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Bollettino Ufficiale n. 16 del 20 / 04 / 2006

Codice 17.2
D.D. 1 febbraio 2006, n. 21

L.R. 28/99 - L. 204/85 - L. 287/91. Approvazione delle Linee guida per i corsi di formazione professionale in videoconferenza nel comparto del commercio e dei servizi

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di approvare, per le motivazioni richiamate in premessa, il documento “Le linee guida per i corsi di formazione professionale in videoconferenza relativamente al comparto della Vendita al pubblico nel settore merceologico alimentare - della Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande - degli Agenti e Rappresentanti di Commercio, Allegato ”1" parte integrante e sostanziale del presente atto.

- di trasmettere il presente provvedimento alla Province, alla CCIAA e ai Soggetti gestori dei corsi di formazione professionale in questione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di giorni sessanta dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 8 della L.R. 51/97 e del Regolamento regionale 29/7/2002, n. 8/R.

Il Dirigente responsabile
Carlo Salvadore

Allegato

REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE COMMERCIO E ARTIGIANATO

LINEE GUIDA PER I CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE IN VIDEOCONFERENZA NEL COMPARTO DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI

Premessa

La Regione Piemonte con il presente documento intende proporre delle linee guida di riferimento e di orientamento per la realizzazione dei corsi di formazione professionale in videoconferenza nel comparto del Commercio e Servizi, rispettivamente per :

· la Vendita al pubblico nel settore merceologico alimentare

· la Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

· gli Agenti e Rappresentanti di Commercio.

L’intento è quello di dare alle sedi operative dei corsi indicazioni in merito alle modalità di erogazione con particolare riferimento alla didattica, organizzazione e gestione.

Riferimenti normativi

Legge 3 maggio 1985, n. 204

Legge 25 agosto 1991, n. 287

Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 63

D.G.R. n. 51-25962 del 16 novembre 1998

D.G.R. n.45-1095 del 16 ottobre 2000

Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28

D.G.R. n. 47-29265 del 31/01/2000

D.G.R. n. 44-29946 del 13/04/2000

D.G.R. n. 28-451 del 12/07/2005

Indicazioni generali

La caratteristica principale dei corsi in videoconferenza è che audio, video e dati devono essere sincronizzati come nell’aula frontale; qualora si verificasse un problema tecnico per il collegamento, la giornata di formazione deve essere sospesa per tutte le sedi compresa quella principale, oppure a discrezione dell’ente gestore, ripetuta a costi invariati per le sedi distaccate.

Il corso deve intendersi UNICO, articolato su due o più sedi: la sede principale dove si svolgono le lezioni frontali e le sedi distaccate dove si tengono le lezioni in videoconferenza.

Le attività di formazione svolte in videoconferenza devono prevedere la presenza contemporanea del docente nell’aula frontale, del tutor nell’aula distaccata e dei gruppi di apprendimento; le suddette attività svolte nelle due o più aule devono essere documentate attraverso gli appositi registri didattici e delle presenze, debitamente compilati sia nell’aula frontale che in quelle collegate e vidimati dall’amministrazione provinciale territorialmente competente.

Il numero totale dei partecipanti al Corso Unico (sede principale e sedi distaccate) deve essere di minimo 12/ massimo 20 allievi.

Il servizio di tutoring deve coprire l’intera durata del progetto formativo. Oltre al previsto tutoring di tipo didattico (docente/tutor nell’aula principale) va previsto nelle sedi collegate un tutor di tipo più strettamente tecnico (Assistente d’aula).

Le Strutture formative devono dare comunicazione alle Commissioni d’esame istituite presso le C.C.I.A.A. territorialmente competenti, dello svolgimento dei corsi di formazione professionale in videoconferenza.

I costi per allievo non subiscono variazioni rispetto a quelli previsti dalla normativa regionale vigente.