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Bollettino Ufficiale n. 18 del 4 / 05 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 10 aprile 2006, n. 46-2582

Calendario scolastico regionale per l’anno 2006/2007 - Decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, articolo 138, comma 1, lettera d)

A relazione dell’Assessore Pentenero:

Visto l’articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che reca modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione;

visto l’articolo 138 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che delega alle Regioni funzioni amministrative in materia di istruzione, tra cui la determinazione del calendario scolastico;

vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 come modificata dalla l.r. 5/2001 e, in particolare, l’articolo 120 (attuazione del D.Lgs. 112/1998);

visto l’articolo 74 del D.Lgs. 297/1994 e successive modifiche ed integrazioni, che, al comma 2, prevede che le attività didattiche si svolgano nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno;

visti gli articoli 7 e 10 del D.Lgs 59/2004 che indica il monte ore annuale nella scuola primaria e secondaria di primo grado;

visti gli articoli 5 e 8 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 relativo all’orario obbligatorio annuale dei curricoli in termini complessivi e per singole discipline e/o attività;

visti l’articolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 e l’art. 5 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 concernente “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;

considerato che, pur non essendo ancora stata emessa l’ordinanza ministeriale relativa al calendario scolastico nazionale per l’anno 2006/2007, che fisserà la data di inizio degli esami di Stato dei corsi di studio di istruzione superiore, per l’intero territorio nazionale, nonché le festività nazionali, si ritiene opportuno procedere, comunque, all’approvazione del calendario per l’anno scolastico 2006/2007 al fine di consentire ai singoli Istituti di prevedere gli eventuali minimi straordinari adattamenti che si rendessero necessari.

rilevato che il Tavolo di confronto Regione-Province, operante dal 1998 presso la Regione Piemonte sui temi relativi all’attuazione degli articoli 138 e 139 del D.Lgs. 112/1998 e composto, altresì, da ANCI, UNCEM, Direzione Generale Regionale per il Piemonte del MIUR si è riunito per un primo esame della questione in data 9 marzo 2006 e successivamente, integrato con i rappresentanti dell’ANDIS, dell’ASAPI e dell’ANP in data 29 marzo 2006;

rilevato che il Tavolo di confronto sopraccitato, ritenendo che il calendario scolastico si configuri come un importante strumento di governo del territorio, in considerazione delle ripercussioni che le date in esso fissate hanno sull’organizzazione della vita familiare degli alunni e dei servizi complementari alle attività didattiche, in data 29 marzo 2006 ha espresso parere favorevole sulla proposta regionale di calendario scolastico per l’anno formativo 2006/2007 così configurato:

* 11 settembre 2006 data di inizio delle lezioni delle scuole di ogni ordine e grado;

* 9 giugno 2007 data di fine delle lezioni nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado;

* 30 giugno 2007 data di fine dell’ attività didattica nelle scuole dell’infanzia.

Nel corso dell’anno formativo 2006/2007 in aggiunta alle festività che saranno definite con ordinanza ministeriale sono previste le seguenti sospensioni delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado:

* 23 dicembre 2006 /6 gennaio 2007 vacanze natalizie;

* 5 aprile 2007/ 14 aprile 2007 vacanze pasquali;

* 9 dicembre 2006;

* 30 aprile 2007;

* 1 giugno 2007;

considerato che il Tavolo di Confronto ha concordato sulla necessità di ritenere vincolanti le date sopra riportate, dando facoltà alle istituzioni scolastiche, che presentino particolari esigenze legate all’attuazione dei singoli piani di offerta formativa, di anticipare la data di inizio delle lezioni, comunque non prima del 1 settembre 2007. Le giornate di lezione derivanti da tali anticipi si sommeranno al calendario sopra riportato e non potranno essere compensate.

Il Tavolo di confronto ha, in oltre, convenuto che le attività didattiche potranno essere sospese, in accordo con gli enti locali di riferimento, che provvederanno a convocare specifiche riunioni in merito anche con le altre istituzioni scolastiche, in concomitanza con eventi particolarmente significativi per la storia e la tradizione dei singoli territori per non più di complessivi 4 giorni, specificando che tali giornate dovranno essere ricuperate nell’arco temporale che intercorre dal 11 al 14 aprile 2007.

Considerata l’opportunità di indicare alcune giornate dedicate a temi, azioni o ricorrenze significative (ad esempio, il 27 gennaio, giornata della Memoria - legge 211/2000; 10 febbraio “Giornata del ricordo” il 9 maggio, giornata dell’Europa - Vertice dei Capi di Stato e di Governo del 1985; 22 maggio: Festa del Piemonte - legge regionale 26/1990) che, nel rispetto dell’autonomia scolastica, potrebbero costituire oggetto di approfondimento, riflessione e valorizzazione, anche con iniziative divulgative e di supporto da parte della Regione Piemonte e della Direzione Generale Regionale del Ministero dell’Istruzione;

attesa l’esigenza di procedere, agli adempimenti relativi alla determinazione del calendario scolastico regionale per l’anno 2006/2007;

la Giunta Regionale, con voto unanime,

delibera

1.di approvare il calendario scolastico 2006/2007, determinato come segue:

* 11 settembre 2006 data di inizio delle lezioni delle scuole di ogni ordine e grado;

* 9 giugno 2007 data di fine delle lezioni nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado;

* 30 giugno 2007 data di fine dell’ attività didattica nelle scuole dell’infanzia.

Nel corso dell’anno formativo 2006/2007 in aggiunta alle festività che saranno definite con ordinanza ministeriale sono previste le seguenti sospensioni delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado:

* 23 dicembre 2006 /6 gennaio 2007 vacanze natalizie;

* 5 aprile 2007/ 14 aprile 2007 vacanze pasquali;

* 9 dicembre2006;

* 30 aprile 2007;

* 1 giugno 2007;

2. di stabilire che dalla data di inizio e termine delle lezioni sopra riportate e tenuto conto dei periodi di vacanza indicati per Natale e Pasqua e della sospensione delle lezioni il 9 dicembre 2006, il 30 aprile 2007 ed il 1 giugno 2007 per la scuola primaria e secondaria intercorrono 205 giorni di lezione che si riducono a 204 nel caso in cui la ricorrenza del Santo patrono cada in un giorno nel quale siano previste lezioni;

3. di stabilire che,considerato che il calendario scolastico si configura come uno degli strumenti di governo del territorio in considerazione delle ripercussioni che le date in esso fissate hanno sull’organizzazione della vita familiare degli alunni e dei servizi complementari alle attività didattiche, le date di inizio e termine delle lezioni ed i giorni di interruzione sopra definiti sono vincolanti per tutte le scuole del Piemonte, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell’art. 138, comma 1, lett. d) del D.L.vo n. 112 del 31.3.1998, come previsto dall’art. 5 D.P.R. 275/99;

4. di stabilire che è data facoltà alle Istituzioni scolastiche, che presentino particolari esigenze, legate all’attuazione dei singoli piani di offerta formativa, di anticipare la data di inizio delle lezioni, comunque non prima del 1 settembre 2007. Le giornate di lezione derivanti da tali anticipi si sommeranno al calendario sopra riportato e non potranno essere compensate;

5. di stabilire che le attività didattiche possono essere sospese, in accordo con gli enti locali di riferimento, che provvederanno a convocare specifiche riunioni in merito anche con le altre istituzioni scolastiche, in concomitanza con eventi particolarmente significativi per la storia e la tradizione dei singoli territori per non più di complessivi 4 giorni, specificando che tali giornate dovranno essere ricuperate nell’arco temporale che intercorre dal 11 al 14 aprile 2007;

6. le istituzioni scolastiche sono tenute a comunicare il proprio calendario agli studenti, alle loro famiglie e agli enti locali entro il 30 giugno 2006;

7. in corso d’anno le Istituzioni scolastiche potranno, solamente in casi del tutto eccezionali e non prevedibili, procedere, previo parere favorevole dei Comuni interessati e delle famiglie degli allievi, alla modifica del calendario scolastico dalle stesse deliberato , dandone tempestiva comunicazione alla Regione Piemonte, Settore Istruzione e prevedendo, contestualmente, modalità e tempi di ricupero delle giornate/ore di attività formativa non svolte;

8. gli Istituti scolastici, hanno l’obbligo di informare del calendario scolastico 2006/2007 le famiglie degli allievi, il mondo della scuola, gli Enti locali e i soggetti istituzionali competenti, utilizzando vari strumenti informativi e forme divulgative;

9. gli Istituti scolastici hanno l’obbligo di comunicare alla Regione Piemonte, anche attraverso rilevazioni on line, i calendari approvati.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)