Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 16 del 20 / 04 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 10 aprile 2006, n. 33-2569

L.R. 17 aprile 1990 n. 33 in materia di piste e percorsi ciclabili - Aggiornamento dei criteri per l’erogazione, la revoca e il recupero dei contributi ed individuazione di nuovi costi chilometrici

A relazione dell’Assessore Borioli:

Premesso che la Legge Regionale 17 aprile 1990 n. 33 inerente agli interventi per la promozione della bicicletta come mezzo di trasporto, attraverso la realizzazione di piste e di percorsi ciclabili che agevolino il traffico ciclistico, prevede all’art. 8 che la Regione conceda annualmente contributi in conto capitale sino al cinquanta per cento dei costi relativi alla progettazione, costruzione di piste e percorsi ciclabili, della relativa segnaletica e dei parcheggi attrezzati secondo i programmi ed i progetti di cui agli artt. 4 e 5 della legge stessa;

rilevato che il contributo regionale è elevato al cento per cento per gli Enti di Gestione dei Parchi e delle Riserve Naturali;

dato atto che nella legge stessa l’art. 8 comma 3 demanda alla Giunta Regionale la definizione delle priorità per la concessione dei contributi agli Enti pubblici beneficiari;

vista la D.G.R. 26 maggio 1997 n. 85-19500 con la quale sono state approvate le Norme tecniche per la realizzazione di piste ciclabili;

richiamate le DD.G.R. 3 maggio 1999 n. 22-27210, 16 luglio 2001 n. 43-3520, 16 giugno 2003 n. 2-9633, 21 giugno 2004 n. 18-12814 e 19 luglio 2004 n. 72-13101 con cui la Giunta Regionale ha stabilito ed aggiornato i criteri per l’erogazione, il recupero e la revoca dei contributi di cui all’art. 8 della L.R. 33/1990;

ritenuto opportuno aggiornare i costi chilometrici riconosciuti relativi ad ogni tipologia di pista e percorso ciclabile, non più rispondenti all’attuale valore di mercato, aumentandoli forfetariamente di circa il 30 % rispetto ai valori di cui alle precedenti DD.G.R.;

ritenuto di stabilire dei parametri metrici per la definizione di una graduatoria degli interventi oggetto di richiesta di contributo;

valutato di inserire tra i suddetti criteri l’indicazione che, nella fase di verifica della contabilità finale dell’opera (anche per interventi finanziati a partire dall’anno 1999), in caso di un’economia di spesa inferiore all’importo di Euro 16,53=, non si procederà al relativo accertamento di entrata, in quanto il costo dell’operazione di recupero non è giustificabile in funzione della cifra stessa;

ritenuto pertanto necessario, al fine di uniformare e chiarire le procedure per gli adempimenti di legge, di aggiornare i criteri di cui alle citate DD.G.R. 3 maggio 1999 n. 22-27210, 16 luglio 2001 n. 43-3520, 16 giugno 2003 n. 2-9633, 21 giugno 2004 n. 18-12814 e 19 luglio 2004 n. 72-13101 e di definirne modalità, procedure attuative e costi chilometrici riconosciuti, come riportati nell’allegato “ A ” che si allega come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di aggiornare i criteri per il finanziamento e l’erogazione dei contributi di cui all’art. 8 della L.R. n. 33/1990 in materia di piste e percorsi ciclabili, nonché la loro revoca e recupero così come riportati nell’allegato “ A ” della presente deliberazione, facente parte integrante e sostanziale della stessa;

- di aggiornare i costi chilometrici riconosciuti relativi ad ogni tipologia di pista e percorso ciclabile, non più rispondenti all’attuale valore di mercato, aumentandoli forfetariamente di circa il 30 % rispetto ai valori di cui alle precedenti DD.G.R. e meglio specificati nel citato allegato “A”;

- di non procedere all’accertamento di entrata di un’economia di spesa inferiore all’importo di Euro 16,53=, in quanto il costo dell’operazione di recupero non è giustificabile in funzione della cifra stessa. Tale disposizione si applicherà anche agli interventi finanziati a partire dall’anno 1999.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza dell’atto secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971 n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o della comunicazione o della piena conoscenza, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971 n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato