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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 19

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 706-435230 del 24/10/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 05.03.2001 n. 4/R, a Gioannini Giovanni - C.F. GNNGNN68H18G674D P.IVA n. 07238320019 con sede legale in Scalenghe Via Regione Mombello, 16 (codice utenza TO11188), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 3 Pozzi in Comune di Scalenghe per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalitá e secondo la periodicitá definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Il concessionario é tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrá venire applicata alla struttura esterna dell’opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario é responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autoritá competente. La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 707-435232 del 24/10/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 05.03.2001 n. 4/R, a Serra Maria - C.F. SRRMRA38A54C715Q P.IVA n. 02779340013 con sede legale in Settimo Torinese Via Borgata Paradiso, 98/B (codice utenza TO11137), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 3 Pozzi in Comune di Settimo Torinese per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalitá e secondo la periodicitá definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)”

Condizioni Particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Il concessionario é tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrá venire applicata alla struttura esterna dell’opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario é responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autoritá competente. La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 708-435243 del 24/10/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 05.03.2001 n. 4/R, a Fantino Franco - C.F. FNTFNC43H19L219A P.IVA n. 03820440018 con sede legale in Torino Via Botticelli, 11/Int16 (codice utenza TO10604), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Torino per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalitá e secondo la periodicitá definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le

disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)”

Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Il concessionario é tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrá venire applicata alla struttura esterna dell’opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario é responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autoritá competente. La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 709-435247 del 24/10/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 05.03.2001 n. 4/R, a Az. Agr. Vianzino Luigi -P.IVA n. 02627320019 con sede legale in Candiolo Via Confignata, 4 (codice utenza TO10296), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 Pozzi in Comune di Candiolo per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalitá e secondo la periodicitá definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)”

Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Il concessionario é tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrá venire applicata alla struttura esterna dell’opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario é responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autoritá competente. La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 710-435254 del 24/10/2005"

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 05.03.2001 n. 4/R, al Consorzio Irriguo Balconata del Molinasso - P.IVA n. 84518420017 con sede legale in Carmagnola Via Pochettino, 27/A (codice utenza TO10923), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Carmagnola per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalitá e secondo la periodicitá definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)”

Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Il concessionario é tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrá venire applicata alla struttura esterna dell’opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario é responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autoritá competente. La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 711-435269 del 24/10/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, diassentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Marino Piera C.F. MRLBRN47S24M014T con sede legale in San Secondo di Pinerolo Via Colombini, 39 (codice utenza TO10507), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 Pozzi in Comune di San Secondo di Pinerolo per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute neldisciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamentealla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno eanticipatamente, dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabilecon le modalitá e secondo la periodicitá definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte ledisposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o alTribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario é tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrá venire applicata alla struttura esterna dell’opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario é responsabile del mantenimento in buono stato diconservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autoritá competente.

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena didecadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi lecui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenzala Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura dellatestata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione dieventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 712-435273 del 24/10/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’az. Agr. Picco Arturo P.IVA 05716170013 con sede legale in Cumiana Via Don Gaude, 2 (codice utenza TO10064), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 Pozzi in Comune di Piossasco, Cumiana per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 713-435222 del 24/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Nicola Giancarlo - P.IVA n. 02376790040 con sede legale in Carignano Via Armando Diaz, 42/A ( codice utenza TO11009 ), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 Pozzi in Comune di Carignano per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalitá e secondo la periodicitá definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Il concessionario é tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrá venire applicata alla struttura esterna dell’opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario é responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autoritá competente. La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 714-435227 del 24/10/2005.

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 05.03.2001 n. 4/R, a Crivello Renato - C.F. CRVRNT38B03M027M con sede legale in Villastellone Via Morra di Lauriano, 8 (codice utenza TO10927), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Villastellone per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalitá e secondo la periodicitá definita dalle leggi; 5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Il concessionario é tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrá venire applicata alla struttura esterna dell’opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario é responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autoritá competente. La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 715-435228 del 24/10/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 05.03.2001 n. 4/R, a Ottino Giuseppe - C.F. TTNGPP43C11G719K P.IVA n. 02609170010 con sede legale in Piverone Via Novello, 8 (codice utenza TO10588), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Piverone per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalitá e secondo la periodicitá definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le

disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)”

Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Il concessionario é tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrá venire applicata alla struttura esterna dell’opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario é responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autoritá competente. La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 716-435221 del 24/10/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 05.03.2001 n. 4/R, a Burzio Giovanni Battista -C.F. BRZGNN60C02G979D con sede legale in Carmagnola Via San Giovanni, 9 (codice utenza TO11210), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 3 Pozzi in Comune di Carmagnola per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalitá e secondo la periodicitá definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)”

Condizioni Particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Il concessionario é tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrá venire applicata alla struttura esterna dell’opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario é responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autoritá competente. La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 723-437744 del 26/10/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Cascina Reburdo S.S. - P.IVA n. 06414500014 con sede legale in Carmagnola Via Oselle, 4 (codice utenza TO10647), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 Pozzi in Comune di Carmagnola per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 724-437757 del 26/10/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al sig. Cardella Vincenzo - C.F. CRDVCN31B23A195D con sede legale in Beinasco Viale Giovanni XXIII, 7 (codice utenza TO10690), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Cumiana per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 725-437830 del 26/10/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’ Az. Agr. Martini Michele, Andrea e Domenica S.S. - P.IVA n. 02623990013 con sede legale in Garzigliana - Via San Martino, 3 (codice utenza TO10708), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Garzigliana per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 726-437844 del 26/10/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Giordana Giovanni - C.F. GRDGNN62A20D931W P.IVA n. 06231980019 con sede legale in Garzigliana - Regione Trabucchi, 16 ( codice utenza TO10718), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Garzigliana per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 727-437916 del 26/10/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Cosso Lodovico & C. S.S. - P.IVA n. 02580320014 con sede legale in Piobesi Torinese Via del Castelletto, 28 ( codice utenza TO10279 ), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 Pozzi in Comune di Piobesi Torinese per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 728-437942 del 26/10/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al sig. Manavella Mario - C.F. MNVMRA50P11G684M con sedelegale in Piobesi Torinese Via None, 45 (codice utenza TO10287), la concessionepreferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Piobesi Torinese per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 729-437953 del 26/10/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al sig. Ghinaudo Pier Gianni - C.F. GHNPGN43C14C487S con sede legale in Cercenasco Via Umberto I, 44 (codice utenza TO10508), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 5 Pozzi in Comune di Cercenasco per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 730-437961 del 26/10/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al sig. Chiosso Domenico - C.F. CHSDNC19P22F931T con sede legale in None Via Castagnole, 17 (codice utenza TO10609), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di None per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 731-437966 del 26/10/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Cuminatto Emilio - P.IVA n. 05867380015 con sede legale in Carignano Strada Carmagnola, 12 (codice utenza TO10624), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 6 Pozzi in Comune di Carignano per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 732-437973 del 26/10/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al sig. Canalis Valerio - C.F. CNLVLR17A31D202K con sede legale in Cumiana Strada Marsaglia, 16 ( codice utenza TO10056 ), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Cumiana per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 733-437983 del 26/10/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al sig. Listello Effre - C.F. LSTFFR34B08D202K con sede legale in Cumiana - Strada Galassa, 4 (codice utenza TO10060), la concessione preferenzialedi derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Cumiana per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 734-438010 del 26/10/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al sig. Magnano Sergio - C.F. MGNSRG65D23A571C con sede legale in Cavour - Via Barge, 22 (codice utenza TO10113), la concessione preferenziale diderivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Cavour per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 735-438013 del 26/10/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al sig. Caramellino Giacomo - C.F. CRMGCM28H09F335M P.IVA n. 04770980011 con sede legale in Vinovo Via La Loggia, 81 (codice utenza TO10191), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Vinovo per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 736-438068 del 26/10/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al sig. Gaido Michele - C.F. GDAMHL49P25B592T P.IVA n.04224280018 con sede legale in Villastellone Fraz. Tetti Mauriti, 8 (codice utenza TO10228), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Carmagnola per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 737-438076 del 26/10/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Cavagliato Giovanni Battista P.IVA n. 02618840017 con sede legale in Carmagnola Via Morello, 13 ( codice utenza TO10637), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 Pozzi in Comune di Carmagnola per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 764-443161 del 7/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Consorzio Irriguo Priotti Cardone - P.IVA n. 94517660018 con sede legale in Buriasco Frazione Priotti, 10 (codice utenza TO10727), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Buriasco per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 765-443163 del 7/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, ai sig.ri Bocco Edoardo P.IVA n. 05657962018 residente in Cavour Via Barrata, 31 e Pittavino Guido C.F. PTTGDU56L30C404M residente in Carde’ Via Torre S. Giorgio (codice utenza TO10119), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n.1 Pozzo in Comune di Cavour per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 766-443165 del 7/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Nota Luigi - C.F. NTOLGU45T22A109W con sede legale in Airasca Via Rubattera, 5 (codice utenza TO10712), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Airasca per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 767-443171 del 7/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Bruno Carla Giuseppina - C.F. BRNCLG56C46L948R P.IVA n. 07435530014 con sede legale in Villafranca Piemonte Frazione Mottura, 90 (codice utenza TO10675), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n.1 Pozzo in Comune di Villafranca Piemonte per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 768-443173 del 7/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Maina Luigi - C.F. MNALGU55A03L219M P.IVA n.04312930011 con sede legale in Castagnole Piemonte Cascina Mainino, 48 (codice utenza TO10254), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Castagnole Piemonte per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 769-443174 del 7/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Pairetti Marisa - C.F. PRTMRS57S42G705T P.IVA n.02826340016 