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Bollettino Ufficiale n. 17 del 27 / 04 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comunità Montana Valli Orco e Soana - Locana (Torino)

Decreto sindacale di approvazione Accordo di Programma tra il Comune di Valprato Soana e la Comunità Montana Valli Orco e Soana per l’esecuzione di lavori di sistemazioni idrogeologiche in L.tà Madonna della Neve e relativo Accordo

Il Sindaco del Comune di Valprato Soana

- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 02 del 17/01/2005 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di: “Consolidamento versante Madonna della Neve in sponda sx del Torrente Soana”;

- Vista la Deliberazione della Giunta della Comunità Montana Valli Orco e Soana n. 72 del 20/07/2005 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di: “Costruzione briglia selettiva e difese spondali sul Torrente Soana tra le Loc. Pianetto e Madonna della Neve in Comune di Valprato Soana”;

- Vista la nota prot. n. 1130 del 22/06/2005 con la quale è stata proposta alla Comunità Montana Valli Orco e Soana la conclusione di un Accordo di Programma per la realizzazione dei citati interventi in modo integrale e unico, al fine di renderli funzionali, nel rispetto di quanto richiesto dalla Regione Piemonte - Direzione OO.PP. - Settore Decentrato OO.PP con nota prot. 45228/25.3;

- Visto l’allegato Accordo di programma, concluso in data 15/03/2006, formato da n. 23 articoli;

- Visti i commi 4 e 5 dell’art. 34 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

- Visto l’art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

- Tutto ciò premesso,

decreta

1) E’ approvato l’Accordo di programma tra il Comune di Valprato Soana e la Comunità Montana Valli Orco e Soana per la realizzazione congiunta dei Progetti: “Consolidamento versante Madonna della Neve in sponda sx del Torrente Soana” e “Costruzione briglia selettiva e difese spondali sul Torrente Soana tra le Loc. Pianetto e Madonna della Neve in Comune di Valprato Soana, nel testo allegato al presente provvedimento formato da n. 23 articoli.

2) L’Accordo di Programma sarà pubblicato, unitamente al presente Decreto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Prot. 551 del 05/04/206

Il Sindaco
Silvano Crosasso

Accordo di programma, ai sensi dell’art. 34 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, tra il Comune di Valprato Soana e la Comunità Montana Valli Orco e Soana per l’esecuzione di lavori di sistemazione idrogeologica in località “Madonna della Neve”.

L’anno duemilasei, il giorno quindici del mese di Marzo in Locana, Via Torino 17, presso la Sede della Comunità Montana Valli Orco e Soana,

Tra

- il Comune di Valprato Soana, rappresentato dal Sindaco Pro-tempore Crosasso Silvano a ciò autorizzato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 05 dell’11.01.2006, di seguito, per brevità, indicato come “Comune”;

- la Comunità Montana Valli Orco e Soana, rappresentata dall’Assessore alle Opere Pubbliche Geom. Blanchetti Pietro, di seguito, per brevità, indicata come “Comunità Montana”, d’ora in poi “le Parti”,

Premesso

- che con nota prot. n. 3883/23.1 in data 31 Maggio 2005 la Regione Piemonte - Direzione Difesa del Suolo - Settore Difesa Assetto Idrogeologico - comunicava che con Determinazione Dirigenziale n. 35 del 24 Maggio 2005 era stata riconfermata alla Comunità Montana la concessione del contributo di euro 258.228,45 per la realizzazione dei lavori di: “Costruzione briglia selettiva e difese spondali sul Torrente Soana tra le località Pianetto e Madonna della Neve, in Comune di Valprato Soana”;

- che con la nota di cui sopra veniva, tra l’altro, comunicato che la Comunità Montana poteva procedere alla redazione del progetto esecutivo;

- che con Deliberazione della Giunta di Comunità Montana n. 72 del 20 Luglio 2005 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Costruzione briglia selettiva e difese spondali sul Torrente Soana tra le Località Pianetto e Madonna della Neve, in Comune di Valprato Soana” avente il seguente quadro economico:

Lavori a base d’asta:

- Opere soggette a ribasso d’asta euro 167.000,00

- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso euro 700,00

Totale lavori a base d’asta: euro 167.700,00

Somme a disposizione dell’Amministrazione:

- Spese generali, tecniche D.LL + consulenza geologica: (15% di euro 167.70000) euro 25.155,00

- Coordinamento sicurezza euro 7.966,94

- I.V.A 20% sui lavori euro 33.540,00

- I.V.A. 20% su spese tecniche e coordinamento sicurezza euro 6.624,39

- Fondo art. 18 L. 109/94 (quota parte 2% sui lavori) euro 2.515,50

- Espropri e servitù euro 317,82

- Spese tecniche relative al progetto originario (compresi oneri fisc.) euro 14.408,80

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione:euro 90.528,45

Totale Complessivo: euro 258.228,45

- che con nota prot. n. 20754/25.2 in data 28 Giugno 2001 la Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - comunicava la concessione del finanziamento di euro 258.228,45 al Comune per la realizzazione dei lavori di “Consolidamento versante Madonna della Neve in sponda dx del Torrente Soana”

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 02 del 17/01/2005 il Comune approvava il progetto esecutivo avente il seguente quadro economico:

- Opere soggette a ribasso d’asta euro 187.000,00

- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso euro 600,00

Totale lavori a base d’asta: euro 187.600,00

Somme a disposizione dell’Amministrazione:

- Spese generali, tecniche D.LL e Coordinamento sicurezza euro 25.245,37

- I.V.A 20% sui lavori e spese tecniche euro 42.569,08

- Fondo art. 18 L. 109/94 (1,5% sui lavori) euro 2.814,00

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione:euro 70.628,45

Totale Complessivo: euro 258.228,45

- che la nota da ultimo citata era conseguente all’approvazione a cura della Regione Piemonte del 4° Programma stralcio del Piano di ricostruzione conseguente all’evento alluvionale dell’Ottobre 2000;

- che il contributo assegnato alla Comunità Montana è stato concesso dalla Regione Piemonte ai sensi della Legge Regionale n. 54/75;

- che la Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP - segnalava, con nota prot. n. 45228/25.3 del 21.09.2004, tra l’altro, che i lavori predetti fossero eseguiti in modo integrale ed unico al fine di renderli funzionali;

- che con nota prot. n. 1130 in data 22 Giugno 2005 il Sindaco di Valprato Soana ha proposto, ai fini del rispetto di quanto richiesto dalla Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. - con nota prot. n. 45228/25.3 del 21 Settembre 2004, la conclusione di un Accordo di Programma;

- che il Presidente della Comunità Montana, recependo la proposta del Comune, con proprio Decreto n. 5 del 20.12.2005, nominava Responsabile del Procedimento dell’Accordo di Programma la Geometra Roberta Tomassini;

- che, alla luce di quanto sopra esposto, si rende necessaria l’azione integrata e coordinata del Comune e della Comunità Montana per l’esecuzione dell’intervento in questione;

- che il Responsabile del Procedimento ha pubblicato sul B.U.R. n. 8 del 23 febbraio 2006 l’avvio del procedimento per la conclusione del presente Accordo di Programma;

- che in data 15 Marzo 2006 si è tenuta la Conferenza dei Servizi, prevista dal 3° comma dell’art. 34 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, finalizzata a verificare la possibilità concreta di concludere l’Accordo di Programma, convocata dall’Assessore alle OO.PP. della Comunità Montana con nota prot. n. 1198 dell’8 Marzo 2006;

- che della suddetta riunione il Responsabile del Procedimento ha redatto apposito verbale da cui emerge che le Parti hanno confermato la necessità della realizzazione, in forma integrale ed unica, dei lavori di sistemazione idrogeologica in località Madonna della Neve a cura della Comunità Montana (soggetto attuatore);

- che le Parti hanno unanimemente espresso il loro consenso all’avvio della procedura di Accordo di Programma;

- che il presente Accordo di Programma, ancorchè promosso dal Comune, osserva le specifiche direttive assunte dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 27-23225 del 24.11.1997, in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma;

- che gli impegni assunti dalle Parti hanno validità per tre anni, eventualmente prorogabili su richiesta delle stesse Parti;

- che l’individuazione dei legali rappresentanti delle Parti o loro delegati, facenti parte del Collegio di Vigilanza sull’esecuzione dell’Accordo di Programma ai sensi del 7° comma dell’art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000, sarà formalizzata attraverso il Decreto Sindacale di adozione dell’Accordo di Programma;

- che in data 08 Marzo 2006 con nota prot. n. 1198 l’Assessore alle OO.PP. della Comunità Montana ha convocato le Parti per la sottoscrizione dell’Accordo prevista per il giorno 15 Marzo 2006 alle ore 17,00 presso la Sede della Comunità Montana.

Tutto ciò premesso e considerato;

- Visto l’art. 34 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
(Valore delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

Art. 2
(Oggetto dell’Accordo)

1. L’Accordo di Programma ha per oggetto la realizzazione, in forma integrale ed unica, dei seguenti interventi:

a) “Consolidamento versante Madonna della Neve in sponda dx del Torrente Sona”;

b) “Costruzione briglia selettiva e difese spondali Torrente Soana tra le località Pianetto e Madonna della Neve”.

