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Bollettino Ufficiale n. 20 del 18 / 05 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Alessandria

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 20/03/2006 - Commissione Edilizia Comunale. Modifica art. 7 del Regolamento Edilizio Comunale

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

- di modificare, -omissis- nelle more della completa revisione del Regolamento Edilizio Comunale ai sensi della L.R. 19/1999, l’art. 7 del Regolamento come segue:

“1. E’ istituita presso il Comune una Commissione Edilizia come organo tecnico-consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio, così composta:

- Membro: Direttore Area Sviluppo Territoriale ed Economico o suo delegato;

- Membro: Direttore Direzione Territorio e Ambiente o suo delegato;

- Membro: Direttore Direzione Lavori ed Opere Pubbliche o suo delegato;

- Membro: Direttore Direzione Sviluppo Economico o suo delegato

- Membro: due Ingegneri iscritti all’Ordine professionale;

- Membro: due Architetti iscritti all’Ordine professionale;

- Membro: due Geometri iscritti al Collegio dei geometri.

Svolge le funzioni di Presidente il Direttore dell’Area Sviluppo Territoriale ed Economico o suo delegato.

La scelta dei sei tecnici professionisti viene compiuta dal Consiglio comunale su sei nominativi proposti da ciascuno dei rispettivi Ordini o Collegio professionale.

Un impiegato comunale assisterà alle sedute con funzioni di Segretario.

2. Sono inoltre invitati alle sedute della Commissione Edilizia nei termini e nei modi previsti per la convocazione della Commissione stessa, con possibilità di intervenire nella discussione ma senza diritto di voto, i sottoindicati rappresentanti:

- il Comandante dei VV.FF. o suo delegato;

- un Rappresentante del Servizio di Igiene Pubblica dell’ASL competente;

- un rappresentante della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte;

- un rappresentante della Soprintendenza Archeologica del Piemonte;

- un rappresentante del Collegio Costruttori di Alessandria;

- un rappresentante delle Associazioni Ambientalistiche più rappresentative sul territorio

- un rappresentante delle Associazioni di tutela dei disabili più rappresentative sul territorio

I rappresentati delle Associazioni Ambientalistiche e di tutela dei disabili vengono scelti dal Consiglio Comunale tra i nominativi proposti dalle Associazioni stesse.

3. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti,

devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

4. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l’ha eletta: pertanto,

al momento dell’insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di novanta giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

5. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.

6. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 3;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

7. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.

8. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni".

- di prevedere che l’attuale Commissione edilizia sia immediatamente resa conforme alla modifica di cui sopra con le opportune sostituzioni ed integrazioni;

- di dichiarare che la modifica apportata al Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. 29/07/99 n. 548-9691, per il quale è consentita l’approvazione da parte del Consiglio comunale;

- di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 3, co. 3, della L.R. 19/1999;

- di dare atto che la presente deliberazione di modifica al Regolamento Edilizio sarà trasmessa, ai sensi dell’art. 3, co. 4, della L.R. 19/1999, alla Giunta Regionale, Assessorato all’Urbanistica.

(omissis)