaricati di emergenza sanitaria, titolari di incarico a tempo indeterminato a 38 ore, possono essere attribuiti compiti di cui ai commi 4 e 5 dellart. 95 dellACN, a condizione che gli stessi medici abbiano cinque anni di anzianità di servizio nellemergenza sanitaria 118, in attesa della definizione degli elenchi regionali di docenti, tutor ed animatori di formazione in medicina generale di cui allart. 25 dellAllegato 1 dellpresente Accordo.
9. In ogni postazione di soccorso avanzato è individuato dal Responsabile medico Aziendale 118, sentito il Responsabile C.O. 118, un medico Convenzionato a tempo indeterminato, con un anzianità di titolarità di almeno tre anni, con incarico di Responsabile di postazione che ha il compito di provvedere allorganizzazione e gestione della postazione assegnatagli nel rispetto delle normative, dei protocolli e delle linee guida regionali emanate in materia. Lincarico ha durata di un anno. A scadenza, può essere assegnato ad altro medico, o riassegnato al medico precedentemente incaricato.
10. Il medico è tenuto alla rilevazione della presenza in servizio secondo le specifiche modalità in vigore presso lazienda per la quale è incaricato. Tale rilevazione mensile, verificata dal responsabile medico di azienda, costituisce la base per la retribuzione.
11. Previ accordi tra le Aziende, il Responsabile della C.O. 118 provinciale, e le OO.SS. firmatarie del presente accordo, può essere istituito apposito programma di reperibilità dei medici 118 , retribuito con accordi economici extra budget 118.
Le attribuzioni relative ai punti 4, 5, 6, 7 e 8, solo di tipo temporaneo e comportano la verifica dellattività svolta rispetto ad obiettivi identificati (modello funzione - obiettivo verificato periodicamente).
In caso di manifesta necessità non trova applicazione il disposto di cui al comma 7 dellart. 93 dellACN.
I medici del servizio non hanno competenze di polizia mortuaria né di medicina necroscopica.
ART. 11 - COMPITI DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI
1. Le Aziende sanitarie sono tenute a fornire al Servizio di Emergenza Territoriale 118 farmaci e materiale necessario, nonché labbigliamento completo da lavoro al medico incaricato.
2. Le postazioni devono essere dotate di locali idonei al soggiorno del personale, secondo prassi e normative vigenti.
ART. 12 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE OBBLIGATORIO
Considerate le esigenze professionali del servizio e la necessità di un aggiornamento continuo certificato sarà previsto per i medici di emergenza sanitaria territoriale 118 con incarico a tempo indeterminato a 38 ore, un aggiornamento obbligatorio e documentato della durata 24 ore annuali, retribuito come servizio attivo, ridotto in misura proporzionale per incarichi a tempo indeterminato di durata inferiore. Sarà compito del responsabile della Centrale Operativa 118 programmare annualmente laggiornamento di concerto con il responsabile di Azienda dellemergenza ed i responsabili di postazione.
ART. 13 - FORMAZIONE
Vista la peculiarità relativa ai percorsi formativi per lEmergenza, anche alla luce della eventuale attivazione della specifica scuola di specialità, si ritiene opportuno istituire un gruppo di lavoro costituito dal Coordinamento Regionale delle Centrali Operative 118 e dalle OO.SS. firmatarie. Tale gruppo ha come compito quello di seguire levoluzione nazionale della normativa in tema di formazione e certificazione del medico dellemergenza sanitaria 118, e leventuale raffronto ed integrazione con la programmazione formativa regionale.
ART. 14 - CORSI DI FORMAZIONE
Tenendo conto delle disposizioni di cui allart. 96 dellACN e delle linee guida previste dallallegato P, la Regione Piemonte organizza Corsi di Formazione per lesercizio dellattività di emergenza sanitaria territoriale 118.
Ai corsi si accederà tramite bando regolarmente pubblicato sul B.U.R.
La frequenza del corso non pregiudica lo svolgimento dellattività convenzionata, se compatibile.
