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Bollettino Ufficiale n. 20 del 18 / 05 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 9 maggio 2006, n. 14-2760

Giudizio di compatibilita’ ambientale ai sensi dell’art. 12 l.r. 40/1998 e Valutazione d’Incidenza prevista dal Regolamento n. 16 del 16.11.2001 inerente il “Progetto per la prosecuzione e ampliamento della coltivazione della miniera di olivina e magnesite - Bric Carleva” sita in Loc. Crose dei Comuni di Vidracco e Baldissero C.se, la cui concessione mineraria interessa anche il Comune di Castellamonte (TO)

A relazione del Vicepresidente Susta e dell’Assessore De Ruggiero:

In data 26 luglio 2005 il sig. Matteo Ferrero, in qualità di legale rappresentante della Società Nuova Cives S.r.l. con sede legale in Savona, Via Paleocapa, 119, e sede operativa e stabilimento in località Crose, Vidracco (TO) ha presentato al Nucleo Centrale dell’Organo Tecnico Regionale domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell’articolo 12, comma 1 della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40 e contestuale Valutazione d’Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/1997 e del D.P.G.R. 16/R del 16 novembre 2001, in merito al “Progetto relativo alla prosecuzione e ampliamento della coltivazione della miniera di olivina e magnesite denominata Bric Carlevà” sita in località Crose dei Comuni di Vidracco e Baldissero Canavese, la cui concessione mineraria interessa anche il Comune di Castellamonte (TO).

Contestualmente il proponente ha provveduto al deposito degli elaborati di cui all’articolo 12, comma 2, lettera a), della citata l.r. 40/1998, alla pubblicazione dell’avviso al pubblico dell’avvenuto deposito degli stessi nell’inserto “Il Giornale nuovo del Piemonte” del quotidiano “Il Giornale” del 26 luglio 2005 ed agli ulteriori adempimenti prescritti dal citato articolo 12.

Il progetto presentato, relativo all’attuazione di attività di miniera, rientra nella categoria progettuale n. 8 dell’allegato A1 della l.r. 40/1998 (come aggiornato dalla D.G.R. 19 marzo 2002 n. 75-5611) “Attività di coltivazione di minerali solidi”.

Il Nucleo Centrale dell’Organo tecnico regionale, individuato con D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999, come previsto dall’art. 7 comma 3 della l.r. 40/1998 e specificato dalla D.G.R. citata e s.m.i., verificate la natura e le caratteristiche dell’opera, ha individuato la Direzione regionale Industria, quale struttura regionale responsabile del procedimento in oggetto, nonché le strutture regionali interessate all’istruttoria in relazione alle componenti ambientali interessate ed alle specifiche competenze significative per l’approccio integrato all’istruttoria.

Ciò premesso la Direzione Industria, ha provveduto a dare notizia dell’avvenuto deposito del progetto sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 35 del 1 settembre 2005 e dell’avvio del procedimento della Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. e di Valutazione di Incidenza sul Sito di Importanza Comunitaria IT11100013 “Monti Pelati e Torre Cives” individuando il responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della legge 241/1990.

L’intervento estrattivo si sviluppa in località Crose dei Comuni di Vidracco e Baldissero Canavese (TO), il territorio interessato dal progetto è inserito nell’area naturale protetta “Riserva naturale speciale dei Monti Pelati e Torre Cives” che coincide con l’omonimo Sito di Importanza Comunitaria IT11100013; l’area in cui si sviluppa l’intervento è pertanto sottoposta a salvaguardia paesistica ai sensi del d. lgs. 42/2004 e al vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923, normato dalla Regione Piemonte con l.r. 45/1989. Inoltre l’area, parzialmente di proprietà del Comune di Vidracco, è sottoposta ad Uso civico.

Nell’area di interesse estrattivo, affiora un ammasso peridotitico in forma di dorsale allungata, caratterizzato da un asse maggiore che si sviluppa all’incirca secondo una direzione NNE- SSW e larga circa un chilometro. L’ammasso si presenta coperto da una rada vegetazione arbustiva ed erbacea ed è costituito da affioramenti rocciosi superficialmente alterati, a tratti ricoperti da materiale detritico e da un sottile strato di terreno vegetale. L’ambiente è spesso totalmente privo di vegetazione (da cui il nome “Monti Pelati”). Le peridotiti fanno parte della famiglia di rocce ultrafemiche, costituite quasi totalmente da minerali ricchi in ferro e magnesio, con olivina dominante.

