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Bollettino Ufficiale n. 20 del 18 / 05 / 2006
Avviso di rettifica
Testo coordinato dellallegato A alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 563-13414 del 29.10.99 Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per linsediamento del commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del d.lgs 31.3.1998 n. 114/98", dellallegato A alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 347-42514 del 23.12.2003 e dellallegato A alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 59-10831 del 24.3.2006 Modifiche ed integrazioni allallegato A alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 563-13414 del 29.10.99"
Si rettifica che allarticolo 30 dellallegato A del testo coordinato citato in oggetto, pubblicato sul primo supplemento al Bollettino Ufficiale n. 14 del 6.4.2006, è stato erroneamente abrogato il comma 5 anziché il comma 5bis,
Si ripubblica, pertanto, larticolo 30 in modo corretto:
Art. 30. Norme sostitutive nel caso dinerzia da parte dei comuni
1. Ai sensi dellarticolo 6, comma 6 del d.lgs. n. 114/1998 e dellarticolo 4, comma 3 della legge regionale sul commercio, nel caso in cui i comuni non abbiano dato corso allapplicazione delle norme del presente provvedimento o le abbiano applicate in parte o difformemente dalla presente normativa si applicano, fino allemanazione delle norme comunali, le norme sostitutive.
2. Le norme sostitutive hanno efficacia limitatamente al riconoscimento degli addensamenti commerciali A.1., A.2. e A.3. e delle localizzazioni commerciali L.1. e si applicano solo in presenza di destinazione duso commerciale e in sede di rilascio delle autorizzazioni commerciali, permessi a costruire e denunce inizio attività in materia edilizia, per le medie e grandi strutture di vendita.
3. Il riconoscimento degli addensamenti e delle localizzazioni commerciali, di cui agli articoli 13 e 14, avviene sulla base dello stato di fatto e di diritto dei luoghi al momento in cui è avanzata la richiesta di autorizzazione commerciale, concessione o autorizzazione edilizia.
4. Per il riconoscimento degli addensamenti storici rilevanti (A.1.), degli addensamenti storici secondari (A.2.), degli addensamenti commerciali urbani forti (A.3.), in particolare, si applicano le seguenti norme:
a) laddensamento storico rilevante (A.1.) coincide con la perimetrazione individuata dal piano regolatore comunale come insediamento urbano avente carattere storico-artistico, ai sensi dellarticolo 24 della legge regionale 56/77, e successive modifiche ed integrazioni;
b) per laddensamento storico secondario (A.2.), valgono i parametri del prospetto 1 dellarticolo 13 relativi agli addensamenti commerciali urbani forti (A.3.), con riduzione del parametro E.3 (estensione possibile delladdensamento oltre lultimo esercizio) a mt. 100, e con lesclusione della necessità di verifica della sussistenza del parametro K (presenza di strade urbane di scorrimento ai sensi dellarticolo 18 del decreto legislativo n. 285/1992);
c) per laddensamento commerciale urbano forte (A.3.) valgono i parametri del prospetto 1 dellarticolo 13 con la sola verifica della presenza di un mercato su area pubblica funzionante almeno un giorno alla settimana in area pedonabile durante lo svolgimento del servizio senza necessità di verifica del numero minimo di posti banco.
4 bis. Per il riconoscimento delle localizzazioni commerciali L.1. si applicano tutti i parametri di cui allarticolo 14 e le compatibilità di cui allarticolo 17 senza alcuna possibilità di deroga ai valori indicati rispettivamente nel prospetto 4 e nelle tabelle 1, 2, 3, 4, e 6 in essi contenute.
5. Le aree e gli edifici ubicati ubicati nellambito degli addensamenti commerciali e delle localizzazioni così come definiti ai commi 4 e 4 bis che abbiano la destinazione duso commerciale e che soddisfino i requisiti fissati dagli articoli 23, 25, 26 e 27 delle presenti norme, sono considerati conformi per la realizzazione di insediamenti commerciali nel rispetto delle norme dellarticolo 17 e dei limiti inderogabili fissati dalle tabelle dello stesso articolo per ciascun tipo di comune e per ciascuna zona di insediamento commerciale, sempre che non si tratti di aree o edifici dichiarati bene culturale, di interesse storico e/o ambientale, ai sensi dellarticolo 23 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia.
5 bis. (Abrogato)