con sede legale in Vigone Via Fasolo, 26 (codice utenza TO11051), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Vigone per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 770-443175 del 7/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Oria Giovanni - C.F. ROIGNN48D06I470O con sede legale in Leini’ Via Volpiano, 214 (codice utenza TO10916), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 Pozzi in Comune di Volpiano per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 771-443178 del 7/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Coragliotti Angelo - C.F. CRGNGL31T11B075R con sede legale in Bosconero Via Trento, 86 (codice utenza TO10873), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Bosconero per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 772-443181 del 7/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Cordero Giovanni - C.F. CRDGNN57B23G303N con sede legale in Vigone Via Antica di Faule, 17 (codice utenza TO10746), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 5 Pozzi in Comune di Pancalieri, Vigone, Villafranca Piemonte per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 773-443182 del 7/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Barbero Bartolomeo - C.F. BRBBTL35R30L948S con sede legale in Vigone Via Santa Maria, 55 (codice utenza TO10740), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Vigone per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 804-457943 del 14/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al sig. Chiappero Giuseppe - C.F. CHPGPP37P18L898E con sede legale in Vigone Via Santa Maria, 16 (codice utenza TO10736), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Vigone per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni Particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 805-457935 del 14/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Dominici Michele - P.IVA n. 04039770013 con sede legale in Carmagnola Via Bellino, 49 ( codice utenza TO10783 ), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Carmagnola per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni Particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 806-457931 del 14/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Franco Teresio - P.IVA n. 07417940017 con sede legale in Carmagnola Via Fumeri, 55 ( codice utenza TO10786 ), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Carmagnola per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni Particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 807-457926 del 14/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Merlino Massimo - C.F. MRLMSM71D11G674I P.IVA n. 03061320010 con sede legale in None Cascina Garrona, 14 ( codice utenza TO10148 ), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di None per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni Particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 808-457922 del 14/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Alessiato Giacomo - C.F. LSSGCM25R13M060Z P.IVA n.02618390013 con sede legale in Vinovo Via Cottolengo, 161/12 (codice utenza TO10237), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Vinovo per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni Particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 809-457918 del 14/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Bauducco Giuseppe - C.F. BDCGPP35P18L219B con sede legale in Moncalieri Via Tetti Sapini, 54 (codice utenza TO10243), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Moncalieri per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni Particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 810-457914 del 14/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Bauducco Lucia - C.F. BDCLCU29R59F335Q con sede legale in Moncalieri Cascina Marcoaldo, 40 (codice utenza TO10246), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Moncalieri per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni Particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 811-457903 del 14/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Biancotto Matteo - P.IVA n. 02579820016 con sede legale in Carignano Frazione Campagnino, 15 (codice utenza TO10476), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 Pozzi in Comune di Carignano per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni Particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 812-457898 del 14/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Albertino Francesco - P.IVA n.02593640010 con sede legale in Carmagnola Via Sant’Agata, 4 ( codice utenza TO10663 ), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 3 Pozzi in Comune di Carmagnola per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni Particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 813-457889 del 14/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Appendino Giovanni - P.IVA n. 03863620013 con sede legale in Carmagnola Via Morello, 9 ( codice utenza TO10659 ), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Carmagnola per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni Particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 814-457883 del 14/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Appendino Antonio - P.IVA n. 03863610014 con sede legale in Carmagnola Via Morello, 9 (codice utenza TO10651), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 3 Pozzi in Comune di Carmagnola per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni Particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 815-457870 del 14/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Cortassa Maddalena - C.F. CRTMDL26C53B791R consede legale in Carmagnola Via Murina, 17 (codice utenza TO10626), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 5 Pozzi in Comune di Carmagnola per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni Particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 816-457851 del 14/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Audisio Mario - C.F. DSAMRA42C18I490F con sede legale in Scalenghe Cascina Grossa, 1 ( codice utenza TO10559 ), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Scalenghe per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni Particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 819-458455 del 15/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Piovano Domenico - C.F. PVNDNC55E27B777B P.IVA n. 02369740010 con sede legale in Carignano Frazione Tetti Bagnolo, 28 (codice utenza TO10477), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Carignano per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni Particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 820-458446 del 15/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Bernardi Renato - C.F. BRNRNT43L13C404H con sede legale in Cavour Via Pellosa, 28 (codice utenza TO10087), la concessione preferenziale diderivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Cavour per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni Particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 821-458434 del 15/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Martino Mario - C.F. MRTMRA32M15A109B con sede legale in Piscina Via San Giovanni Bosco, 7 (codice utenza TO11026), la concessionepreferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Cumiana per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni Particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 822-458432 del 15/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’Impresa Golzio Flavio - P.IVA n. 01849950017 con sede legale in Pancalieri Strada Pancalera, 1 - Cascina Chiabotto Festa (codice utenza TO11025), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Pancalieri per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni Particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 823-458422 del 15/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Ferrero Francesco - P.IVA n. 04163060017 con sede legale in Moncalieri B.ta Tetti Sapini, 