Art. 3
(Soggetto attuatore)

1. La Comunità Montana riveste il ruolo di soggetto attuatore degli interventi di cui al precedente art. 2 del presente Accordo di Programma.

Art. 4
(Finanziamenti)

1. I finanziamenti per la realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 2 sono distinti come segue:

a) “Consolidamento versante Madonna della Neve in sponda dx Torrente Soana”: euro 258.228,45 contributo concesso dalla Regione Piemonte al Comune ai sensi del 4° Programma stralcio del Piano generale di ricostruzione conseguente all’evento alluvionale dell’Ottobre 2000;

b) “Costruzione briglia selettiva e difese spondali sul Torrente Sona tra le località Pianetto e Madonna della Neve”: euro 258.228,45 contributo concesso dalla Regione Piemonte alla Comunità Montana ai sensi della L.R. n. 54/’75.

Art. 5
(Trasferimento delle risorse)

1. Il Comune trasferirà alla Comunità Montana, soggetto attuatore, le risorse necessarie per l’esecuzione dei lavori di “Consolidamento versante Madonna della Neve in sponda dx Torrente Soana”.

2. I trasferimenti avranno luogo su richiesta scritta e documentata del Responsabile del Procedimento della Comunità Montana secondo quanto indicato dall’art. 11 della L.R. n. 18/84 e s.m.i., e precisamente:

a) 30% ad avvenuta stipulazione del contratto di appalto;

b) 30% ad avvenuta approvazione del 1° S.A.L. (con il raggiungimento della spesa pari al 30% dell’importo contrattuale);

c) 30% ad avvenuta approvazione dello stato finale;

d) 10% ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo tecnico-amministrativo.

Art. 6
(Direzione Lavori)

1. La Direzione Lavori sarà unica per entrambi gli interventi.

Art. 7
(Procedura di appalto)

1. La Comunità Montana appalterà i lavori oggetto del presente Accordo mediante un’unica procedura di gara onde conseguire un solo soggetto realizzatore per entrambi gli interventi.

2. Al fine di rispettare le diverse fonti di finanziamento e la correlata esecuzione delle spese verranno stipulati due distinti contratti di appalto.

Art. 8
(Esecuzione dei lavori - Atti contabili - Imputazioni)

1. La Direzione dei lavori dovrà redigere, secondo le modalità di cui all’art. 170, c. 1, del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, gli atti contabili correlati ai due contratti di appalto.

Art. 9
(Responsabile del Procedimento)

1. Il Comune individua il proprio Responsabile del Procedimento cui competerà, secondo il vigente Regolamento Comunale in materia, il compenso previsto dall’art. 18 della Legge n. 109/94 per quanto concerne i lavori di “Consolidamento versante Madonna della Neve in sponda dx Torrente Soana”. Una quota parte, non inferiore al 50%, spetterà al Responsabile del Procedimento della Comunità Montana, quale soggetto attuatore, e ai suoi collaboratori.

Art. 10
(Approvazione degli atti di contabilità)

1. La Comunità Montana, in qualità di soggetto attuatore, è responsabile, per il tramite del proprio Responsabile del Procedimento ex art. 7 della Legge n. 109/94 e s.m.i., dell’adozione di tutti gli atti amministrativi e contabili.

2. Il Responsabile del Procedimento della Comunità Montana trasmetterà gli atti di contabilità relativi ai lavori di “Consolidamento versante Madonna della Neve in sponda dx Torrente Soana” al Responsabile del Procedimento del Comune per la relativa presa d’atto e la conseguente trasmissione alla Regione Piemonte onde ottenere l’erogazione dei fondi.

Art. 11
(Varianti progettuali)

1. Eventuali varianti, in corso d’opera, dovranno risultare conformi alle norme vigenti in materia.

2. Il Responsabile del Procedimento del soggetto attuatore proporrà l’adozione delle eventuali varianti progettuali al Comune per i lavori di “Consolidamento versante Madonna della Neve in sponda dx Torrente Soana” ai fini della conseguente trasmissione della documentazione tecnico/amministrativa alla Regione Piemonte per la necessaria approvazione.

3. Nessun onere aggiuntivo potrà essere posto a carico della Comunità Montana per l’esecuzione di eventuali varianti relative ai lavori di “Consolidamento versante Madonna della Neve in sponda dx Torrente Soana”. Le maggiori spese saranno assunte dal Comune.

Art. 12
(Varianti urbanistiche)

1. Il presente Accordo di Programma non determina, in relazione alle opere sopra indicate, varianti allo strumento urbanistico del Comune.

