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Bollettino Ufficiale n. 19 del 11 / 05 / 2006

Codice 12.3
D.D. 16 novembre 2005, n. 270

D.G.R. 56-11094 del 24 novembre 2003. Aggiornamento della delimitazione della “zona fitosanitaria tutelata” e delle misure tecniche obbligatorie per la protezione del materiale vivaistico di castagno dall’insetto cinipide Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di modificare la Determinazione Dirigenziale n. 65 del 21 aprile 2005 individuando per gli anni 2005 e 2006 come “zona fitosanitaria tutelata”, al fine di prevenire la diffusione dell’imenottero cinipide del castagno Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, i territori della provincia di Cuneo ricadenti nelle seguenti Comunità montane: Bisalta, Valli Gesso e Vermenagna, Valle Stura, Valle Grana, Valle Maira, Valli Monregalesi, Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana, Alta Val Tanaro, Alta Langa e nei seguenti comuni: Cuneo, Centallo, Tarantasca, Sant’Albano Stura, Trinità, Magliano Alpi, Rocca de’ Baldi, Mondovì, Morozzo, Montanera, Castelletto Stura, Margarita;

di integrare per gli anni 2005 e 2006 le misure fitosanitarie obbligatorie individuate con Determinazione Dirigenziale n. 207 del 07 ottobre 2005 per la produzione vivaistica di castagno realizzata all’interno della “zona fitosanitaria tutelata”, ai sensi degli artt. 15, 17 e 18 del D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 nel seguente modo:

- è consentito lo spostamento, all’interno della “zona fitosanitaria tutelata”, sotto controllo ufficiale, di materiale di moltiplicazione di castagno prodotto in tale zona sotto rete antinsetto previa dichiarazione da parte degli acquirenti da inoltrare al Settore Fitosanitario Regionale in conformità a quanto disposto nell’allegato alla presente determinazione per farne parte integrante.

Il Settore Fitosanitario provvederà al controllo del materiale vivastico di castagno e non ammetterà alla commercializzazione partite che risultassero infestate dal cinipide galligeno.

Chiunque non osserva le disposizioni emanate è passibile della sanzione amministrativa prevista dall’art. 54, comma 23, del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214.

Qualora venissero accertati danni provocati da Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, diffuso attraverso materiale vivaistico di castagno prodotto senza che siano state rispettate le misure sopra citate, il Settore Fitosanitario Regionale provvederà alla denuncia degli inadempienti all’autorità giudiziaria a norma dell’art. 500 del codice penale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Contro la presente determinazione è possibile ricorrere davanti al T.A.R. entro 60 gg. dalla pubblicazione.

Il Dirigente responsabile
Ivano Scapin