5 (codice utenza TO10997), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Moncalieri per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni Particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 824-458409 del 15/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al sig. Druetta Silvio - C.F. DRTSLV57C13L898Q con sede legale in Vigone Frazione Trepellice (codice utenza TO10832), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Vigone per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni Particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 825-458232 del 15/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Ferrero Luigi - C.F. FRRLGU30R25B278Q con sede legale in Buriasco Via Scalenghe, 14 (codice utenza TO10722), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Buriasco per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni Particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 826-458220 del 15/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Consorzio Irriguo Pontetto Canali - C.F. 94517550011 con sede legale in Buriasco - Cascina Pontetto ( codice utenza TO10724), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Buriasco per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni Particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 827-458212 del 15/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Pennazio Lucia - C.F. PNNLCU29R49B791Q con sede legale in Carmagnola Via Asilo, 25 (codice utenza TO10824), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 Pozzi in Comune di Carmagnola per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni Particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 828-458201 del 15/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Isoardi Felice - C.F. SRDFLC41B28L948D con sede legale in Vigone Via Antica di Faule, 9 (codice utenza TO10745), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Vigone per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni Particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 829-458195 del 15/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Mensa Luciano - C.F. MNSLCN50E17D931R con sede legale in Garzigliana Frazione Alberetti, 4 (codice utenza TO10707), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Garzigliana per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni Particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 830-458007 del 15/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Sobrero Riccardo - C.F. SBRRCR35R09E758Q con sede legale in San Secondo di Pinerolo Via Fontana Bertina, 5/C (codice utenza TO10711), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di San Secondo di Pinerolo per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni Particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 831-457989 del 15/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Martina Vittorio - C.F. MRTVTR42H08C404M con sede legale in Cavour Via Boschetto, 219 (codice utenza TO10112), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Cavour per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni Particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 832-457983 del 15/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Vallero Emanuele - C.F. VLLMNL39A21G303D P.IVA n. 02582340010 con sede legale in Pancalieri Via Castel Rainero, 3 (codice utenza TO10131), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Pancalieri per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni Particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 833-457974 del 15/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Gaido Giacomo - C.F. GDAGCM58A19G684U P.IVA n. 06253390014 con sede legale in Piobesi Torinese Via Marsala, 2 (codice utenza TO10149), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Piobesi Torinese per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni Particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 834-457965 del 15/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Vigna Armando - C.F. VGNRND28D12E661X con sede legale in Lombriasco Via Osasio, 6 (codice utenza TO10580), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Lombriasco per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni Particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 835-457957 del 15/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Baravalle Giovanni Maria - C.F. BRVGNN27A31L948H con sede legale in Villafranca Piemonte Corso Willermin, 21 (codice utenza TO10681), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Villafranca Piemonte per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni Particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 882-468060 del 22/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Tuninetti Domenico - C.F. TNNDNC52A14B791V con sede legale in Carmagnola Via Morello, 2 (codice utenza TO10156), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 3 Pozzi in Comune di Carmagnola per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 883-468070 del 22/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Pipino Carlo - P.IVA n.04026100018 con sede legale in Carmagnola Via Gruassa, 2 (codice utenza TO10799), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 4 Pozzi in Comune di Carmagnola per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 884-468077 del 22/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Sanmartino Piera - P.IVA n. 07703900014 con sede legale in Moncalieri Regione Freylia Mezzi, 35 (codice utenza TO10981), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Moncalieri per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 885-468092 del 22/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Gili Agostino - P.IVA n. 04338860010 con sede legale in Villastellone Corso Savona, 25 ( codice utenza TO10226 ), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 Pozzi in Comune di Carignano, Villastellone per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 886-468096 del 22/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Pettiti Antonio - C.F. PTTNTN47R27G684B P.IVA n.02617350018 con sede legale in Piobesi Torinese Vicolo Virgilio, 2 (codice utenza TO10205), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Piobesi Torinese per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 887-468101 del 22/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Garis Angelo - C.F. GRSNGL61S03M060I P.IVA n. 05638190016 con sede legale in Vinovo Via Gioanetti, 3 (codice utenza TO10190), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Vinovo per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 888-468108 del 22/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Tuninetti Domenico - C.F. TNNDNC52A14B791V con sede legale in Carmagnola Via Morello, 2 (codice utenza TO10156), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 3 Pozzi in Comune di Carmagnola per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 889-468124 del 22/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Torasso Marco - C.F. TRSMRC32M30I823C P.IVA n.02369170010 con sede legale in Vinovo Via Pinerolo, 5 (codice utenza TO10151), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 3 Pozzi in Comune di Vinovo, Piobesi Torinese per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 890-468134 del 22/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla sig.ra Godino Silvana C.F. GDNSVN56E59C404X con sede legale in Cavour Via Ant. di Pinerolo, 75 (codice utenza TO10117), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n.1 Pozzo in Comune di Cavour per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 891-468146 del 22/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Rossa Franco - C.F. RSSFNC44A11C404W con sede legale in Cavour Via Nuova, 24 (codice utenza TO10108), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Cavour per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 892-468151 del 22/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Rossa Giovanni Battista - C.F. RSSGNN39P30A660S