Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 2
Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 17
Legge regionale 21 aprile 2006, n. 15.
Bilancio di previsione per lanno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Stato di previsione dellentrata)
1. Il totale generale delle entrate di cui allallegato A) è approvato in euro 16.449.808.649,66 in termini di competenza e in euro 18.115.025.520,52 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, laccertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione, ed il versamento alla cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti nellanno finanziario 2006.
Art. 2.
(Stato di previsione della spesa)
1. Il totale generale delle spese di cui allallegato A) è approvato in euro 16.449.808.649,66 in termini di competenza ed in euro 18.115.025.520,52 in termini di cassa.
2. È autorizzata lassunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per lanno finanziario 2006.
3. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per lanno 2006.
Art. 3.
(Autorizzazione alla contrazione di mutui)
1. Per far fronte alla differenza esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza limpegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dellesercizio finanziario 2006, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre i mutui per un importo pari a euro 1.570.000.000,00 di cui euro 450.000.000,00 relativi a mutui autorizzati, ma non contratti negli anni precedenti.
2. Agli oneri derivanti dallammortamento dei mutui di cui al comma 1, si provvede con le somme che sono state iscritte nellambito delle disponibilità delle Unità previsionali di base (UPB) 09021 (Bilanci e finanze - ragioneria - Titolo I - spese correnti) e UPB 09023 (Bilanci e finanze - ragioneria - Titolo III - spese per rimborso di mutui e prestiti) del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008.
Art. 4.
(Quadro generale riassuntivo)
1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per lanno finanziario 2006 con i prospetti di cui allarticolo 17 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) (Allegato A).
Art. 5.
(Bilancio pluriennale)
1. È approvato il bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008, allegato alla presente legge (Allegato B).
Art. 6.
(Spese obbligatorie e dordine)
1. Sono considerate spese obbligatorie e dordine, ai sensi e per gli effetti dellarticolo 18 della l.r. 7/2001, quelle descritte nellelenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa.
Art. 7.
(Garanzie prestate dalla Regione)
1. È approvato, ai sensi dellarticolo 10, comma 13, della l.r. 7/2001, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti, di cui allelenco n. 2 allegato allo stato di previsione della spesa.
Art. 8.
(Accordi di programma e cofinanziamenti programmi comunitari)
1. È approvato il fondo di cui alla UPB 08032 (Programmazione e statistica - valutazione progetti proposte atti programmazione negoziata - Titolo II - spese di investimento) per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.
2. È approvato il fondo di cui alla UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - spese correnti) per il cofinanziamento dei programmi comunitari.
3. È approvato il fondo di cui alla UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - spese di investimento) per il cofinanziamento dei programmi comunitari.
4. È autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dai fondi di cui ai commi 1, 2 e 3 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi e al cofinanziamento dei singoli programmi comunitari.
Art. 9.
(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)
1. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all articolo 20 della l.r. 7/2001, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dellesercizio finanziario 2006 sui singoli capitoli di spesa, è determinato in euro 1.662.000.000,00 ed è iscritto nella UPB 09011.
Art. 10.
(Fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali
vincolati)
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per lanno finanziario 2006 è iscritto nella UPB 09011 il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati pari ad euro 15.000.000,00 in termini di competenza e di cassa.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per lanno finanziario 2006 è iscritto nella UPB 09012 il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali pari ad euro 338.430.593,99 in termini di competenza e di cassa.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008, per lanno 2007, è iscritto nella UPB 09012 il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali pari a euro 222.600.000,00 in termini di competenza.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008, per lanno 2008, è iscritto nella UPB 09012 il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali pari ad euro 222.600.000,00 in termini di competenza.
5. Dal fondo di riserva di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 in attuazione al disposto dellarticolo 24 della l.r. 7/2001, sono prelevate, con provvedimento amministrativo, le somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non più conservabili nel conto dei residui passivi relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali e comunitarie a destinazione vincolata.
Art. 11.
(Residui perenti)
1. Sono approvati allinterno delle UPB 09011 e 09012 i fondi per il pagamento dei residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori.
2. Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo.
Art. 12.
(Utilizzo dellavanzo finanziario presunto alla chiusura dellesercizio
2005)
1. Lavanzo finanziario presunto alla chiusura dellesercizio 2005, determinato in euro 215.000.000,00 ed applicato al bilancio di previsione per lanno 2006, è utilizzato per euro 15.000.000,00 a copertura del fondo di riserva per le spese di parte corrente derivanti da economie su fondi statali vincolati iscritto nella UPB 09011 e per euro 200.000.000,00 a parziale copertura del fondo per le spese di investimento derivanti da economie su fondi statali vincolati iscritto nella UPB 09012.
Art. 13.
(Variazioni compensative)
1. Per lanno finanziario 2006 sono consentite variazioni fra loro compensative, mediante atto amministrativo, tra le UPB quando:
a) siano da compensare, per i relativi pagamenti, le quote interesse e le quote in capitale delle rate di ammortamento dei mutui;
b) occorra, per una migliore definizione delle UPB, spostare i capitoli tra le diverse UPB.