L’area di coltivazione in oggetto, inserita nella Concessione mineraria “Bric Carlevà”, di superficie pari a 125 ettari, ha una estensione planimetrica di 60.000 m2 dei quali 33.500 m2 sono già stati interessati dagli scavi ed interessa il territorio comunale di Vidracco e, marginalmente, di Baldissero Canavese. Il progetto, si articola nel completamento della coltivazione del fronte esistente, operando mediante il progressivo avanzamento degli scavi a più livelli sovrapposti verso Sud-Ovest, sino a raggiungere la delimitazione territoriale prevista dalla legge regionale istitutiva del Parco dei Monti Pelati. L’ampliamento avverrà pertanto verso Sud-Ovest e, in minima parte, verso Est, così da asportare lo sperone che determina la conformazione attuale, parzialmente a fossa, del piazzale della miniera. La cubatura estraibile del giacimento ammonta ad un totale di circa 750.000 m3 di materiale utile in posto.

L’attività estrattiva, è articolata in tre fasi quinquennali, sino all’esaurimento delle volumetrie disponibili ed al recupero morfologico ed ambientale del sito. Si prospetta, inoltre, nel corso del terzo quinquennio di coltivazione, l’ampliamento in direzione Nord del piazzale che ospita gli impianti di lavorazione del materiale estratto, sino al congiungimento con la strada provinciale.

La coltivazione mineraria verrà impostata su gradoni sovrapposti, ciascuno dall’altezza di 12 m, con pedata variabile tra i 5 e 6 m. Le alzate dei gradoni avranno una pendenza di 65-70°, vincolata dall’andamento delle famiglie di discontinuità. Si opererà dall’alto verso il basso, procedendo con il cosiddetto metodo di coltivazione per fette orizzontali discendenti su più livelli. Preliminarmente alla coltivazione di ogni singola fetta, si procederà all’asportazione della copertura pedologica e detritica superficiale per riutilizzarla in sede di recupero. Globalmente si creeranno 8 gradoni per circa 100 m di dislivello.

Il progetto di recupero ambientale è finalizzato a porre le basi per l’evoluzione di una biocenosi stabile, che si integri con l’ambiente circostante. E’ previsto l’utilizzo di sole specie autoctone al fine di evitare l’introduzione di elementi di disturbo dal punto di vista ecologico e paesaggistico. Al fine di mitigare l’impatto, gli interventi di recupero sono previsti in stretta successione temporale con il raggiungimento della morfologia finale di coltivazione delle singole aree interessate dal progetto.

Il responsabile del procedimento attuando quanto previsto dagli articoli 12 e 13 l.r. 40/1998 ha avviato la Conferenza di Servizi con i soggetti territoriali ed istituzionali interessati di cui all’articolo 9 della medesima l.r. 40/1998.

A seguito del deposito degli elaborati progettuali e dello studio di V.I.A. non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

In data 9 settembre 2005 si è svolta la prima riunione della Conferenza di Servizi, in cui è stato definito il cronoprogramma dell’istruttoria; alla riunione è stato invitato a partecipare anche il proponente in attuazione del comma 6 dell’art. 13 della l.r. 40/1998. Successivamente in data 13 settembre 2005 si è svolto il sopralluogo sul sito individuato per l’intervento.

Dall’esame della documentazione presentata, a seguito degli approfondimenti svolti dall’Organo Tecnico con il supporto tecnico dell’A.R.P.A., del contributo fornito dalla Provincia di Torino e dell’Ente di Gestione dei Parchi e delle Riserve Naturali del Canavese e di quanto emerso nel corso del sopralluogo sono state ritenute necessarie integrazioni documentali, che sono state richieste al proponente con nota n. 13411/16.4 del 3 ottobre 2005. A seguito della richiesta di integrazione sono stati interrotti i termini del procedimento come previsto dal comma 6 dell’art. 12 della l.r. 40/1998.

In data 30 gennaio 2006 con la presentazione delle integrazioni, inviate in copia a tutti i soggetti interessati, l’iter procedurale ha ripreso il suo corso, facendo decorrere i 90 giorni previsti per la conclusione del procedimento ai sensi del comma 6 dell’art. 12 della l.r. 40/1998.

In data 15 marzo 2006, si è tenuta la seconda riunione della Conferenza di Servizi durante la quale sono stati analizzati congiuntamente gli elaborati integrativi e sono stati esaminati i contributi delle Direzioni regionali Turismo Sport e Parchi, Pianificazione e Gestione Urbanistica, Patrimonio e Tecnico, Pianificazione Risorse Idriche, Tutela e Risanamento ambientale, Programmazione Gestione Rifiuti, della Provincia di Torino, dell’Ente di Gestione dei Parchi e delle Riserve Naturali del Canavese e dell’A.S.L. n° 9.

I partecipanti alla Conferenza hanno preso inoltre atto dei pareri favorevoli alla realizzazione dell’intervento, condizionati da specifiche prescrizioni, espressi da parte del Settore Gestione Beni Ambientali, ai sensi del d.lgs. 42/2004 e dalla Provincia di Torino Servizio Difesa del Suolo ai sensi della l.r. 45/1989, le cui autorizzazioni saranno assorbite dal giudizio di compatibilità.

Nel corso della riunione del 15 marzo 2006, alla luce di tutta la documentazione presentata, di quanto evidenziato dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell’istruttoria dall’Organo Tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell’A.R.P.A. e dalle risultanze della Conferenza di Servizi, è emerso che per la realizzazione dell’intervento proposto sussistono i presupposti di compatibilità ambientale per le motivazioni di seguito evidenziate:

- la coltivazione del giacimento minerario che, a seguito della classificazione ex R.D. 1443/1927 e s.m.i. è parte del patrimonio indisponibile dello Stato, riveste carattere di pubblico interesse in quanto fondamentale per specifici settori dell’industria, in particolare dal materiale scavato, rappresentato da roccia peridotitica, si ricava una vasta gamma di prodotti ricchi di olivina che rappresentano materia prima indispensabile in diversi campi industriali tra i quali la siderurgia, la metallurgia, la produzione di refrattari basici, ceramiche e vernici.

- per la prosecuzione e l’ampliamento dell’attività estrattiva vengono utilizzate tecniche di coltivazione e di recupero ambientale che garantiscono le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte consentendo nel contempo il raggiungimento di risultati positivi in termini produttivi e di ricaduta occupazionale.

- il cronoprogramma dei lavori consente la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in stretta successione temporale con i lavori di coltivazione e realizza nel contempo la riqualificazione ambientale di fronti esauriti e non ancora sottoposti a recupero ambientale.

- gli interventi di recupero ambientale in parte da realizzare con moderne tecniche di ingegneria naturalistica sono finalizzati a restituire al sito di miniera le caratteristiche di naturalità tramite la parziale risagomatura dei gradoni con una configurazione naturaliforme e la parziale ricostituzione della copertura vegetale finalizzata a fare evolvere la vegetazione verso la “brughiera mesoxerofila” caratteristica del versante montano interessato dalla coltivazione mineraria.

Per quanto riguarda la Valutazione di Incidenza, relativamente al Sito di Importanza Comunitaria “Monti Pelati e Torre Cives” (codice IT1110013), ai sensi del D.P.G.R. 16 novembre 2001 n 16/R, il progetto è valutato positivamente per le seguenti motivazioni:

- I lavori previsti in progetto e le ulteriori prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale, verificabili in corso d’opera attraverso il piano di monitoraggio, non realizzano condizioni di criticità nei confronti delle caratteristiche ambientali specifiche del S.I.C..

Inoltre per mitigare ulteriormente gli impatti sulle componenti ambientali, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera, per ottimizzare la sistemazione dell’area e ai fini della conservazione in corso d’opera degli habitat naturali caratteristici del SIC è comunque emersa l’esigenza di definire le seguenti specifiche prescrizioni:

- la coltivazione e gli interventi di recupero ambientale devono essere eseguiti secondo quanto previsto nell’allegato tecnico predisposto dal Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva contenuto nel verbale della seconda riunione della Conferenza di Servizi in data 15 marzo 2006;

- ad integrazione di quanto già previsto dalle norme di polizia mineraria, per evitare il disturbo provocato dall’uso dell’esplosivo, al fine di salvaguardare la fauna presente, si dovranno limitare le lavorazioni alle ore diurne, terminando mezz’ora prima del tramonto, per garantire il minor impatto acustico possibile nel momento della giornata nel quale tipicamente si osserva la massima attività delle specie animali;

- deve essere mantenuta, durante tutta l’attività, la recinzione perimetrale, costituita da una rete provvisoria di altezza non inferiore a 2 m, che dovrà essere eliminata a fine lavori, per consentire il passaggio della fauna all’interno dell’area recuperata dal punto di vista ambientale;

- si dovrà procedere ad accurati disgaggi dei fronti al termine delle operazioni di distacco da monte, per evitare la presenza di aggetti instabili;

- prima dell’esecuzione di ciascun taglio, si dovrà verificare che esso non intersechi discontinuità a franapoggio;

- qualora, in corso d’opera, si dovesse riscontrare la presenza di potenze metriche della copertura detritica, questa dovrà essere sagomata su pendenze inferiori ai 30°;

- i canali di regimazione delle acque superficiali, che devono essere realizzati secondo il progetto presentato, devono essere adeguati in funzione dell’evoluzione dei lavori di miniera;

- lungo i versanti si dovranno realizzare delle canalette a “lisca di pesce” per la regimazione delle acque meteoriche al fine di evitare il ruscellamento irregolare delle acque sul versante e di garantire il regolare smaltimento verso il settore meridionale del sito, le canalette devono essere realizzate utilizzando opportune tecniche di ingegneria naturalistica;