con sede legale in Cavour Via Saluzzo, 99 (codice utenza TO10077), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Cavour per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 893-468192 del 22/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Scalenghe Gaspare - C.F. SCLGPR43C26I327I P.IVA n.02618540013 con sede legale in Santena Via Aosta, 18 (codice utenza TO10041), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Santena per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni Particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 894-468206 del 22/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al sig. Bordet Franco - C.F. BRDFNC60M06E379I P.IVA 04997990017 con sede legale in Ivrea Via Canton Fontana, 9 (codice utenza TO10591), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n.1 Pozzo in Comune di Ivrea per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni Particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 895-468231 del 22/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al sig. Arborio Giovanni C.F. RBRGNN72C22E379W con sede legale in Ivrea Via Prati Secchi, 7 (codice utenza TO10583), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n.1 Pozzo in Comune di Albiano d’Ivrea per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni Particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 896-468273 del 22/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Pautasso Antonio - C.F. PTSNTN41B20M027P P.IVA n.05692870016 con sede legale in Villastellone Via Zappata, 17 (codice utenza TO10232), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Villastellone per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni Particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 897-468288 del 22/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Porporato Michelino - C.F. PRPMHL59R03L219I consede legale in Volvera Piazza Murialdo, 11 (codice utenza TO10694), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Volvera per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 898-468297 del 22/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Reteuna Giuseppe - C.F. RTNGPP35C22L516F P.IVA n. 04106450010 con sede legale in Vigone Via Nino Buffa, 22 (codice utenza TO10617), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Vigone per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 899-468318 del 22/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Sacchetto Antonio e Renato - P.IVA n. 02360900019 con sede legale in None Cascina Modestia (codice utenza TO10239), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di None per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 900-468328 del 22/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Tosco Tommasino - C.F. TSCTMS64A27G674M P.IVA n.02577270016 con sede legale in None Cascinetta Ronza, 33 (codice utenza TO10240), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di None per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni Particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 901-468341 del 22/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’Az. Agr. Sorasio Renata - P.IVA n. 04388790018 con sede legale in Villafranca Piemonte Via Carde’, 4 ( codice utenza TO10414 ), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Villafranca Piemonte per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 902-468360 del 22/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Ricca Marco - P.IVA n. 03661100010 con sede legale in Carignano Borgata Ceretto, 94 ( codice utenza TO10473 ), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n.2 Pozzi in Comune di Carignano per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 903-468379 del 22/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Vado Peloso S.S. - P.IVA n. 05224090018 con sede legale in Vigone Via San Francesco, 8 (codice utenza TO11685), la concessione preferenziale diderivazione d’acqua da n. 3 Pozzi in Comune di Vigone per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 904-468467 del 22.11.2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla sig.ra Negro Margherita C.F. NGRMGH54M51G674P con sede legale in Vigone Via Baluardi Superiori, 3 (codice utenza TO10613), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n.1 Pozzo in Comune di Vigone per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni Particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 930-477942 del 29/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, ai sig.ri Bocco Edoardo P.IVA n. 05657962018 residente in Cavour Via Barrata, 31 e Pittavino Guido C.F. PTTGDU56L30C404M residente in Carde’ Via Torre S. Giorgio (codice utenza TO10119), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n.1 Pozzo in Comune di Cavour per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 931-477948 del 29/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 05.03.2001 n. 4/R, a Rondine Ubaldo Giulio - C.F. RNDBDG54A26A941Y P.IVA n. 06113020017 con sede legale in Bollengo Via Santa Marta, 1 (codice utenza TO10147), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Bollengo per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piem onte, di anno in anno e anticipatamente, dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalitá e secondo la periodicitá definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Il concessionario é tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrá venire applicata alla struttura esterna dell’opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario é responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autoritá competente. La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 932-477963 del 29/11/2005_: @32_Centrato = “Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Ratto Ercole - C.F. RTTRCL51P18E423D con sede legale in La Loggia Via Oitana, 15 (codice utenza TO11720), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 Pozzi in Comune di Vinovo, La Loggia per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 933-477969 del 29/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al sig. Olivero Paolo C.F. LVRPLA44A07H150S con sede legale in Carmagnola Vicolo Robilante, 1 (codice utenza TO11530), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 Pozzi in Comune di Carmagnola per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 934-477978 del 29/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al sig. Cavallo Giuseppe C.F. CVLGPP43L02B791Y con sede legale in Carmagnola Via Mussetti, 25 (codice utenza TO11523), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n.1 Pozzo in Comune di Carmagnola per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 935-477990 del 29/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Sartore Giuseppe - C.F. SRTGPP33S29A109D con sede legale in Airasca Via Roma, 59 (codice utenza TO11463), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Airasca per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 936-478003 del _29/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, agli Utenti Pozzo Rivera Costa P.IVA n. 05740630016 con sede legale in Trofarello Via Rivera, 2 (codice utenza TO11435), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n.1 Pozzo in Comune di Trofarello per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 937-478014 del 29/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Consorzio Irriguo Bocchetto P.IVA n. 94019210015 con sede legale in Trofarello Regione Bocchetto (codice utenza TO11419), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Trofarello per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni Particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 938-478020 del 29/11/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 05.03.2001 n. 4/R, a Gerbino Giovanni - C.F. GRBGNN23M03B791B con sede legale in Carmagnola Via Cavalleri, 10 (codice utenza TO10817), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Carmagnola per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Condizioni Particolari