2. La Giunta può effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli appartenenti alla stessa UPB ma relativi a diverse leggi regionali elencate nellallegato A) della legge finanziaria per lanno 2006. In ogni caso, restano fermi i limiti stabiliti dall articolo 24, comma 3, della l.r. 7/2001.
3. Con riferimento alle leggi regionali di cui allallegato A) della legge finanziaria per lanno 2006, la Giunta può altresì effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative allinterno della medesima classificazione economica, tra UPB strettamente collegate nellambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto, ovvero tra UPB diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per lattuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.
Art. 14.
(Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa, delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.
Art. 15.
(Progetto SIOPE)
1. Per dare attuazione allarticolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003) ed alle disposizioni di cui al D.M. 18 febbraio 2005 (Codificazione, modalità e tempi per lattuazione del SIOPE per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano), la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con provvedimento amministrativo da comunicare al Consiglio regionale, variazioni allelenco allegato al bilancio regionale di cui allarticolo 10, comma 8, della l.r. 7/2001.
Art. 16.
(Dichiarazione durgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dellarticolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 21 aprile 2006
Mercedes Bresso
Allegato A. Bilancio di previsione per lanno finanziario 2006 (Articoli 1, 2 e 4)
Allegato B. Bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008 (Articolo 5)
Gli allegati contabili relativi alla legge regionale sopra riportata saranno pubblicati in un Supplemento di prossima pubblicazione (ndr)
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 190
Bilancio di previsione per lanno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008.
- Presentato dalla Giunta regionale il 7 dicembre 2005.
- Assegnato alla I commissione in sede referente ed in sede consultiva alla II, III, IV, V, VI, VII, e VIII Commissione permanente il 7 dicembre 2005.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 23 marzo 2006 con relazione di Aldo Reschigna
- Approvato in aula il 12 aprile 2006, con emendamenti sul testo, con 32 voti favorevoli, 10 voti contrari e 1 non votante.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Nota allarticolo 4
- Il testo dellarticolo 17 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:
Art. 17. (Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati)
1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli e per funzioni obiettivo, rispettivamente, i totali delle entrate e delle spese.
2. Al quadro generale e allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per unita previsionali di base, derivanti da assegnazioni dellUnione Europea e dello Stato, con lindicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anchesse in unita previsionali di base, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non puo essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dallarticolo 53, commi 4 e 5.".
Nota allarticolo 6
- Il testo dellarticolo 18 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:
Art. 18. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)
1. Nel bilancio annuale e iscritto, tra le previsioni di competenza e di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme occorrenti a integrare stanziamenti di spese obbligatorie secondo la legislazione in vigore, tenendo conto degli impegni gia assunti e che si prevede di assumere, nonche dei pagamenti che si prevede di effettuare fino al termine dellesercizio.
2. Sono obbligatorie, in ogni caso, le spese per il personale e per lammortamento dei mutui e dei prestiti, nonche le spese stanziate per garanzie regionali ed i crediti, non prescritti, il cui pagamento sia richiesto dai creditori.
3. Le somme di cui al comma 1 sono indicate in apposita deliberazione della Giunta, che ne autorizza il prelievo e liscrizione negli stanziamenti dellunita previsionale di competenza mediante proprio provvedimento, ovvero delegando ladozione del provvedimento di prelievo e di iscrizione allAssessore competente in materia di bilancio della Regione.
4. La Giunta deve dare comunicazione al Consiglio dei prelievi effettuati dal fondo di riserva contemporaneamente alla emissione del relativo provvedimento.
5. Al bilancio di previsione e allegato lelenco delle spese obbligatorie, correlate alle unita previsionali di spesa.".
Nota allarticolo 7
- Il testo dellarticolo 10 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:
Art. 10. (Bilancio annuale di previsione)
1. La Regione adotta, ogni anno, il bilancio annuale di previsione. Lesercizio finanziario coincide con lanno solare.
2. Il progetto di bilancio annuale di previsione e formato in coerenza con gli elementi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria e nel programma pluriennale di attivita e di spesa, ed e redatto in termini di competenza e di cassa, nel rispetto dei principi dellintegrita, delluniversalita, dellunita, delle veridicita, della pubblicita e della chiarezza.
.3. Ai fini dellequilibrio del bilancio annuale di previsione, il totale dei pagamenti autorizzati non puo essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa. Il totale delle spese di cui si autorizza limpegno puo essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purche il relativo disavanzo sia coperto da mutui ed altre forme di indebitamento autorizzato con la legge di approvazione del bilancio e nei limiti compatibili con il quadro economico-finanziario risultante dal documento di programmazione economico-finanziaria e dal bilancio pluriennale e comunque nei limiti previsti dallarticolo 23 del d.lgs. 76/2000.
