Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 18 del 4 / 05 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 24 aprile 2006, n. 21-2685

Classificazione delle strutture veterinarie pubbliche e private. Approvazione Linee guida di recepimento e attuazione dell’Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Prov. Autonome di Trento e di Bolzano per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private

A relazione dell’Assessore Valpreda:

Visto il R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e s.m.i. recante “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie” e, in particolare, l’articolo 193 in materia di autorizzazione di ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico come modificato dall’art. 23 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854 recante “Decentramento dei servizi dell’Alto Commissariato per l’igiene e la sanità pubblica”;

visto il D.M. 14 gennaio 1972 n. 4 che ha trasferito alle Regioni le funzioni amministrative in materia di gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico;

visto il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i. che ha conferito alle Regioni tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;

vista la l.r. n. 30 del 26 ottobre 1982 recante “Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie, polizia e servizi veterinari”;

visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47, e, in particolare, l’articolo 34 in materia di autorizzazione alla detenzione di medicinali veterinari dei titolari di impianti in cui vengono curati, allevati o custoditi professionalmente animali;

vista la legge 5 febbraio 1992, n. 175 recante “Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie”;

visto l’Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sancito dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 26 novembre 2003, che definisce i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private e rimette alle Regioni la classificazione delle strutture veterinarie pubbliche e private in relazione alle tipologie ivi indicate;

considerato che gli articoli 2 e 3 dell’Accordo sopraccitato stabiliscono che le Regioni, nell’ambito della propria autonomia, danno attuazione all’Accordo attraverso specifico provvedimento che disciplina le procedure per il rilascio delle autorizzazioni e per l’accertamento e la verifica del rispetto dei requisiti da parte delle strutture veterinarie di cui trattasi e fissa altresì i tempi e le modalità per l’adeguamento delle strutture veterinarie pubbliche e private già autorizzate e in esercizio;

rilevata, pertanto, la necessità di recepire, attraverso apposite Linee Guida, i requisiti strutturali, tecnologici, impiantistici ed organizzativi minimi richiesti per l’erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private, fissati in sede di Conferenza Stato Regioni, nonché di dare attuazione all’Accordo di cui trattasi, disciplinando le procedure e i termini per l’autorizzazione delle strutture veterinarie, per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti minimi prescritti ed altresì per l’adeguamento delle strutture già autorizzate e in esercizio, la Direzione Sanità Pubblica - Settore Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti - ha predisposto apposito documento che si propone all’approvazione;

tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

* di approvare, per le motivazioni in premessa illustrate, le Linee Guida per la classificazione delle strutture veterinarie di recepimento e attuazione dell’Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sancito dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 26 novembre 2003, per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l’erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private, così come definite nell’allegato A che forma parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione, comprensiva degli allegati, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

Linee guida per la classificazione delle strutture veterinarie di recepimento e attuazione dell’Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l’erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private sancito dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 26 novembre 2003.

Titolo I
Classificazione delle strutture veterinarie.

1.In sede di rilascio dell’autorizzazione sanitaria disciplinata dall’art. 193 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 come modificato dall’art. 23 del D.P.R. 10 giugno 1955 n. 854, comprensiva dell’autorizzazione prevista dall’art. 34 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 119 e s.m.i. relativa alla detenzione di medicinali veterinari, l’autorità competente classifica le strutture veterinarie pubbliche e private secondo le seguenti tipologie:

a) studio veterinario esercitato in forma sia singola che associata;

b) ambulatorio veterinario esercitato in forma sia singola che associata;

c) clinica veterinaria - casa di cura veterinaria;

d) ospedale veterinario;

e) laboratorio veterinario di analisi.

2. Le strutture di cui al punto 1 sono così individuate:

a) per studio veterinario si intende la struttura ove il medico veterinario, generico o specialista, esplica la sua attività professionale in forma privata e personale. La struttura assume la denominazione di studio veterinario associato qualora due o più medici veterinari, generici o specialisti, esplicano la loro attività professionale in forma privata ed indipendente, pur condividendo ambienti comuni.

Gli studi veterinari sono sottoposti ad autorizzazione sanitaria nel caso di accesso degli animali.

b) per ambulatorio veterinario si intende la struttura avente individualità ed organizzazione propria ed autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali da uno o più medici veterinari, generici o specialisti. In tali strutture è previsto l’accesso di animali senza ricovero oltre a quello giornaliero. Qualora nell’ambulatorio operi più di un medico veterinario o il titolare della struttura non sia medico veterinario, dev’essere nominato un direttore sanitario medico veterinario.

c) per clinica veterinaria o casa di cura veterinaria si intende la struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera. La clinica veterinaria o casa di cura veterinaria deve poter fornire un’assistenza medico-chirurgica di base e/o di tipo specialistico ed è tenuta ad individuare un direttore sanitario medico veterinario.

d) per ospedale veterinario si intende la struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera, il servizio di pronto soccorso sull’arco delle ventiquattro ore con presenza continuativa nella struttura di almeno un medico veterinario, i servizi di diagnostica di laboratorio. L’ospedale veterinario individua un direttore sanitario medico veterinario.

e) per laboratorio veterinario di analisi si intende una struttura veterinaria dove si possono eseguire, per conto di terzi e con richiesta veterinaria, indagini diagnostiche strumentali di carattere fisico, chimico, immunologico, virologico, microbiologico, citologico ed istologico su liquidi e/o materiali biologici animali con rilascio di relativi referti. In tale struttura è vietato l’accesso di animali e non è consentito alcun tipo di attività clinica o chirurgica su animali. Il laboratorio veterinario individua un direttore sanitario.

3. Il cambio della tipologia in cui la struttura è classificata richiede il rilascio di una nuova autorizzazione.

4. Le disposizioni previste ai punti precedenti non si applicano alle campagne programmate e stabilite dalla Regione con particolare riferimento all’applicazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 fermo restando il pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie e del benessere animale.

5. Non sono ammesse strutture veterinarie mobili ad eccezione di quelle per il soccorso di animali feriti o gravi, utilizzate per lo svolgimento di attività organicamente collegate a una o più delle strutture previste ai punti precedenti, specificamente autorizzate ad integrazione dell’autorizzazione sanitaria rilasciata alla struttura che le utilizza. È consentito l’impiego di mezzi mobili da parte di A.S.L. e I.Z.S. se utilizzati per effettuare attività istituzionali ai sensi della vigente normativa.

6. Nella pubblicità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 175 si deve far riferimento solo alla tipologia in cui la singola struttura risulti classificata secondo il presente regolamento.

Titolo II
Definizione ed applicazione dei requisiti delle strutture veterinarie.

1. Le strutture veterinarie pubbliche e private classificate ai senti del titolo I sono tenute al rispetto delle norme generali e speciali in materia di igiene e di tutela ambientale e delle norme sul benessere animale con riguardo alle esigenze delle specie trattate nonché all’osservanza dei requisiti minimi generali e specifici previsti dall’allegato A1 alle presenti Linee guida.

2. Con deliberazione della Giunta regionale potranno essere approvate, qualora occorrenti, specificazioni dei requisiti previsti all’allegato A1, nonché criteri ed indirizzi per la classificazione delle strutture veterinarie e per la verifica dei requisiti medesimi.

3. I requisiti previsti all’allegato A1 potranno essere modificati con deliberazione della Giunta regionale in relazione ad ulteriori accordi raggiunti al riguardo con lo Stato e con le altre regioni.

4. I requisiti previsti all’allegato A1 trovano immediata applicazione nel caso di realizzazione di nuove strutture, nonché di ampliamento o trasformazione di strutture già autorizzate ed in esercizio alla data della pubblicazione delle presenti Linee guida. Per ampliamento si intende un aumento della superficie di almeno il 10 per cento della struttura esistente; per trasformazione si intende la modifica della tipologia della struttura già autorizzata con o senza lavori su edifici o parti di essi.

5. Le strutture veterinarie pubbliche e private, autorizzate ed in esercizio alla data della pubblicazione delle presenti Linee guida, qualora non siano in possesso dei requisiti generali e specifici di cui all’allegato A1 dovranno essere adeguate inderogabilmente entro un anno da tale data. L’avvenuto adeguamento dovrà essere notificato all’ASL competente per territorio entro la stessa data; in tal caso la verifica del possesso dei requisiti prescritti all’Allegato A1 sarà effettuata per la prima volta entro il secondo anno solare successivo all’avvenuto adeguamento.

Titolo III
Verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti.

1. L’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione accerta il possesso dei requisiti minimi strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi previsti dall’allegato A1 alle presenti Linee guida e, successivamente, ne verifica il mantenimento con periodicità almeno triennale e ogni volta che sia necessario ai fini del buon andamento delle attività sanitarie e del relativo controllo.

