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Bollettino Ufficiale n. 19 del 11 / 05 / 2006

Codice 25.8
D.D. 23 dicembre 2005, n. 2156

Estrazione materiali - pratica n. 1/05 - ditta SO.D.I.S. S.r.l. - estrazione ed asportazione di materiale litoide dall’alveo del Torrente Mastallone, in Comune di Cravagliana

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di concedere alla Ditta SO.D.I.S. S.r.l., (omissis), con sede legale a Quarona (VC) in Regione Gibellino, l’estrazione ed asportazione, con relativo acquisto, di 2.000 mc. di materiale litoide dall’alveo del torrente Mastallone in Comune di Cravagliana, quale intervento nell’ambito del progetto di sistemazione torrente Mastallone e conoidi attive in località Piano - Brugarolo, secondo quanto previsto negli elaborati progettuali allegati all’istanza e alle condizioni di cui al parere sul progetto citato in premessa, nonché alle seguenti condizioni:

1. La Ditta concessionaria - SO.D.I.S. S.r.l.- si impegna a sottostare alle prescrizioni del Direttore dei Lavori nominato per il progetto di sistemazione torrente Mastallone e conoidi attive in località Piano - Brugarolo, in quanto le operazioni di disalveo sono previste da tale progetto.

2. L’estrazione del materiale dovrà essere praticata in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici del progetto che formano parte integrante del presente atto.

3. La zona di estrazione indicata nei grafici deve essere delimitata con solidi, stabili ed inamovibili picchetti e pali di idonee dimensioni, prima di iniziare gli scavi. Ove per qualsiasi motivo i picchetti e i pali vengano asportati o danneggiati, debbono essere tempestivamente sostituiti a cura e spese del concessionario. I picchetti devono consentire agli enti competenti, oltre ai riscontri connessi con l’estrazione in oggetto, anche successive osservazioni sulla dinamica del trasporto solido e sulle eventuali modificazioni del fondo alveo nella tratta oggetto di intervento.

4. Gli scavi devono eseguirsi in senso longitudinale, parallelamente all’asse del corso d’acqua, procedendo, per strisce successive, da valle a monte e dallo specchio acqueo verso riva. In ogni caso gli scavi debbono coinvolgere i deflussi a centro alveo, salvaguardando comunque un franco di almeno cm. 50 al di sopra della quota di fondo alveo, come indicato nelle sezioni di progetto. Gli scavi devono configurarsi nel pieno rispetto delle indicazioni di cui alle tavole grafiche allegate quale parte integrante del presente atto.

5. L’estrazione del materiale litoide dovrà essere eseguita in modo tale da non immettere in alveo materiali in sospensione di qualsiasi natura.

Gli eventuali recuperi ittici da effettuare dovranno essere concordati direttamente dal concessionario con l’Ufficio Pesca dell’Assessorato Provinciale Caccia e Pesca almeno quindici giorni prima dell’intervento in alveo.

Per i lavori in oggetto non dovrà essere utilizzato, a nessun titolo, materiale esplosivo.

6. E’ assolutamente vietata l’estrazione in luoghi diversi da quelli previsti nella presente concessione. Non è consentito interrompere il corso delle acque per formare accessi o facilitare l’estrazione. Sono vietati in modo assoluto i depositi permanenti di materiali in alveo dell’inerte estratto. Eventuale materiale di scarto deve essere sistemato e spianato al fine di non costituire ostacolo al regolare deflusso delle acque.

7. Per i lavori di estrazione è autorizzato l’impiego dei seguenti mezzi:

autocarro targato AN 041 CX

autocarro targato BM 115 AB

autocarro targato AN 318 CY

autocarro targato AN 319 CY

autocarro targato BR 230 LG

bilico targato AN 317 CY con cassone

autocarro targato BC 376 ZE

autocarro targato BB 716 NB

autocarro targato CC 796 FB

autocarro targato CN 307 XD

autocarro targato CX 725 TR

autocarro targato CX 120 RS

autocarro targato AT 253 JW

autocarro targato VAD 31923

I suddetti mezzi non potranno essere sostituiti, salvo esplicito assenso scritto del Settore scrivente.

8. La zona di estrazione deve essere munita di cartello recante indicazioni analoghe a quelle previste per le concessioni edilizie ed avente identiche dimensioni, collocazione e visibilità. In particolare, su detto cartello devono figurare gli estremi della concessione, la ragione sociale, il quantitativo di materiale estraibile ed il tempo utile, orario compreso, per l’estrazione.

9. I lavori di estrazione dovranno essere eseguiti nel termine di 20 (venti) giorni consecutivi, naturali e continui, computati ex articolo 1187 c.c. a decorrere dalla data stabilita per l’inizio lavori, che dovrà essere comunicata a questo Settore almeno 5 giorni prima.

