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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 17

Legge regionale 21 aprile 2006, n. 14.

Legge finanziaria per l’anno 2006.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

INDICE

CAPO I.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Sezione I.

INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 1.

(Variazione dell’aliquota IRAP per banche, altri enti e società finanziarie ed imprese di assicurazione)

Art. 2.

(Esenzione dal pagamento dell’IRAP)

Art. 3.

(Variazione degli importi della tassa automobilistica regionale)

Art. 4.

(Estinzione crediti tributari di importo minimo)

Art. 5.

(Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti di cui all’articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Determinazione dei nuovi importi)

Art. 6.

(Tariffe del diritto di escavazione)

Art. 7.

(Concessione acque minerali o di sorgente)

Sezione II.

INTERVENTI IN MATERIA DI BILANCIO E DI CONTABILITÀ REGIONALE

Art. 8.

(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)

Art. 9.

(Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2004, n. 11)

Art. 10.

(Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2001, n. 9)

Art. 11.

(Emissione di prestiti obbligazionari)

Art. 12.

(Ripianamento debito sanitario strutturale)

Art. 13.

(Fondo immobiliare)

CAPO II.

DISPOSIZIONI COLLEGATE

Sezione I.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Art. 14.

(Retribuzione prestazioni straordinarie)

Art. 15.

(Trattamento economico accessorio del personale)

Art. 16.

(Interventi di razionalizzazione della spesa)

Art. 17.

(Fondo unico per collaborazioni)

Art. 18.

(Consulenza a favore degli organi di direzione politica)

Sezione II.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI

Art. 19.

(Beni culturali sottoposti a tutela)

Sezione III.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USI CIVICI

Art. 20.

(Conciliazioni stragiudiziali in materia di usi civici)

Sezione IV.

DISPOSIZIONI SUGLI AFFIDAMENTI IN HOUSE

Art. 21.

(Istituzione di un fondo di controgaranzia per i confidi del Piemonte)

Art. 22.

(Costituzione di società in house)

Sezione V.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 23.

(Autorizzazione di spesa di fondi regionali per gli anni 2006 e successivi per il cofinanziamento di contratti di programma in agricoltura)

Art. 24.

(Autorizzazione di spesa per l’attivazione di nuovi strumenti finanziari per le aziende agricole e agroindustriali)

Art. 25.

(Autorizzazioni di spesa per gli anni 2007 e 2008 per il finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013)

Art. 26.

(Annualità a carico del bilancio regionale per la realizzazione del nuovo impianto irriguo di Mazzè in provincia di Torino)

Art. 27.

(Integrazione e modifica dell’articolo 34 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9)

Art. 28.

(Regolamento dell’anagrafe unica delle aziende agricole del Piemonte)

Art. 29.

(Acquisizione del marchio “Enoteca del Piemonte” da parte dell’Istituto per il Marketing dei prodotti Agroalimentari del Piemonte)

Art. 30.

(Adesione all’AREPO e al Laboratorio informatico per la qualità alimentare di Cuneo)

Art. 31.

(Altre disposizioni in materia di agricoltura)

Sezione VI.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 32.

(Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale)

Art. 33.

(Partecipazione della Regione Piemonte alla Società Logistica dell’Arco Ligure e Alessandrino - S.L.A.L.A. s.r.l.)

Art. 34.

(Agevolazioni per la mobilità dei soggetti diversamente abili)

Art. 35.

(Cofinanziamento di interventi per il potenziamento della rete ferroviaria di interesse regionale)

Art. 36.

(Ricapitalizzazione delle società di gestione degli aeroporti minori)

Sezione VII.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ E ASSISTENZA

Art. 37.

(Disposizioni finanziarie)

Art. 38.

(Bonifica dell’ex miniera di amianto di Balangero)

Art. 39.

(Installazione di strumenti di navigazione satellitare sui mezzi di soccorso)

Art. 40.

(Istituzione del Fondo regionale a sostegno delle vittime di pedofilia)

Art. 41.

(Istituzione della Fondazione per la ricerca sul mesotelioma pleurico)

Sezione VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E AMBIENTE

Art. 42.

(Piano regionale per l’incentivazione della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e risparmio energetico nel settore agricolo, a supporto del PSR 2007-2013)

Art. 43.

(Integrazione alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23)

Art. 44.

(Proroga dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione per gli scarichi di acque reflue domestiche)

Sezione IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCORDI E INTESE DI PROGRAMMA

Art. 45.

(Accordo di Programma per la realizzazione del progetto di ristrutturazione del complesso “Genisio”)

Art. 46.

(Intese istituzionali di programma)

Sezione X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA, LAVORO, COMMERCIO

Art. 47.

(Fondo speciale)

Art. 48.

(Disposizioni in materia di cantieri di lavoro di enti locali per disoccupati)

Art. 49.

(Istituzione del Fondo regionale di sostegno al reddito degli esercenti)

Sezione XI

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 50.

(Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28)

Art. 51.

(Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2002, n. 28)

Art. 52.

(Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 2006, n. 4)

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 53.

(Dichiarazione d’urgenza)


CAPO I.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Sezione I.

INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 1.
(Variazione dell’aliquota IRAP per banche, altri enti e società finanziarie ed imprese di assicurazione )

1. A decorrere dall’anno 2006, per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è fissata al 5,25 per cento.

Art. 2.
(Esenzione dal pagamento dell’IRAP)

1. Le aziende della filiera avicola sono esentate, per l’anno 2006, dal pagamento dell’IRAP.

2. Il minor gettito è compensato con una riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto alla Unità previsionale di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo - I - spese correnti).

Art. 3.
(Variazione degli importi della tassa automobilistica regionale )

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa automobilistica regionale, per i veicoli il cui pagamento è calcolato per kw, è fissata :

a) in euro 2,33 per kw per i veicoli fino a 44 kw;

b) in euro 2,58 per kw per i veicoli da 45 a 110 kw;

c) in euro 2,84 per kw per i veicoli superiori a 110 kw.

2. I proprietari di motociclette e auto storiche, iscritte ai rispettivi albi, sono esentati dal pagamento del bollo annuale.

Art. 4.
(Estinzione crediti tributari di importo minimo)

1. Non si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali di ogni specie, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, maturati sino al 31 dicembre 2003, qualora l’ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, non superi l’importo fissato in euro 16,53.

Art. 5.
(Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti di cui all’articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Determinazione dei nuovi importi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 l’ammontare del tributo speciale per il conferimento nelle discariche allestite per i rifiuti non pericolosi è fissato in euro 0,005 per ogni chilogrammo di rifiuti speciali non pericolosi conferiti, comprensivi dei rifiuti urbani sottoposti a trattamento, come definito dal programma regionale sui rifiuti biodegradabili in attuazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e in euro 0,025 per ogni chilogrammo di rifiuti urbani non sottoposti a trattamento come definito dal sopramenzionato programma regionale.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2007 l’ammontare del tributo speciale per il conferimento nelle discariche allestite per i rifiuti pericolosi è fissato in euro 0,01 per ogni chilogrammo di rifiuti speciali pericolosi conferiti.

Art. 6.
(Tariffe del diritto di escavazione)

1. Gli esercenti di cave e di miniere sono tenuti a versare un diritto di escavazione secondo le tariffe stabilite al comma 2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce le modalità di applicazione delle tariffe, tenendo conto del diverso rapporto per tipologia di materiali estratti tra materiale estratto e materiale utilizzabile, i termini di versamento, le modalità di presentazione della dichiarazione.

2. Le tariffe del diritto di escavazione sono fissate secondo i seguenti parametri:

a) sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi e materiali per pietrischi e sabbie euro 0,75 al metro cubo;

b) pietre ornamentali euro 0,75 al metro cubo;

c) argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba euro 0,50 al metro cubo;

d) minerali di 1° categoria ai sensi del R.D 1443/1927 euro 0,50 al metro cubo;

e) altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti euro 0,50 al metro cubo.

Le tariffe sono aggiornate con deliberazione della Giunta regionale ogni due anni sulla base dell’indice ISTAT.

3. L’importo dovuto alla Regione, ad esclusione di quanto previsto a titolo di affitto o di diritto di escavazione previsto da regolamenti comunali, è ridotto per la quota parte corrispondente a quanto già previsto da rapporti convenzionali a favore degli Enti di gestione delle Aree protette nonché dell’importo dovuto ai comuni ai sensi della legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l’esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni) o da convenzioni, tra comuni e ditte esercenti.

4. Gli introiti derivanti dall’applicazione del presente articolo stimati in euro 4.000.000,00 trovano rispondenza nella UPB 09002 (Bilanci e finanze Spese del Consiglio regionale Titolo - II - spese d’investimento) dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2006.

Art. 7.
(Concessione acque minerali o di sorgente)

1. A far data dall’entrata in vigore della presente legge, è prevista a carico del titolare di concessione di acque minerali o di sorgente con annesso stabilimento di imbottigliamento, la corresponsione, a favore della Regione, di un canone annuo pari ad euro 0,70 per ogni 1000 litri di acqua minerale o di sorgente imbottigliata, comprese anche le bibite confezionate con le suddette acque.

2. Al fine di contenere la dispersione delle risorse idriche, di incentivare la realizzazione di nuovi impianti di imbottigliamento, di preservare la quantità del prodotto, su richiesta del concessionario, è portata in detrazione dalla quantità di acqua assunta come base per il calcolo del canone annuo per l’imbottigliamento, il 50 per cento della quantità di acqua imbottigliata che, nello stesso periodo, è stata commercializzata in bottiglie di vetro. Sono, altresì, portati in detrazione gli importi già versati dalle società sub-concessionarie ai comuni titolari di concessioni minerarie ai sensi dell’articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 283 (Esercizio delle concessioni minerarie da parte degli Enti locali).

3. Al fine di beneficiare delle detrazioni previste al comma 2, il concessionario fornisce adeguata documentazione che comprovi la sussistenza dell’ipotesi summenzionata.

Sezione II.

INTERVENTI IN MATERIA DI BILANCIO E DI CONTABILITÀ REGIONALE

Art. 8.
(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. In applicazione di quanto previsto dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003), le leggi regionali di cui all’allegato A sono rifinanziate nell’importo ivi indicato.

2. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate e citate nell’allegato A di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa assunti così come previsto dall’articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell’analisi d’impatto della regolamentazione).

Art. 9.
(Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2004, n. 11)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 11 (Misure straordinarie per i presidi ospedalieri Valdesi ‘CIOV’) è introdotto il seguente:

“1 bis. In deroga al comma 1, al fine di ottimizzare il flusso delle risorse finanziarie, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare, direttamente con gli Istituti di credito interessati, convenzioni aventi per oggetto l’estinzione dei debiti della CIOV, individuati ai sensi del comma 3 dell’articolo 7.”.

Art. 10.
(Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2001, n. 9)

1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 (Disposizioni fiscali per l’acquisto delle benzine in territori regionali di confine), è sostituito dal seguente:

“1. La Regione Piemonte, nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e statale, nelle more della piena attuazione dell’articolo 8, comma 3, dello Statuto, concede la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione a favore dei soggetti residenti nei comuni della Provincia del Verbano Cusio Ossola.”.

2. Il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 9/2001, come sostituito dall’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2004, n. 36 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 ‘Disposizioni fiscali per l’acquisto delle benzine in territori regionali di confine’) è abrogato.

3. La rubrica dell’articolo 4 della l.r. 9/2001, come sostituito dall’articolo 5 della l.r. 36/2004, è sostituita dalla seguente: “Disposizioni attuative della Giunta regionale”.

4. Il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 9/2001, come sostituito dall’articolo 5 della l.r. 36/2004, è abrogato.

5. Dopo l’articolo 4 della l.r. 9/2001, come sostituito dall’articolo 5 della l.r. 36/2004, è inserito il seguente:

“Art. 4 bis. (Deleghe di funzioni ai comuni e alla Provincia del Verbano Cusio Ossola)

1. Le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni e alla distribuzione degli identificativi sono delegate ai comuni.

2. Sono delegate alla Provincia del Verbano Cusio Ossola, a decorrere dal 1° luglio 2006, le funzioni riguardanti:

a) gli adempimenti relativi alla banca dati;

b) l’attuazione delle modalità di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), nei limiti e con criteri di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c).

3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, svolte dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola, si provvede mediante le risorse di cui all’UPB S1071 (Gabinetto Presidenza della Giunta Funzioni conferite agli enti locali Titolo - I - spese correnti). Le relative disponibilità finanziarie, per l’anno 2006, sono incrementate di euro 3.000.000,00.

4. Alla copertura della spesa di cui al comma 3 si provvede con riduzione di pari importo dell’UPB 09011 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006.".

Art. 11.
(Emissione di prestiti obbligazionari)

1. L’amministrazione regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e dell’ articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è autorizzata a contrarre prestiti obbligazionari in alternativa totale o parziale ai mutui per far fronte a spese di investimento.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l’emissione di prestiti obbligazionari fino ad un importo massimo di euro 1.300.000.000,00 per l’anno 2006, determinandone le condizioni e le modalità, ivi compresa l’eventuale costituzione di un fondo per la restituzione del capitale oggetto del prestito obbligazionario.

3. La Giunta regionale ha la possibilità di indicizzare i prestiti obbligazionari anche a parametri non monetari quale l’inflazione, deve determinare l’ammontare delle commissioni di collocamento e può individuare altre operazioni in derivati per l’ammontare del debito.

4. Il rimborso del prestito obbligazionario è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste scadenze, comprensive degli oneri a copertura del rischio di cambio. Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell’ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito.

5. In relazione al vincolo di cui al comma 4, la Regione dà mandato al tesoriere di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l’ente o gli enti creditizi incaricati del servizio di prestito, delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, nei limiti consentiti dalla legge, autorizzandolo, a tal fine, ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio di prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell’ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo dovesse, per qualsiasi causa venire meno o risultare insufficiente al pagamento delle somme necessarie al servizio di prestito, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.

6. La Giunta regionale è autorizzata a rinegoziare, anche ricorrendo all’estinzione anticipata, la situazione debitoria a carico del bilancio regionale.

7. In caso di ricorso all’estinzione anticipata, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nuovi mutui o prestiti obbligazionari per un importo pari al debito residuo, inclusi gli oneri connessi all’operazione, per una durata anche superiore alla vita residua. I nuovi mutui o prestiti obbligazionari, relativi ad operazioni di rifinanziamento ai sensi del presente comma, possono essere contratti o emessi per importi anche superiori a quello indicato dal comma 2.

