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Bollettino Ufficiale n. 19 del 11 / 05 / 2006

Codice 25.8
D.D. 21 dicembre 2005, n. 2117

Autorizzazione idraulica - pratica n. 1992 - Enel Zona di Vercelli - attraversamento del torrente Ravasanella con L.E. a 15 Kv. staffata al ponte della strada diga di Ravasanella in localita’ Castelletto Villa nel Comune di Roasio

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, l’Enel, zona di Vercelli, ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, di cui al richiedente viene restituita copia vistata da questo Settore, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera potrà essere realizzata solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione;

- dovrà essere conseguita l’autorizzazione dall’Ente proprietario del ponte;

- l’opera deve essere realizzata come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 31/12/2006. È fatta salva l’eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;

- il Committente dell’opera dovrà comunicare al Settore OO.PP. di Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d’inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;

- ad avvenuta ultimazione, l’Enel dovrà inviare al Settore OO.PP. di Vercelli la dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- durante la costruzione dell’opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo), in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;

- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria della condotta realizzata, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l’obbligo di tenere sollevata l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso dell’autorizzazione stessa;

- il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il presente provvedimento costituisce titolo per la concessione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6/12/2004, n. 14/R.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto Regionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente responsabile
Arturo Bracco