- per quanto riguarda il sistema di smaltimento delle acque meteoriche, a termine lavori o in caso di interruzione definitiva dell’attività estrattiva, fatti salvi gli attraversamenti stradali, tutti i tratti intubati dovranno essere sostituiti da canali a luce libera;

- la vasca di sedimentazione e il relativo canale di scarico dimensionati e progettati devono essere realizzati entro 6 mesi dal presente atto;

- tutte le operazioni di scavo dovranno prevedere il preventivo accantonamento e conservazione del materiale di scotico e la ricostituzione delle superfici dovrà essere eseguita ricollocando gli strati terrosi secondo la loro posizione originaria;

- in merito al recupero ambientale dei fronti deve essere prioritariamente stabilizzata e recuperata la fascia sommitale comprendente la copertura detritica e l’eventuale parte alterata dell’ammasso roccioso. La stabilizzazione ed il recupero ambientale a verde della copertura detritica deve pertanto essere realizzata prima di procedere alla coltivazione del primo ribasso;

- i terreni di riporto dovranno essere concimati in maniera moderata e solo superficialmente, ovvero in modo di creare un substrato avente caratteristiche chimiche e fertilità pari ai suoli tipici dell’area;

- come previsto dalle integrazioni progettuali, nelle aree dove vengono effettuati i riporti di terra, la superficie del terreno deve essere modellata a formare micro swales, ovvero onde del profilo (di larghezza variabile dai 0,4 ai 2 m) che percorrano in maniera discontinua le isoipse;

- devono essere realizzati gli opportuni e contestuali interventi di rinaturalizzazione e ricomposizione morfologica degli ambiti di intervento, avendo cura di avvalersi di tutti gli accorgimenti possibili (es. rottura irregolare dei fronti) al fine di assicurare un recupero paesaggistico che riduca il più possibile la percezione di artificiosità dei fronti a gradoni previsti;

- le operazioni di recupero ambientale dovranno comunque essere eseguite anche nel caso di parziale o incompleta realizzazione degli interventi di coltivazione mineraria previsti nel progetto e, in caso di cessazione dell’attività, estendersi a tutta l’area interessata dagli interventi;

- in fase di recupero dovranno essere individuate strategie per impedire che specie infestanti quali la robinia e ailanto (Ailanthus altissima) prendano il sopravvento sulle specie boschive caratteristiche del luogo;

- l’inerbimento dovrà essere realizzato in modo da ottenere una copertura coerente dal punto di vista floristico con quello dei prati stabili rilevati all’interno del S.I.C., affinché l’ambiente erbaceo possa costituire risorsa alimentare per gli invertebrati, in particolare nel miscuglio dovrà essere prevista la presenza di piantaggine, di modo da favorire la conservazione del coleottero Phytoecia vulneris;

- al fine di tutelare le acque superficiali, le acque sotterranee, il suolo e il sottosuolo a fronte di sversamenti accidentali di sostanze pericolose per l’ambiente, il cantiere deve essere dotato di idonei sistemi tecnologici, quali ad esempio pannelli assorbenti, e devono essere previste adeguate procedure operative di intervento per fare fronte tempestivamente all’emergenza;

- il proponente è tenuto ad attuare la manutenzione della strada di uso pubblico, interna alla miniera e comunque utilizzata dai propri mezzi per il trasporto del materiale all’impianto, secondo quanto previsto dalle convenzioni già stipulate con le amministrazioni comunali di Vidracco e Baldissero Canavese;

- il proponente, sulla base della caratterizzazione mineralogico-petrografica del giacimento deve predisporre un piano di monitoraggio da realizzare nel corso di tutte le operazioni di coltivazione e recupero, relativamente alle attività previste dall’allegato 4 al decreto ministeriale 14 maggio 1996 “Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto” che fornisce criteri per gli interventi di estrazione ed uso di pietre verdi citato decreto ministeriale; quali i controlli durante l’attività estrattiva e la valutazione del contenuto di amianto nei materiali estratti. Il sopraccitato D.M. prevede tralaltro che l’attività estrattiva debba essere tenuta sotto controllo mediante una descrizione petrografica dei litotipi incontrati durante l’avanzamento del fronte, con rilevamento sul campo e con l’ausilio di analisi di tipo mineralogico - petrografico e che contemporaneamente, dovranno essere effettuati da parte degli Organi territoriali di vigilanza controlli con prelievo di campioni di particolato aerodisperso ed analisi;

- al fine di tutelare l’Amministrazione competente, relativamente alla realizzazione del piano di recupero ambientale approvato, il concessionario è tenuto ad emettere polizza assicurativa o fidejussione bancaria dell’importo di Euro 234.076,00 (duecento trentaquattromila settantasei/00 Euro ) comprensiva anche del corrispettivo del rimboschimento di cui all’art. 9 l.r. 45/1989, a favore della Direzione Industria della Regione Piemonte. Il suddetto importo, su richiesta del proponente, può essere ridotto a seguito di realizzazione degli interventi di recupero ambientale previsti nel cronoprogramma;

- il proponente è tenuto a stipulare con le amministrazioni comunali di Baldissero Canavese e Vidracco la Convenzione allegata in bozza al progetto relativa agli impegni di manutenzione della Roggia del Mulino (Baldissero Canavese) e della Strada comunale Via Torre Cives (Vidracco). Integrando la medesima con la previsione di una commissione di controllo in cui oltre alla Società esercente la miniera siano rappresentati il Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, l’Ente di Gestione dell’area Protetta, il Comune di Vidracco, il Comune di Baldissero Canavese e il Corpo Forestale dello Stato;

- al fine di assicurare un costante, effettivo e duraturo recupero ambientale in corso d’opera, si richiede alle amministrazioni Comunali interessate, a cui spettano i compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 16 della L.R. 20/89, di verificare periodicamente il rispetto delle modalità di esecuzione delle opere rispetto al progetto presentato, ponendo particolare attenzione alla realizzazione delle operazioni di recupero ambientale in corso d’opera;

- entro fine dicembre di ogni anno dovrà essere inoltrata ai Comuni interessati dal progetto e ai soggetti istituzionali preposti al controllo dei lavori una relazione tecnica e fotografica redatta da tecnico abilitato; la relazione dovrà certificare lo stato dei lavori ed il rispetto delle prescrizioni impartite nel presente atto e dovrà inoltre contenere le verifiche di stabilità, in caso si riscontrassero situazioni geostrutturali più critiche di quelle ipotizzate nel progetto presentato;

- al fine di consentire il monitoraggio dell’attività, il proponente è inoltre tenuto a presentare ai soggetti istituzionali preposti al controllo dei lavori, entro fine dicembre di ogni anno, l’aggiornamento topografico dell’area con allegata relazione dei lavori di scavo eseguiti, il consuntivo delle opere di recupero ambientale attuate nell’anno e le previsioni esecutive dei lavori di recupero e sistemazione ambientale da realizzare nel successivo anno, che assorbe e coincide con l’obbligo di presentazione annuale del piano dei lavori previsto dal R.D. 1443/1927; inoltre deve essere realizzata una campagna annuale di censimento dell’avifauna presente nella zona Torre Cives, da inviare anche al Settore Pianificazione Aree protette e all’Ente Parco;

- il proponente è tenuto a definire il calendario integrato dei lavori di realizzazione dell’opera e dei ripristini successivi, con riferimento specifico ai criteri di protezione delle specie obiettivo del S.I.C.; il cronoprogramma deve inoltre prevedere il piano di manutenzione delle opere di recupero ambientale per almeno i 5 anni successivi agli impianti e prevedere frequenti irrigazioni di soccorso e sfalci al piede delle piantine messe a dimora, in modo da garantire l’innesco dell’intervento e la sua competizione nei confronti della robinia; eventuali esemplari di robinia infestanti dovranno essere estirpati.

Preso atto della determinazione dirigenziale della Direzione Patrimonio e Tecnico n° 328 del 5 aprile 2006 con la quale viene confermato il mantenimento del mutamento di destinazione d’uso dei terreni di uso civico del Comune di Vidracco ed inseriti nel progetto in oggetto, per l’esercizio di attività estrattiva per la durata di 9 anni, dalla stipula del contratto di concessione tra il Comune di Vidracco e la Società Nuova Cives s.r.l.

Pertanto, visti i verbali delle riunioni della Conferenza di Servizi e le risultanze istruttorie da cui emergono condizioni e prescrizioni volte a mitigare i lavori in corso d’opera e ad ottimizzare gli interventi di recupero dell’area, si evidenzia che il progetto proposto risulta compatibile dal punto di vista ambientale subordinatamente al rispetto delle condizioni e prescrizioni sopra richiamate.