8. La Giunta regionale è, inoltre, autorizzata al ricorso a strumenti di finanza derivata, senza limitazioni di ammontare con controparti aventi rating almeno pari a singola “A” o equivalente attribuito da una o più agenzie di rating riconosciute a livello internazionale, al fine di ristrutturare il debito mediante operazioni di trasformazione di scadenze o tassi.

9. Per le operazioni in derivati non sono previsti limiti di ammontare per singole controparti.

Art. 12.
(Ripianamento debito sanitario strutturale)

1. Al fine di ripianare il debito sanitario strutturale pregresso, la Regione e le ASL della Regione Piemonte provvedono a porre in essere transazioni commerciali con i creditori del Sistema sanitario regionale entro il limite massimo di 500 milioni di euro.

Art. 13.
(Fondo immobiliare)

1. La Regione, per favorire la creazione di nuove disponibilità finanziarie, può utilizzare lo strumento di cui all’articolo 14 bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi), ossia pervenire con apposita deliberazione consiliare alla costituzione di un fondo immobiliare di investimento chiuso con apporto dei propri beni immobili e di diritti reali immobiliari alle condizioni e secondo le procedure stabilite dalla vigente normativa.

2. Alla costituzione del fondo possono partecipare tutte le pubbliche amministrazioni comprese le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere regionali, nonché le società interamente possedute o controllate, anche indirettamente, dalla Regione stessa e dai soggetti citati.

3. Le modalità costitutive ed operative del fondo immobiliare sono definite con la deliberazione consiliare di cui al comma 1.

4. La Giunta regionale informa ogni sei mesi il Consiglio regionale in merito all’andamento del fondo immobiliare ed ai risultati economico-finanziari conseguiti dalla sua gestione.

CAPO II.

DISPOSIZIONI COLLEGATE

Sezione I.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Art. 14.
(Retribuzione prestazioni straordinarie)

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni straordinarie, autorizzate anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale impegnato nelle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture e nella riparazione dei danni subiti da soggetti privati e dalle imprese, causati da eventi calamitosi naturali per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché delle prestazioni straordinarie connesse all’attivazione della sala operativa di protezione civile ed alle attività ad essa conseguenti.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale del Consiglio regionale impegnato nelle attività di supporto alle sedute dell’Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti nonchè al personale impiegato nelle attività regionali riguardanti l’evento “Olimpiadi e paralimpiadi invernali 2006", ivi compreso, per tale evento, il personale con posizione organizzativa.

Art. 15.
(Trattamento economico accessorio del personale)

1. Le risorse aggiuntive che hanno incrementato, ai sensi dei contratti collettivi, i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente, nonchè le risorse per le politiche di sviluppo del personale delle categorie, sono acquisite in via definitiva nelle disponibilità per il trattamento accessorio.

2. Al fine di supportare i processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura operativa, nonché per valorizzare le professionalità del personale nel quadro del nuovo assetto istituzionale, sono stanziati per le annualità 2006 e 2007 i seguenti importi:

a) euro 4.860.000,00 al lordo degli oneri riflessi, per l’anno 2006;

b) euro 1.145.000,00 al lordo degli oneri riflessi, per l’anno 2007.

3. Gli importi di cui al comma 2 vanno ad incrementare:

a) le risorse decentrate previste dall’articolo 31, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) 22 gennaio 2004 - Comparto regioni-autonomie locali, nel modo seguente:

1) euro 2.257.000,00 per l’anno 2006;

2) euro 620.000,00 per l’anno 2007;

b) le risorse decentrate previste dall’articolo 31, comma 3, del CCNL 22 gennaio 2004 - Comparto regioni-autonomie locali, nel modo seguente:

1) euro 1.400.000,00 per l’anno 2006;

2) euro 240.000,00 per l’anno 2007.

4. Gli oneri di cui al presente articolo trovano copertura finanziaria nella UPB 09071 (Bilanci e finanze Trattamento economico del personale Titolo - I - spese correnti) del bilancio pluriennale 2006-2008 - annualità 2006 e 2007.

Art. 16.
(Interventi di razionalizzazione della spesa)

1. Fermo restando il conseguimento delle economie di cui all’articolo 1, comma 139, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2006), la Regione Piemonte concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 adottando le misure necessarie a garantire che la spesa annua per il personale in servizio a tempo determinato e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa non sia superiore, per ciascuno degli anni compresi nel triennio, a quella calcolata su base annua per il personale a tempo determinato in servizio alla data del 31 dicembre 2005 e per le collaborazioni coordinate e continuative in essere alla medesima data.

2. Il complesso della spesa di personale di cui all’articolo 1, comma 198, della l. 266/2005 è calcolato al netto della spesa derivante dal trasferimento alla Regione Piemonte di personale per l’esercizio di funzioni attribuite o delegate dallo Stato ed al netto della spesa finalizzata al finanziamento della legge regionale 11 novembre 1998, n. 33 (Nuovo assetto organizzativo dei gruppi consiliari e modifiche alla normativa sul personale dei gruppi) e successive modifiche.

3. La spesa determinata ai sensi del comma 2, che risulti eventualmente eccedente il limite fissato dall’articolo 1, comma 198, della l. 266/2005, è computata ai fini del rispetto dei limiti posti al complesso della spesa corrente dall’articolo 1, comma 139, della medesima legge.

4. E’ fatto salvo quanto previsto dall’accordo tra Governo, Regioni e autonomie locali sottoscritto in data 24 novembre 2005 ai fini dell’emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri previsti dall’articolo 1, commi 93 e 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005).

5. Al fine di contemperare le esigenze di buon funzionamento delle strutture regionali con il conseguimento degli obiettivi di risparmio previsti dalle vigenti normative nazionali in materia, è consentita, per le procedure concorsuali già espletate o in fase di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga ai bandi di indizione, l’assunzione graduale e differita nel tempo dei vincitori di ciascuna di tali procedure, nel rispetto dell’ordine delle relative graduatorie di merito contenute nei provvedimenti dirigenziali di approvazione dei verbali delle Commissioni giudicatrici.

6. Le disposizioni contenute al comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull’organizzazione degli uffici di comunicazione e sull’ordinamento del personale assegnato) e successive modifiche, si applicano al personale individuato ai sensi dell’articolo 15, comma 6, della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale) e successive modifiche, qualora scelto tra i dipendenti regionali.

Art. 17.
(Fondo unico per collaborazioni)

1. L’articolo 11 della legge regionale 25 gennaio 1988 n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell’ambito dell’attività dell’amministrazione regionale), è sostituito dal seguente:

“Art. 11. (Oneri finanziari)

1. È approvato il fondo unico di cui alla UPB 05991 (Affari istituzionali processo di delega Direzione Titolo - I - spese correnti) per il finanziamento delle spese relative alle collaborazioni, di cui alla presente legge.

2. È autorizzato con provvedimento deliberativo della Giunta regionale il prelievo dal fondo unico di cui al comma 1 per istituire specifiche UPB per le singole Direzioni, su cui sono imputate le spese di collaborazione di cui alla presente legge.

3. Le spese, di cui alla presente legge, sostenute per l’attuazione di leggi nazionali o provvedimenti ministeriali e comunitari recepiti, e non, in leggi regionali di settore e finanziate con fondi statali e comunitari vincolati, sono imputabili alle UPB di competenza.

4. Le spese derivanti da consulenze affidate dal Consiglio regionale sono imputate all’UPB 09001 (Bilanci e finanze Spese del Consiglio regionale Titolo - I - spese correnti) del bilancio regionale.".

Art. 18.
(Consulenza a favore degli organi di direzione politica)

1. Le spese relative agli incarichi di consulenza a favore degli organi di direzione politica ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera g), della l.r. 51/1997, sono imputate esclusivamente sull’apposito capitolo istituito all’interno della UPB S1991 (Gabinetto Presidenza della Giunta Direzione - Titolo - I - spese correnti).

Sezione II.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI

Art. 19.
(Beni culturali sottoposti a tutela)

1. In attuazione dell’articolo 1, comma 3, dell’articolo 6, commi 1 e 3, dell’articolo 9 e dell’articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), la Regione è autorizzata ad accendere mutui finalizzati a promuovere e sostenere attività di conservazione, di restauro e per l’attuazione di progetti di investimento volti a migliorare la fruizione e la valorizzazione, a favore di soggetti proprietari, detentori o possessori di beni culturali sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004.

2. La Regione è autorizzata ad accendere mutui finalizzati a promuovere e sistemare attività di conservazione, di restauro e per l’attuazione di progetti di investimento volti a migliorare la fruizione e la valorizzazione di beni culturali sottoposti a tutela e adibiti a finalità di culto o d’interesse generale, purchè non commerciale, industriale, artigianale, agricolo e comunque di lucro, di proprietà di enti rientranti nella disciplina concordataria di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede).

3. La norma di cui al comma 2 si applica ai beni aventi analoghe caratteristiche appartenenti alle altre Confessioni religiose riconosciute dallo Stato Italiano mediante stipula delle apposite intese.

Sezione III.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USI CIVICI

Art. 20.
(Conciliazioni stragiudiziali in materia di usi civici)

1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 29, commi 2 e 3, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l’articolo 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall’articolo 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751) per quanto attiene alle conciliazioni stragiudiziali in materia di usi civici, con primo atto nullo registrato entro il 31 dicembre 1999, si dispone che sia previsto un abbattimento del 95 per cento dell’importo dovuto dai privati ai comuni a ristoro delle occupazioni pregresse senza valido titolo.

Sezione IV.

DISPOSIZIONI SUGLI AFFIDAMENTI IN HOUSE

Art. 21.
(Istituzione di un fondo di controgaranzia per i confidi del Piemonte)

1. Per consolidare ed incrementare l’operatività dei fondi rischi delle cooperative di garanzia fidi e dei consorzi fidi di primo grado (confidi) in vista dell’entrata in vigore degli Accordi interbancari, denominati Basilea II, (Accordo internazionale interbancario Basilea II redatto nel giugno 2004) aumentando le capacità di accesso al credito delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Piemonte, è istituito un fondo regionale di controgaranzia intersettoriale la cui disciplina è definita da un regolamento della Giunta regionale.

2. Il fondo regionale di controgaranzia, di cui al comma 1, è gestito dalla società in house di cui all’articolo 22.

3. Le risorse finanziarie necessarie all’istituzione e al primo funzionamento del fondo regionale di controgaranzia per l’anno 2006 sono disponibili all’interno della UPB 16992 (Industria Direzione - Titolo II - spese d’investimento); le risorse finanziarie necessarie al funzionamento del fondo di controgaranzia, anche per gli anni 2007 e 2008, ivi comprese quelle necessarie al ripiano delle eventuali perdite, sono iscritte nelle competenti UPB.

Art. 22.
(Costituzione di società in house)

1. Al fine di disporre di un unico, qualificato organismo cui poter affidare, nel rispetto della normativa comunitaria, le funzioni di spettanza regionale consistenti nella gestione di un fondo di controgaranzia per il sistema dei confidi di primo grado e nella concessione ed erogazione di incentivi, agevolazioni, contributi ed ogni altro tipo di beneficio alle imprese, nella preordinata attività istruttoria e in ogni altra attività strumentale e connessa, ivi compresi i controlli e la gestione finanziaria dei fondi, la Regione con deliberazione consiliare costituisce una società a capitale interamente pubblico a ciò dedicata.

2. La scelta del tipo societario, le regole di funzionamento della società, i requisiti di professionalità richiesti all’organo gestionale e le relative modalità retributive nonché la misura della capitalizzazione, devono risultare funzionali al più agevole conseguimento dei seguenti obiettivi aziendali:

a) adempimento delle prestazioni contemplate nei contratti di servizio stipulati con la Regione secondo canoni di rigorosa conformità ai principi e alla normativa pubblicistica in materia di procedimento amministrativo e secondo standard di elevata efficacia;

b) ottimizzazione degli impieghi finanziari dei fondi assegnati in gestione;

c) contenimento dei costi di funzionamento della struttura.

3. La Regione esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture privilegiando modalità che si conformino al controllo di gestione. In particolare la Regione:

a) nomina e revoca i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società;

b) approva preventivamente i documenti di programmazione e il piano industriale della società;

c) approva preventivamente le deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria e gli atti fondamentali della gestione: bilancio, relazione programmatica, organigramma, piano degli investimenti, piano di sviluppo;

d) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell’efficacia, efficienza ed economicità.

4. I contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra la Regione e la società sono stipulati in conformità allo schema di “contratto-tipo” approvato dalla Giunta regionale.

5. Ai fini della costituzione della società di cui al comma 1 viene stanziata nell’UPB 08042 (Programmazione e statistica - Rapporti con società a partecipazione regionale - Titolo II - Spese d’investimento), la somma di euro 500.000,00 in termini di competenza e di cassa per l’anno finanziario 2006.

6. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, dell’UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - spese d’investimento) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006.

7. Purché sia mantenuto il controllo analogo, la Regione può autorizzare la società ad aumentare il proprio capitale sociale per consentire l’assunzione di partecipazioni ad altri enti pubblici.

8. La Regione ha facoltà di emanare più incisive norme disciplinanti la materia secondo l’evoluzione degli indirizzi della Comunità europea senza che la società possa avanzare qualsivoglia riserva.

Sezione V.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 23.
(Autorizzazione di spesa di fondi regionali per gli anni 2006 e successivi per il cofinanziamento di contratti di programma in agricoltura)

1. Per la copertura finanziaria delle quote di cofinanziamento nella misura massima del 10 per cento della spesa pubblica nazionale per i contratti di programma in agricoltura presentati al Ministero delle Attività Produttive (MAP) ai sensi dell’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), dell’articolo 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l’agevolazione delle attività produttive) e dell’articolo 10, comma 1 del decreto legislativo del 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell’articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) a carico del bilancio regionale sono autorizzati nello stato di previsione della spesa stanziamenti aggiuntivi nella misura di: euro 2.980.584,00 per l’anno 2006; euro 3.768.584,00 per l’anno 2007; euro 3.000.000,00 per l’anno 2008 a valere sulle disponibilità dell’UPB 11042 (Programmazione valorizzazione agricoltura Politiche comunitarie Titolo - II - spese di investimento) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.

Art. 24
(Autorizzazione di spesa per l’attivazione di nuovi strumenti finanziari per le aziende agricole e agroindustriali)

1. Al fine dell’attivazione di nuovi strumenti finanziari per le imprese agricole e agroindustriali, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200 (Regolamento recante riordino dell’ISMEA e revisione del relativo statuto) e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della l. 7 marzo 2003, n. 38) è autorizzato il cofinanziamento della convenzione che la Regione Piemonte stipula con ISMEA per un importo massimo paria a euro 3.000.000,00 annui per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2006 al 2008. All’onere si fa fronte con le disponibilità dell’UPB 11032 (Programmazione valorizzazione agricoltura Sviluppo agro - industriale Titolo - II - spese di investimento) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.

2. A seguito della stipulazione della convenzione di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta il Piano di intervento e le relative modalità di attuazione.

3. Le imprese del settore agricolo e agroindustriale possono beneficiare delle opportunità di credito agevolato offerte dal fondo rotativo di cui all’articolo 4 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato), tramite l’istituzione di una nuova sezione del fondo medesimo, denominata Agroalimentare.

4. Il Programma di interventi della sezione Agroalimentare viene predisposto secondo quanto previsto dall’ articolo 5 della l.r. 21/1997.

5. La sezione Agroalimentare viene alimentata con stanziamenti della Regione Piemonte, con gli interessi eventualmente maturati su tali stanziamenti, con le disponibilità finanziarie derivanti alla Regione da trasferimenti operati dallo Stato e dalla Unione Europea.

Art. 25.
(Autorizzazioni di spesa per gli anni 2007 e 2008 per il finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013)

1. Per il cofinanziamento del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte e per i finanziamenti regionali aggiuntivi di cui all’articolo 89 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) è autorizzata nel bilancio pluriennale 2006-2008 la spesa complessiva di euro 25.000.000,00 per l’esercizio 2007 e di euro 25.000.000,00 per l’esercizio 2008.

2. Nell’anno 2007 vengono approvati il piano finanziario indicativo del PSR 2007-2013 sulla base della decisione di approvazione della Commissione Europea e le conseguenti autorizzazioni di spesa pluriennali per il cofinanziamento a carico del bilancio regionale e per i finanziamenti regionali aggiuntivi di cui all’articolo 89 del Regolamento (CE) n. 1698/2005.

3. È autorizzata la ridestinazione di economie di fondi statali ed europei vincolati non utilizzate nonché eventuali maggiori accertamenti in entrata per il periodo di programmazione 2000-2006 e precedenti per la costituzione di un apposito Fondo per aiuti di stato regionali aggiuntivi per il PSR 2007-2013 a valere sugli esercizi finanziari 2007 e 2008.

Art. 26.
(Annualità a carico del bilancio regionale per la realizzazione del nuovo impianto irriguo di Mazzè in provincia di Torino)

1. Al fine della realizzazione del nuovo impianto irriguo di Mazzè è autorizzata la copertura finanziaria a carico del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 delle annualità residue nella misura di euro 2.500.000,00 a partire dalla quarta annualità con decorrenza dall’esercizio finanziario 2008. All’onere si fa fronte con le disponibilità dell’UPB 13012 (Territorio rurale Infrastrutture rurali e territorio Titolo - II - spese di investimento) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.

Art. 27.
(Integrazione e modifica dell’articolo 34 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9)

1. Il limite di impegno di cui all’articolo 34, comma 1 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l’anno 2004) per l’anno 2005, di importo pari a euro 5.000.000,00, è slittato all’anno 2007.

2. Per il limite di impegno di cui al comma 1 e per il limite di impegno di pari ammontare autorizzato per l’anno 2006 sono autorizzate a carico del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 le successive annualità a valere sui rispettivi esercizi finanziari. All’onere si fa fronte con le disponibilità dell’UPB 13012 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.

Art. 28.
(Regolamento dell’anagrafe unica delle aziende agricole del Piemonte)

1. È istituita l’anagrafe agricola unica del Piemonte ed il fascicolo aziendale, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’ articolo 14, comma 3, del d.lgs 30 aprile 1998 n. 173).

2. Al fine dell’attivazione e della messa a regime dell’anagrafe agricola unica del Piemonte si provvede con apposito regolamento della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto.

3. Per il funzionamento dell’anagrafe agricola unica del Piemonte è autorizzata la spesa annua di euro 300.000,00, a partire dall’esercizio finanziario 2006; a concorrere a tale spesa può essere destinata quota parte delle assegnazioni annuali alla Regione per l’effettuazione dei controlli sul Piano o PSR 2000-2006 e 2007-2013 e su altri regolamenti comunitari disciplinanti Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM). All’onere si fa fronte con le disponibilità dell’UPB 11011 (Programmazione valorizzazione agricoltura Programmazione in materia di agricoltura Titolo - I - spese correnti) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.

Art. 29.
(Acquisizione del marchio “Enoteca del Piemonte” da parte dell’Istituto per il Marketing dei prodotti Agroalimentari del Piemonte)

1. L’Istituto per il Marketing dei prodotti Agroalimentari del Piemonte (IMA), costituito ai sensi della legge regionale 20 novembre 2002, n. 29 (Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte), acquisisce a titolo gratuito il marchio “Enoteca del Piemonte”, consorzio costituito ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 20 (Disciplina dei distretti dei vini e delle strade del vino del Piemonte. Modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 ‘Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino’).

2. L’IMA Piemonte subentra nell’ammortamento del prestito quinquennale di importo massimo di euro 500.000,00 contratto dal Consorzio Enoteca del Piemonte per il quale la Regione Piemonte è autorizzata a concedere una garanzia fideiussoria ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 5 ottobre 2005, n. 14 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005 e disposizioni finanziarie per l’anno 2006).

3. La Regione trasferisce, a partire dall’esercizio finanziario 2006, all’IMA Piemonte un contributo supplementare annuale, pari a euro 112.000,00, per la copertura delle quote di ammortamento del prestito quinquennale di cui al comma 2.

4. All’onere si fa fronte con le disponibilità dell’UPB 11021 (Programmazione valorizzazione agricoltura Tutela valorizzazione prodotti agricoli Titolo - I - spese correnti) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.

Art. 30.
(Adesione all’AREPO e al Laboratorio informatico per la qualità alimentare di Cuneo)

1. È autorizzata l’adesione della Regione Piemonte all’Assemblea delle Regioni d’Europa per i Prodotti d’Origine (AREPO).

2. Agli oneri per l’adesione, a partire dal 2006 pari a euro 5.000,00, si fa fronte con le dotazioni finanziarie della UPB S1991 (Gabinetto Presidenza della Giunta regionale Direzione - Titolo - I - spese correnti) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006.

3. Al fine della diffusione dei processi di tracciabilità della qualità alimentare presso le piccole e medie imprese (PMI) agroalimentari piemontesi, è autorizzata l’adesione della Regione Piemonte al Laboratorio informatico promosso a Cuneo dal CSI-Piemonte in collaborazione con l’Università di Torino, con la Provincia e il Comune di Cuneo ed altre istituzioni ed enti locali.

4. Agli oneri per la compartecipazione, commisurati nella misura massima di euro 100.000,00 per ciascun anno a partire dal 2006, si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell’UPB 11011 (Programmazione Valorizzazione Agricoltura Programmazione in materia di agricoltura - Titolo - I - Spese Correnti) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006.

Art. 31.
(Altre disposizioni in materia di agricoltura)

1. Dopo gli articoli 3 bis e 3 ter della legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 (Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli) e successive modifiche, è inserito il seguente:

“Art. 3 quater (Sistema di controllo)

1. La Regione Piemonte, anche su richiesta degli Enti, Organizzazioni ed Associazioni interessate, sentito il Comitato consultivo regionale per la vitivinicoltura, istituisce un sistema di controllo sulla commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata mediante l’uso di una fascetta di garanzia da applicare sui contenitori di capacità uguale o inferiore a litri 60, confezionati per l’immissione al consumo finale del vino.

2. Chiunque proceda al confezionamento di vini a denominazione di origine controllata per i quali sia stato istituito il sistema di controllo di cui al comma 1, ad esclusione delle fasce produttive esonerate da individuare con le istruzioni per l’applicazione della legge, è obbligato ad apporre sui contenitori contenenti detto vino la fascetta di garanzia. L’apposizione della fascetta di garanzia è contestuale all’apposizione dell’etichettatura sui recipienti; ove le indicazioni obbligatorie e facoltative previste dalla vigente normativa siano impresse direttamente sul contenitore, l’apposizione della fascetta di garanzia è contestuale alla tappatura dei contenitori stessi. Per i contenitori di capacità superiore ai litri 5 l’apposizione della fascetta di garanzia è contestuale alla tappatura dei contenitori.

3. L’omissione degli obblighi comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di euro 500,00 per ogni ettolitro di vino; la sanzione in ogni caso non può essere inferiore a euro 1.000,00.

4. La Giunta regionale impartisce le necessarie istruzioni per l’applicazione con particolare riferimento alle caratteristiche ed ai contenuti delle fascette di garanzia, alla stampa e all’uso delle stesse, alla loro contabilizzazione da parte dei detentori e degli utilizzatori, alla ripartizione dei costi a carico degli utilizzatori, senza oneri a carico della Regione. Le fascette di garanzia sono diversificate al fine di evidenziare che l’imbottigliamento è avvenuto ad opera dell’azienda agricola nella quale sono state raccolte e trasformate le uve da cui è stato originato il vino, nel rispetto delle norme che disciplinano la materia.

5. La vigilanza sull’applicazione delle norme di cui al presente articolo spetta agli organismi individuati nell’articolo 2.".

Sezione VI.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 32.
(Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla sottoscrizione degli accordi di programma con gli enti locali ai sensi dell’ articolo 9 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) e dei contratti di servizio per i servizi ferroviari regionali, la Regione si impegna a stanziare dal 2007 nel bilancio regionale le risorse necessarie per la definizione dei programmi triennali dei servizi di cui all’ articolo 4 della l.r. 1/2000.

2. L’impegno finanziario di cui al comma 1 ammonta a euro 476 milioni per l’anno 2007, euro 479 milioni per l’anno 2008.

3. Alla copertura della spesa per gli anni 2007-2008 si provvede con le risorse finanziarie della UPB competente.

Art. 33.
(Partecipazione della Regione Piemonte alla Società Logistica dell’Arco Ligure e Alessandrino - S.L.A.L.A. s.r.l.)

1. Al fine di favorire e razionalizzare il trasporto delle merci, nell’ambito delle competenze previste dalla legge regionale 6 marzo 1980, n. 11 (Provvedimenti a favore della realizzazione di infrastrutture per il trattamento delle merci e per l’interscambio fra sistemi di trasporto), la Regione promuove la partecipazione alla Società Logistica dell’Arco Ligure e Alessandrino (S.L.A.L.A. s.r.l.).

2. La Regione può partecipare alla società o direttamente o attraverso Finpiemonte S.p.A.; tale partecipazione deve garantire, unitamente alla partecipazione degli altri soci pubblici, la maggioranza pubblica del capitale sociale.

3. La Regione, attraverso S.L.A.L.A. s.r.l., intende finanziare la realizzazione di studi e progettazioni per interventi infrastrutturali logistici.

4. Per le finalità di cui al comma 2 è stanziata, all’interno dell’UPB 08042 (Programmazione e Statistica Rapporti con società a partecipazione regionale Titolo II - Spese di investimento) la somma di euro 150.000,00 , in termini di competenza e di cassa, per l’anno finanziario 2006.

5. Per le finalità di cui al comma 3 è stanziata, all’interno dell’UPB 26992 (Trasporti Direzione - Titolo II - spese di investimento) la somma di euro 300.000,00 in termini di competenza e di cassa, per l’anno finanziario 2006.

6. Alla copertura delle spese di cui ai commi 4 e 5 si provvede mediante riduzione di euro 450.000,00 in termini di competenza e di cassa, delle dotazioni finanziarie dell’UPB 26042 (Trasporti Navigazione interna e merci - Titolo - II - spese di investimento) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006.

7. La definizione delle procedure attuative del presente articolo è demandata a un apposito provvedimento della Giunta regionale.

Art. 34.
(Agevolazioni per la mobilità dei soggetti diversamente abili)

1. La Regione agevola l’utilizzo dei servizi di trasporto ferroviario da parte dei soggetti diversamente abili, assegnando alle aziende che gestiscono le infrastrutture ferroviarie contributi in conto capitale per interventi volti a favorire l’accessibilità delle stazioni.

2. A tal fine, è stanziata, all’interno dell’UPB 26032 (Trasporti Trasporto pubblico locale - Titolo - II - spese di investimento) la somma di euro 2 milioni, in termini di competenza e di cassa, per l’anno finanziario 2006.

3. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo delle dotazioni finanziarie dell’UPB 09012 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006.

4. Alla copertura della spesa di cui al comma 2 per gli anni 2007 e 2008, in termini di competenza, si provvede con le risorse dell’UPB 26032 del bilancio pluriennale 2006-2008.

Art. 35
(Cofinanziamento di interventi per il potenziamento della rete ferroviaria di interesse regionale)

1. La Regione, per migliorare l’esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale, cofinanzia interventi per il rinnovo e il potenziamento della rete ferroviaria di interesse regionale.

2. A tal fine è stanziata, all’interno dell’UPB 26022 (Trasporti Viabilità ed impianti fissi - Titolo II - spese di investimento) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 la somma di euro10 milioni, in termini di competenza e di cassa, per l’anno finanziario 2006.

3. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, delle dotazioni finanziarie dell’UPB 09012 (Bilanci e Finanze Bilanci - Titolo II - Spese di investimento) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006.

4. Alla copertura della spesa di cui al comma 2, per gli anni 2007 e 2008, in termini di competenza, si provvede con le risorse dell’UPB 26022 del bilancio pluriennale 2006-2008.