1. Al primo corso da attivarsi con bando regionale entro il 31 ottobre 2006, con scadenza il 30 novembre 2006, accedono, in ordine di priorità:
A) Medici che alla data del 30 novembre 2006 siano assegnatari di un incarico temporaneo nel servizio di emergenza sanitaria 118, anche se non iscritti in graduatoria regionale, direttamente e senza prova di ammissione;
B) I medici individuati ai sensi dei commi 4 e seguenti dellart 96 dellACN.
2. Ai corsi successivi accedono i medici individuati ai sensi dei commi 4 e seguenti dellart 96 dellACN.
In subordine, ed in caso di disponibilità di posti, possono partecipare ai corsi anche medici che alla data di pubblicazione del bando sul B.U.R, siano assegnatari di un incarico temporaneo conferito ai sensi dellart. 3 del presente accordo, anche se non iscritti in graduatoria regionale, sulla base delle disposizioni regionali emanate con lapprovazione del programma formativo.
ART. 15 - COPERTURA ORE VACANTI
Le ore vacanti devono tenere conto del monte ore complessivo per la copertura dei turni di centrale operativa e delle postazioni, aumentate del numero di ore necessarie al fine di assicurare la copertura dei turni in DEA/PS.
I medici che possono partecipare sono coloro che hanno superato il corso previsto dallart. 96 dellACN
ART. 16 - ASTENSIONE OBBLIGATORIA
Ai sensi del comma 3, art. 98 dellACN, il periodo di astensione obbligatoria retribuita è fissato in 21 giorni lavorativi, ed il conteggio per la determinazione del numero di ore spettanti è indicato allallegato A del presente accordo.
ART. 17 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
Si applica integralmente quanto previsto dallart. 31 dellACN, e di precedenti circolari esplicative regionali.
ART. 18 - SOVRAZONALITA
I medici incaricati nel servizio di emergenza sanitaria territoriale 118, qualora si configurino esigenze di servizio straordinarie, possono essere utilizzati, su richiesta motivata del responsabile della C.O. 118 allAzienda e al medico interessato, anche in Aziende regionali diverse da quelle con le quali è instaurato il rapporto convenzionale nellambito delle ore di turno già assegnate.
La retribuzione degli stessi resta comunque a carico dellAzienda presso la quale è instaurato il rapporto convenzionale anche qualora i turni siano svolti presso postazioni, centrali operative DEA/PS, dislocate in aziende diverse, purché sul territorio piemontese.
ART. 19 - TRATTAMENTO ECONOMICO
La discussione di eventuali ulteriori incentivi in relazione ad obiettivi aggiuntivi è demandata al tavolo di confronto previsto allart. 29 dellAIR 2006 per la medicina generale.
Ai docenti in medicina generale, di cui al comma 8 art. 10 del presente accordo, iscritti nellelenco regionale di settore, per la realizzazione di ciascuna sessione di quattro ore è riconosciuto, se la sessione è svolta al di fuori dellorario di servizio, un compenso forfetario, comprensivo del lavoro di preparazione e delle spese di viaggio, pari a Euro 333,34 IVA esclusa, suddividibile ad ore.
Per ogni turno di reperibilità di 12 ore (successivo al 4°) compete al medico la stessa cifra che compete al medico ospedaliero per il turno di pronta disponibilità di 12 ore.
La discussione riguardante, leventuale integrazione della copertura assicurativa di cui allart. 99 comma 5 lettera b) dellACN, è demandata al tavolo di confronto previsto allart. 29 dellAIR 2006 per la medicina generale.
ART. 20 - DECORRENZA
Il presente Accordo entra in vigore alla data di adozione del provvedimento deliberativo e resta in vigore fino alla stipula di nuovi Accordi Integrativi Regionali.
NORME FINALI
1. In via eccezionale, in relazione allorganizzazione dei turni di cui allarticolo 3 del presente accordo, lattività continuativa (guardia attiva e reperibilità) può superare, previo assenso del medico, i limiti previsti nei commi 6 e 7 dellart. 93 dellACN, ma non può comunque eccedere la durata di 15 ore.
2. In situazioni peculiari quali maxi-emergenze, o eventi catastrofici collegati a ordinanze prefettizie, è possibile derogare dalle limitazioni previste allart. 93 dellACN.
3. Sono fatti salvi gli effetti giuridici ed economici prodotti dagli accordi regionali precedenti di cui alle D.G.R. n. 127-15270 del 9 dicembre 1996, D.G.R. n. 86-29575 del 1° marzo 2000 e D.G.R. 45-6042 del 13 maggio 2002 in favore dei medici impegnati nelle attività di emergenza sanitaria territoriale.
4. I medici addetti allemergenza territoriale 118, si collocano tra le figure elettive deputate allinsegnamento in materia di emergenza sanitaria e primo intervento sanitario.
5. La discussione sull inserimento dei medici dellemergenza nellUfficio di Coordinamento delle Attività è demandata al tavolo di confronto previsto allart. 29 dellAIR 2006 per la medicina generale.
6. La corresponsione delle somme dovute per i progetti obiettivo di cui alla D.G.R. n. 86-29575 del 1° marzo 2000 deve avvenire entro e non oltre il 31 maggio dellanno successivo a quello cui si riferiscono.
NORME TRANSITORIE
1. Agli effetti di quanto disposto al comma 1, art. 10 del presente accordo, nel caso di certificazioni medico-legali INAIL, le Aziende sanitarie individuano gli strumenti idonei per retribuire tale attività comparandola a quella dei medici dipendenti, ove non già individuati.
2. Dalla data di esecutività della D.G.R. di approvazione del presente accordo, ed entro il 31 dicembre 2007, tutti gli incarichi temporanei a tempo determinato, nei servizi aziendali di emergenza territoriale 118, sono trasformati ad incarichi a tempo indeterminato, con provvedimento amministrativo del Direttore Generale, previa frequenza e superamento del corso di formazione organizzato ai sensi dellart. 96 dellACN, e dellart. 14 del presente accordo.
3. Ai titolari di incarico a tempo indeterminato nel servizio di emergenza sanitaria 118, per i quali non era prevista la certificazione dello svolgimento di turni in DEA/PS , possono essere attribuite le medesime funzioni di cui alla lettera a) del comma 1 dellart. 10, purché gli stessi medici abbiano unanzianità di incarico a tempo indeterminato valutata al 31/12/2005 di almeno 5 anni .
4. A parziale deroga di quanto previsto al comma 6 dellart. 3, si stabilisce che, dalla data di esecutività della D.G.R. di approvazione del presente accordo, e fino allespletamento del primo corso di formazione utile, di cui al comma 1 dellart. 14, gli incarichi a tempo determinato assegnati ai sensi dellart. 3, commi 2, 3 e 5, previo parere del comitato aziendale di cui allart. 7 del presente accordo, sono automaticamente rinnovati.
5. Le parti si impegnano a favorire e ad accelerare il passaggio alla dipendenza dei medici 118 aventi diritto.
Allegato A
ESEMPIO DI CALCOLO DEL NUMERO DI ORE DA RETRIBUIRE PER OGNI GIORNO LAVORATIVO DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO AI SENSI DELLART. 98 COMMA 3 DELLACN E DELLART. 16 DEL PRESENTE ACCORDO
* Considerando limpegno orario settimanale di 38 ore;
* Considerando 5 il numero di giorni lavorativi settimanali, escludendo cioè il sabato e la domenica e le festività nazionali e religiose ;
* Deriva che 7,6 (7 ore e 36 minuti), ( 38/5) è il numero di ore da retribuire per ogni giorno di astensione obbligatoria usufruito;
* Il numero di ore annuali complessive di astensione obbligatoria da retribuire sarà dunque uguale a: 7,6 (7 ore e 36 minuti) per 21, pari a 159,6 ore (159 ore e 36 minuti).
Con la stessa procedura di calcolo, relazionata allimpegno orario settimanale di 24 ore, il numero di ore annuali da retribuire risulta 100,8 (100 ore e 48 minuti).
Letto, Approvato e Sottoscritto
In originale firmato:
LAssessore Regionale alla Sanità
FIMMG
FEDERAZIONE MEDICI
(INTESA SINDACALE):
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Torino,