Art. 13
(Durata dell’accordo)

1. La durata del presente Accordo di Programma è pari alla completa realizzazione e rendicontazione contabile delle opere e, comunque, non oltre tre anni dalla data della sottoscrizione del medesimo.

Art. 14
(Dichiarazione di pubblica utilità)

1. L’approvazione del presente Accordo di Programma comporta per le opere comprese nello stesso la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, ai sensi dell’art. 34, comma 6, del D.Lgs n. 267/2000.

2. La dichiarazione di pubblica utilità per le opere di cui al presente Accordo consente l’applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 08.06.2001, n. 327 (Testo unico in materia di espropriazione di pubblica utilità) e s.m.i..

3. La Comunità Montana, in qualità di soggetto attuatore delle opere di cui al presente Accordo, sarà titolare dell’espletamento di tutte le iniziative e attività necessarie per portare a compimento le procedure nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 08.06.2001, n. 327 e s.m.i..

Art. 15
(Collegio di vigilanza)

1. La vigilanza sull’esecuzione dell’Accordo di programma sarà svolta dal Collegio di Vigilanza.

2. Il Collegio di vigilanza sarà composto dal Sindaco del Comune (o suo delegato), dal Presidente della Comunità Montana (o suo delegato) e dall’Assessore ai Lavori Pubblici della Comunità Montana in qualità di soggetto attuatore.

3. Il Collegio vigilerà sulla corretta applicazione dell’Accordo di programma avvalendosi della collaborazione dei Responsabili del Procedimento di entrambe le Parti.

Art. 16
(Vincolatività dell’Accordo e Impegni tra le Parti)

1. Le Parti si obbligano a rispettare l’Accordo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino od ostacolino il medesimo o che contrastino con esso.

2. Le Parti si obbligano altresì a compiere tutti gli atti applicativi ed attuativi necessari alla sua esecuzione.

Art. 17
(Controversie)

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in ordine all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo, non ne sospendono l’attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di Vigilanza di cui all’art. 15.

2. Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione, tali controversie saranno devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

3. Il Collegio Arbitrale sarà formato da 3 membri: uno designato dal Comune, uno designato dalla Comunità Montana e uno dal Presidente del Tribunale di Ivrea (TO) che giudicheranno la questione, secondo equità, entro 30 giorni dall’avvio dell’esame.

4. In difetto di designazione, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Ivrea provvederà alla relativa designazione nel caso in cui la parte inadempiente non abbia nominato il proprio arbitro entro 20 (venti) giorni dalla data del ricevimento dell’invito della parte più diligente.

5. Si rinvia, per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, al titolo VIII del Codice di Procedura Civile.

Art. 18
(Approvazione ed efficacia)

1. Il presente Accordo è approvato a norma dell’art. 34 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali mediante Decreto del Sindaco di Valprato Soana.

2. Il Responsabile del Procedimento della Comunità Montana ne curerà la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 19
(Modifiche)

1. Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che lo stipulano, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

2. Eventuali modifiche al presente Accordo che non incidono in modo significativo sul contenuto dell’Accordo generale approvato sono valutate con determinazione del Collegio di Vigilanza ed adottate con Decreto del Sindaco di Valprato Soana. Eventuali modifiche giudicate sostanziali dal Collegio di Vigilanza allorquando determinano una revisione degli impegni, delle modalità, del quadro finanziario e della localizzazione delle opere, saranno oggetto di un aggiornamento dell’Accordo di programma con le stesse procedure amministrative utilizzate per l’approvazione dell’Accordo di programma originario.

Art. 20
(Rinvio alla Legge)

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto valgono le vigenti disposizioni di Legge.

Art. 21
(Registrazione)

1. Il presente Accordo di programma verrà registrato solo in caso d’uso con oneri a carico dell’Ente richiedente.

Art. 22
(Riparto delle spese di pubblicazione e registrazione)

1. Le spese di pubblicazione e dell’eventuale registrazione sono ripartite in parti uguali e sono anticipale dalla Comunità Montana.

Art. 23
(Disposizioni finali)

1. Il presente Accordo di programma accoglie ed attesta il consenso unanime degli intervenuti e vincola le Parti dalla data di stipulazione.

2. Il presente Accordo è costituito da n. 14 pagine dattiloscritte di cui il Responsabile del Procedimento attesta che si è data lettura.

Per il Comune di Valprato Soana
Il Sindaco
Silvano Crosasso

Per la Comunità Montana Valli Orco e Soana
L’Assessore alle OO.PP.
Pietro Blanchetti