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Bollettino Ufficiale n. 19 del 11 / 05 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 10 aprile 2006, n. 50-2586

Artt. 6, 2 comma 14, 15 e 16 della legge regionale 18.2.1981, n. 7. Disposizioni di protezione della specie Temolo (Thymallus thymallus).

A relazione dell’Assessore Taricco:

Considerato che il patrimonio ittico regionale è caratterizzato dalla presenza nelle acque montane e di particolare pregio di timallidi e salmonidi;

considerato che negli ultimi anni la presenza numerica della specie “Temolo” (Thymallus thymallus), si è notevolmente ridotta, a causa di alterazioni della qualità delle acque, delle diminuzioni delle aree di frega, della riduzione delle portate naturali dei corsi d’acqua ed in qualche caso per gli eccessivi prelievi dovuti all’attività di pesca, per cui la Giunta regionale con provvedimento n. 243-6594 del 27.5.1991 ha diminuito da cinque a tre capi il numero dei temoli catturabili per ogni giornata di pesca;

considerato che ai fini della conservazione della specie “Temolo” la Giunta regionale con provvedimento n. 68-15104 del 18.5.1992, ha vietato il sistema di pesca con l’uso di camole o mosche artificiali con zavorra affondante terminale radente il fondo nelle acque montane e di particolare pregio;

considerato altresì, che le Province di Torino e di Cuneo, in relazione al progressivo declino delle popolazioni di temolo nei corsi d’acqua provinciali, hanno chiesto la chiusura dell’attività di pesca della specie per una durata di anni tre, sentiti i rispettivi Comitati consultivi provinciali per la pesca che si sono espressi favorevolmente all’unanimità;

sentito in merito il Comitato consultivo regionale per la pesca che, nella seduta del 22 marzo 2006, ha espresso parere favorevole; nella stessa seduta si è stabilito di adottare le seguenti disposizioni di protezione della specie:

a) aumentare la misura minima pescabile a cm. 35;

b) ridurre a un solo capo il numero delle catture giornaliere;

visti gli artt. 6, 2° comma, 14, 15 e 16 della legge regionale 18/2/1981, n. 7;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di adottare, per le motivazioni riportate in premessa, le seguenti disposizioni di protezione del Temolo ((Thymallus thymallus):

1. è aumentata a cm. 35 la misura minima pescabile;

2. è ridotto da tre a un solo capo il numero dei temoli catturabili per ogni giornata di pesca;

3. è vietato l’esercizio della pesca della specie nelle acque scorrenti nel territorio delle Province di Cuneo e di Torino, per una durata di anni tre.

Le Province sono tenute all’esecuzione del presente provvedimento, assicurandone la massima pubblicità.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)