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Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 19

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 maggio 2006, n. 3/R

Regolamento regionale recante: Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari di competenza della Regione, delle Aziende Sanitarie, degli Enti e Agenzie Regionali, degli Enti vigilati dalla Regione (Articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione (come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli art. 27 e 52 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visti gli art. 20 e 21 del Decreto Legislativo 30 giugno 2006, n. 196;

vista la Deliberazione del Consiglio regionale n. 65-15263 del 9 maggio 2006;

emana

il segunete regolamento:


REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI DI COMPETENZA DELLA REGIONE, DELLE AZIENDE SANITARIE, DEGLI ENTI E AGENZIE REGIONALI, DEGLI ENTI VIGILATI DALLA REGIONE (ARTICOLI 20 E 21 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte della Regione Piemonte, nonché da parte delle aziende sanitarie e organismi sanitari pubblici della Regione Piemonte, degli enti e agenzie regionali e degli altri enti per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, compresi gli enti che fanno riferimento a due o più regioni, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari:

a) effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla Parte seconda del d.lgs. 196/2003;

b) autorizzati da espressa disposizione di legge per rilevanti finalità di interesse pubblico, ove non sono legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.

Art. 2

(Disposizioni generali)

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell’articolo 4 del d.lgs. 196/2003.

2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

Art. 3

(Tipi di dati e di operazioni eseguibili)

1. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili sono individuati per i soggetti titolari di cui all’articolo 1, nelle schede allegate al presente regolamento.

Art. 4

(Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e diffusione su Internet)

1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed è reso disponibile in Internet, nel sito WEB della Giunta e del Consiglio regionale.

Art. 5

(Dichiarazione d’urgenza)

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell’articolo 27, comma 7 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 11 maggio 2006

p. Mercedes Bresso
Il Vicepresidente
Gianluca Susta

ALLEGATO A (SCHEDE DA A1 A A33)

Giunta regionale

Enti strumentali, ausiliari o comunque vigilati della Regione Piemonte:

- Agenzia regionale per la protezione ambientale;

- Agenzia regionale per i servizi sanitari;

- Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta;

- Agenzia Piemonte Lavoro;

- Ente per il Diritto allo studio universitario;

- Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte;

- Agenzie territoriali per la casa;

- Enti parco e riserve naturali,

- IPAB e aziende pubbliche di servizi alla persona;

- Agenzia regionale per le adozioni internazionali;

- Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES);

- Agenzia interregionale per la gestione del fiume Po.

ALLEGATO B (SCHEDE DA B1 A B41)

Aziende unità sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricerca e cura a carattere scientifico, aziende universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nell’ambito del servizio sanitario nazionale.

ALLEGATO C (SCHEDE DA C1 A C14)

Consiglio regionale.