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Bollettino Ufficiale n. 18 del 4 / 05 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Moncalieri (Torino)

Decreto n. 86 del 13/04/2006 - Opere di sistemazione Canale della Ficca e realizzazione impianto idrovoro a Borgo Mercato - 1^ lotto - determinazione in via provvisoria indennità di esproprio

Il Dirigente del Settore

(omissis)

decreta

Articolo 1

Di stabilire le indennità provvisorie di esproprio da corrispondere ai proprietari degli immobili occorsi alla realizzazione delle opere di sistemazione del Canale della Ficca e di potenziamento dell’impianto idrovoro di Borgo Mercato come indicate nella tabella esplicativa allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, calcolate applicando i Valori Agricoli Medi stabiliti dalla Commissione Espropri per la Provincia di Torino validi per l’anno 2006 corrispondenti alle colture effettivamente praticate come riscontrate in sede di immissione nel possesso avvenuta in data 19.06.2001.

Articolo 2

Di informare che i proprietari interessati nei trenta giorni successivi alla notifica del presente provvedimento potranno formalmente comunicare se intendono condividere la determinazione dell’indennità provvisoria proposta mediante la compilazione e la sottoscrizione del modello allegato.

La dichiarazione di condivisione della determinazione dell’indennità è irrevocabile.

Si avverte che, in caso di silenzio, l’indennità di cui al precedente articolo 1 del presente provvedimento sarà considerata ad ogni effetto rifiutata e pertanto verrà depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti senza le maggiorazioni di legge.

Effettuato il deposito, il Comune di Moncalieri emetterà il decreto di esproprio.

Articolo 3

I proprietari che hanno comunicato di condividere l’indennità provvisoria nei termini indicati al precedente articolo, hanno diritto:

all’indennità provvisoria di cui all’articolo 1 del presente provvedimento aumentato del 50% (cinquantapercento);

all’indennità provvisoria di cui all’articolo 1 del presente provvedimento moltiplicata per tre nel caso in cui il proprietario sia anche coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale sul bene espropriando. La sussistenza dei suddetti presupposti dovrà essere opportunamente documentata.

Al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa in oggetto, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l’area direttamente coltivata, spetta una indennità aggiuntiva che sarà corrisposta a seguito della presentazione di una dichiarazione congiunta proprietario/fittavolo in merito alla suddetta condizione corredata da documentazione a riscontro della effettiva sussistenza di quanto dichiarato.

Articolo 4

Di rendere noto che il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, e sarà altresì pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4) della Legge n. 241/90 e s.m.i., si rende noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato, in via giurisdizionale, entro 60 giorni dalla data di ricevimento, dinanzi al T.A.R. Piemonte oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Esente da bollo a norma dell’art. 22 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m.i..

Il Dirigente del Settore Urbanistica
Giuseppe Pomero