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Bollettino Ufficiale n. 15 del 13 / 04 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Pinerolo (Torino)

Accordo di programma in materia di integrazione scolastica degli alunni con disabilità

Enti sottoscrittori: Provincia di Torino, Comuni di: Airasca, Bricherasio, Buriasco, Cantalupa, Campiglione Fenile, Cavour, Cercenasco, Cumiana, Frossasco, Garzigliana, Macello, Osasco, Pinerolo, Piscina, Prarostino, Roletto, San Secondo di Pinerolo, San Pietro Val Lemina, Scalenghe, Vigone, Villafranca Piemonte; C.I.S.S. Consorzio Intercomunale per i Servizi Sociali- Pinerolo, A.S.L. Azienda Sanitaria Locale n. 10 Pinerolo, Direzione Didattica Statale I° Circolo - Pinerolo, Direzione Didattica Statale II° Circolo - Pinerolo, Direzione Didattica Statale III° Circolo - Pinerolo, Direzione Didattica Statale IV° Circolo - Pinerolo, Scuola Media Statale “Filippo Brignone” - Pinerolo, Scuola Media Statale “Via De’ Rochis” - Pinerolo, Liceo Classico “G.F. Porporato” - Pinerolo, Liceo Scientifico “M.Curie” - Pinerolo, I.T.S.C.G. “M. Buniva” di Pinerolo, I.P.S.S.A.R. “A. Prever” - Pinerolo, ITIS - IPSIA - Agrario “I. Porro” - Pinerolo, Istituto comprensivo - Airasca, Istituto comprensivo “Caffaro” - Bricherasio, Istituto Comprensivo - Cavour, Istituto Comprensivo - Cumiana, Istituto Comprensivo - Vigone, Istituto Comprensivo - Villafranca P.te, A.I.FO.P. - Associazione Italiana Formazione Professionale - Pinerolo, C.F.I.Q. - Consorzio Formazione Innovazione e Qualità - Pinerolo, C.I.O.F.S. Madre Daghero - Cumiana, E.N.GI.M. - Pinerolo.

Indice

Premessa - Finalità - Obiettivi; Art. - 1 Beneficiari; Art. 2 - La famiglia; Art. 3 - Strumenti di attuazione dell’Accordo; Art 4 - Competenze degli enti partecipanti in materia di Integrazione Scolastica: a) La Provincia; b) I Comuni; c) Il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali; d) La scuola; e) L’Azienda Sanitaria Locale A.S.L. 10; f) Le Agenzie Formative; Art. 5 - Durata dell’Accordo; Art. 6 - Pubblicità.

Premessa - Il presente Accordo è frutto del lavoro di una Commissione interistituzionale appositamente costituita con rappresentanti degli Enti coinvolti allo scopo di puntualizzare, riorganizzare e formalizzare modalità di collaborazione già esistenti, in una logica di rete da realizzarsi attraverso modalità concrete e condivise di lavoro, con alla base i seguenti presupposti fondanti: -gli interventi sono rivolti alle persone con disabilità, con la prospettiva di costruire un percorso educativo/formativo per ciascuna di esse, nell’ambito di un progetto di vita; gli interventi sono dunque pensati e realizzati in una logica di continuità con riferimento al contesto di ciascuna situazione; -necessità di garantire un raccordo ed una mediazione tra le azioni - molte e diversificate - portate avanti dai vari Enti, in modo che non si realizzino attraverso una semplice sommatoria di interventi, con il rischio di sovrapposizioni o carenze in alcuni settori, ma in un sistema coordinato ed integrato; -individuazione delle competenze, delle attribuzioni in materia, delle risorse degli Enti firmatari e degli impegni assunti da ciascun ente in relazione al presente Accordo, da definirsi in modo univoco ed inequivocabile; -riconoscimento della relazione tra coloro che intervengono con il soggetto e nelle situazioni quale metodologia di lavoro prioritaria, organizzata con parità di ascolto e parola, con tempi e compiti reciproci, con impegno nel fare e nel rivedere l’intervento svolto da parte dei vari Enti coinvolti.

