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Bollettino Ufficiale n. 17 del 27 / 04 / 2006
Deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2006, n. 42-2473
Criteri per lesecuzione dei trattamenti anticrittogamici con mezzi aerei su vite. Campagna aeragricola 2006
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
di approvare, ai sensi del D. Lgs n. 194 del 17 marzo 1995, i criteri per lesecuzione dei trattamenti anticrittogamici con mezzi aerei nella campagna 2006:
1 - limitatamente alla coltura della vite;
2 - fino e non oltre il 31 agosto 2006 e comunque nel rispetto del periodo di carenza degli anticrittogamici impiegati;
3 - esclusivamente per la difesa dalle crittogame (Peronospora ed Oidio);
4 - impiegando formulati registrati ad hoc;
5 - nel rispetto delle prescrizioni di cui allallegato A, che fa parte integrante della presente deliberazione e, per quanto non ivi esplicitamente previsto, degli indirizzi generali di riferimento di cui alla circolare del Ministero della Sanità del 19 luglio 1984, n. 55, fatta eccezione, per particolari condizioni di ambiente, a quanto indicato alla lettera c) del capitolo 1-2.
Lautorizzazione allesecuzione dei trattamenti con mezzi aerei sulla vite verrà rilasciata con successiva determinazione dirigenziale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n.8/R/2002.
Contro la presente deliberazione è possibile ricorrere davanti al T.A.R entro 60 gg dalla pubblicazione.
(omissis)
Allegato
MODALITA E PRESCRIZIONI PER I TRATTAMENTI CON MEZZI AEREI SULLA VITE
1) La richiesta di autorizzazione, agli atti del Settore Fitosanitario regionale, deve essere completata dalla seguente documentazione:
a) coltura ed avversità;
b) indicazione dei prodotti fitosanitari da usare per i trattamenti, i quali devono risultare registrati per limpiego con mezzo aereo;
c) epoche dimpiego (ipotesi di calendario dei trattamenti);
d) località interessate (Comuni) e relative superfici da sottoporre ai trattamenti;
e) elenco delle basi operative ed indicazione delle generalità e del recapito degli addetti alle basi;
f) planimetria degli appezzamenti da trattare, in scala idonea 1:10000 o 1:5000 o più dettagliata riportante lindicazione delle zone di rispetto previste dallart. 21, comma 3, del D.L.gs.11 maggio 1999, n.152;
g) relazione tecnica ambientale, sottoscritta dal presidente del Consorzio aeragricolo, che descriva:
- la presenza di eventuali zone sensibili (abitazioni, allevamenti di bestiame, di api, di pesci, ecc., strade aperte al traffico);
- la valutazione complessiva della compatibilità dei prodotti fitosanitari con le colture praticate nel comprensorio di competenza;
- la situazione climatica ed anemologica nonchè le principali caratteristiche orografiche del comprensorio di competenza.
2) La stessa documentazione, unita a copia della domanda, deve essere inviata anche allAzienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio, al fine di consentire alla stessa leffettuazione dei relativi controlli ed al Dipartimento ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) competente per territorio.
3) LAssessorato Regionale allAgricoltura, Settore Fitosanitario regionale, provvede ad inoltrare le autorizzazioni, rilasciate con determina dirigenziale, agli operatori interessati ed alle Aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio ed al Dipartimento ARPA competente per territorio.
4) Le Aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio sono incaricate della sorveglianza delle operazioni e dellesatta osservanza da parte degli operatori delle disposizioni impartite con la presente deliberazione.
5) Prima di dare inizio ai trattamenti della campagna 2006, gli Eliconsorzi aeragricoli devono produrre dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà rilasciata dal pilota del mezzo aereo da inviare al Settore Fitosanitario regionale, alle Aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio ed al Dipartimento ARPA competente per territorio dalla quale risulti che ha provveduto ad eseguire unaccurata ricognizione del territorio da trattare, al fine di accertare:
a) la sicurezza delle persone, degli animali dazienda, dei beni pubblici e privati, dei corsi dacqua, delle zone sensibili in generale;
b) leventuale presenza di ostacoli al volo (antenne, cavi, pali, ecc.);
c) leventuale presenza di piante isolate o limitate colture diverse allinterno del territorio o monocoltura da trattare.
6) Gli operatori interessati devono, ogni volta e tempestivamente, comunicare il giorno e lora di inizio degli interventi con mezzi aerei alle singole Aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio, a mezzo telegramma, ed allAssessorato Regionale allAgricoltura a mezzo lettera. I casi di rinvio dei trattamenti devono, altresì, essere comunicati immediatamente allAzienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio secondo modalità preventivamente concordate.