Art. 36.
(Ricapitalizzazione delle società di gestione degli aeroporti minori)

1. Al fine di dotare gli aeroporti di Cuneo Levaldigi e di Biella Cerrione dei mezzi occorrenti a garantire uno standard di operatività adeguato ad una loro effettiva fruizione trasportistica, la Giunta regionale è autorizzata a ricapitalizzare le rispettive società di gestione, ricorrendo le seguenti condizioni:

a) le province di Cuneo e di Biella ovvero l’intero sistema delle Autonomie locali interessate anche con il concorso di enti e istituzioni private afferenti il territorio, si impegnino ad acquisire o mantenere, per un periodo di almeno cinque anni, il controllo delle rispettive società;

b) gli aumenti di capitale risultino funzionali all’attuazione di strategie aziendali che prevedano entro il medesimo periodo, il raggiungimento dell’equilibrio gestionale;

c) gli obiettivi di politica industriale contemplino necessariamente l’attivazione sul sito aeroportuale, in un arco temporale triennale, di collegamenti di linea o charter con frequenza continuativa o almeno stagionale;

d) le caratteristiche dei voli da attivare soddisfino oltre che le richieste delle comunità locali, le esigenze di integrazione e complementarietà derivanti dal vincolo di sistema di cui alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 2 (Promozione del sistema aeroportuale del Piemonte);

e) gli amministratori esecutivi delle rispettive società siano scelti privilegiando professionalità pertinenti alla gestione aeroportuale ed abbiano il gradimento regionale;

f) la retribuzione e la permanenza in carica degli amministratori esecutivi risulti relazionata e condizionata al conseguimento di risultati compatibili con gli obiettivi del Piano industriale quali evidenziati alle precedenti lettere b) e c).

2. La realizzazione delle condizioni di cui al comma 1 è rimessa all’attuazione di accordi di programma o di patti parasociali conclusi su iniziativa della Giunta regionale.

3. Alle medesime condizioni di cui al comma 1 è assoggettata la partecipazione regionale a nuove società aeroportuali che valgano a differenziare, in una logica di razionalizzazione e di specializzazione, le funzioni e le attività che attualmente fanno capo all’unica società di gestione.

4. Per gli apporti di capitale di cui ai commi 1 e 3 è prevista una spesa complessiva per gli anni 2006, 2007 e 2008 di euro 9 milioni.

5. Per l’anno 2006 si prevede, in termini di competenza e di cassa, uno stanziamento di euro 3 milioni nell’UPB 08042 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006.

6. Alla spesa di cui al comma 5 si fa fronte con riduzione di pari importo delle dotazioni finanziarie dell’UPB 09012 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006.

7. Per gli anni 2007 e 2008 si prevede, in termini di competenza, uno stanziamento di euro 3 milioni annui nell’UPB 08042 del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008.

8. Alla spesa di cui al comma 7 si fa fronte ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

9. In considerazione della necessità di garantire l’operatività dell’Aeroporto di Cuneo Levaldigi, la Giunta regionale è autorizzata, nelle more della definizione delle intese di cui al comma 2, ad investire in conto capitale in Geac S.p.A. o in una società di nuova costituzione che da Geac S.p.A. derivi l’attività di gestione aeroportuale, un importo massimo di euro 1.500.000,00 spesa da imputarsi allo stanziamento di cui al comma 5.

10. Non sono assoggettati ai limiti di cui al comma 1 i versamenti alle società di gestione aeroportuale dovuti per adempiere residui debiti di conferimento conseguenti alla sottoscrizione di aumenti di capitale autorizzati dall’articolo 26 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l’anno 2004).

11. L’articolo 26 della l.r. 9/2004 è abrogato.

Sezione VII.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ E ASSISTENZA

Art. 37
(Disposizioni finanziarie)

1. Per il completamento del nuovo ospedale di Asti, la Regione può anticipare all’ASL 19 il ricavato previsto dall’alienazione dell’ospedale civile di Asti e degli altri immobili dismessi dall’azienda medesima nei limiti dell’importo stimato di euro 19.967.391,00.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse finanziarie stanziate nell’UPB 28042 (Programmazione sanitaria Edilizia ed attrezzature sanitarie Titolo - II - spese di investimento) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006.

Art. 38
(Bonifica dell’ex miniera di amianto di Balangero)

1. Al fine di agevolare la prosecuzione dell’attività di bonifica dell’area dell’ex miniera di amianto di Balangero da parte della società allo scopo costituita, la Regione acquisisce la partecipazione attualmente detenuta da Finpiemonte S.p.A. nel capitale di RSA s.r.l..

2. La Giunta regionale è autorizzata ad acquisire la titolarità delle quote di capitale per un corrispettivo pari al loro valore nominale nonché ad esercitare sull’attività sociale un controllo di intensità pari a quello dalla stessa esercitato nei confronti dell’operato dei propri uffici.

3. L’ingresso nella compagine sociale si accompagna ad una revisione, d’intesa con gli altri soci, delle regole di funzionamento della società tale da renderle conformi al vincolo di direzione e coordinamento di cui al comma 1.

4. Allo scopo viene stanziata, nell’UPB 08042, la somma di euro 15.600,00 in termini di competenza e di cassa per l’anno finanziario 2006.

5. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dell’UPB 09012 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006.

Art. 39
(Installazione di strumenti di navigazione satellitare sui mezzi di soccorso)

1. Al fine di garantire la tempestività degli interventi in situazioni di emergenza medica la Regione Piemonte concede contributi per l’installazione di strumenti di navigazione satellitare sui mezzi di soccorso utilizzati sia dalle aziende sanitarie e ospedaliere, sia dalle associazioni convenzionate.

2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, individua i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al comma 1.

3. Agli oneri previsti dal presente articolo in euro 400.000,00 si fa fronte con la UPB 28042 (Programmazione sanitaria Edilizia ed attrezzature sanitarie - Titolo II - spese d’investimento).

4. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dell’UPB 09012 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006.

Art. 40
(Istituzione del Fondo regionale a sostegno delle vittime di pedofilia)

1. E’ istituito il “Fondo regionale a sostegno delle vittime di pedofilia” per far fronte agli oneri economici sopportati ai fini della tutela della dignità e dell’integrità psichica del soggetto che ha subito la violenza.

2. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono erogate nella forma di contributi al Comune di residenza del soggetto che ha subito la violenza.

3. I contributi di cui al comma 2 sono destinati a:

a) sostegno economico e finanziario delle famiglie all’interno delle quali si è verificato l’episodio di violenza e da cui, per effetto di provvedimento giudiziario, è stato allontanato il soggetto che provvede al mantenimento;

b) sostegno economico e finanziario delle famiglie che, al di fuori del caso di cui alla lettera a), dimostrano l’esigenza di cambiamento di residenza ai fini del recupero psico-fisico del minore.

4. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, individua le modalità di accesso ai contributi di cui al comma 2 e ne definisce la misura dell’erogazione.

5. Per l’istituzione del Fondo regionale a sostegno delle vittime di pedofilia viene stanziata nell’UPB 30011 (Politiche sociali Persona famiglia Personale socio-assistenziale - Titolo - I - spese correnti) la somma di euro 250.000,00 in termini di competenza e di cassa per l’anno finanziario 2006.

6. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dell’UPB 09011 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006.

Art. 41
(Istituzione della Fondazione per la ricerca sul mesotelioma pleurico)

1. La Regione Piemonte istituisce la “Fondazione per la ricerca sul mesotelioma pleurico”.

2. La sede della Fondazione è posta a Casale Monferrato (AL).

3. Alla Fondazione possono aderire i Ministeri competenti, gli Enti locali, le Università, gli Enti pubblici e quelli privati operanti nel settore della ricerca, i cittadini benefattori, gli Istituti di credito e le Fondazioni bancarie, le Associazioni di volontariato ed ogni altro soggetto interessato.

4. La Giunta regionale, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presenta alla commissione consiliare competente lo Statuto della Fondazione.

5. Per la costituzione della Fondazione è stanziata nella UPB 27021 (Sanità pubblica Prevenzione sanitaria Titolo - I - spese correnti) la somma di euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa per ciascuno degli anni finanziari 2006-2007-2008.

6. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dell’UPB 09011 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e per gli anni finanziari 2007-2008.

Sezione VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E AMBIENTE

Art. 42.
(Piano regionale per l’incentivazione della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e risparmio energetico nel settore agricolo, a supporto del PSR 2007-2013)

1. Al fine di realizzare un piano regionale per l’incentivazione della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e risparmio energetico nel settore agricolo, a supporto del PSR 2007-2013 è autorizzata la devoluzione delle economie realizzate dalla Regione Piemonte e non ancora utilizzate sulle precedenti assegnazioni dei limiti di impegno e delle successive annualità della legge 29 maggio 1982, n. 308 (Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l’esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.

2. La Giunta regionale adotta il piano regionale di cui al comma 1 in conformità agli indirizzi previsti dal Piano energetico-ambientale regionale, sentite le competenti commissioni consiliari.

Art. 43.
(Integrazione alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23)

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 8 della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79) sono aggiunti i seguenti:

“6 bis. La Regione concede contributi in conto interesse per interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili e di uso razionale dell’energia. Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi sono disciplinate con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

6 ter. La gestione finanziaria dei contributi di cui ai commi 5 e 6 bis è affidata a Finpiemonte s.p.a..

6 quater. All’onere derivante dall’applicazione del comma 6 bis si provvede con le risorse stanziate nell’UPB 22082 (Tutela ambientale gestione rifiuti Programmazione risparmio in materia energetica - Titolo - II - spese d’investimento) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006.".

Art. 44.
(Proroga dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione per gli scarichi di acque reflue domestiche)

1. Il termine di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2003, n. 6 (Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22), già modificato dall’articolo 11 della legge regionale 4 novembre 2004, n. 31 (Modifiche alla legge finanziaria per l’anno 2004 e provvedimenti di natura pluriennale), è prorogato sino al 30 giugno 2007. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 1° luglio 2005.

2. Il termine di cui all’articolo 2, comma 3, della l.r. 6/2003, già modificato dall’articolo 11 della l.r. 31/2004, è prorogato sino al 30 giugno 2008.

Sezione IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCORDI E INTESE DI PROGRAMMA

Art. 45
(Accordo di Programma per la realizzazione del progetto di ristrutturazione del complesso “Genisio”)

1. La Regione Piemonte, in accordo con il Comune di Pont Canavese e la Comunità Montana Valli Orco e Soana, stipula un Accordo di Programma per la realizzazione del progetto di ristrutturazione del complesso dell’ex area industriale Genisio, sito in Pont Canavese, al fine di creare un Centro di Eccellenza Artigiana (CEA).

2. All’Accordo di Programma possono aderire gli enti locali, le Università, le Associazioni di categoria, Enti pubblici o privati che abbiano interesse nello sviluppo del CEA di cui al comma 1.

3. Per l’anno 2006 sono stanziati euro 300.000,00 all’interno della UPB 08032 (Programmazione e statistica valorizzazione progetti prop. Atti progr. Negoziata Titolo - II - spese d’investimento), lo stesso importo è stanziato per gli anni successivi.

4. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dell’UPB 09012 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006.

Art. 46
(Intese istituzionali di programma.)

1. La Regione Piemonte stipula intese istituzionali di programma con le Province piemontesi aventi ad oggetto opere pubbliche ed interventi di sviluppo locale da individuare e disciplinare mediante accordi di programma con le amministrazioni provinciali e locali interessate.

2. Nell’ambito delle intese di cui al comma 1, tenuto conto delle priorità indicate dalle Province, la Giunta regionale prioritariamente autorizza il finanziamento di interventi e opere sostitutivi, modificativi e integrativi di altri interventi respinti in linea tecnica - con particolare riferimento a quelli proposti in luogo delle opere di accompagnamento delle opere olimpiche di Torino 2006 - che abbiano analoga capacità di favorire lo sviluppo locale.

Sezione X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA, LAVORO, COMMERCIO

Art. 47
(Fondo speciale)

1. Per far fronte alle conseguenze sociali della crisi che in Piemonte investe importanti settori industriali è istituito un Fondo speciale nella UPB 15091 (Formazione professionale lavoro Occupazione promozione sviluppo locale - Titolo - I - spese correnti) pari a euro 10.500.000,00 per l’anno 2006.

2. Il Fondo è destinato a favorire, in via sperimentale, anche a fine di prevenzione, interventi monetari integrativi del reddito e di prestazioni sociali rivolti a quelle persone che a causa dell’interruzione temporanea o definitiva del lavoro svolto alle dipendenze altrui o soggette ai contratti della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro), vengono a trovarsi al di sotto della soglia di reddito di euro 12.000,00 ISEE annui.

3. La Giunta regionale, entro e non oltre sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individua criteri e modalità sulla base dei quali tali contributi devono essere erogati ai soggetti aventi diritto.

4. La copertura finanziaria è assicurata mediante riduzione dell’UPB 09012 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006.

Art. 48
(Disposizioni in materia di cantieri di lavoro di enti locali per disoccupati)

1. La Regione eroga contributi agli enti locali che realizzano cantieri di lavoro di cui all’articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55 (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di enti locali) e successive modificazioni autorizzati per l’anno 2005 e per l’anno 2006 impiegando soggetti di età superiore ad anni 50 già utilizzati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 4 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2005).

2. I contributi sono erogati a copertura del novanta per cento della spesa a carico dell’ente, per la corresponsione dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 8, comma 1, della l.r. 55/1984 e successive modificazioni, spettante ai soggetti impiegati nei cantieri di cui al comma 1.

3. Alla spesa derivante dal presente articolo si fa fronte con le risorse stanziate nella UPB 15091 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006.

Art. 49
(Istituzione del Fondo regionale di sostegno al reddito degli esercenti)

1. E istituito il “Fondo regionale di sostegno al reddito degli esercenti” per lo svolgimento delle attività commerciali degli esercizi localizzati nei comuni di minori dimensioni.

2. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono erogate nella forma di contributi ai comuni aventi le seguenti caratteristiche:

a) popolazione non superiore ai 1000 abitanti;

b) popolazione superiore anche ai 1000 abitanti, ma composti morfologicamente da frazioni di minori dimensioni, isolate dal concentrico del paese e limitatamente alle frazioni stesse;

c) comuni montani o comunque disagiati dal collegamento viario e privi di collegamenti agevoli rispetto ai servizi commerciali fruibili;

d) con un unico esercizio commerciale.

3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce la misura e la modalità dell’intervento di cui al comma 2 e procede alla verifica delle condizioni di ammissione ai contributi.

4. Per l’istituzione del Fondo regionale di sostegno al reddito degli esercenti viene stanziata nell’UPB 17021 (Commercio e artigianato Tutela del consumatore Mercati - Titolo I - spese correnti) la somma di euro 500.000,00 in termini di competenza e di cassa per l’anno finanziario 2006.

5. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dell’UPB 09011 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006.

Sezione XI

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 50
(Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28)

1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), le parole: “salvo proroga fino ad un massimo di ulteriori anni tre per le grandi strutture di vendita ed anni due per le medie strutture di vendita, per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato”, sono sostituite dalle seguenti: “salvo proroga fino ad un massimo di ulteriori anni otto per le grandi strutture di vendita ed anni tre per le medie strutture di vendita, per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 28/1999 è inserito il seguente:

“1 bis. Nel caso in cui l’autorizzazione sia revocata a norma dell’articolo 5, comma 1, l’istanza può essere riproposta, nella sua formulazione originaria, qualora le opere necessarie a seguito delle prescrizioni indicate nell’autorizzazione commerciale, nell’autorizzazione urbanistica regionale e negli atti comunali di permesso a costruire, siano state, al momento della revoca, realizzate in tutto o nella misura dei due terzi del totale. In tal caso il Comune competente, accertato l’avvenuto completamento delle opere o la loro realizzazione in misura dei due terzi del totale, dichiara la decadenza della revoca, e l’autorizzazione e gli atti collegati riacquistano piena efficacia.”.

3. Nel Capo VII, dopo l’articolo 18 della l.r. 28/1999, è inserito il seguente:

“Art. 18 bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di credito al commercio)

1. La Regione tutela e promuove il commercio di prossimità in tutte le sue forme, negli ambiti comunali e sovracomunali di insediamento commerciale come individuati dagli indirizzi regionali di cui all’articolo 3 e nei distretti commerciali, definiti con deliberazione del Consiglio regionale con riferimento agli ambiti della programmazione regionale della rete distributiva, di cui ai citati indirizzi, ovvero a loro articolazioni o aggregazioni.

2. La promozione del commercio di cui al comma 1 è finalizzata alla valorizzazione ed al consolidamento delle attività commerciali, con particolare riferimento alla funzione di servizio di prossimità agli insediamenti abitativi, anche al fine della creazione di migliori condizioni di sicurezza nei medesimi.

3. La Regione promuove le produzioni tipiche, di qualità e di eccellenza del Piemonte direttamente e anche attraverso le piccole, medie e grandi strutture commerciali e le altre forme di commercio al dettaglio.

4. La Giunta regionale stabilisce con apposita deliberazione i criteri per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.".

Art. 51
(Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2002, n. 28)

1. All’articolo 11, comma 2, della legge regionale 20 novembre 2002, n. 28 (Ampliamento delle attività dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), a seguito del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Modifiche alla legge regionale istitutiva 13 aprile 1995, n. 60) le parole “31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: ”31 dicembre 2009".

Art. 52
(Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 2006, n. 4)

1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 4 (Sistema regionale per la ricerca e l’innovazione), le parole: “riconoscendo il ruolo delle università nel campo della ricerca e della didattica, assegna agli atenei”, sono sostituite dalle seguenti: “riconosce agli atenei”.

2. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 4/2006 è soppressa.

3. Il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 4/2006 è sostituito dal seguente:

“3. Il Comitato è composto dai seguenti soggetti:

a) il Presidente della Giunta regionale o l’Assessore regionale delegato;

b) un rappresentante della Compagnia di San Paolo;

c) un rappresentante della Fondazione CRT;

d) un rappresentante di Confindustria Piemonte;

e) un rappresentante di Federapi Piemonte;

f) un rappresentante delle Confederazioni artigiane;

g) un rappresentante di Unioncamere Piemonte;

h) un rappresentante dell’Associazione delle Fondazioni delle Casse di risparmio piemontesi;

i) rappresentanti di enti individuati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento in numero non superiore a venticinque.".

4. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 4/2006 è inserito il seguente:

“3 bis. Possono altresì far parte del Comitato, su designazione dei rispettivi enti, i seguenti soggetti:

a) un rappresentante dell’Università degli Studi di Torino;

b) un rappresentante del Politecnico di Torino;

c) un rappresentante dell’Università del Piemonte Orientale;

d) un rappresentante dell’Università di Scienze gastronomiche del Piemonte.".

5. Al comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 4/2006 le parole: comma 3, “lettera n)”, sono sostituite dalle seguenti: comma 3 “lettera i)”.

6. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 4/2006 le parole: “articolo 6, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j),” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 6, comma 3, lettere a), b), c), d), e) ed f),”.

7. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 4/2006 è inserito il seguente:

“2 bis. Partecipano al Comitato ristretto di cui al comma 1, qualora facciano parte anche del Comitato regionale per la ricerca e l’innovazione, i soggetti di cui all’articolo 6, comma 3 bis.”.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 53
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 aprile 2006

Mercedes Bresso

Allegato A







LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 191

Legge finanziaria per l’anno 2006.

- Presentato dalla Giunta regionale il 7 dicembre 2005.

- Assegnato alla I commissione in sede referente il 7 dicembre 2005.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla commissione referente il 23 marzo 2006 con relazione di Aldo Reschigna.

- Approvato in Aula il 12 aprile 2006, con emendamenti sul testo, con 32 voti favorevoli, 10 voti contrari e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Note all’articolo 8

- Il testo dell’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003) è il seguente:

“Art.30. (Norma finale)

1. A partire dall’esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell’articolo 8 della l.r. 7/2001, l’autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all’esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L’autorizzazione della spesa di cui al comma 1 puo’ disporre la riduzione o l’aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non puo’ prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.".

- Il testo dell’articolo 2 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell’analisi d’impatto della regolamentazione) è il seguente :

“Art. 2. (Abrogazione di leggi regionali)

1. Sono abrogate le leggi regionali elencate nell’allegato A alla presente legge.

2. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa assunti.

3. Restano fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali, non comprese nell’allegato alla presente legge, che si fossero comunque prodotti ai sensi dell’articolo 15 (Abrogazione delle leggi) delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il codice civile."


Nota all’articolo 9

- Il testo dell’articolo 6 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 11 (Misure straordinarie per i presidi ospedalieri Valdesi) come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente :

“Art. 6. (Gestione liquidatoria)

1. Per la definizione di tutti i rapporti attivi e passivi, di carattere contrattuale, finanziario e patrimoniale relativi ai periodi antecedenti la data di definitivo trasferimento dei beni e del personale alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, con esclusione dei debiti di natura fiscale e previdenziale non trasferibili a terzi di cui all’articolo 3, comma 7, la Giunta Regionale, nei termini di cui all’articolo 4, comma 2, nomina un commissario preposto alla gestione liquidatoria e determina le modalita’ per l’esercizio della funzione.

1 bis. In deroga al comma 1, al fine di ottimizzare il flusso delle risorse finanziarie, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare, direttamente con gli Istituti di credito interessati, convenzioni aventi per oggetto l’estinzione dei debiti della CIOV, individuati ai sensi del comma 3 dell’articolo 7.

2. Nel caso i debiti giuridicamente non trasferibili a terzi, di cui all’articolo 3, comma 8, eccedano il contributo di cui all’articolo 8, comma 2, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e a seguito di motivata e conforme richiesta della CIOV, potra’ autorizzare l’erogazione di ulteriori contributi straordinari a favore della commissione medesima.

3. Nel caso in cui l’esposizione debitoria cagioni spese eccedenti l’ammontare complessivamente determinato nella disposizione finanziaria di cui all’articolo 8, comma 3, il Consiglio regionale, sulla base della relazione di cui all’articolo 7, comma 3, lettera d), valuta la necessita’ di mettere a disposizione ulteriori fondi per il completamento della gestione liquidatoria e, nel caso, ne autorizza l’erogazione.".


Note all’articolo 10

- Il testo dell’articolo 1 della legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 (Disposizioni fiscali per l’acquisto delle benzine in territori regionali di confine), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :

“Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Piemonte, nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e statale, nelle more della piena attuazione dell’articolo 8, comma 3, dello Statuto, concede la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione a favore dei soggetti residenti nei comuni della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

2. La Giunta regionale con la deliberazione di cui all’articolo 4, comma 1, individua i contenuti tecnici ed i comuni di cui al comma 1.".

Il testo dell’articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2001, n. 9, come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente :

“Art. 3. (Disposizioni per la concessione dello sconto e dei rimborsi attinenti alle riduzioni di prezzo)

1. La Regione destina ai beneficiari di cui all’articolo 2 una quota di compartecipazione dell’accisa sui carburanti per autotrazione mediante la riduzione del loro prezzo alla pompa, nel rispetto del principio comunitario del ‘de minimis’ di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore.

2. L’acquisto dei carburanti, ai fini dello sconto, avviene esclusivamente presso gli impianti di distribuzione siti nel territorio dei comuni individuati dalla Giunta regionale."

Il testo dell’articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2001, n. 9, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :

“Art. 4. (Disposizioni attuative della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua:

a) i comuni del territorio regionale interessati alle disposizioni di cui all’articolo 1;

b) le modalità di fruizione delle agevolazioni, differenziate in ragione inversamente proporzionale alla distanza dei comuni dai confini nazionali con la Svizzera;

c) i limiti e i criteri per la concessione dell’agevolazione;

d) le modalità organizzative ed operative dei procedimenti di concessione delle agevolazioni;

e) le modalità organizzative ed operative dei procedimenti relativi ai rimborsi attinenti alle riduzioni dei prezzi di cui all’articolo 3;

f) le modalità organizzative delle strutture regionali di gestione della legge.

2. La Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 1, o con atto separato, definisce il procedimento per la gestione informatizzata dello sconto alla pompa dei carburanti, con l’utilizzo di identificativi collegati a banche dati.".


Note all’articolo 16

- Il testo dell’articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull’organizzazione degli uffici di comunicazione e sull’ordinamento del personale assegnato) è il seguente :

“Art. 1. (Uffici di comunicazione della Giunta e del Consiglio regionale)

1. Il Presidente, il Vice Presidente, gli Assessori della Giunta regionale, nonche’ il Presidente e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, si avvalgono, ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale), di specifiche unita’ organizzative denominate uffici di comunicazione, corrispondenti alle preesistenti segreterie particolari di cui all’articolo 9 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 e successive modificazioni.

2. Agli uffici di comunicazione compete esclusivamente il supporto per l’espletamento dell’attività istituzionale propria dei soggetti e delle strutture politiche individuate al comma precedente.

3. Le risorse finanziarie necessarie all’utilizzo del personale addetto agli uffici di cui ai commi 1 e 2 sono definite dalla Giunta regionale, ove necessario d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con riferimento alle dotazioni organiche determinate dalle normative vigenti per gli uffici medesimi. L’importo e’ determinato annualmente sulla base del costo effettivo del personale previsto in dotazione organica comprensivo del trattamento stipendiale fondamentale, degli oneri previdenziali, assistenziali a carico dell’ente, delle somme erogate con carattere di continuita’ e fissita’, nonché del trattamento economico accessorio e di fine rapporto, definito al 1° gennaio di ogni anno. L’importo risultante è incrementato di una percentuale corrispondente all’aumento della spesa globale per il personale regionale, ivi compreso quello non contrattualizzato, intercorso tra il gennaio dell’anno precedente e il gennaio dell’anno in corso, nonche’ del costo corrispondente ad un monte ore straordinarie computato in ragione del limite individuale previsto per l’anno 1998 per il personale dei medesimi uffici della Giunta regionale.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, il personale addetto agli uffici di comunicazione puo’ essere individuato tra dipendenti regionali, ovvero comandati da altre pubbliche amministrazioni. Con esclusione del personale comandato, per il quale si provvede con la determinazione di autorizzazione al comando stesso, il conferimento dell’incarico di responsabile o di componente dei predetti uffici avviene tramite la stipulazione di appositi contratti a tempo determinato di diritto privato e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo di durata dell’incarico. Il periodo di aspettativa e’ utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e di anzianità nonché ai fini della conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza. Il personale addetto agli uffici di cui ai commi 1 e 2 può essere altresì individuato tra il personale di società a partecipazione pubblica. In tal caso, le modalità di utilizzo e di rimborso della spesa, nell’ambito delle risorse di cui al comma 3, sono definite da apposita convenzione tra le parti.

4 bis. Il comma 4 si applica anche ai dipendenti regionali ai quali e’ conferito l’incarico di cui all’articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attivita’ di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni).

5. Fermo restando il limite di spesa di cui al comma 3 gli Uffici di comunicazione possono avvalersi, nei limiti massimi dei tre quinti di tale spesa, anche di personale esterno all’Amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il relativo trattamento economico viene stabilito in relazione alle prestazioni richieste.

5 bis. Il limite massimo dei tre quinti stabilito al comma 5 non si applica all’Ufficio di comunicazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale limitatamente alle quote di risorse finanziarie, assegnate ai Consiglieri segretari, risultanti dal riparto effettuato con deliberazione ai sensi del comma 7.

6. Sono fatti salvi rispetto al limite di spesa di cui al comma 3 gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione dell’istituto di sostituzione per maternità in applicazione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri); in tal caso la spesa necessaria per far luogo alla sostituzione viene imputata sui capitoli di spesa riferiti al personale regionale, ferma restando la possibilità di scelta tra la temporanea assegnazione di dipendenti regionali di qualifica funzionale non superiore all’8° ovvero al di fuori dell’amministrazione regionale prevedendo, in tal caso, un compenso equivalente al trattamento economico iniziale del primo livello al quale l’interessato può accedere in relazione al titolo di studio posseduto.

7. Con atto deliberativo della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono determinate, su proposta degli amministratori interessati, le modalità ed il numero delle unita’ di personale da acquisire, il responsabile dell’ufficio di comunicazione e le relative retribuzioni.

8. Il rapporto con i soggetti di cui ai commi 4 e 5 viene costituito con la sottoscrizione del contratto da parte del Presidente della Giunta regionale, del Vice Presidente, dell’Assessore e del Presidente del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza. Le direzioni regionali competenti in materia di personale forniscono il supporto tecnico necessario per la stipulazione e la gestione dei singoli contratti. Il rapporto puo’ essere risolto in qualsiasi momento e si risolve di diritto quando cessa dall’ufficio l’amministratore a supporto del quale il personale risulta essere assegnato.

8 bis. Le risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 3, sono incrementabili in misura sufficiente a garantire una somma corrispondente ad un monte ore complessivo di straordinari computato in ragione del limite individuale annuo 1999, per il personale addetto alla guida degli automezzi in dotazione ai componenti della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la remunerazione delle particolari condizioni di disagio proprie dell’attività svolta. In armonia con i principi di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), al personale sopra citato è corrisposta, per il periodo di svolgimento delle mansioni sopra indicate, un’indennità in dodici mensilità, sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario e per attività svolta in condizioni particolarmente disagiate. L’indennità viene fissata annualmente con provvedimento della Giunta regionale, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.".

- Il testo dell’articolo 15 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale) è il seguente :

“Art. 15. (Strutture della Presidenza della Giunta regionale)

1. Le Direzioni regionali della Presidenza della Giunta sono aggregate in un’unica area di coordinamento. Il direttore regionale cui e’ affidato il coordinamento di tale area assume la denominazione di Segretario generale della Giunta regionale e provvede, tra l’altro, alle funzioni di cui all’articolo 81, secondo comma dello Statuto per gli aspetti giuridico-amministrativi, nonche’, avvalendosi di apposita struttura ed ai fini della correttezza dell’azione amministrativa, provvede al controllo preventivo di legittimita’ delle proposte di deliberazione di competenza della Giunta regionale e dei decreti del Presidente della Giunta regionale.

2. L’incarico di direttore di cui al comma 1 si risolve di diritto quando cessa dall’ufficio il Presidente della Giunta regionale ed e’ revocabile in qualsiasi momento su richiesta del Presidente stesso.

3. Sono ricondotte, altresi’, alla Presidenza della Giunta le strutture speciali di cui alle lettere a), c) e d) dell’articolo 14, comma 1.

4. Il Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale provvede, tra l’altro, al raccordo politico-amministrativo tra il Presidente e le strutture della Giunta regionale nonche’ con gli organi consiliari e le relative strutture, con gli organi dello Stato e con gli altri Enti a carattere nazionale ed internazionale.

5. I responsabili dei Settori istituiti nell’ambito della struttura speciale “Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale” possono essere assunti con contratti di diritto privato a tempo determinato in analogia a quanto previsto dall’articolo 26 e dall’articolo 29, comma 2.

6. Il Presidente della Giunta regionale puo’ avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni e per il coordinamento delle stesse con quelle di altri organismi regionali, del supporto di professionalita’ esterne in numero non superiore a tre, scelte sulla base di rapporti fiduciari. Le modalita’ di utilizzo ed i rapporti con le strutture sono regolati da apposito disciplinare.".


Nota all’articolo 18

- Il testo dell’articolo 17 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale) è il seguente :

“Art. 17. (Competenze degli organi di direzione politica)

1. Nel rispetto delle scelte operate con gli atti di programmazione e di bilancio, agli organi di direzione politica, secondo le rispettive attribuzioni, competono:

a) la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, l’indicazione delle priorita’, l’emanazione periodica e comunque entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio delle direttive generali per l’azione amministrativa;

b) la quantificazione delle risorse finanziarie da destinare alle diverse finalita’;

c) l’assegnazione a ciascuna direzione regionale di una quota parte del bilancio dell’amministrazione, commisurata agli obiettivi ed ai programmi da realizzare;

d) la verifica di rispondenza dei risultati gestionali alle direttive generali impartite, sulla base delle valutazioni espresse dalla struttura di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d);

e) la definizione dei criteri per l’assegnazione di risorse a soggetti esterni, per il rilascio di autorizzazioni, licenze e altri analoghi provvedimenti nonche’ la definizione dei criteri per la determinazione dei termini dei procedimenti amministrativi;

f) la determinazione di tariffe, canoni e rette;

g) l’affidamento di incarichi di consulenza per le esigenze proprie degli organi regionali, secondo la disciplina vigente in materia;

h) l’emanazione degli atti straordinari e d’urgenza previsti dalle vigenti disposizioni e non espressamente demandati ai dirigenti dalla legge regionale;

i) l’emanazione di atti concernenti inchieste o indagini;

l) l’emanazione degli atti di nomina dei rappresentanti regionali in seno ad enti ed organismi esterni, nonche’ degli atti di nomina o di autorizzazione a dipendenti regionali per incarichi esterni all’amministrazione regionale;

m) la rappresentanza generale della Regione e la rappresentanza in giudizio dell’ente;

n) l’emanazione degli atti di controllo sugli enti dipendenti e su altri enti e organismi esterni alla Regione, se non espressamente demandati ai dirigenti dalla legge regionale;

o) l’emanazione di tutti gli altri provvedimenti che, ai sensi del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40 (Revisione dei controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle Regioni, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche ed integrazioni, sono assoggettati al controllo.".


Note all’articolo 24

- Il testo dell’articolo 4 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato) è il seguente :

“Art. 4. (Istituzione del Fondo)

1. E’ istituito il Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese, di seguito denominato Fondo, attraverso il quale la Regione sostiene le iniziative che rispondono ai criteri e ai requisiti fissati dal programma degli interventi di cui all’articolo 5.

2. Il Fondo viene alimentato dagli stanziamenti della Regione Piemonte, dagli interessi maturati sugli stanziamenti non utilizzati e dai rientri, per capitale ed interessi, delle somme anticipate per il finanziamento dei programmi di intervento.

3. Al Fondo possono confluire anche le disponibilità finanziarie assegnate alla Regione ai sensi di leggi statali e di regolamenti comunitari, per l’attuazione di programmi di intervento rivolti alle piccole imprese. Al Fondo possono confluire altresì contribuzioni di altri soggetti pubblici e privati, erogate per il medesimo scopo.

4. Il Fondo è articolato in apposite sezioni in corrispondenza alle differenti tipologie di intervento finanziate ai sensi della presente legge o di altre leggi regionali.

5. Il Fondo è istituito presso l’Istituto finanziario regionale Finpiemonte SpA.

6. Le risorse del Fondo costituiscono patrimonio della Regione e, nel caso del venire meno dei presupposti che ne determinano l’istituzione, le somme residue, comprensive degli eventuali crediti gestionali e dedotto unicamente quanto forma oggetto di impegni già formalmente assunti e perfezionati, devono essere restituite alla Regione che le utilizza per scopi di promozione e sviluppo delle piccole imprese.".

- Il testo dell’articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 è il seguente :

“Art. 5. (Programma degli interventi)

1. Per ciascuna sezione del Fondo di cui all’articolo 4, la Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria regionali maggiormente rappresentative, predispone il programma degli interventi da finanziare e lo trasmette al Consiglio regionale per il parere da esprimersi entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Trascorso tale termine il parere si intende acquisito favorevolmente.

2. Il citato programma individua e determina:

a) gli ambiti prioritari di intervento, riferiti sia a determinate situazioni territoriali, sia alle esigenze specifiche delle imprese operanti in particolari settori di attività;

b) le misure di agevolazione, ivi compresi i tassi di restituzione, nonché la determinazione dettagliata delle classi e delle tipologie degli investimenti ammissibili, per ciascuno degli ambiti di cui alla lettera a);

c) i criteri e le modalità per l’utilizzazione delle risorse disponibili;

d) gli indirizzi attuativi di intervento.".


Nota all’articolo 27

- Il testo dell’articolo 34 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l’anno 2004) è il seguente :

“Art. 34. (Autorizzazione di limiti di impegno per la realizzazione del programma degli interventi nel settore irriguo)

1. In sinergia al programma nazionale degli interventi nel settore idrico definito dall’articolo 4, comma 35, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 e di 5 milioni di euro dall’anno 2006 per interventi regionali di accompagnamento ovvero compartecipazione alle spese di progettazione e realizzazione delle opere del programma nazionale stesso, nonche’ di opere accessorie nel settore irriguo, ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di Agricoltura e Foreste) e successive modificazioni e dell’articolo 52 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d’irrigazione).

2. Coerentemente con le procedure previste dal programma nazionale degli interventi nel settore irriguo, la Giunta regionale con propri provvedimenti definisce le procedure di presentazione e selezione dei programmi da parte degli enti interessati, le modalita’ di finanziamento e la predisposizione del programma regionale degli interventi previsti al comma 1.

3. Le opere finanziate ai sensi del comma 1 sono inserite nel piano regionale per le attivita’ di bonifica e d’irrigazione di cui agli articoli 2 e 54 della l.r. 21/1999.".


Nota all’articolo 28

- Il testo dell’articolo 27 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente :

“Art. 27. (Esercizio della potestà regolamentare)

1. La Regione esercita la potestà regolamentare.

2. Nelle materie di competenza legislativa regionale la potestà regolamentare spetta alla Giunta regionale, secondo i principi e le modalità dettati dalla legge regionale, salvo nei casi in cui essa sia riservata dalla legge al Consiglio regionale.

3. Il Consiglio esercita la potestà regolamentare delegata alla Regione nelle materie di competenza esclusiva statale.

4. I regolamenti di attuazione e di esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea sono approvati dalla Giunta previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente.

5. Il Consiglio, nelle materie non riservate alla legge regionale dalla Costituzione o dallo Statuto, ha facoltà di autorizzare la Giunta ad adottare regolamenti di delegificazione. La legge che determina le norme generali regolatrici della materia individua quali disposizioni di legge sono abrogate, con effetto dall’entrata in vigore del regolamento. Le materie oggetto di legislazione concorrente non possono essere delegificate.

6. Nell’esercizio della potestà regolamentare la Regione rispetta l’autonomia normativa degli enti locali.

7. I regolamenti sono pubblicati entro dieci giorni dalla loro emanazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che, per ragioni d’urgenza, il regolamento stesso stabilisca un termine diverso.".


Note all’articolo 29

- Il testo dell’articolo 14 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 20 (Disciplina dei distretti dei vini e delle strade del vino del Piemonte. Modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 (Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino)) è il seguente :

“Art. 14. (Costituzione dell’Enoteca del Piemonte)

1. Le enoteche regionali si consorziano con atto pubblico per costituire l’ “Enoteca del Piemonte” avente lo scopo della promozione e della valorizzazione dei vini piemontesi a livello regionale, nazionale ed internazionale.

2. Possono aderire all’Enoteca del Piemonte le associazioni dei produttori vitivinicoli piemontesi riconosciute e i consorzi di tutela dei vini a DOC e a DOCG nonche’ istituzioni pubbliche o private interessate al settore vitivinicolo piemontese.

3. L’Enoteca del Piemonte si dota di un apposito statuto a norma del codice civile.

4. Le spese di costituzione e quelle relative alla sede sono finanziate dalla Regione.

5. Le spese di funzionamento sono finanziate dalla Regione e da altri enti locali per un periodo di cinque anni a partire dalla data di insediamento degli organi dell’Enoteca del Piemonte. La misura massima del contributo può essere del cento per cento per il primo anno. Per i successivi quattro anni tale misura è decrescente del venti per cento per ogni anno, secondo le seguenti percentuali: ottanta per cento nel secondo anno; sessantaquattro per cento nel terzo anno; cinquantadue per cento nel quarto anno; quarantadue per cento nel quinto anno.

6. L’Enoteca del Piemonte ha sede a Torino dove, tra l’altro, espone i vini a DOC e a DOCG del Piemonte e i prodotti enogastronomici piemontesi, con possibilita’ di istituire altre sedi distaccate in Italia e all’estero.

7. La Giunta regionale, sentiti i Presidenti delle enoteche, entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge, nomina un Commissario con l’incarico di promuovere la costituzione dell’Enoteca del Piemonte e di svolgere le funzioni connesse fino all’insediamento degli organi dell’Enoteca.

8. Al Commissario viene riconosciuto un emolumento ed il rimborso delle spese sostenute, comprese quelle per l’attivita’ di segreteria.".

- Il testo dell’articolo 11 della legge regionale 5 ottobre 2005, n. 14 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005 e disposizioni finanziarie per l’anno 2006) è il seguente :

“Art. 11. (Fideiussione nell’interesse del Consorzio Enoteca del Piemonte)

1. L’amministrazione regionale può concedere una garanzia fideiussoria per un prestito di durata massima quinquennale di 500.000,00 euro da contrarsi da parte del Consorzio “Enoteca del Piemonte” costituito ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 20 (Disciplina dei distretti dei vini e delle strade del vino del Piemonte. Modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 “Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino”).

2. Agli eventuali oneri si fa fronte con la disponibilità finanziaria dell’UPB 09012 del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i conseguenti provvedimenti ai sensi del Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R (Regolamento regionale di contabilità) (articolo 4 legge regionale 7/2001)).".


Note all’articolo 32

- Il testo dell’articolo 9 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ) è il seguente :

“Art. 9. (Accordi di programma)

1. La Regione, d’intesa con le province ed i comuni direttamente coinvolti, stipula con il Ministero dei trasporti e della navigazione accordi di programma di validita’ triennale per la definizione delle risorse trasferite per gli investimenti relativi al potenziamento delle reti nazionali e regionali.

2. La Regione stipula con le province ed i comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, accordi di programma di validita’ triennale per l’assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti, per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e per l’arredo di linea.

3. La stipula degli accordi di programma di cui al comma 2 costituisce approvazione regionale degli indirizzi e dei contenuti dei programmi dei servizi di trasporto pubblico e di investimento degli enti locali.

4. Nel caso di mancata stipula degli accordi di programma di cui al comma 2, la Regione provvede all’assegnazione delle risorse limitatamente alla parte relativa al finanziamento dei servizi minimi.

5. Le province stipulano accordi di programma di validita’ triennale con i comuni e le comunita’ montane interessate, per l’assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi urbani dei comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti e dei servizi in area a domanda debole.

6. Le risorse per gli investimenti, relativi al rinnovo ed al potenziamento del materiale rotabile per i servizi di competenza degli enti locali, sono attribuite, contestualmente alla stipulazione degli accordi di programma di cui al presente articolo, agli enti locali che le erogano secondo criteri e modalita’ stabiliti dalla Giunta regionale.".

- Il testo dell’articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 è il seguente :

“Art. 4. (Funzioni e compiti amministrativi della Regione. Strumenti di programmazione.)

1. La Regione esercita le seguenti funzioni che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale:

a) indirizzo, promozione, coordinamento e controllo di tutti i servizi di trasporto pubblico locale con particolare attenzione al servizio regionale al fine di garantire la necessaria integrazione tra le diverse modalità di trasporto;

b) programmazione della rete e dei servizi regionali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a);

c) amministrazione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, nonché dei servizi aerei ed elicotteristici, dei servizi lacuali del lago Maggiore.

