Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 20 del 18 / 05 / 2006

Deliberazione del Consiglio Regionale 26 aprile 2006, n. 63 - 13974

Deliberazione Consiglio regionale n. 251 - 9991 del 26 giugno 1996. Consulta regionale dei giovani. Modifica dell’articolo 3, comma 2, dello Statuto della stessa

(omissis)

IL CONSIGLIO REGIONALE

premesso che con deliberazione del Consiglio regionale n. 251 - 9991del 26 giugno 1996 è stata approvata l’istituzione della Consulta regionale dei giovani, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 16, nonché lo Statuto della stessa;

preso atto che l’articolo 3 (Composizione della Consulta) dello Statuto prevede, al comma 2, che i rappresentanti di cui alle lettere c), d), e), f), g), (appartenenti rispettivamente a associazioni e movimenti giovanili, Consulta dell’Immigrazione e dell’Emigrazione, confederazioni sindacali e organizzazioni di categoria), siano compresi nella fascia di età tra i 15 e i 35 anni;

considerato che occorre procedere all’insediamento della Consulta per l’VIII legislatura regionale;

ritenuto di adeguare la fascia di età su riportata agli indirizzi dell’Unione Europea, così come riportati nel Libro Bianco del 21 novembre 2001 sulla condizione giovanile;

preso atto che nel suddetto documento, per analogia a quanto è stato deciso dal Parlamento e dal Consiglio dell’Unione Europea, viene considerata gioventù il periodo della vita che va dai 15 ai 25 anni;

ritenuto quindi, in vista dell’insediamento della Consulta, di rendere conforme la fascia di età dei rappresentanti di cui alle suddette lettere c), d), e), f), g), ai limiti previsti dall’Unione Europea;

vista la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 57 del 26 aprile 2006, concernente proposta al Consiglio regionale di adeguamento della fascia d’età dei rappresentanti di cui alle lettere c), d), e), f), e g) del comma 2 dell’articolo 3 dello Statuto della Consulta regionale dei giovani agli indirizzi dell’Unione Europea

delibera

di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, il comma 2 dell’articolo 3 (Composizione della Consulta) dello Statuto della Consulta regionale dei giovani, sostituendolo come di seguito:

“I componenti di cui alle lettere c), d), e), f), e g) devono essere compresi nella fascia di età tra i 15 e i 25 anni”.

(omissis)