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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 18

Deliberazione della Giunta Regionale 2 maggio 2006, n.18-2743

Legge 6 marzo 2006, n. 80.Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilita’. Modalita’ operative

A Relazione dell’Assessore Valpreda:

Vista la Legge 15.10.1990 n. 295 che disciplina la materia degli accertamenti sanitari finalizzati al riconoscimento della condizione di invalido civile, di cieco civile e di sordo civile, cui consegue il diritto di ottenere diversificate provvidenze economiche, nonché altri benefici previsti da norme specifiche;

Vista la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” che disciplina la materia relativa alle minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, stabilizzate o progressive, che costituiscono causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tali da determinare una condizione di svantaggio sociale o di emarginazione.

Evidenziato che le stesse leggi stabiliscono la composizione delle Commissioni competenti ed operanti presso le AA.SS.LL..

Richiamata l’attenzione sul Titolo V della Costituzione, come modificato dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, che nel ripartire con l’art. 117 le competenze tra lo Stato e le Regioni, attribuisce alle Regioni specifiche competenze di potestà legislativa e regolamentare.

Osservato che sinora le due procedure risultavano talvolta non collegate e coordinate tra loro e di conseguenza il soggetto con disabilità poteva essere sottoposto a ripetute visite di accertamento per finalità diverse.

Visto l’art. 6 del D.L. 10 gennaio 2006 n. 4, come convertito con modificazioni, dalla Legge 9 marzo 2006 n. 80, che introduce l’obbligo di unificare le procedure relative alla sede all’accertamento dello stato di disabilità nei suoi diversi aspetti e che riconosce alle Regioni, come previsto dal citato Titolo V della Costituzione, la competenza ad adottare disposizioni dirette a semplificare ed unificare le procedure della L. 295/1990 e della L. 104/1992.

Visto il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, con il quale è stato emanato il Codice in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare il Titolo V per quanto attiene alla riservatezza dei dati personali in ambito sanitario.

Considerata l’esigenza di stabilire una procedura uniforme che consenta di effettuare gli accertamenti nel rispetto delle nuove norme.

La Giunta regionale, con voto unanime,

vista la legge 295/1990;

vista la legge 104/1992;

vista la legge 9 marzo 2006, n. 80;

delibera

1. di stabilire, in applicazione dell’art.6 del D.L. 10 gennaio 2006 n. 4, come convertito dalla legge 9 marzo 2006 n. 80, che la procedura per l’accertamento sanitario, la certificazione dello stato di invalidità civile, di cui all’art. 1 della L. 15.10.1990 n. 295 e la procedura per l’accertamento, la certificazione dell’handicap e dell’handicap in situazione di gravità di cui agli articoli 3 e 4 della L. 5.2.1992 n. 104 e s.m.i., siano così regolate:

a) l’accertamento sanitario e la certificazione dello stato di invalidità civile, deve essere in ogni caso contestuale all’accertamento della condizione di handicap di cui alla L. 104/1992 ed effettuata dalla Commissione di cui all’art. 4 della L. 104/92, qualora il richiedente esprima anche tale richiesta all’atto della presentazione della domanda;

b) nulla si modifica nel caso in cui la domanda sia presentata allo scopo di ottenere i benefici derivanti da una sola delle due leggi citate;

c) alla persona che richiede accertamento finalizzato al riconoscimento della condizione di handicap in situazione di gravità di cui alla L. 104/92, al fine di consentire la possibilità di fruire dei permessi di cui all’art. 33 delle medesima legge, il certificato deve essere rilasciato entro 15 giorni dalla visita effettuata.

2. Di stabilire che, ai fini della concessione di benefici od agevolazioni previsti da norme vigenti, gli Uffici periferici delle Amministrazioni Statali, il Comune o la Provincia devono provvedere d’ufficio ad acquisire, richiedendo alla Struttura Complessa di Medicina Legale dell’ASL di residenza dell’interessato, la certificazione relativa al possesso dei requisiti previsti per ottenere il beneficio specifico, qualora tali requisiti non siano già evidenti dalla certificazione in possesso dell’interessato.

La comunicazione da parte dell’ASL della sussistenza dei requisiti deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in tema di tutela dei dati personali. Tali certificazioni devono essere rilasciate gratuitamente.

Nessun Ente, Comune o Provincia può chiedere alcun ulteriore accertamento sanitario a carico dei soggetti già riconosciuti invalidi o portatori di handicap per il riconoscimento di benefici o di facilitazioni.

3. Di stabilire che l’accertamento dell’invalidità civile e dell’handicap riguardante persone con patologie oncologiche, come previsto dal comma 3 bis dell’art. 6 del D.L. 10 gennaio 2006 n. 4, come convertito dalla Legge 9 marzo 2006 n. 80, o comunque persone con patologie prognosticate in fase terminale, deve essere effettuato dalle commissioni mediche competenti entro 15 giorni dalla presentazione della domanda.

La richiesta della procedura prevista dal comma 3 bis deve essere evidenziata all’atto della presentazione della domanda.

Lo stato di gravità dei malati terminali deve essere evidenziato nel certificato medico di supporto alla domanda, rilasciato da medico specialista operante in struttura pubblica od accreditata.

Le certificazioni devono essere rilasciate al termine delle visite ed hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici socio-assistenziali da esse derivanti. Parimenti i verbali delle visite collegiali devono essere contestualmente trasmessi alle Commissioni mediche periferiche di cui all’art. 1 della L. 295/90, segnalando l’avvenuta consegna delle certificazioni.

Per quanto attiene alle eventuali domande giacenti alla data di entrata in vigore della L. 80/2006 (9 marzo 2006), la procedura d’urgenza può essere attivata mediante autocertificazione dell’interessato, o di persona da questi delegata ai sensi delle norme vigenti in materia di delega.

Il responsabile della Struttura di Medicina legale provvede a programmare il calendario delle visite.

4. Il modulo della domanda con la quale si chiede l’accertamento ai sensi delle leggi n. 295/90 e 104/92 deve espressamente contenere, oltre alla casella da barrare per la richiesta di visita ai sensi della L. 104/92 contestuale a quella richiesta ai sensi della L. 295/90:

a) apposita casella da barrare per i casi di richiesta di visita urgente ai sensi della L.80/2006.

b) apposito spazio, compilato obbligatoriamente da parte dell’interessato, per autorizzare l’ASL - Struttura Complessa Medicina Legale - al trattamento dei dati personali;

c) apposito spazio, compilato dall’interessato, qualora richieda la presenza in Commissione del componente medico indicato dall’associazione ANFFAS, alternativo al componente medico indicato dall’associazione ANMIC, sussistendone l’indicazione clinica;

d) apposito spazio riservato, compilato da parte dell’interessato esclusivamente nel caso in cui intenda autorizzare l’ASL - Struttura Complessa Medicina Legale - a trasmettere i suoi dati anagrafici ad una delle Associazioni di tutela indicate dalla L. 295/90.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)