Visto il R.D. 1443 del 29 luglio 1927;

vista la l.r. 14 dicembre 1998, n. 40;

vista la l.r. 44 del 26 aprile 2000;

visto il D. lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004;

vista la l.r. 45 del 9 agosto 1989;

per tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte dei relatori, la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al “Progetto relativo alla prosecuzione e ampliamento della coltivazione della miniera di olivina e magnesite denominata Bric Carlevà” sita in località Crose dei Comuni di Vidracco e Baldissero Canavese, la cui concessione mineraria interessa anche il Comune di Castellamonte (TO), presentato dalla Società Nuova Cives S.r.l. con sede legale in Savona, Via Paleocapa, 119, e sede operativa e stabilimento in località Crose, Vidracco (TO), comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche nonché di quelle necessarie alla realizzazione, in quanto la sua attuazione risulta sostenibile per le motivazioni di seguito evidenziate:

- la coltivazione del giacimento minerario che, a seguito della classificazione ex R.D. 1443/1927 e s.m.i. è parte del patrimonio indisponibile dello Stato, riveste carattere di pubblico interesse in quanto fondamentale per specifici settori dell’industria, in particolare dal materiale scavato, rappresentato da roccia peridotitica, si ricava una vasta gamma di prodotti ricchi di olivina che rappresentano materia prima indispensabile in diversi campi industriali tra i quali la siderurgia, la metallurgia, la produzione di refrattari basici, ceramiche e vernici.

- per la prosecuzione e l’ampliamento dell’attività estrattiva vengono utilizzate tecniche di coltivazione e di recupero ambientale che garantiscono le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte consentendo nel contempo il raggiungimento di risultati positivi in termini produttivi e di ricaduta occupazionale.

- il cronoprogramma dei lavori consente la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in stretta successione temporale con i lavori di coltivazione e realizza nel contempo la riqualificazione ambientale di fronti esauriti e non ancora sottoposti a recupero ambientale.

- gli interventi di recupero ambientale in parte da realizzare con moderne tecniche di ingegneria naturalistica sono finalizzati a restituire al sito di miniera la caratteristiche di naturalità tramite la parziale risagomatura dei gradoni con una configurazione naturaliforme e la parziale ricostituzione della copertura vegetale finalizzata a fare evolvere la vegetazione verso la “brughiera mesoxerofila” caratteristica del versante montano interessato dalla coltivazione mineraria.

Di esprimere parere favorevole relativamente alla Valutazione di Incidenza, nei riguardi del Sito di Importanza Comunitaria “Monti Pelati e Torre Cives” (codice IT1110013), nei confronti del progetto in epigrafe per le seguenti motivazioni:

- I lavori previsti in progetto e le ulteriori prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale, verificabili in corso d’opera attraverso il piano di monitoraggio, non realizzano condizioni di criticità nei confronti delle caratteristiche ambientali specifiche del S.I.C..

Il giudizio positivo di compatibilità ambientale e l’espressione favorevole in merito alla Valutazione di Incidenza in merito al S.I.C. “Monti Pelati e Torre Cives”, per contenere e mitigare gli impatti indotti in corso di coltivazione e per ottimizzare l’intervento, sono validi alle seguenti condizioni:

- la coltivazione e gli interventi di recupero ambientale devono essere eseguiti secondo quanto previsto nell’allegato tecnico predisposto dal Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva contenuto nel verbale della seconda riunione della Conferenza di Servizi in data 15 marzo 2006;

- ad integrazione di quanto già previsto dalle norme di polizia mineraria, per evitare il disturbo provocato dall’uso dell’esplosivo, al fine di salvaguardare la fauna presente, si dovranno limitare le lavorazioni alle ore diurne, terminando mezz’ora prima del tramonto, per garantire il minor impatto acustico possibile nel momento della giornata nel quale tipicamente si osserva la massima attività delle specie animali;

- deve essere mantenuta, durante tutta l’attività, la recinzione perimetrale, costituita da una rete provvisoria di altezza non inferiore a 2 m, che dovrà essere eliminata a fine lavori, per consentire il passaggio della fauna all’interno dell’area recuperata dal punto di vista ambientale;

- si dovrà procedere ad accurati disgaggi dei fronti al termine delle operazioni di distacco da monte, per evitare la presenza di aggetti instabili;

- prima dell’esecuzione di ciascun taglio, si dovrà verificare che esso non intersechi discontinuità a franapoggio;

- qualora, in corso d’opera, si dovesse riscontrare la presenza di potenze metriche della copertura detritica, questa dovrà essere sagomata su pendenze inferiori ai 30°;

- i canali di regimazione delle acque superficiali, che devono essere realizzati secondo il progetto presentato, devono essere adeguati in funzione dell’evoluzione dei lavori di miniera;

- lungo i versanti si dovranno realizzare delle canalette a “lisca di pesce” per la regimazione delle acque meteoriche al fine di evitare il ruscellamento irregolare delle acque sul versante e di garantire il regolare smaltimento verso il settore meridionale del sito, le canalette devono essere realizzate utilizzando opportune tecniche di ingegneria naturalistica;

- per quanto riguarda il sistema di smaltimento delle acque meteoriche, a termine lavori o in caso di interruzione definitiva dell’attività estrattiva, fatti salvi gli attraversamenti stradali, tutti i tratti intubati dovranno essere sostituiti da canali a luce libera;

