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Bollettino Ufficiale n. 19 del 11 / 05 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Valfenera (Asti)

Estratto Deliberazione C.C. n. 1.09 del 6/04/2006 di modifica ed integrazione art. 32 vigente Regolamento Edilizio

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di approvare l’unita proposta di deliberazione.

Proposta al Consiglio comunale avente ad oggetto: “Modifica e integrazione art. 32 del vigente Regolamento Edilizio”. (omissis)

Per motivi sopra esposti la Giunta propone che il Consiglio comunale deliberi

Di approvare le seguenti modifiche e integrazioni all’art. 32 del Regolamento edilizio comunale vigente:

- All’ultimo periodo del 2’ comma che recita: “Si ammette la sistemazione artificiale del terreno Funzionale alla nuova edificazione con rilevato in terra non superiore a m. 1,20 rispetto alla quota del terreno naturale” il predetto limite di m 1,20 viene portato a m 1,51) e viene aggiunta alla fine la fisse: “fatto salvo il disposto dal periodo seguente. ”

- Alla fino dell’ultimo periodo del 20 comma viene aggiunto il seguente ulteriore periodo: “In caso di terreni con pendenza uguale o superiore al 15%, il limite di m 1,50 relativo al rilevalo in terra funzionale alla nuova edificazione si intende come limite dell’altezza media dello sviluppo dei quadrilateri aventi come lato inferiore la linea di spiccato (art. 13 c. 5 Regolamento Edilizio) e come lato superiore la linea del terreno sistemato; l’altezza massima dei riporto non può comunque superare in nessun punto i m. 2.50. ”

Di dare atto pertanto che gli ultimi due periodi del 20 comma dell’art. 32 del Regolamento edilizio comunale vigente risultano essere:

“Si ammette la sistemazione artificiale del terreno funzionale alla nuova edificazione con rilevato in terra non superiore a m. 1,50 rispetto alla quota del terreno naturale, fatto salvo il disposto del periodo seguente. In caso di terreni con pendenza uguale o superiore al 15%, il limite di m. 1,50 relativo al rilevato in terra funzionale alla nuova edificazione, si intende come limite dell’altezza media dello sviluppo dei quadrilateri aventi come lato inferiore la linea di spiccato (art. 13 c. 5 Regolamento Edilizio) e come lato superiore la linea del terreno sistemato; l’altezza massima del riporto non però comunque superare in nessun punto i m. 2,50. ”

Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato della Regione ed approvato con D.C.R. 29/07/1999 n. 548 - 9691.

Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 3 comma 3, della L.R. 08/07/1999 n. 19.

Il Responsabile del procedimento    Il Sindaco
Marco Dassetto    Giovanni Valle