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Bollettino Ufficiale n. 16 del 20 / 04 / 2006
Codice 17.2
D.D. 1 febbraio 2006, n. 21
L.R. 28/99 - L. 204/85 - L. 287/91. Approvazione delle Linee guida per i corsi di formazione professionale in videoconferenza nel comparto del commercio e dei servizi
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- di approvare, per le motivazioni richiamate in premessa, il documento Le linee guida per i corsi di formazione professionale in videoconferenza relativamente al comparto della Vendita al pubblico nel settore merceologico alimentare - della Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande - degli Agenti e Rappresentanti di Commercio, Allegato 1" parte integrante e sostanziale del presente atto.
- di trasmettere il presente provvedimento alla Province, alla CCIAA e ai Soggetti gestori dei corsi di formazione professionale in questione.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di giorni sessanta dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto, dellart. 8 della L.R. 51/97 e del Regolamento regionale 29/7/2002, n. 8/R.
Il Dirigente responsabile
Carlo Salvadore
Allegato
REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE COMMERCIO E ARTIGIANATO
LINEE GUIDA PER I CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE IN VIDEOCONFERENZA NEL COMPARTO DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI
Premessa
La Regione Piemonte con il presente documento intende proporre delle linee guida di riferimento e di orientamento per la realizzazione dei corsi di formazione professionale in videoconferenza nel comparto del Commercio e Servizi, rispettivamente per :
· la Vendita al pubblico nel settore merceologico alimentare
· la Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
· gli Agenti e Rappresentanti di Commercio.
Lintento è quello di dare alle sedi operative dei corsi indicazioni in merito alle modalità di erogazione con particolare riferimento alla didattica, organizzazione e gestione.
Riferimenti normativi
Legge 3 maggio 1985, n. 204
Legge 25 agosto 1991, n. 287
Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 63
D.G.R. n. 51-25962 del 16 novembre 1998
D.G.R. n.45-1095 del 16 ottobre 2000
Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28
D.G.R. n. 47-29265 del 31/01/2000
D.G.R. n. 44-29946 del 13/04/2000
D.G.R. n. 28-451 del 12/07/2005
Indicazioni generali
La caratteristica principale dei corsi in videoconferenza è che audio, video e dati devono essere sincronizzati come nellaula frontale; qualora si verificasse un problema tecnico per il collegamento, la giornata di formazione deve essere sospesa per tutte le sedi compresa quella principale, oppure a discrezione dellente gestore, ripetuta a costi invariati per le sedi distaccate.
Il corso deve intendersi UNICO, articolato su due o più sedi: la sede principale dove si svolgono le lezioni frontali e le sedi distaccate dove si tengono le lezioni in videoconferenza.
Le attività di formazione svolte in videoconferenza devono prevedere la presenza contemporanea del docente nellaula frontale, del tutor nellaula distaccata e dei gruppi di apprendimento; le suddette attività svolte nelle due o più aule devono essere documentate attraverso gli appositi registri didattici e delle presenze, debitamente compilati sia nellaula frontale che in quelle collegate e vidimati dallamministrazione provinciale territorialmente competente.
Il numero totale dei partecipanti al Corso Unico (sede principale e sedi distaccate) deve essere di minimo 12/ massimo 20 allievi.
Il servizio di tutoring deve coprire lintera durata del progetto formativo. Oltre al previsto tutoring di tipo didattico (docente/tutor nellaula principale) va previsto nelle sedi collegate un tutor di tipo più strettamente tecnico (Assistente daula).
Le Strutture formative devono dare comunicazione alle Commissioni desame istituite presso le C.C.I.A.A. territorialmente competenti, dello svolgimento dei corsi di formazione professionale in videoconferenza.
I costi per allievo non subiscono variazioni rispetto a quelli previsti dalla normativa regionale vigente.