- la vasca di sedimentazione e il relativo canale di scarico dimensionati e progettati devono essere realizzati entro 6 mesi dal presente atto;

- tutte le operazioni di scavo dovranno prevedere il preventivo accantonamento e conservazione del materiale di scotico e la ricostituzione delle superfici dovrà essere eseguita ricollocando gli strati terrosi secondo la loro posizione originaria;

- in merito al recupero ambientale dei fronti deve essere prioritariamente stabilizzata e recuperata la fascia sommitale comprendente la copertura detritica e l’eventuale parte alterata dell’ammasso roccioso. La stabilizzazione ed il recupero ambientale a verde della copertura detritica deve pertanto essere realizzata prima di procedere alla coltivazione del primo ribasso;

- i terreni di riporto dovranno essere concimati in maniera moderata e solo superficialmente, ovvero in modo di creare un substrato avente caratteristiche chimiche e fertilità pari ai suoli tipici dell’area;

- come previsto dalle integrazioni progettuali, nelle aree dove vengono effettuati i riporti di terra, la superficie del terreno deve essere modellata a formare micro swales, ovvero onde del profilo (di larghezza variabile dai 0,4 ai 2 m) che percorrano in maniera discontinua le isoipse;

- devono essere realizzati gli opportuni e contestuali interventi di rinaturalizzazione e ricomposizione morfologica degli ambiti di intervento, avendo cura di avvalersi di tutti gli accorgimenti possibili (es. rottura irregolare dei fronti) al fine di assicurare un recupero paesaggistico che riduca il più possibile la percezione di artificiosità dei fronti a gradoni previsti;

- le operazioni di recupero ambientale dovranno comunque essere eseguite anche nel caso di parziale o incompleta realizzazione degli interventi di coltivazione mineraria previsti nel progetto e, in caso di cessazione dell’attività, estendersi a tutta l’area interessata dagli interventi;

- in fase di recupero dovranno essere individuate strategie per impedire che specie infestanti quali la robinia e ailanto (Ailanthus altissima) prendano il sopravvento sulle specie boschive caratteristiche del luogo;

- l’inerbimento dovrà essere realizzato in modo da ottenere una copertura coerente dal punto di vista floristico con quello dei prati stabili rilevati all’interno del S.I.C., affinché l’ambiente erbaceo possa costituire risorsa alimentare per gli invertebrati, in particolare nel miscuglio dovrà essere prevista la presenza di piantaggine, di modo da favorire la conservazione del coleottero Phytoecia vulneris;

- al fine di tutelare le acque superficiali, le acque sotterranee, il suolo e il sottosuolo a fronte di sversamenti accidentali di sostanze pericolose per l’ambiente, il cantiere deve essere dotato di idonei sistemi tecnologici, quali ad esempio pannelli assorbenti, e devono essere previste adeguate procedure operative di intervento per fare fronte tempestivamente all’emergenza;

- il proponente è tenuto ad attuare la manutenzione della strada di uso pubblico, interna alla miniera e comunque utilizzata dai propri mezzi per il trasporto del materiale all’impianto, secondo quanto previsto dalle convenzioni già stipulate con le amministrazioni comunali di Vidracco e Baldissero Canavese;

- il proponente, sulla base della caratterizzazione mineralogico-petrografica del giacimento deve predisporre un piano di monitoraggio da realizzare nel corso di tutte le operazioni di coltivazione e recupero, relativamente alle attività previste dall’allegato 4 al decreto ministeriale 14 maggio 1996 “Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto” che fornisce criteri per gli interventi di estrazione ed uso di pietre verdi citato decreto ministeriale; quali i controlli durante l’attività estrattiva e la valutazione del contenuto di amianto nei materiali estratti. Il sopraccitato D.M. prevede tralaltro che l’attività estrattiva debba essere tenuta sotto controllo mediante una descrizione petrografica dei litotipi incontrati durante l’avanzamento del fronte, con rilevamento sul campo e con l’ausilio di analisi di tipo mineralogico - petrografico e che contemporaneamente, dovranno essere effettuati da parte degli Organi territoriali di vigilanza controlli con prelievo di campioni di particolato aerodisperso ed analisi;

- al fine di tutelare l’Amministrazione competente, relativamente alla realizzazione del piano di recupero ambientale approvato, il concessionario è tenuto ad emettere polizza assicurativa o fidejussione bancaria dell’importo di Euro 234.076,00 (duecentotrentaquattromilasettantasei/00 Euro ) comprensiva anche del corrispettivo del rimboschimento di cui all’art. 9 l.r. 45/1989, a favore della Direzione Industria della Regione Piemonte. Il suddetto importo, su richiesta del proponente, può essere ridotto a seguito di realizzazione degli interventi di recupero ambientale previsti nel cronoprogramma;

- il proponente è tenuto a stipulare con le amministrazioni comunali di Baldissero Canavese e Vidracco la Convenzione allegata in bozza al progetto relativa agli impegni di manutenzione della Roggia del Mulino (Baldissero Canavese) e della Strada comunale Via Torre Cives (Vidracco). Integrando la medesima con la previsione di una commissione di controllo in cui oltre alla Società esercente la miniera siano rappresentati il Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, l’Ente di Gestione dell’area Protetta, il Comune di Vidracco, il Comune di Baldissero Canavese e il Corpo Forestale dello Stato;

- al fine di assicurare un costante, effettivo e duraturo recupero ambientale in corso d’opera, si richiede alle amministrazioni Comunali interessate, a cui spettano i compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 16 della L.R. 20/89, di verificare periodicamente il rispetto delle modalità di esecuzione delle opere rispetto al progetto presentato, ponendo particolare attenzione alla realizzazione delle operazioni di recupero ambientale in corso d’opera;

- entro fine dicembre di ogni anno dovrà essere inoltrata ai Comuni interessati dal progetto e ai soggetti istituzionali preposti al controllo dei lavori una relazione tecnica e fotografica redatta da tecnico abilitato; la relazione dovrà certificare lo stato dei lavori ed il rispetto delle prescrizioni impartite nel presente atto e dovrà inoltre contenere le verifiche di stabilità, in caso si riscontrassero situazioni geostrutturali più critiche di quelle ipotizzate nel progetto presentato;

- al fine di consentire il monitoraggio dell’attività, il proponente è inoltre tenuto a presentare ai soggetti istituzionali preposti al controllo dei lavori, entro fine dicembre di ogni anno, l’aggiornamento topografico dell’area con allegata relazione dei lavori di scavo eseguiti, il consuntivo delle opere di recupero ambientale attuate nell’anno e le previsioni esecutive dei lavori di recupero e sistemazione ambientale da realizzare nel successivo anno, che assorbe e coincide con l’obbligo di presentazione annuale del piano dei lavori previsto dal R.D. 1443/1927; inoltre deve essere realizzata una campagna annuale di censimento dell’avifauna presente nella zona Torre Cives, da inviare anche al Settore Pianificazione Aree protette e all’Ente Parco;

- il proponente è tenuto a definire il calendario integrato dei lavori di realizzazione dell’opera e dei ripristini successivi, con riferimento specifico ai criteri di protezione delle specie obiettivo del S.I.C.; il cronoprogramma deve inoltre prevedere il piano di manutenzione delle opere di recupero ambientale per almeno i 5 anni successivi agli impianti e prevedere frequenti irrigazioni di soccorso e sfalci al piede delle piantine messe a dimora, in modo da garantire l’innesco dell’intervento e la sua competizione nei confronti della robinia; eventuali esemplari di robinia infestanti dovranno essere estirpati.

La presente deliberazione assorbe le autorizzazioni del Settore Gestione Beni Ambientali, ai sensi dell’art. 159 del D. lgs. 42/2004, della durata di 5 anni a decorrere dalla data del presente atto, e l’autorizzazione ai sensi della l.r. 45/1989 di competenza della Provincia di Torino.

La Direzione Industria provvederà, entro 60 giorni dalla data della presente deliberazione, ad adottare la determina di Concessione mineraria ai sensi del R.D. 1443/1927 e s.m.i..

Alla presente deliberazione sono allegati i seguenti documenti per farne parte integrante:

- verbale di Conferenza relativo alla riunione del 15 marzo 2006 (Allegato A);

- nota del Settore Gestione Beni Ambientali della Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica n. 8582/19.20 del 15 marzo 2006 (Allegato B);

- nota del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Torino n° 94474 del 22 marzo 2006 relativa alle competenze di cui alla l.r. 45/1989 (Allegato C);

- bozza della convenzione presentata dal proponente in allegato al progetto da stipulare con i Comuni di Vidracco e Baldissero Canavese da integrare secondo quanto previsto nelle prescrizioni contenute nel presente atto (Allegato D).

Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori di coltivazione della miniera, ha efficacia per la durata di tre anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.

Di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi all’A.R.P.A. l’inizio lavori ai fini dei monitoraggi ambientali di competenza.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al proponente e a tutti i soggetti interessati, al Ministero competente per quanto concerne l’autorizzazione ex D.lgs. 42/2004, nonché depositata presso la Direzione regionale Industria e presso l’Ufficio Deposito Progetti della Regione.

Avverso al presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002 ed ai sensi dell’art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.

(omissis)