3 bis. La Giunta regionale, anche in attuazione dellarticolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2002), utilizza gli strumenti operativi previsti dalle normative e disposizioni dei mercati finanziari ai fini di una efficiente gestione del debito in relazione allandamento dei rischi di mercato.
4. Le previsioni di bilancio sono articolate, per lentrata e per la spesa, in unita previsionali di base. Le unita previsionali sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attivita, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze della Regione. Le contabilita speciali, sia nellentrata che nella spesa, sono articolate in capitoli.
5. Per ogni unita previsionale di base sono indicati:
a) lammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dellesercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) lammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui si autorizza limpegno nellesercizio cui il bilancio si riferisce;
c) lammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.
d) Lammontare dello stanziamento definitivo di entrata o di spesa relativo allesercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio.
6. Gli stanziamenti di spesa di cui al comma 5, lettera b) sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attivita o interventi che, sulla base della legislazione vigente daranno luogo, nellesercizio cui il bilancio si riferisce, a impegni di spesa a norma dellarticolo 31.
7. Leventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dellesercizio precedente e iscritto fra le entrate e le spese di cui al comma 5, lettera b), mentre lammontare presunto della giacenza di cassa allinizio dellesercizio cui il bilancio si riferisce e iscritto fra le entrate di cui al comma 5, lettera c).
8. In apposito allegato al bilancio, le unita previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione; nello stesso allegato sono altresi indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unita previsionale di base e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con levidenziazione delle relative disposizioni legislative. I capitoli sono determinati in relazione al rispettivo oggetto per lentrata e secondo loggetto e il contenuto economico e funzionale per la spesa.
9. Formano oggetto di approvazione del Consiglio le previsioni di cui ai commi 2, 4, 5 lettere b) e c), 6 e 7. Le previsioni di spesa di cui alle lettere b) e c) del comma 5 costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento. Le contabilita speciali sono approvate nel loro complesso.
10. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.
11. Entro dieci giorni dallentrata in vigore della legge di approvazione del bilancio o di autorizzazione allesercizio provvisorio, la Giunta provvede a ripartire le unita previsionali di base in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione e ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilita amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per gli interventi, i programmi e i progetti finanziari nellambito dello stato di previsione delle spese.
12. Gli stati di previsione dellentrata e della spesa sono illustrati mediante note preliminari i cui contenuti sono stabiliti nel regolamento.
13. In allegato al bilancio di previsione sono elencate le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.".
Nota allarticolo 9
- Il testo dellarticolo 20 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:
Art. 20. (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)
1. Nel bilancio annuale e iscritto, tra le previsioni di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme necessarie per i pagamenti da eseguire, nel corso dellesercizio finanziario, in eccedenza agli stanziamenti previsti. Lammontare del fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa e determinato, annualmente, con la legge di approvazione del bilancio in misura non superiore a un dodicesimo dellammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge medesima e dai provvedimenti di variazione del bilancio.
2. I prelievi e le destinazioni dei medesimi a integrazione delle dotazioni delle unita previsionali di base della spesa sono disposti con deliberazione della Giunta. La Giunta puo delegare allAssessore competente in materia di bilancio ladozione dei provvedimenti previsti nel presente comma.".
Nota allarticolo 10
- Il testo dellarticolo 24 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:
Art. 24. (Variazioni al bilancio)
1. La legge di approvazione del bilancio regionale autorizza le variazioni che possono essere apportate al bilancio mediante provvedimenti amministrativi.
2. Mediante provvedimenti amministrativi della Giunta sono istituite nuove unita previsionali di base di entrata per liscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dellUnione Europea, nonche per liscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.
3. La Giunta puo effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli della stessa unita previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualita ed a pagamento differito e per quelle direttamente regolate dalla legge.
4. La legge di bilancio o le rispettive variazioni possono autorizzare la Giunta ad effettuare variazioni compensative allinterno della medesima classificazione economica, tra unita previsionali di base strettamente collegate nellambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. Con le stesse modalita, al fine di assicurare la necessaria flessibilita nella gestione delle disponibilita di bilancio, la Giunta puo essere autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unita previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per lattuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.
5. Ogni altra variazione al bilancio e disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22.
6. Le variazioni al bilancio devono essere approvate entro il 30 novembre dellanno cui il bilancio si riferisce.
7. La Giunta puo disporre variazioni compensative, nellambito della stessa o di diverse unita previsionali di base di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione obiettivo, ai sensi dellarticolo 15, comma 1. Il relativo provvedimento e comunicato al Consiglio.".
Nota allarticolo 13
- Per il testo dellarticolo 24, comma 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) si rinvia alla nota allarticolo 10.
Nota allarticolo 15
- Per il testo dellarticolo 10, comma 8, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) si rinvia alla nota allarticolo 7.
Nota allarticolo 16
- Il testo dellarticolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:
Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)
1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dallapprovazione.
2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
3. Al testo della legge segue la formula: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte..