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Bollettino Ufficiale n. 20 del 18 / 05 / 2006

Avviso di rettifica

Testo coordinato dell’allegato A alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 563-13414 del 29.10.99 “Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del d.lgs 31.3.1998 n. 114/98", dell’allegato A alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 347-42514 del 23.12.2003 e dell’allegato A alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 59-10831 del 24.3.2006 ”Modifiche ed integrazioni all’allegato A alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 563-13414 del 29.10.99"

Si rettifica che all’articolo 30 dell’allegato A del testo coordinato citato in oggetto, pubblicato sul primo supplemento al Bollettino Ufficiale n. 14 del 6.4.2006, è stato erroneamente abrogato il comma 5 anziché il comma 5bis,

Si ripubblica, pertanto, l’articolo 30 in modo corretto:

Art. 30. Norme sostitutive nel caso d’inerzia da parte dei comuni

1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 6 del d.lgs. n. 114/1998 e dell’articolo 4, comma 3 della legge regionale sul commercio, nel caso in cui i comuni non abbiano dato corso all’applicazione delle norme del presente provvedimento o le abbiano applicate in parte o difformemente dalla presente normativa si applicano, fino all’emanazione delle norme comunali, le norme sostitutive.

2. Le norme sostitutive hanno efficacia limitatamente al riconoscimento degli addensamenti commerciali A.1., A.2. e A.3. e delle localizzazioni commerciali L.1. e si applicano solo in presenza di destinazione d’uso commerciale e in sede di rilascio delle autorizzazioni commerciali, permessi a costruire e denunce inizio attività in materia edilizia, per le medie e grandi strutture di vendita.

3. Il riconoscimento degli addensamenti e delle localizzazioni commerciali, di cui agli articoli 13 e 14, avviene sulla base dello stato di fatto e di diritto dei luoghi al momento in cui è avanzata la richiesta di autorizzazione commerciale, concessione o autorizzazione edilizia.

4. Per il riconoscimento degli addensamenti storici rilevanti (A.1.), degli addensamenti storici secondari (A.2.), degli addensamenti commerciali urbani forti (A.3.), in particolare, si applicano le seguenti norme:

a) l’addensamento storico rilevante (A.1.) coincide con la perimetrazione individuata dal piano regolatore comunale come insediamento urbano avente carattere storico-artistico, ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 56/77, e successive modifiche ed integrazioni;

b) per l’addensamento storico secondario (A.2.), valgono i parametri del prospetto 1 dell’articolo 13 relativi agli addensamenti commerciali urbani forti (A.3.), con riduzione del parametro E.3 (estensione possibile dell’addensamento oltre l’ultimo esercizio) a mt. 100, e con l’esclusione della necessità di verifica della sussistenza del parametro K (presenza di strade urbane di scorrimento ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 285/1992);

c) per l’addensamento commerciale urbano forte (A.3.) valgono i parametri del prospetto 1 dell’articolo 13 con la sola verifica della presenza di un mercato su area pubblica funzionante almeno un giorno alla settimana in area pedonabile durante lo svolgimento del servizio senza necessità di verifica del numero minimo di posti banco.

4 bis. Per il riconoscimento delle localizzazioni commerciali L.1. si applicano tutti i parametri di cui all’articolo 14 e le compatibilità di cui all’articolo 17 senza alcuna possibilità di deroga ai valori indicati rispettivamente nel prospetto 4 e nelle tabelle 1, 2, 3, 4, e 6 in essi contenute.

5. Le aree e gli edifici ubicati ubicati nell’ambito degli addensamenti commerciali e delle localizzazioni così come definiti ai commi 4 e 4 bis che abbiano la destinazione d’uso commerciale e che soddisfino i requisiti fissati dagli articoli 23, 25, 26 e 27 delle presenti norme, sono considerati conformi per la realizzazione di insediamenti commerciali nel rispetto delle norme dell’articolo 17 e dei limiti inderogabili fissati dalle tabelle dello stesso articolo per ciascun tipo di comune e per ciascuna zona di insediamento commerciale, sempre che non si tratti di aree o edifici dichiarati bene culturale, di interesse storico e/o ambientale, ai sensi dell’articolo 23 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia.

5 bis. (Abrogato)