2. Per i laboratori veterinari di analisi l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione è la Direzione regionale competente in materia; il provvedimento di autorizzazione dei laboratori veterinari di analisi dev’essere preceduto dalla verifica della sussistenza dei requisiti minimi di cui all’allegato A1 da parte dell’ASL competente per territorio ed altresì da un parere favorevole del Consiglio regionale di sanità ed assistenza.

3. Per le rimanenti strutture veterinarie di cui al titolo I il rilascio dell’autorizzazione avviene ai sensi dell’art. 1, comma 3, della l.r. 26 ottobre 1982 n. 30.

4. L’accertamento, in sede di verifica, della mancanza dei requisiti di cui all’allegato A1 comporta il diniego dell’autorizzazione o, ove questa sia già stata rilasciata, l’immediata sospensione dell’attività; in tale seconda ipotesi l’adeguamento ai requisiti prescritti dovrà avvenire nei novanta giorni successivi pena la revoca dell’autorizzazione e la cessazione dell’attività.

5. In caso di limitati scostamenti dai requisiti prescritti, la struttura competente al rilascio dell’autorizzazione può consentire la prosecuzione dell’attività per un periodo determinato, occorrendo superiore al termine di cui sopra, in attesa del ripristino completo dei requisiti stessi; in tal caso l’adeguamento dovrà avvenire nel periodo così determinato pena la revoca dell’autorizzazione e la cessazione dell’attività.

Allegato A1 alle Linee guida per la classificazione delle strutture veterinarie

Requisiti minimi delle strutture veterinarie

1) STUDIO VETERINARIO CON ACCESSO DI ANIMALI E AMBULATORIO VETERINARIO

a) Requisiti minimi strutturali

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle prestazioni erogate.

La dotazione minima di ambienti per l’attività dell’ambulatorio veterinario è la seguente:

1. sala d’attesa;

2. area per adempimenti amministrativi;

3. sala per l’esecuzione delle prestazioni;

4. spazi o armadi destinati al deposito di materiale d’uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;

5. servizi igienici.

b) Requisiti minimi impiantistici

La dotazione minima impiantistica necessaria è la seguente:

1. nella sala d’attesa e nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione;

2. nei locali operativi, pavimento e pareti (fino a m. 2) devono essere facilmente lavabili e disinfettabili;

3. la struttura dev’essere dotata di adeguato impianto idrico.

c) Requisiti minimi tecnologici

L’ambulatorio veterinario deve disporre di attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività svolta.

d) Requisiti minimi organizzativi

L’ambulatorio veterinario deve possedere i seguenti requisiti minimi organizzativi:

1. affissione dell’orario di apertura e delle modalità di accesso alla struttura;

2. identificazione e comunicazione all’utenza delle generalità del veterinario e/o veterinari che operano nella struttura veterinaria e, ove individuato, del direttore sanitario;

3. la struttura non può essere comunicante con locali di esercizio di attività commerciali e/o artigianali.

2) CLINICA VETERINARIA - CASA DI CURA VETERINARIA

a) Requisiti minimi strutturali

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle prestazioni erogate.

La dotazione minima di ambienti per l’attività della clinica veterinaria - casa di cura veterinaria è la seguente:

1. sala d’attesa;

2. area per adempimenti amministrativi;

3. sala per l’esecuzione delle prestazioni;

4. locale per la chirurgia;

5. area per la diagnostica radiologica;

6. area per il laboratorio d’analisi interno;

7. spazi o armadi destinati al deposito di materiale d’uso, farmaci, attrezzature,

8. strumentazioni;

9. locale adeguato e attrezzato con box e/o gabbie per la degenza degli animali;

10. locale separato per ricovero di animali con malattie trasmissibili;

11. servizi igienici.

b) Requisiti minimi impiantistici

La dotazione minima impiantistica necessaria è la seguente:

1. nella sala d’attesa e nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione;

2. nei locali operativi, pavimento e pareti (fino a m. 2) devono essere facilmente lavabili e disinfettabili;

3. la struttura dev’essere dotata di adeguato impianto idrico.

4. la struttura deve disporre di impianto di telefonia.

c) Requisiti minimi tecnologici

La clinica veterinaria/casa di cura veterinaria deve disporre di attrezzature e presidi medico chirurgici in relazione all’attività svolta.

d) Requisiti minimi organizzativi

La clinica veterinaria - casa di cura veterinaria deve possedere i seguenti requisiti minimi organizzativi:

1. identificazione e comunicazione all’utenza delle generalità del veterinario e/o veterinari che operano nella struttura e del direttore sanitario;

2. affissione dell’orario di apertura e delle modalità di accesso alla struttura;

3. la struttura non può essere comunicante con locali di esercizio di attività commerciali e/o artigianali;

4. la struttura deve assicurare la presenza di almeno un medico veterinario durante lo svolgimento dell’attività e in caso di animali in degenza;

5. indicazione del soggetto autorizzato allo smaltimento dei rifiuti tossico nocivi prodotti all’interno della struttura.

3) OSPEDALE VETERINARIO

a) Requisiti minimi strutturali

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle prestazioni erogate.

La dotazione minima di ambienti per l’attività dell’ospedale veterinario è la seguente:

1. sala d’attesa;

2. sale per l’esecuzione delle prestazioni adeguate alla diversa tipologia delle prestazioni fornite;

3. locale per la chirurgia;

4. locale per la diagnostica radiologica;

5. locale per il laboratorio di analisi interno;

6. locale per il pronto soccorso e terapia intensiva;

7. spazi o armadi destinati a deposito di materiale d’uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;

8. locale adeguato e attrezzato con box e/o gabbie per la degenza degli animali;

9. locale separato per ricovero di animali con malattie trasmissibili;

10. servizi igienici;

11. locali a uso personale;

12. locale per l’amministrazione.

b) Requisiti minimi impiantistici

La dotazione minima impiantistica necessaria è la seguente:

1. nella sala d’attesa e nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione;

2. nei locali operativi, pavimento e pareti (fino a m. 2) devono essere facilmente lavabili e disinfettabili;

3. la struttura dev’essere dotata di adeguato impianto idrico.

4. la struttura deve disporre di impianto di telefonia.

c) Requisiti minimi tecnologici

L’ospedale veterinario deve disporre di attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione all’attività svolta.

d) Requisiti minimi organizzativi

L’ospedale veterinario deve possedere i seguenti requisiti minimi organizzativi:

1. identificazione e comunicazione all’utenza delle generalità del veterinario e/o veterinari che operano nella struttura e del direttore sanitario;

2. affissione dell’orario di apertura e delle modalità di accesso alla struttura nell’arco delle 24 ore;

3. la struttura non può essere comunicante con locali di esercizio di attività commerciali e/o artigianali;

4. la struttura deve assicurare la presenza di almeno un medico veterinario nell’arco delle 24 ore;

5. indicazione del soggetto autorizzato allo smaltimento dei rifiuti tossico nocivi prodotti all’interno della struttura.

4) LABORATORIO VETERINARIO DI ANALISI

a) Requisiti minimi strutturali

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle prestazioni erogate.

La dotazione minima di ambienti per l’attività di laboratorio veterinario di analisi è la seguente:

1. locale per l’accettazione dei campioni;

2. locale per l’esecuzione di analisi diagnostiche;

3. separato ambiente per il lavaggio e la sterilizzazione della vetreria;

4. spazi o armadi destinati a deposito di materiale d’uso, reagenti, attrezzature, strumentazioni;

5. servizi igienici.

b) Requisiti minimi impiantistici

La dotazione minima impiantistica necessaria è la seguente:

1. nella sala d’attesa e nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione;

2. nei locali operativi, pavimento e pareti (fino a m. 2) devono essere facilmente lavabili e disinfettabili;

3. la struttura dev’essere dotata di adeguato impianto idrico.

4. la struttura deve disporre di impianto di telefonia.

c) Requisiti minimi tecnologici

Il laboratorio veterinario d’analisi deve disporre di attrezzature e reagenti in relazione alla specifica attività svolta.

d) Requisiti minimi organizzativi

Il laboratorio veterinario d’analisi deve possedere i seguenti requisiti minimi organizzativi:

1. identificazione e comunicazione all’utenza del nominativo del direttore sanitario;

2. affissione dell’orario di apertura e delle modalità di accesso;

3. la struttura non può essere comunicante con locali di esercizio di attività commerciali e/o artigianali;

4. indicazione del soggetto autorizzato allo smaltimento dei rifiuti tossico nocivi prodotti all’interno della struttura.