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Bollettino Ufficiale n. 19 del 11 / 05 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 10 aprile 2006, n. 53-2589

Approvazione del Piano di attivita’ e di spesa dell’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari per l’anno 2006. Accantonamento di Euro 1.807.599,00 sul cap. 15831/2006.

A Relazione dell’Assessore Valpreda:

L’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari, costituita con legge regionale 16 marzo 1998 n. 10, è ente strumentale della Regione Piemonte, dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. All’Agenzia sono attribuite funzioni di supporto tecnico scientifico all’Assessorato alla Sanità, per quanto attiene:

a) il monitoraggio del processo d’attuazione del Piano sanitario regionale (PSR) e dello stato di salute della popolazione nell’ambito dell’attività di pianificazione strategica e di programmazione delle attività sanitarie e di quelle a rilievo socio-assistenziale;

b) l’analisi dell’impatto economico conseguente alla realizzazione degli obiettivi programmatici regionali nonché del rapporto costi-efficacia e costi-benefici anche al fine di un corretto dimensionamento del sistema tariffario e del riparto delle risorse finanziarie;

c) lo sviluppo del sistema informativo e di quello degli indicatori, con particolare riguardo al potenziamento della capacità di analisi dei bisogni sanitari e della domanda di prestazioni;

d) l’elaborazione di progetti per la promozione e l’educazione alla salute al fine del miglioramento del quadro epidemiologico;

e) la verifica e revisione delle qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie di cui agli articoli 10 e 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche ed integrazioni, anche nei suoi riflessi sull’attuazione del processo di accreditamento delle strutture sanitarie previsto dall’articolo 8, comma 7, del d. lgs. 502/1992;

f) la progettazione, la promozione e lo sviluppo di modelli organizzativo gestionali innovativi, anche su base sperimentale, orientati all’efficienza, all’efficacia e al miglioramento qualitativo dei servizi sanitari, nonché alla piena attuazione del processo di aziendalizzazione, con particolare riferimento alle iniziative di formazione per i dirigenti.

Inoltre, nell’ambito delle attività sopra elencate, l’Agenzia svolge funzioni di supporto metodologico alle Aziende sanitarie regionali, favorendone, anche attraverso la comparazione dei diversi modelli organizzativi e gestionali adottati e la promozione di intese interaziendali, il processo di omogeneizzazione.

L’articolo 14, lettera a) della stessa legge regionale sopraccitata, dispone che il finanziamento dell’Agenzia sia determinato, in coerenza con il piano di attività e di spesa, oltre che da contributi e ricavi diversi, da una quota fissata annualmente dalla Regione Piemonte, a valere sull’accantonamento del fondo sanitario disposto ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 (Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico finanziaria delle Aziende Sanitarie) e che tale quota sia stabilita nel rispetto dei vincoli complessivi della spesa sanitaria disposti dalla normativa nazionale vigente. A tal fine la quota regionale viene annualmente iscritta su apposito capitolo di spesa nel bilancio della Regione Piemonte.

Nel quadro normativo complessivo, il rinvio al piano d’attività e spesa dell’Agenzia, operato dall’articolo 14 dalle legge regionale n. 10/1998, deve leggersi in relazione all’articolo 11 della medesima, ai sensi del quale “sulla base delle indicazioni formulate dall’Assessore alla sanità, il direttore generale, entro il 31 luglio, predispone il piano di attività e di spesa per l’anno successivo, che deve essere approvato dalla Giunta regionale, sentito l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale di sanità ed assistenza (Co.Re.S.A.), entro i successivi sessanta giorni”. E’ di tutta evidenza che la fattispecie procedurale astrattamente delineata dall’articolo 11 si riferisce al piano di attività e spesa di un anno successivo a quello di approvazione, nella chiara considerazione che il piano di attività e spesa dell’anno in corso sia già stato approvato.

Nella fattispecie concreta, il direttore generale dell’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari, già con nota prot. n. 1101 del 7 ottobre 2005, aveva trasmesso le linee progettuali da avviare, sviluppare o portare a compimento nel corso del 2006, sulla base delle indicazioni ricevute dall’Assessore alla Tutela della Salute e Sanità. Successivamente, ottemperando al mandato ricevuto, sulla base degli indirizzi formulati dall’Assessore, il direttore dell’Aress ha predisposto una proposta di piano di attività e di spesa relativamente all’anno in corso trasmessa all’Assessore competente con nota prot. n. 260 dell’8 marzo 2006, per l’approvazione da parte della Giunta regionale. Quindi, con la nota prot. n. 281 del 15 marzo 2006, l’Aress ha rettificato il piano di spesa e, con nota prot. n. 295 del 22 marzo 2006, richiesto la variazione di quello d’attività, con stralcio della parte relativa al progetto “Centralizzazione degli acquisti”, già incluso nell’Area 2 della proposta in origine formulata, relativamente alle attività di supporto logistico al gruppo di lavoro appositamente costituito con DGR n. 51-7331 del 5 dicembre 2005, per cui è in previsione una prossima implementazione progettuale.

