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Bollettino Ufficiale n. 17 del 27 / 04 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Acea Electrabel Produzione S.P.A. - Roma

Decreto di occupazione temporanea d’urgenza di immobili siti in Comune di Leinì

Il Prefetto della Provincia di Torino Prot. n. 0002704/06 - 1/23/2 Servo Amm.ne - Servizi Generali

Visto il progetto della Piemonte Energia S.r.l., con sede in Milano via Correggio n. 9, per la costruzione e l’esercizio di un impianto di energia elettrica a ciclo combinato della potenza di circa 380 MW elettrici, da ubicare nel Comune di Leinì, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’esercizio dello stesso;

Vista l’istanza con la quale la Piemonte Energia S.r.l. ha chiesto, su indicazione del Ministero delle Attività Produttive, il deposito del suddetto progetto presso la Prefettura di Torino;

Vista la propria nota n. 03004183/1/1/0 del 6.2.2004 con la quale questa Prefettura ha restituito alla Piemonte Energia S.r.l. la documentazione in argomento depositata a decorrere dal 31 ottobre 2003;

Visto il Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 55/04/2004 del 21.4.2004 con il quale è stata autorizzata la costruzione dell’impianto sopraccitato nonché l’esercizio dello stesso;

Considerato che tale approvazione equivale, a norma dell’ art. 1 della Legge 9 aprile 2002, n. 55, a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori sopramenzionati;

Visto il Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 55/04/2004 del 29.4.2004 con il quale sono state rettificate alcune prescrizioni impartite con il provvedimento del 21.4.2004 relativamente ai seguenti argomenti:

- Monitoraggio della qualità dell’aria;

- Sistemazione paesaggistica e vegetazionale del sito di centrale e delle aree adiacenti;

- Interventi di compensazione ambientale;

Visto l’atto notarile in data 27 settembre 2005 con il quale la Piemonte Energia S.r.l. è stata incorporata, per fusione, alla società Aceaelectrabel Produzione S.p.A., con sede in Roma piazzale Ostiense n. 2;

Vista l’istanza in data 27.2.2006 con cui la società Aceaelectrabel Produzione S.p.A., chiede di occupare, in via temporanea, gli immobili siti nel Comune di Leinì identificati negli elenchi e nei Piani Particellari allegati all’istanza medesima, occorrenti per la realizzazione di un impianto di energia elettrica a ciclo combinato della potenza di circa 380 MW elettrici, da ubicare nel Comune di Leinì, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’esercizio dello stesso;

Considerato che la dichiarazione di pubblica utilità ha una data antecedente al 31 dicembre 2004 e che ai sensi dell’art. 57-bis del D.Lvo 27 dicembre 2004, n. 330 la competenza all’emanazione dei provvedimenti espropriativi è attribuita alla Prefettura;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, così come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;

Vista la Legge 9 aprile 2002, n. 55 recante le misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale;

Vista la Legge 27 ottobre 2003 n. 290 recante le disposizioni per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica;

Visto il D.Lgvo 27 dicembre 2004, n. 330 recante le integrazioni al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 in materia di ‘espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

decreta

E’ autorizzata, a favore della società Aceaelectrabel Produzione S.p.A. l’occupazione temporanea d’urgenza, sino al 31 dicembre 2006, termine stabilito dal Decreto n. 55/04/2004 del 21.4.2004 del Ministero delle Attività Produttive, degli immobili siti in Comune di Leinì identificati nell’unito elenco e piano particellare che fanno parte integrante del presente Decreto, occorrenti per l’esecuzione delle opere sopra indicate.

Per dette occupazioni sarà corrisposto ai proprietari ed agli aventi diritto un indennizzo che verrà determinato successivamente ai sensi delle leggi vigenti.

Il presente decreto che perderà efficacia qualora l’occupazione non avvenga entro 3 mesi dalla emanazione, dovrà essere notificato a cura e spese dell’ente autorizzato all’occupazione d’urgenza degli immobili di cui all’allegato elenco, alle ditte proprietarie dei beni immobili stessi, a termine di legge.

Contro il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi abbia interesse entro il termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto, o in alternativa in primo grado ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto stesso.

Torino, 10 marzo 2006