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Il concessionario é tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrá venire applicata alla struttura esterna dell’opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario é responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autoritá competente. La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LL’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 970-486924 del 6/12/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Gennero Graziella - P.IVA n. 06521440013 con sede legale in Carignano Cascina Giumiengo, 14 (codice utenza TO11596), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Carignano per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 971-486940 del 6/12/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’az. Bongiovanni Giuseppe e Giovanni - P.IVA n. 02577220011 con sede legale in Volvera Frazione Bongiovanni, 63 (codice utenza TO10307), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Volvera per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 972-486966 del 6.12.2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’az. Agr. Gaida Davide – P.IVA n. 08272200018 con sede legale in Bollengo Via Statale, 25 (codice utenza TO10593), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Bollengo per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni Particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 973-486976 del 6/12/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’az. Agr. Chiale Antonella - P.IVA n. 06387070011 con sede legale in Bricherasio Strada Canale, 1 (codice utenza TO11638), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Bricherasio per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni Particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 974-486977 del 6/12/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla sig.ra Cuvertino Maria C.F. CVRMRA52C49G674G con sede legale in Scalenghe Via Camisotto, 18 (codice utenza TO11415), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Scalenghe per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni Particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 975-486982 del 6/12/2005:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al sig. Favaro Luciano C.F. FVRLCN47R09G719F con sede legale in Piverone Via Chiusure, 4 (codice utenza TO11105), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n.1 Pozzo in Comune di Piverone per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(omissis)”-

Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 7 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)”.