7) Gli operatori devono provvedere ad inviare ai Sindaci dei Comuni interessati ai trattamenti un congruo numero di manifesti indicanti il periodo in cui sono previsti gli interventi aerei, le zone sorvolate, i fitofarmaci che verranno utilizzati (specificando il nome commerciale, il principio attivo, le dosi di impiego, il periodo di carenza e la classe tossicologica), nonchè lintervallo di inagibilità degli appezzamenti per la durata di 48 ore. Le stesse indicazioni con la data esatta di ogni intervento devono essere riportate anche su manifesti che, a cura degli operatori, devono essere affissi tempestivamente ed in numero adeguato nelle zone interessate al trattamento con mezzi aerei.
8) Gli addetti alle basi, delegati dal titolare dellautorizzazione ai trattamenti antiparassitari con mezzi aerei, devono essere sempre presenti durante le operazioni nelle basi loro assegnate.
9) Durante i trattamenti è vietato ai mezzi aerei il sorvolo dei centri abitati, intendendosi per tali quelli indicati dallart. 3, comma 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. In ogni caso il sorvolo delle vie di comunicazione e dei corsi dacqua, con ugelli chiusi, deve avvenire intersecando gli stessi nel tratto più breve.
10) Al fine di ridurre gli effetti di deriva devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
a) deve essere garantita dal Consorzio la perfetta efficienza delle attrezzature impiegate nelle irrorazioni;
b) il diametro delle particelle delle miscele irrorate non deve essere inferiore ai 100 micron, evitando nebbie con gocce ad ultra basso volume;
c) i trattamenti devono essere eseguiti in assenza di vento;
d) i trattamenti devono essere eseguiti in modo che il pilota possa fruire di mezzi idonei a terra (contrassegni di confine, zone di rispetto, indicazioni di direzione di volo e simili) che gli consentano di operare nel modo migliore;
e) la distribuzione dei prodotti fitosanitari deve avvenire con traiettorie di volo alle minime altezze e velocità compatibili con la sicurezza del volo e lefficienza del trattamento;
f) gli appezzamenti da trattare devono essere sufficientemente estesi in relazione alle specifiche e particolari situazioni territoriali.
11) Nellesecuzione dei trattamenti devono essere tutelate le zone di rispetto previste dallart. 21, comma 3, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, nonchè le altre zone sensibili, quali abitazioni, allevamenti di bestiame, di api, di pesci, ecc., strade aperte al traffico, ecc.
12) Le ditte esercenti i mezzi aerei devono essere in possesso del disciplinare di lavoro aereo ed in regola con le norme di sicurezza del Ministero dei Trasporti ed i piloti in possesso di tutte le abilitazioni necessarie per lattività.
13) I Consorzi aeragricoli che trattano vigneti aderenti al Piano di sviluppo rurale 2000-2006 del REG (CE) N. 1257/99 Azione F1, devono rispettare i disciplinari di produzione e le indicazioni fornite dalla Struttura pubblica tecnica coordinata dalla Direzione regionale Sviluppo dellAgricoltura, nonchè operare in stretto raccordo con i Soggetti erogatori di assistenza tecnica privata, di cui alla D.G.R. n. 77-1961 del 7 gennaio 2001, ai quali devono essere comunicati tempestivamente le date dei trattamenti, i prodotti e le dosi impiegati, al fine di consentire ai viticoltori di aggiornare con regolarità la scheda dei trattamenti.
14) E necessario inoltre adempiere al disposto dellart. 42, comma 3, del D.P.R. n. 290, del 23 aprile 2001, relativamente alla conservazione delle fatture dacquisto dei prodotti fitosanitari alla tenuta e compilazione del registro dei trattamenti.
15) Nei casi di inadempienza alle sopracitate disposizioni i trattamenti non possono essere effettuati. Tale sospensione, che in caso di continuità dellinadempienza sarà notificata dallAutorità locale, decadrà con il ripristino dellosservanza delle presenti istruzioni tecniche operative.
Su segnalazione dellAutorità locale, in casi di gravi o reiterate inadempienze, lAmministrazione Regionale provvederà alla revoca dellautorizzazione.
16) Per quanto non esplicitamente previsto nelle suesposte prescrizioni vanno rispettati gli indirizzi generali di riferimento di cui alla circolare del Ministero della Sanità 19 luglio 1984, n. 55.