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Bollettino Ufficiale n. 18 del 4 / 05 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza in data 12 luglio 2000 della società “A.T.A.P. S.p.A.”, per concessione preferenziale di derivazione d’acqua, a mezzo di un pozzo in falda freatica, ubicato in Comune di Biella, da adibire ad uso autolavaggio (igienico), riclassificato, ai sensi dell’allegato D del D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 15/R, come uso produzione di beni e servizi (usi direttamente connessi con la prestazione del servizio). Assenso. P.P. Biella 38 - C.U.R. BI10001

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 27 maggio 2004 dal Dott. Carlo Ferraro, in qualità di Presidente della società “A.T.A.P. S.p.A.”, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella.

Di ridefinire la tipologia d’uso dell’acqua prelevata dal pozzo in parola, in uso di tipo produzione di beni e servizi, ai sensi dell’allegato D del D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 15/R.

Di rettificare di conseguenza l’articolo 2 del disciplinare di concessione sottoscritto in data 27 maggio 2004, mediante integrale sostituzione del medesimo con quello sotto riportato:

“L’acqua derivata viene è utilizzbile per uso produzione di beni e servizi (usi direttamente connessi con la prestazione del servizio)”.

Di rettificare quindi la durata della concessione indicata in anni 30 nell’articolo 8 del disciplinare di concessione, omissis, in anni 15 (quindici) previsti per l’uso produzione di beni e servizi, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, lettera a) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, nei limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta “A.T.A.P. S.p.a.”, omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec medi 0,07 d’acqua, a cui corrisponde un totale di metri cubi annui 2.200, prelevati per mezzo di un pozzo in falda freatica, ubicato in Viale Macallè n. 40 del Comune di Biella, foglio di mappa n. 55, particella n. 166, da adibire ad uso produzione di beni e servizi (usi direttamente connessi con la prestazione del servizio).

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall’articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 15 (quindici) successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione del minimo previsto per l’uso produzione di beni e servizi, ai sensi del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel period,o compreso tre il 1 gennaio e il 31 gennaio dell’anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell’articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell’utenza d’acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento. omissis. Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L’amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze. Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia. Omissis

Biella, 14 aprile 2006.

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato