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Bollettino Ufficiale n. 18 del 4 / 05 / 2006
Deliberazione della Giunta Regionale 24 aprile 2006, n. 21-2685
Classificazione delle strutture veterinarie pubbliche e private. Approvazione Linee guida di recepimento e attuazione dellAccordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Prov. Autonome di Trento e di Bolzano per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per lerogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private
A relazione dellAssessore Valpreda:
Visto il R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e s.m.i. recante Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie e, in particolare, larticolo 193 in materia di autorizzazione di ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico come modificato dallart. 23 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854 recante Decentramento dei servizi dellAlto Commissariato per ligiene e la sanità pubblica;
visto il D.M. 14 gennaio 1972 n. 4 che ha trasferito alle Regioni le funzioni amministrative in materia di gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico;
visto il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i. che ha conferito alle Regioni tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;
vista la l.r. n. 30 del 26 ottobre 1982 recante Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie, polizia e servizi veterinari;
visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47, e, in particolare, larticolo 34 in materia di autorizzazione alla detenzione di medicinali veterinari dei titolari di impianti in cui vengono curati, allevati o custoditi professionalmente animali;
vista la legge 5 febbraio 1992, n. 175 recante Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dellesercizio abusivo delle professioni sanitarie;
visto lAccordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sancito dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 26 novembre 2003, che definisce i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per lerogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private e rimette alle Regioni la classificazione delle strutture veterinarie pubbliche e private in relazione alle tipologie ivi indicate;
considerato che gli articoli 2 e 3 dellAccordo sopraccitato stabiliscono che le Regioni, nellambito della propria autonomia, danno attuazione allAccordo attraverso specifico provvedimento che disciplina le procedure per il rilascio delle autorizzazioni e per laccertamento e la verifica del rispetto dei requisiti da parte delle strutture veterinarie di cui trattasi e fissa altresì i tempi e le modalità per ladeguamento delle strutture veterinarie pubbliche e private già autorizzate e in esercizio;
rilevata, pertanto, la necessità di recepire, attraverso apposite Linee Guida, i requisiti strutturali, tecnologici, impiantistici ed organizzativi minimi richiesti per lerogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private, fissati in sede di Conferenza Stato Regioni, nonché di dare attuazione allAccordo di cui trattasi, disciplinando le procedure e i termini per lautorizzazione delle strutture veterinarie, per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti minimi prescritti ed altresì per ladeguamento delle strutture già autorizzate e in esercizio, la Direzione Sanità Pubblica - Settore Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti - ha predisposto apposito documento che si propone allapprovazione;
tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,
delibera
* di approvare, per le motivazioni in premessa illustrate, le Linee Guida per la classificazione delle strutture veterinarie di recepimento e attuazione dellAccordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sancito dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 26 novembre 2003, per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per lerogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private, così come definite nellallegato A che forma parte integrante della presente deliberazione.
La presente deliberazione, comprensiva degli allegati, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato A
Linee guida per la classificazione delle strutture veterinarie di recepimento e attuazione dellAccordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per lerogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private sancito dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 26 novembre 2003.
Titolo I
Classificazione delle strutture veterinarie.
1.In sede di rilascio dellautorizzazione sanitaria disciplinata dallart. 193 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 come modificato dallart. 23 del D.P.R. 10 giugno 1955 n. 854, comprensiva dellautorizzazione prevista dallart. 34 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 119 e s.m.i. relativa alla detenzione di medicinali veterinari, lautorità competente classifica le strutture veterinarie pubbliche e private secondo le seguenti tipologie:
a) studio veterinario esercitato in forma sia singola che associata;
b) ambulatorio veterinario esercitato in forma sia singola che associata;
c) clinica veterinaria - casa di cura veterinaria;
d) ospedale veterinario;
e) laboratorio veterinario di analisi.
2. Le strutture di cui al punto 1 sono così individuate:
a) per studio veterinario si intende la struttura ove il medico veterinario, generico o specialista, esplica la sua attività professionale in forma privata e personale. La struttura assume la denominazione di studio veterinario associato qualora due o più medici veterinari, generici o specialisti, esplicano la loro attività professionale in forma privata ed indipendente, pur condividendo ambienti comuni.
Gli studi veterinari sono sottoposti ad autorizzazione sanitaria nel caso di accesso degli animali.
b) per ambulatorio veterinario si intende la struttura avente individualità ed organizzazione propria ed autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali da uno o più medici veterinari, generici o specialisti. In tali strutture è previsto laccesso di animali senza ricovero oltre a quello giornaliero. Qualora nellambulatorio operi più di un medico veterinario o il titolare della struttura non sia medico veterinario, devessere nominato un direttore sanitario medico veterinario.
c) per clinica veterinaria o casa di cura veterinaria si intende la struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera. La clinica veterinaria o casa di cura veterinaria deve poter fornire unassistenza medico-chirurgica di base e/o di tipo specialistico ed è tenuta ad individuare un direttore sanitario medico veterinario.
d) per ospedale veterinario si intende la struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera, il servizio di pronto soccorso sullarco delle ventiquattro ore con presenza continuativa nella struttura di almeno un medico veterinario, i servizi di diagnostica di laboratorio. Lospedale veterinario individua un direttore sanitario medico veterinario.
e) per laboratorio veterinario di analisi si intende una struttura veterinaria dove si possono eseguire, per conto di terzi e con richiesta veterinaria, indagini diagnostiche strumentali di carattere fisico, chimico, immunologico, virologico, microbiologico, citologico ed istologico su liquidi e/o materiali biologici animali con rilascio di relativi referti. In tale struttura è vietato laccesso di animali e non è consentito alcun tipo di attività clinica o chirurgica su animali. Il laboratorio veterinario individua un direttore sanitario.
3. Il cambio della tipologia in cui la struttura è classificata richiede il rilascio di una nuova autorizzazione.
4. Le disposizioni previste ai punti precedenti non si applicano alle campagne programmate e stabilite dalla Regione con particolare riferimento allapplicazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 fermo restando il pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie e del benessere animale.
5. Non sono ammesse strutture veterinarie mobili ad eccezione di quelle per il soccorso di animali feriti o gravi, utilizzate per lo svolgimento di attività organicamente collegate a una o più delle strutture previste ai punti precedenti, specificamente autorizzate ad integrazione dellautorizzazione sanitaria rilasciata alla struttura che le utilizza. È consentito limpiego di mezzi mobili da parte di A.S.L. e I.Z.S. se utilizzati per effettuare attività istituzionali ai sensi della vigente normativa.
6. Nella pubblicità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 175 si deve far riferimento solo alla tipologia in cui la singola struttura risulti classificata secondo il presente regolamento.
Titolo II
Definizione ed applicazione dei requisiti delle strutture veterinarie.
1. Le strutture veterinarie pubbliche e private classificate ai senti del titolo I sono tenute al rispetto delle norme generali e speciali in materia di igiene e di tutela ambientale e delle norme sul benessere animale con riguardo alle esigenze delle specie trattate nonché allosservanza dei requisiti minimi generali e specifici previsti dallallegato A1 alle presenti Linee guida.
2. Con deliberazione della Giunta regionale potranno essere approvate, qualora occorrenti, specificazioni dei requisiti previsti allallegato A1, nonché criteri ed indirizzi per la classificazione delle strutture veterinarie e per la verifica dei requisiti medesimi.
3. I requisiti previsti allallegato A1 potranno essere modificati con deliberazione della Giunta regionale in relazione ad ulteriori accordi raggiunti al riguardo con lo Stato e con le altre regioni.
4. I requisiti previsti allallegato A1 trovano immediata applicazione nel caso di realizzazione di nuove strutture, nonché di ampliamento o trasformazione di strutture già autorizzate ed in esercizio alla data della pubblicazione delle presenti Linee guida. Per ampliamento si intende un aumento della superficie di almeno il 10 per cento della struttura esistente; per trasformazione si intende la modifica della tipologia della struttura già autorizzata con o senza lavori su edifici o parti di essi.
5. Le strutture veterinarie pubbliche e private, autorizzate ed in esercizio alla data della pubblicazione delle presenti Linee guida, qualora non siano in possesso dei requisiti generali e specifici di cui allallegato A1 dovranno essere adeguate inderogabilmente entro un anno da tale data. Lavvenuto adeguamento dovrà essere notificato allASL competente per territorio entro la stessa data; in tal caso la verifica del possesso dei requisiti prescritti allAllegato A1 sarà effettuata per la prima volta entro il secondo anno solare successivo allavvenuto adeguamento.
Titolo III
Verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti.