10. L’estrazione può essere praticata solo tra le ore 7.00 e le ore 18.00 dei giorni validi, esclusi il sabato e i giorni festivi. Eventuali sospensioni dell’attività estrattiva debbono essere immediatamente segnalate dalla Ditta concessionaria a questo Settore e, salvo che siano dovute a cause di forza maggiore, non daranno diritto a proroghe.

11. I lavori debbono essere eseguiti senza produrre alcuna turbativa idraulica al corso d’acqua e senza causare pericoli per la pubblica incolumità, previa apposizione di appositi cartelli da collocare, a discrezione, a cura e spese e sotto l’esclusiva responsabilità della Ditta esecutrice, nella zona dei lavori. Durante l’esecuzione debbono essere osservate le norme vigenti in materia di pesca e salvaguardia dall’inquinamento.

Nel caso di ritrovamento o sospetta esistenza di ordigni bellici, la Ditta concessionaria ha l’obbligo di provvedere immediatamente alla sospensione dei lavori e alla segnalazione all’Autorità di P.S. ed a questo Settore.

12.L’attività di cui al presente atto è soggetta a tutte le norme vigenti e che saranno emanate in materia idraulica.

I lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e in modo da non ledere i diritti altrui. La Ditta concessionaria è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare alla Regione Piemonte o ad altri, per causa dei lavori effettuati ed è responsabile degli operai e dei mezzi d’opera usati ed è tenuta ad eseguire a sua cura e spese, sotto comminatoria di esecuzione in danno, tutti i lavori di ripristino che si rendano comunque necessari a giudizio della Regione Piemonte in dipendenza dell’attività estrattiva.

La stessa Ditta tiene in ogni caso sollevata ed indenne la Regione Piemonte ed i suoi funzionari da qualunque richiesta o pretesa di chi si ritenga danneggiato.

13. Ad avvenuta estrazione del quantitativo assentito, la Ditta concessionaria deve sospendere i relativi lavori, dandone immediata comunicazione scritta a questo Settore, con esplicita dichiarazione del Direttore Lavori di regolare esecuzione, sia come quantità estratta sia come modalità esecutiva in conformità al progetto generale di sistemazione approvato.

I controlli del caso verranno eseguiti in contraddittorio e la Ditta concessionaria dovrà mettere a disposizione il personale ed i mezzi occorrenti.

Qualora si accerti l’avvenuta estrazione di quantitativi superiori a quelli autorizzati, la Ditta, salvo ed impregiudicato ogni atto di legge, è tenuta al pagamento di tutti i relativi maggiori oneri.

Ove questo Settore lo ritenga necessario, la Ditta concessionaria deve fornire a proprie spese ed entro quindici giorni dalla relativa richiesta scritta, il rilievo plano-altimetrico dell’estrazione eseguita riferito a quello di progetto e redatto da tecnico abilitato.

14. La vigilanza sull’osservanza di quanto disposto dal presente disciplinare spetta a tutti i funzionari ed agenti a ciò legittimati, a cui deve essere esibita, a semplice richiesta, copia dell’atto e dei relativi elaborati tecnici.

15. E’ fatto assoluto divieto di cedere a terzi in tutto o in parte la presente concessione, pena l’immediata decadenza dalla stessa.

16. Nessuna variante può essere apportata dalla Ditta concessionaria a questa concessione, pena la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca della concessione stessa, salvo assenso scritto dell’Ufficio concedente. Nel caso di accertata necessità idraulica, possono essere imposte varianti dallo scrivente Settore, per cui la presente concessione può essere sospesa, modificata od anche revocata, senza che per ciò la Ditta abbia diritto a compensi o indennizzi, fatto salvo il rimborso del canone erariale di concessione per la quota corrispondente al quantitativo di inerte eventualmente non prelevato.

- di dare atto che l’importo di Euro 6.700,00 (Euro seimilasettecento /00) per oneri demaniali sarà introitato sul capitolo 2130 (accertamento n. 26) del bilancio 2005;

- di dare atto che l’Amministrazione regionale si riserva di richiedere ulteriori pagamenti a saldo qualora venisse stabilito, per l’anno in corso, un canone superiore a quello base di calcolo di quanto dovuto per l’asportazione di materiali di cui al presente atto;

- di prescrivere che il presente atto venga registrato a cura e spese della Ditta concessionaria, e restituito al Settore scrivente completo dei dati di registrazione, a pena di inefficacia.

Il provvedimento si intende accordato nei limiti e nei diritti che competono all’amministrazione concedente, fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Enti od Amministrazioni.

Eventuale proroga potrà essere concessa a seguito di motivata istanza da parte della Ditta, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo, da presentarsi prima della data di scadenza della presente determinazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto Regionale.

Il Dirigente responsabile
Arturo Bracco