Stante il quadro di riferimento normativo sopra delineato, si rileva anzitutto la necessità e l’urgenza di provvedere all’approvazione del piano di attività e di spesa dell’A.Re.S.S. per l’ano 2006, per garantire l’efficace continuità operativa dell’attività dell’Agenzia, con indicazioni e riferimenti certi su cui fondare il mandato istituzionale, in coerenza con gli indirizzi programmatici contenuti nella proposta di piano sanitario regionale 2006-2008. Conseguentemente - rilevato come, allo stato attuale, pur essendo stato insediato il Consiglio regionale di sanità ed assistenza (Co.Re.S.A.) il giorno 5 aprile o6, non sono ancora costituite le sezioni e l’ufficio di presidenza per cui non è, al momento, possibile acquisirne il parere, si ritiene di approvare il piano di attività e spesa prescindendo dal parere medesimo.

Ora, quanto sopra illustrato, visto e considerato che il piano di attività e spesa dell’Aress relativo al 2006, così come presentato dal direttore generale dell’Agenzia, risponde agli indirizzi programmatici della Giunta regionale, in coerenza con le politiche di tutela della salute individuate dalla proposta di piano sanitario regionale 2006-2008, si ritiene di approvarlo quale strumento tecnico. Il piano d’attività e spesa di cui all’allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si propone all’approvazione della Giunta regionale, prevede a fronte delle attività elencate, una spesa complessiva di Euro 2.208.236,48 (duemilioniduecentottomila duecentotrentasei/48), che l’Agenzia fronteggerà in parte con entrate proprie per un importo di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00), in parte utilizzando l’avanzo di amministrazione presunto, per un importo stimato di Euro 375.637,48 (trecentosettantacinquemilaseicentotrentasette/ 48) e, per la parte rimanente, pari ad Euro 1.807.599,00 (unmilioneottocentosettemilacinquecentonovantanove/00), attraverso il finanziamento regionale di cui all’articolo 14, lettera a) della legge regionale 16 marzo 1998 n. 10.

Quanto sopra illustrato e motivato, il relatore propone quindi alla Giunta regionale di:

- approvare l’allegato A) titolato “Piano di attività e di spesa dell’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari per l’anno 2006" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

- stabilire in Euro 1.807.599,00 (unmilioneottocentosettemilacinquecentonovantanove/00) la quota di finanziamento regionale da assegnare all’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari, per l’esercizio finanziario 2006, ai sensi dell’articolo 14, lettera a) della legge regionale 16 marzo 1998 n. 10;

- accantonare a tal fine, sul capitolo di bilancio n. 15831, esercizio finanziario 2006, che presenta la necessaria disponibilità, l’importo di Euro 1.807.599,00 a favore della Direzione Programmazione sanitaria.

La Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

- vista la legge regionale 16 marzo 1998 n. 10, recante ad oggetto “Costituzione dell’Agenzia regionale per i servizi sanitari”;

- visti gli articoli 17 e 23 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 recante ad oggetto “Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale”;

- vista la legge regionale 28 dicembre 2005, n. 16 recante ad oggetto “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2006";

- vista la legge regionale 1 marzo 2006, n. 11 recante ad oggetto “Proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l’anno finanziario 2006";

delibera

- di approvare l’allegato A) titolato “Piano di attività e di spesa dell’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari per l’anno 2006" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di stabilire - ai sensi dell’articolo 14, lettera a) della l. r. 16 marzo 1998 n. 10 - in Euro 1.807.599,00 (unmilioneottocentosettemilacinquecentonovantanove/00) la quota di finanziamento regionale da assegnare all’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari per l’anno 2006, dando atto che la medesima provvedere alle ulteriori necessità - sino alla concorrenza dell’importo massimo stabilito in Euro 2.208.236,48 (duemilioni duecentottomiladuecentotrentasei/48) - attraverso risorse derivanti da entrate proprie e utilizzando altresì l’avanzo di amministrazione accertato per l’esercizio finanziario 2005 esclusivamente per spese di investimento;

- di accantonare a tal fine, sul capitolo di bilancio n. 15831, esercizio finanziario 2006, che presenta la necessaria disponibilità, l’importo di Euro 1.807.599,00 (unmilione ottocentosettemilacinquecentonovantanove/00) a favore della Direzione Programmazione sanitaria. (Acc. n. 100671)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)