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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 18
Legge regionale 2 maggio 2006, n. 16.
Modifiche allarticolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento)
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifiche allarticolo 9 della l.r. 1/2004)
1. Dopo il comma 5 dellarticolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), sono aggiunti i seguenti commi:
5 bis. Le funzioni relative agli interventi socio-assistenziali nei confronti delle gestanti che necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o non riconoscimento dei loro nati e al segreto del parto sono esercitate dai soggetti gestori individuati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e previa concertazione con i comuni.
5 ter. Nei casi di cui al comma 5 bis, i soggetti gestori, durante i sessanta giorni successivi al parto, garantiscono alle donne già assistite come gestanti ed ai loro nati gli interventi socio-assistenziali finalizzati a sostenere il loro reinserimento sociale. Dopo tale periodo ai medesimi beneficiari è assicurata la continuità assistenziale secondo i criteri e le modalità attuative previsti al comma 5 quinquies. Gli interventi socio-assistenziali a favore dei neonati non riconosciuti sono garantiti fino alla loro adozione definitiva.
5 quater. Gli interventi di cui al comma 5 bis sono erogati su richiesta delle donne interessate e senza ulteriori formalità, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica.
5 quinquies. Con il provvedimento di individuazione dei soggetti gestori competenti di cui al comma 5 bis, la Giunta regionale definisce altresì criteri, procedure e modalità per lesercizio delle relative funzioni.
5 sexies. Le risorse necessarie allerogazione degli interventi di cui al comma 5 bis sono reperite in seno al fondo regionale di cui allarticolo 35, comma 7.".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 2 maggio 2006
Mercedes Bresso
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 187.
Modifiche allarticolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).
- Presentato dalla Giunta regionale il 30 novembre 2005.
- Assegnato alla IV Commissione in sede referente il 7 dicembre 2005.
- Testo licenziato dalla IV Commissione il 18 aprile 2006 con relazione di Sergio Cavallaro e Mariangela Cotto
- Approvato in Aula il 26 aprile 2006 con 30 voti favorevoli e 1 non votante.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Note allarticolo 1
- Il testo dellarticolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :
Art. 9 (Forme gestionali)
1. La Regione individua nella gestione associata, ed in particolare in quella consortile, la forma idonea a garantire lefficacia e lefficienza degli interventi e dei servizi sociali di competenza dei comuni e prevede incentivi finanziari a favore dellesercizio associato delle funzioni e della erogazione della totalità delle prestazioni essenziali entro gli ambiti territoriali ottimali di cui allarticolo 8.
2. La gestione in forma singola dei comuni capoluogo di provincia è idonea a garantire lefficacia e lefficienza degli interventi e dei servizi sociali.
3. Per la gestione associata delle funzioni, i comuni adottano le forme associative previste dalla legislazione vigente che ritengono più idonee ad assicurare una ottimale realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, compresa la gestione associata tramite delega allASL, le cui modalità gestionali vengono definite con latto di delega.
4. Gli enti gestori istituzionali che esercitano le attività secondo le forme associative di cui al comma 3 applicano, qualora previsto dai rispettivi statuti, le norme relative allordinamento finanziario e contabile di cui alla parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali), nonché, in quanto applicabili, le norme di cui al titolo IV del medesimo d.lgs. in riferimento al personale dipendente.
5. Le attività sociali a rilievo sanitario per la tutela materno-infantile e delletà evolutiva nonchè per adulti ed anziani con limitazione dellautonomia, le attività di formazione professionale del personale dei servizi sociali e quelle relative allautorizzazione, accreditamento e vigilanza sui servizi e sulle strutture sono obbligatoriamente gestite in forma associata ai sensi dei commi 1, 2 e 3, o dai comuni capoluoghi di provincia o dalle ASL delegate. I soggetti gestori assicurano le attività sociali a rilievo sanitario garantendone lintegrazione, su base distrettuale, con le attività sanitarie a rilievo sociale e con le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria di competenza delle ASL.
5 bis. Le funzioni relative agli interventi socio-assistenziali nei confronti delle gestanti che necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o non riconoscimento dei loro nati e al segreto del parto sono esercitate dai soggetti gestori individuati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e previa concertazione con i comuni.
5 ter. Nei casi di cui al comma 5 bis, i soggetti gestori, durante i sessanta giorni successivi al parto, garantiscono alle donne già assistite come gestanti ed ai loro nati gli interventi socio-assistenziali finalizzati a sostenere il loro reinserimento sociale. Dopo tale periodo ai medesimi beneficiari è assicurata la continuità assistenziale secondo i criteri e le modalità attuative previsti al comma 5 quinquies. Gli interventi socio-assistenziali a favore dei neonati non riconosciuti sono garantiti fino alla loro adozione definitiva.
5 quater. Gli interventi di cui al comma 5 bis sono erogati su richiesta delle donne interessate e senza ulteriori formalità, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica.
5 quinquies. Con il provvedimento di individuazione dei soggetti gestori competenti di cui al comma 5 bis, la Giunta regionale definisce altresì criteri, procedure e modalità per lesercizio delle relative funzioni.
5 sexies. Le risorse necessarie allerogazione degli interventi di cui al comma 5 bis sono reperite in seno al fondo regionale di cui allarticolo 35, comma 7. .
- Il testo dellarticolo 35, comma 7, della l.r.1/2004 è il seguente:
Art. 35. (Le risorse finanziarie di parte corrente)
7. È istituito il fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali nel quale confluiscono le risorse proprie della Regione di cui al comma 4, le risorse indistinte trasferite dallo Stato, le risorse trasferite dalle province di cui allarticolo 5, comma 4, nonchè le risorse provenienti da soggetti pubblici e privati.".