2. La Regione svolge le funzioni di cui al comma 1 attraverso l’elaborazione del piano regionale dei trasporti e del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale.

3. Il piano regionale dei trasporti è lo strumento di indirizzo e di sintesi della politica regionale del settore, ed in conformità con le indicazioni del piano regionale di sviluppo:

a) fornisce contributo all’elaborazione del piano generale dei trasporti e costituisce lo strumento di indirizzo e coordinamento della pianificazione degli Enti locali;

b) delinea l’assetto delle infrastrutture e dei servizi regionali e li coordina con la rete delle comunicazioni internazionali, nazionali e locali;

c) individua i costi degli interventi e le priorità d’attuazione.

4. Il piano regionale dei trasporti è adottato dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali istituita ai sensi dell’articolo 6 della L.R. n. 34/1998. Il piano adottato è trasmesso al Consiglio regionale che lo approva con propria deliberazione.

5. Il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico definisce, d’intesa con gli Enti locali:

a) gli obiettivi di efficienza ed efficacia nella organizzazione e nella produzione dei servizi;

b) l’assetto quantitativo e qualitativo dei servizi minimi;

c) le risorse da destinare all’esercizio ed agli investimenti, specificando l’entità di quelle relative al trasporto ferroviario, la ripartizione tra servizi urbani ed extraurbani e quindi tra gli Enti soggetti di delega;

d) la politica tariffaria per l’integrazione e la promozione dei servizi;

e) le modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio pubblico;

f) il sistema di monitoraggio dei servizi;

g) la rete e l’organizzazione dei servizi regionali amministrati dalla Regione e gli indirizzi di programmazione dei servizi regionali delegati agli Enti locali.

6. Per l’acquisizione dell’intesa di cui al comma 5 il programma triennale è sottoposto all’esame della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

7. Il programma triennale è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente e previa consultazione delle organizzazioni sindacali confederali, delle associazioni delle aziende di trasporto e delle associazioni dei consumatori.

8. Per l’attuazione degli interventi di competenza regionale, la Giunta regionale predispone il programma di attuazione e spesa annuale e pluriennale, precisando l’ammontare dei finanziamenti e coordinandoli con quelli di altri soggetti erogatori di finanziamenti, pubblici e privati. Il programma è allegato al bilancio regionale di previsione.

9. Per l’espletamento delle funzioni inerenti i servizi ferroviari di cui al comma 1, lettera c), la Regione stipula, ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 422/1997 e secondo le indicazioni dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 422/1997, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 400/1999, accordi di programma con il Ministero dei trasporti con i quali sono stabiliti:

a) l’attribuzione delle risorse trasferite per l’esercizio dei servizi attualmente gestiti dalla società Ferrovie dello Stato S.p.A.;

b) i tempi e le modalità del subentro di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 422/1997, nonché i finanziamenti diretti al risanamento tecnico ed economico e le risorse per la gestione degli impianti e del servizio.

10. La Regione disciplina la gestione delle infrastrutture ferroviarie ad essa conferite con apposito regolamento e secondo le disposizioni previste dall’articolo 8 del D. Lgs. n. 422/1997, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 400/1999.

11. La Regione organizza i servizi di trasporto pubblico locale sui laghi oggetto di gestione governativa mediante apposite società, anche con la partecipazione degli Enti locali interessati, secondo quanto previsto all’articolo 29.

12. Tutte le altre funzioni e competenze sono conferite agli Enti locali individuati nei successivi articoli.".


Note all’articolo 36

- Il testo dell’articolo 6 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 6. (Bilancio pluriennale)

1. La Regione adotta ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale di previsione redatto in termini di competenza, di durata non inferiore a un triennio, e predisposto in coerenza con gli elementi e gli obiettivi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria e nel programma pluriennale di attivita’ e di spesa. Il bilancio pluriennale e’ allegato al bilancio annuale.

2. Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, ed espone separatamente:

a) l’andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale gia’ in vigore (Bilancio pluriennale a legislazione vigente);

b) le previsioni sull’andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel documento di programmazione economico-finanziaria (Bilancio pluriennale programmatico).

3. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico di esercizi futuri.

4. Il bilancio pluriennale e’ redatto per unita’ previsionali di entrata e di spesa; nell’ambito di quest’ultima, vengono evidenziati i trasferimenti correnti e di conto capitale verso province, comuni ed altri enti locali in conseguenza del conferimento di funzioni ai sensi della l. 59/1997, e dei conseguenti provvedimenti di attuazione.

5. Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese in esso contemplate ed e’ aggiornato annualmente.

6. Con il regolamento, sono approvati lo schema e i criteri per la formazione del bilancio pluriennale della Regione, e sono stabilite norme per coordinare l’ordinamento regionale e quello degli enti locali in materia di bilancio pluriennale.".

- Il testo dell’articolo 26 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l’anno 2004) è il seguente :

“Art. 26. (Sviluppo del sistema aeroportuale regionale)

1. Allo scopo di garantire la continuita’ operativa degli scali aeroportuali minori in vista del loro possibile rilancio nell’ambito del sistema aeroportuale regionale, la Giunta regionale e’ autorizzata a compiere, anche in deroga all’articolo 2 della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 31 (Autorizzazione alla dismissione di partecipazioni minoritarie regionali in societa’ per azioni), gli atti necessari a mantenere una partecipazione al capitale delle societa’ concessionarie non superiore al 20 per cento.

2. Per sostenere l’impegno finanziario di cui al comma 1, a tal fine necessario, proporzionalmente commisurato a quello sostenuto dai principali enti locali territoriali presenti nella compagine sociale, e’ stanziata nell’UPB 08042 (Programmazione e statistica - Rapporti con societa’ a partecipazione regionale - Titolo II - Spese d’investimento), la somma di 2 milioni di euro, in termini di competenza e di cassa, per l’anno finanziario 2004.

3. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dell’UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - Spese d’investimento) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004.".


Nota all’articolo 43

- Il testo dell’articolo 8 della della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :

“Art. 8. (Strumenti amministrativi e finanziari di politica energetica)

1. La Regione individua, tra gli strumenti prioritari di attuazione del piano regionale energetico-ambientale, gli accordi tra enti locali, nonche’ tra enti pubblici e soggetti privati, con particolare riguardo agli accordi volontari e agli strumenti di negoziazione previsti dall’articolo 2, comma 203, della l. 662/1996 e dalle altre leggi vigenti.

2. La Regione sostiene, come strumenti operativi di promozione della qualita’ ambientale, i sistemi di gestione ambientale, con particolare attenzione alla registrazione comunitaria di cui al Regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ed alla certificazione secondo gli standard internazionali IS0 14000.

3. E’ istituito, presso l’Istituto finanziario regionale - Finpiemonte, - un fondo rotativo per il credito agevolato, quale strumento finanziario di incentivazione finalizzato a sostenere interventi in materia energetica che rivestano particolare interesse pubblico, per contenuto innovativo, efficienza energetica e minore impatto ambientale in attuazione degli obiettivi del piano regionale energetico-ambientale e rispondente ai criteri e ai requisiti fissati dal programma delle azioni di cui all’articolo 6, comma 2.

4. Le caratteristiche e le modalita’ di funzionamento del fondo rotativo di cui al comma 3 sono disciplinate con apposito regolamento della Giunta regionale.

5. La Regione, anche attraverso la partecipazione a programmi comunitari o statali, concede, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera g), contributi per interventi di carattere dimostrativo o strategico anche ai fini della sperimentazione di tecnologie innovative in campo energetico.

6. Le modalita’ di concessione e di erogazione dei contributi di cui al comma 5 sono disciplinate con apposito provvedimento della Giunta regionale.".

6 bis. La Regione concede contributi in conto interesse per interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili e di uso razionale dell’energia. Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi sono disciplinate con provvedimento della Giunta regionale.

6 ter. La gestione finanziaria dei contributi di cui ai commi 5 e 6 bis è affidata a Finpiemonte.

6 quater. All’onere derivante dall’applicazione del comma 6 bis si provvede con le risorse stanziate nell’UPB 22082.".


Note all’articolo 44

- Il testo dell’articolo 2 della legge regionale 7 aprile 2003, n. 6 (Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22) è il seguente :

“Art. 2. (Inapplicabilita’ delle sanzioni amministrative per lo scarico di acque reflue domestiche senza autorizzazione non recapitanti in reti fognarie)

1. La sanzione amministrativa prevista dall’ articolo 54, comma 2, del d.lgs. 152/1999, per l’apertura o l’effettuazione dello scarico senza autorizzazione di acque reflue domestiche non recapitanti in reti fognarie non si applica ai titolari degli insediamenti civili di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili) e all’ articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque) che presentino la relativa istanza entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

2. Agli effetti delle disposizioni di cui al comma 1 si considerano valide le domande di autorizzazione comunque presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le autorita’ competenti provvedono al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con il ricorso alla forma dell’autorizzazione provvisoria di cui all’ articolo 15, comma 4, della l.r. 13/1990 per il conseguimento dei limiti di accettabilita’ e delle prescrizioni di legge.

4. Qualora la domanda di cui al comma 1 sia stata presentata nel termine ivi previsto, lo scarico puo’ essere provvisoriamente mantenuto in funzione fino all’adozione del provvedimento autorizzativo richiesto.

5. Sono fatte salve le eventuali proroghe dei termini previsti dalla legislazione nazionale vigente in materia che risultino piu’ favorevoli.":

- Il testo dell’articolo 11 della legge regionale 4 novembre 2004, n. 31 (Modifiche alla legge finanziaria per l’anno 2004 e provvedimenti di natura pluriennale) è il seguente :

“Art. 11.

1. Dopo l’ articolo 34 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente:

“ Art. 34 quater. (Proroga dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione per gli scarichi di acque reflue domestiche)

1. Il termine di cui all’ articolo 2, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2003, n. 6 (Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22) é prorogato sino al 30 giugno 2005 La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 12 ottobre 2004.

2. il termine di cui all’ articolo 2, comma 3, della l.r. 6/2003 é prorogato sino al 30 giugno 2006. “


Note all’articolo 48

- Il testo dell’articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55 (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di enti locali) è il seguente :

“Art. 2. (Soggetti e natura degli interventi)

1. I Comuni in forma singola o associata, loro Consorzi e le Comunita’ Montane nei quali si riscontri un particolare squilibrio tra l’offerta e la domanda di lavoro, con conseguente elevato tasso di disoccupazione, possono promuovere iniziative per l’impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati, dando priorita’ ai soggetti deboli sul mercato del lavoro individuati dalla delibera quadro di cui al successivo articolo 4.

2. Tali iniziative, attuate con l’apertura di cantieri di lavoro di cui all’articolo 1, saranno volte alla realizzazione di opere e servizi significativi di pubblica utilita’, non sostitutivi di attivita’ gia’ altrimenti svolte, non finalizzate a sopperire carenze di organici.

3. Gli oneri finanziari per le iniziative di cui al comma precedente sono a carico degli Enti locali proponenti, fatti salvi gli eventuali contributi di cui al successivo articolo 4.".

- Il testo dell’articolo dell’articolo 7 della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 4 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2005) è il seguente :

“Art. 7. (Disposizioni in materia di lavori socialmente utili)

1. La Regione, utilizzando risorse proprie ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell’articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144), eroga contributi, fino all’entità massima del settanta per cento delle somme stanziate nell’UPB 15091 (Formazione professionale lavoro Occupazione promozione sviluppo locale - Titolo I - spese correnti) del bilancio di previsione per l’anno 2005, e per la durata di almeno otto mesi a partire dal 1° gennaio 2005, a favore degli enti di cui all’articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo che sottoscrivono apposita convenzione con l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) al fine della corresponsione degli assegni ed oneri connessi a favore dei soggetti utilizzati.

2. La Regione può corrispondere i contributi di cui al comma 1, anche sotto forma di versamento delle somme all’INPS ad incremento di quelle già conferite al medesimo Istituto per effetto delle vigenti convenzioni riguardanti l’impiego del Fondo occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e non utilizzate alla data del 31 dicembre 2004.

3. Le Province erogano a favore degli Enti di cui al comma 1 un contributo non superiore al venti per cento del costo del progetto di cui al comma 1 utilizzando le somme già attribuite dalla Regione, nel corso dell’anno 2002, per la realizzazione di interventi di politica del lavoro volti alla stabilizzazione dei soggetti utilizzati in attività socialmente utili nel territorio provinciale, risultanti non spese alla data del 31 dicembre 2004.

4. I soggetti utilizzati nei progetti di lavori socialmente utili di cui al comma 1 possono essere inseriti, alla scadenza dei progetti medesimi, in cantieri di lavoro presentati dagli Enti locali ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55 (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di Enti locali) e secondo le modalità previste dalla deliberazione quadro della Giunta regionale di cui all’articolo 4 della legge stessa.

5. Per fare fronte ai contributi di cui al comma 1, è istituito un Fondo speciale nella UPB 15091 (Formazione professionale lavoro Occupazione promozione sviluppo locale - Titolo I - spese correnti) pari a 1.000.000,00 di euro per l’anno 2005.".

- Il testo dell’articolo 8 della legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55 (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di enti locali) è il seguente :

“Art. 8. (Trattamento economico dei lavoratori)

1. Ai lavoratori partecipanti ai cantieri di lavoro gli Enti gestori corrispondono una indennita’ giornaliera nella misura stabilita nella delibera del Consiglio Regionale di cui al comma 2° del precedente articolo 4.

1 bis. Quando il lavoratore e’ in infortunio l’Ente gestore corrisponde l’indennita’ anche per i giorni di infortunio, ivi compresi quelli festivi, per tutta la durata dell’infortunio e non oltre la durata del cantiere

2. Per quanto concerne il trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo si applicano le disposizioni della legge 6 agosto 1975, n. 418 e successive modificazioni e integrazioni, restando a carico dell’Ente promotore il relativo onere finanziario da detta legge gia’ previsto a carico del disciolto “Fondo per l’addestramento professionale dei lavoratori”.".


Note all’articolo 50

- Il testo dell’articolo 5 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5. (Efficacia e validita’ delle autorizzazioni)

1. L’apertura al pubblico conseguente al rilascio dell’autorizzazione per attivazione, ampliamento, variazione o aggiunta di settore merceologico, o comunque per altra fattispecie prevista dagli indirizzi e dai criteri di cui all’articolo 3 delle medie e grandi strutture di vendita, deve avvenire, pena la revoca del titolo, entro i termini previsti dall’articolo 22, comma 4 del d.lgs. 114/1998, salvo proroga fino ad un massimo di ulteriori anni otto per le grandi strutture di vendita ed anni tre per le medie strutture di vendita, per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato.

1 bis. Nel caso in cui l’autorizzazione sia revocata a norma dell’articolo 5, comma 1, l’istanza può essere riproposta, nella sua formulazione originaria, qualora le opere necessarie a seguito delle prescrizioni indicate nell’autorizzazione commerciale, nell’autorizzazione urbanistica regionale e negli atti comunali di permesso a costruire, siano state, al momento della revoca, realizzate in tutto o nella misura dei due terzi del totale. In tal caso il Comune competente, accertato l’avvenuto completamento delle opere o la loro realizzazione in misura dei due terzi del totale, dichiara la decadenza della revoca, e l’autorizzazione e gli atti collegati riacquistano piena efficacia.

2. I termini di cui al comma 1 sono sospesi in pendenza di procedimento giudiziario fino alla notifica alle parti della relativa sentenza passata in giudicato.

3. Qualora nei tempi stabiliti dai commi 1 e 2 la superficie di vendita sia realizzata in misura inferiore ai due terzi di quella autorizzata, il Comune revoca l’autorizzazione per la parte non realizzata, a condizione che siano comunque rispettate le norme della presente legge.

4. La revoca dell’autorizzazione per la parte non realizzata determina l’annullamento o la modifica dell’autorizzazione regionale prevista dall’articolo 26 della l.r. 56/1977, come da ultimo modificato dalla presente legge.

5. Il titolare di un’autorizzazione commerciale il cui esercizio sia organizzato in piu’ reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di servizio impiegate, puo’ affidare tali reparti a terzi, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del d.lgs. 114/1998, perche’ li gestiscano in proprio, previa comunicazione al Comune competente per territorio, per la durata contrattualmente convenuta.

6. Il divieto di esercitare, congiuntamente nello stesso locale, l’attivita’ di vendita all’ingrosso e al dettaglio previsto dall’articolo 26, comma 2 del d.lgs. 114/1998, non opera per la vendita di:

a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e l’artigianato;

b) materiale elettrico;

c) colori e vernici, carte da parati;

d) ferramenta ed utensileria;

e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;

f) articoli da riscaldamento;

g) strumenti scientifici e di misura;

h) macchine per ufficio e relativi accessori;

i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;

l) combustibili;

m) materiale per edilizia;

n) legnami.".


Nota all’articolo 51

- Il testo dell’articolo 11 della legge regionale 20 novembre 2002, n. 28 (Ampliamento delle attività dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 11. (Norme transitorie e finali)

1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, provvede alla ricognizione delle funzioni trasferite ai sensi dell’articolo 1, comma 2 e del personale assegnato alla Direzione regionale servizi tecnici di prevenzione; provvede inoltre a fissare la data di effettiva decorrenza dell’esercizio delle funzioni trasferite nonche’ la data dell’effettivo trasferimento della dotazione strumentale e finanziaria della Direzione regionale servizi tecnici di prevenzione. Con lo stesso provvedimento, la Giunta regionale provvede a formulare specifiche linee guida per lo svolgimento delle attivita’. Nei medesimi tempi si provvede, ai sensi dell’ articolo 10, comma 2 della l.r. 51/1997, alla soppressione della Direzione regionale servizi tecnici di prevenzione.

2. Con decorrenza dalla data di esercizio delle funzioni trasferite, la Giunta regionale assegna funzionalmente all’ARPA il personale della Direzione regionale dei servizi tecnici di prevenzione. Per tutta la durata dell’assegnazione funzionale gli oneri diretti e riflessi relativi a tale personale sono a carico della Regione. Entro il 31 dicembre 2009, il personale stesso, qualora non abbia gia’ in precedenza espresso opzione per il trasferimento definitivo all’ARPA, ha facolta’ di richiedere la permanenza nei ruoli regionali. Al personale trasferito definitivamente in ARPA si applicano i principi di garanzia sulla conservazione del trattamento giuridico, economico, previdenziale e pensionistico in godimento, stabiliti dalla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali). Nei dodici mesi successivi alla data di esercizio delle funzioni trasferite, il personale degli enti strumentali regionali e dei consorzi a partecipazione regionale, impiegato nell’esercizio delle funzioni tecniche oggetto del presente trasferimento, puo’ richiedere di essere assegnato all’ARPA in posizione di pari profilo professionale tenuto conto delle disposizioni contenute, in materia, nei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanita’ vigenti. La data di decorrenza dell’effettivo trasferimento all’ARPA di tale ultimo personale e’ stabilita con successivo provvedimento della Giunta regionale.

3. Alla data individuata al comma 1, sono resi disponibili all’ARPA, in conformita’ con i principi individuati all’articolo 12, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r. 34/1998, i beni mobili e immobili nonche’ le attrezzature della Direzione regionale dei servizi tecnici di prevenzione strumentali all’esercizio delle funzioni trasferite.

4. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il comitato regionale di indirizzo di cui all’ articolo 14 della l.r. 60/1995, apporta le necessarie modifiche allo statuto dell’ARPA.

5. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla nomina del direttore generale scelto tra persone in possesso dei requisiti di cui all’ articolo 5, comma 1 della l.r. 60/1995. Gli effetti giuridici ed economici della nomina decorrono dalla data individuata nel provvedimento regionale di nomina, con contestuale cessazione dall’incarico del Direttore generale in carica.

6. Entro centottanta giorni dalla data di effettiva decorrenza della nomina di cui al comma 5, il direttore generale adegua il regolamento dell’ARPA.

7. L’ARPA subentra alla Regione Piemonte in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alle competenze della direzione regionale dei servizi tecnici di prevenzione, ivi compresi i rapporti contrattuali e i rapporti di lavoro a tempo determinato.

8. Sino all’adeguamento di cui al comma 6, permangono le strutture organizzative nonche’ le relative funzioni dirigenziali cosi’ come individuate dalle l.r. 60/1995 e 51/1997.".


Note all’articolo 52

- Il testo dell’articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 4 (Sistema regionale per la ricerca e l’innovazione), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2. (Obiettivi)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione Piemonte, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile e nel rispetto degli indirizzi comunitari a sostegno della società della conoscenza, persegue i seguenti obiettivi:

a) la promozione della ricerca e dell’innovazione attraverso le seguenti azioni:

1) contribuire alla promozione della ricerca e dell’innovazione in campo scientifico, tecnologico ed umanistico;

2) favorire la creazione di opportunità di finanziamenti per la ricerca;

3) promuovere l’attrattività della Regione Piemonte nei confronti di studenti, studiosi e ricercatori italiani, europei ed extracomunitari, in particolare dei ricercatori italiani operanti all’estero;

4) favorire gli investimenti in capitale umano e sostenere la formazione dei giovani ricercatori;

5) sostenere il trasferimento tecnologico e tutelare la conoscenza;

6) promuovere il sistema della ricerca piemontese nell’ambito della ricerca europea valorizzando le collaborazioni internazionali;

b) le modalità di consolidamento del sistema della ricerca attraverso le seguenti azioni:

1) favorire lo svolgimento delle molteplici competenze presenti sul territorio regionale anche con l’obiettivo di realizzare una rete tra le realtà della ricerca e il sistema produttivo;

2) realizzare infrastrutture immateriali intese come reti di formazione del sapere che costituiscano elementi di organizzazione e di supporto alle attività;

3) sostenere interventi in materia di ricerca e innovazione in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale ed europea, coerentemente con accordi ed iniziative a carattere nazionale ed interregionale, tenendo conto della specificità regionale;

4) favorire, incrementare e consolidare la competitività del sistema territoriale piemontese selezionando progetti innovativi e buone pratiche;

5) promuovere l’interazione tra i soggetti operanti nel sistema;

6) sviluppare una più stretta integrazione tra ricerca di base e ricerca applicata;

7) sostenere azioni che coniugano ricerca, trasferimento tecnologico e alta formazione in particolare per quanto riguarda gli investimenti ritenuti strategici;

8) favorire, incrementare e sostenere le azioni di progettazione e tutela della proprietà intellettuale, ed in particolare gli interventi destinati al trasferimento tecnologico a favore delle piccole e medie imprese;

9) integrare le politiche regionali di settore e le risorse, strumentali e finanziarie, pubbliche e private;

10) favorire l’integrazione della ricerca e innovazione nelle politiche di settore, sviluppando la convergenza di ambiti disciplinari differenti;

c) la valutazione sistematica degli effetti attraverso le seguenti azioni:

1) promuovere a tutti i livelli l’adozione di criteri e metodi di valutazione oggettivi e internazionalmente accettati;

2) adottare criteri e metodi di verifica dei risultati ottenuti;

3) promuovere, sostenere e divulgare la cultura della ricerca, favorire la conoscenza dei programmi, delle attività e opportunità, dei risultati conseguiti.

2. La Regione, nel rispetto dei principi di cui all’ articolo 33 della Costituzione, riconosce agli atenei un ruolo centrale nello sviluppo della ricerca di alta qualità, anche favorendo la creazione di poli specialistici e multidisciplinari della ricerca.".

- Il testo dell’articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 4 (Sistema regionale per la ricerca e l’innovazione), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3. (Sistema regionale della ricerca)

1.Concorrono allo sviluppo del sistema regionale della ricerca i soggetti pubblici e privati che abbiano come finalità l’attuazione di programmi per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico al sistema produttivo; concorrono inoltre allo sviluppo del sistema:

a) le organizzazioni economiche e sociali di categoria;

b) le fondazioni culturali;

c) le fondazioni di origine bancaria e gli istituti bancari;

d) le autonomie locali e funzionali;

e) le Aziende sanitarie regionali;

f) il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (CREL);

2. I soggetti di cui al comma 1 sono considerati componenti del sistema a condizione che abbiano una stabile organizzazione sul territorio regionale.".

- Il testo dell’articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 4 (Sistema regionale per la ricerca e l’innovazione), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 6. (Comitato regionale per la ricerca e l’innovazione)

1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge è istituito il Comitato regionale per la ricerca e l’innovazione, quale organismo di raccordo, consultazione e partecipazione della comunità regionale.

2. Al Comitato compete:

a) concorrere all’elaborazione delle linee generali di intervento di cui all’articolo 4;

b) contribuire alla definizione del programma triennale della ricerca di cui all’articolo 5;

c) favorire la collaborazione e l’interazione fra i soggetti che operano nell’ambito del sistema regionale della ricerca di cui all’articolo 3.

3. Il Comitato è composto dai seguenti soggetti:

a) il Presidente della Giunta regionale o l’Assessore regionale delegato;

b) un rappresentante della Compagnia di San Paolo;

c) un rappresentante della Fondazione CRT;

d) un rappresentante di Confindustria Piemonte;

e) un rappresentante di Federapi Piemonte;

f) un rappresentante delle Confederazioni artigiane;

g) un rappresentante di Unioncamere Piemonte;

h) un rappresentante dell’Associazione delle Fondazioni delle Casse di risparmio piemontesi;

i) rappresentanti di enti individuati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento in numero non superiore a venticinque.

3 bis. Possono altresì far parte del Comitato, su designazione dei rispettivi enti, i seguenti soggetti:

a) un rappresentante dell’Università degli Studi di Torino;

b) un rappresentante del Politecnico di Torino;

c) un rappresentante dell’Università del Piemonte Orientale;

d) un rappresentante dell’Università di Scienze gastronomiche del Piemonte.

4. Gli enti di cui al comma 3, lettera i) sono individuati dalla Giunta regionale in modo da garantire la partecipazione, anche a rotazione:

a) delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali;

b) delle associazioni maggiormente rappresentative del terzo settore ed ambientaliste;

c) dei parchi scientifici e tecnologici piemontesi in forma associata;

d) degli enti di ricerca pubblici e privati di maggiore rilevanza, anche tenendo conto della loro articolazione sul territorio nazionale;

e) delle fondazioni culturali piemontesi più prestigiose che operano nel campo della ricerca e dell’innovazione;

f) delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;

g) delle associazioni maggiormente rappresentative dell’istruzione superiore;

h) delle associazioni maggiormente rappresentative del commercio e dell’agricoltura.

5. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa designazione del rispettivo ente o associazione rappresentativa e rimangono in carica per la durata della legislatura e comunque fino al rinnovo dell’organismo.

6. Possono comunque partecipare alle sedute del Comitato rappresentanti dell’Unione europea e del Governo italiano designati dagli organi competenti in materia di ricerca e di innovazione.

7. Il Comitato si avvale della consulenza della Commissione scientifica di cui all’articolo 8.

8. Il Comitato disciplina, con proprio regolamento, le modalità di organizzazione e funzionamento.

9. Il Comitato riferisce annualmente sul proprio operato alla Commissione consiliare competente.

10. La presidenza del Comitato nonché del Comitato ristretto di cui all’articolo 7 spettano al Presidente della Giunta regionale o all’Assessore delegato. Il Presidente, in relazione alle tematiche da trattare, può disporre la partecipazione di ulteriori componenti provenienti dall’amministrazione regionale.".

- Il testo dell’articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 4 (Sistema regionale per la ricerca e l’innovazione),

come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente :

“Art. 7. (Comitato ristretto)

1. Organo esecutivo del Comitato di cui all’articolo 6 è il Comitato ristretto.

2. Il Comitato ristretto è composto dai rappresentanti indicati nell’ articolo 6, comma 3, lettere a), b), c), d), e) ed f),da un rappresentante tra quelli designati dagli enti di ricerca pubblici individuabili in base all’articolo 6, comma 4, lettera d), e da un rappresentante tra quelli designati dalle organizzazioni individuabili in base all’articolo 6, comma 4, lettere f), g) e h), cooptati a rotazione dal Presidente del Comitato ristretto.

2 bis. Partecipano al Comitato ristretto di cui al comma 1, qualora facciano parte anche del Comitato regionale per la ricerca e l’innovazione, i soggetti di cui all’articolo 6, comma 3 bis.

3. Il Comitato ristretto formula le proposte di cui all’articolo 6 comma 2, lettere a) e b) e le illustra al Comitato regionale per la ricerca e l’innovazione che le sottopone alla Giunta regionale.".


Note all’articolo 53

- Il testo dell’articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall’approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.