1. Lautorità competente al rilascio dellautorizzazione accerta il possesso dei requisiti minimi strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi previsti dallallegato A1 alle presenti Linee guida e, successivamente, ne verifica il mantenimento con periodicità almeno triennale e ogni volta che sia necessario ai fini del buon andamento delle attività sanitarie e del relativo controllo.
2. Per i laboratori veterinari di analisi lautorità competente al rilascio dellautorizzazione è la Direzione regionale competente in materia; il provvedimento di autorizzazione dei laboratori veterinari di analisi devessere preceduto dalla verifica della sussistenza dei requisiti minimi di cui allallegato A1 da parte dellASL competente per territorio ed altresì da un parere favorevole del Consiglio regionale di sanità ed assistenza.
3. Per le rimanenti strutture veterinarie di cui al titolo I il rilascio dellautorizzazione avviene ai sensi dellart. 1, comma 3, della l.r. 26 ottobre 1982 n. 30.
4. Laccertamento, in sede di verifica, della mancanza dei requisiti di cui allallegato A1 comporta il diniego dellautorizzazione o, ove questa sia già stata rilasciata, limmediata sospensione dellattività; in tale seconda ipotesi ladeguamento ai requisiti prescritti dovrà avvenire nei novanta giorni successivi pena la revoca dellautorizzazione e la cessazione dellattività.
5. In caso di limitati scostamenti dai requisiti prescritti, la struttura competente al rilascio dellautorizzazione può consentire la prosecuzione dellattività per un periodo determinato, occorrendo superiore al termine di cui sopra, in attesa del ripristino completo dei requisiti stessi; in tal caso ladeguamento dovrà avvenire nel periodo così determinato pena la revoca dellautorizzazione e la cessazione dellattività.
Allegato A1 alle Linee guida per la classificazione delle strutture veterinarie
Requisiti minimi delle strutture veterinarie
1) STUDIO VETERINARIO CON ACCESSO DI ANIMALI E AMBULATORIO VETERINARIO
a) Requisiti minimi strutturali
I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle prestazioni erogate.
La dotazione minima di ambienti per lattività dellambulatorio veterinario è la seguente:
1. sala dattesa;
2. area per adempimenti amministrativi;
3. sala per lesecuzione delle prestazioni;
4. spazi o armadi destinati al deposito di materiale duso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;
5. servizi igienici.
b) Requisiti minimi impiantistici
La dotazione minima impiantistica necessaria è la seguente:
1. nella sala dattesa e nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione;
2. nei locali operativi, pavimento e pareti (fino a m. 2) devono essere facilmente lavabili e disinfettabili;
3. la struttura devessere dotata di adeguato impianto idrico.
c) Requisiti minimi tecnologici
Lambulatorio veterinario deve disporre di attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività svolta.
d) Requisiti minimi organizzativi
Lambulatorio veterinario deve possedere i seguenti requisiti minimi organizzativi:
1. affissione dellorario di apertura e delle modalità di accesso alla struttura;
2. identificazione e comunicazione allutenza delle generalità del veterinario e/o veterinari che operano nella struttura veterinaria e, ove individuato, del direttore sanitario;
3. la struttura non può essere comunicante con locali di esercizio di attività commerciali e/o artigianali.
2) CLINICA VETERINARIA - CASA DI CURA VETERINARIA
a) Requisiti minimi strutturali
I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle prestazioni erogate.
La dotazione minima di ambienti per lattività della clinica veterinaria - casa di cura veterinaria è la seguente:
1. sala dattesa;
2. area per adempimenti amministrativi;
3. sala per lesecuzione delle prestazioni;
4. locale per la chirurgia;
5. area per la diagnostica radiologica;
6. area per il laboratorio danalisi interno;
7. spazi o armadi destinati al deposito di materiale duso, farmaci, attrezzature,
8. strumentazioni;
9. locale adeguato e attrezzato con box e/o gabbie per la degenza degli animali;
10. locale separato per ricovero di animali con malattie trasmissibili;
11. servizi igienici.
b) Requisiti minimi impiantistici
La dotazione minima impiantistica necessaria è la seguente:
1. nella sala dattesa e nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione;
2. nei locali operativi, pavimento e pareti (fino a m. 2) devono essere facilmente lavabili e disinfettabili;
3. la struttura devessere dotata di adeguato impianto idrico.
4. la struttura deve disporre di impianto di telefonia.
c) Requisiti minimi tecnologici
La clinica veterinaria/casa di cura veterinaria deve disporre di attrezzature e presidi medico chirurgici in relazione allattività svolta.
d) Requisiti minimi organizzativi
La clinica veterinaria - casa di cura veterinaria deve possedere i seguenti requisiti minimi organizzativi:
1. identificazione e comunicazione allutenza delle generalità del veterinario e/o veterinari che operano nella struttura e del direttore sanitario;
2. affissione dellorario di apertura e delle modalità di accesso alla struttura;
3. la struttura non può essere comunicante con locali di esercizio di attività commerciali e/o artigianali;
4. la struttura deve assicurare la presenza di almeno un medico veterinario durante lo svolgimento dellattività e in caso di animali in degenza;
5. indicazione del soggetto autorizzato allo smaltimento dei rifiuti tossico nocivi prodotti allinterno della struttura.
3) OSPEDALE VETERINARIO
a) Requisiti minimi strutturali
I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle prestazioni erogate.
La dotazione minima di ambienti per lattività dellospedale veterinario è la seguente:
1. sala dattesa;
2. sale per lesecuzione delle prestazioni adeguate alla diversa tipologia delle prestazioni fornite;
3. locale per la chirurgia;
4. locale per la diagnostica radiologica;
5. locale per il laboratorio di analisi interno;
6. locale per il pronto soccorso e terapia intensiva;
7. spazi o armadi destinati a deposito di materiale duso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;
8. locale adeguato e attrezzato con box e/o gabbie per la degenza degli animali;
9. locale separato per ricovero di animali con malattie trasmissibili;
10. servizi igienici;
11. locali a uso personale;
12. locale per lamministrazione.
b) Requisiti minimi impiantistici
La dotazione minima impiantistica necessaria è la seguente:
1. nella sala dattesa e nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione;
2. nei locali operativi, pavimento e pareti (fino a m. 2) devono essere facilmente lavabili e disinfettabili;
3. la struttura devessere dotata di adeguato impianto idrico.
4. la struttura deve disporre di impianto di telefonia.
c) Requisiti minimi tecnologici
Lospedale veterinario deve disporre di attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione allattività svolta.
d) Requisiti minimi organizzativi
Lospedale veterinario deve possedere i seguenti requisiti minimi organizzativi:
1. identificazione e comunicazione allutenza delle generalità del veterinario e/o veterinari che operano nella struttura e del direttore sanitario;
2. affissione dellorario di apertura e delle modalità di accesso alla struttura nellarco delle 24 ore;
3. la struttura non può essere comunicante con locali di esercizio di attività commerciali e/o artigianali;
4. la struttura deve assicurare la presenza di almeno un medico veterinario nellarco delle 24 ore;
5. indicazione del soggetto autorizzato allo smaltimento dei rifiuti tossico nocivi prodotti allinterno della struttura.
4) LABORATORIO VETERINARIO DI ANALISI
a) Requisiti minimi strutturali
I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle prestazioni erogate.
La dotazione minima di ambienti per lattività di laboratorio veterinario di analisi è la seguente:
1. locale per laccettazione dei campioni;
2. locale per lesecuzione di analisi diagnostiche;
3. separato ambiente per il lavaggio e la sterilizzazione della vetreria;
4. spazi o armadi destinati a deposito di materiale duso, reagenti, attrezzature, strumentazioni;
5. servizi igienici.
b) Requisiti minimi impiantistici
La dotazione minima impiantistica necessaria è la seguente:
1. nella sala dattesa e nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione;
2. nei locali operativi, pavimento e pareti (fino a m. 2) devono essere facilmente lavabili e disinfettabili;
3. la struttura devessere dotata di adeguato impianto idrico.
4. la struttura deve disporre di impianto di telefonia.
c) Requisiti minimi tecnologici
Il laboratorio veterinario danalisi deve disporre di attrezzature e reagenti in relazione alla specifica attività svolta.
d) Requisiti minimi organizzativi
Il laboratorio veterinario danalisi deve possedere i seguenti requisiti minimi organizzativi:
1. identificazione e comunicazione allutenza del nominativo del direttore sanitario;
2. affissione dellorario di apertura e delle modalità di accesso;
3. la struttura non può essere comunicante con locali di esercizio di attività commerciali e/o artigianali;
4. indicazione del soggetto autorizzato allo smaltimento dei rifiuti tossico nocivi prodotti allinterno della struttura.