Finalita’ - Il presente accordo si propone di garantire agli alunni con disabilità servizi ed interventi integrati, quanto più possibile adeguati alle potenzialità di crescita ed alle esigenze specifiche di ciascun soggetto, all’interno di un progetto di vita. Poiché il diritto del soggetto con disabilità allo sviluppo della propria persona, al perseguimento della maggiore autonomia possibile ed alla più ampia partecipazione alla vita sociale diviene tanto più concreto quanto più i servizi sono accessibili e mirati e quanto più gli interventi di sostegno previsti e disponibili sono coordinati tra di loro, assicurati in modo continuativo ed integrato, organizzati in modo tempestivo, flessibile e rapportato al bisogno,

tutti gli enti firmatari del presente accordo si impegnano a:

-garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità; -attuare interventi precoci atti a prevenire il disadattamento e l’emarginazione;-prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti e le forme di emarginazione che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile, la partecipazione alla vita della collettività;-promuovere la piena formazione della personalità;-garantire il diritto allo studio dell’alunno con disabilità;-favorire la piena integrazione dell’alunno con disabilità nella famiglia, nella scuola e nella società promuovendo lo sviluppo delle sue potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni, nella socializzazione, riconoscendo e stimolando le sue capacità di apporto alla società a prescindere dalle possibilità psicofisiche individuali;-promuovere la continuità di sviluppo durante tutto l’iter formativo e della frequenza scolastica a partire dall’asilo nido all’Università, attivando interventi nel passaggio da un ordine di scuola all’altro fino ad un corretto orientamento scolastico e/o professionale;-favorire la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi;-definire le modalità di collegamento fra i progetti educativo, riabilitativo e di socializzazione stilati sulla base della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato;-organizzare, nell’ambito delle competenze di ciascun ente firmatario, momenti di formazione ed aggiornamento per tutti i soggetti coinvolti nel processo d’inserimento e d’integrazione;-promuovere iniziative congiunte di verifica sui risultati raggiunti in relazione agli obiettivi definiti (sia in relazione all’Accordo che ai singoli progetti);-tendere al raggiungimento ed al successivo mantenimento di un livello omogeneo dei servizi attivati in base al presente accordo, sull’intero ambito territoriale interessato. Il perseguimento delle finalità suesposte implica un percorso comune da parte dei vari Enti e costituisce punto di riferimento per ciascun ente firmatario ai fini del mantenimento degli impegni assunti, per l’attuazione del lavoro in rete con gli altri, con una costante attenzione alle esigenze del soggetto con disabilità ed alla sua famiglia che, salvo i casi eccezionali di pertinenza del Tribunale dei Minori, è titolare di ogni decisione e deve essere coinvolta, ascoltata e sostenuta durante tutto il percorso. Gli incontri sistematici con le famiglie sono previsti a vari livelli nell’ambito del percorso progettato per ogni caso. E’ altresì sostenuto il rapporto con le associazioni di volontariato, per l’attivazione di interventi di arricchimento delle possibilità di esperienza per i soggetti con disabilità, nell’ambito di ciascun progetto.

Obiettivi - Per attuare le finalità suddette è indispensabile:-individuare e definire le competenze, le risorse, le attribuzioni e gli impegni di ciascun Ente firmatario; -individuare i servizi, le opportunità preventive, riabilitative, educative e socializzanti, le strutture, le figure professionali, nonché i tempi che ogni istituzione si impegna a mettere a disposizione.

Gli obiettivi da perseguire sono i seguenti: -favorire la crescita della competenza relazionale e comunicativa dei soggetti con disabilità verso sé stessi, gli altri e la realtà, in particolare nei confronti dei soggetti con forti difficoltà legate alla gravità della disabilità; -garantire priorità, nei programmi e negli interventi definiti in base all’accordo, alle situazioni riconosciute come gravi; -attivare modalità di lavoro interdisciplinare che utilizzino come strumento prioritario il lavoro d’équipe, attraverso le figure professionali individuate da ogni ente ed il Piano Educativo Individualizzato per qualunque inserimento (Asilo Nido, Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1° e 2° grado, Centri di formazione professionale); -costruire un rapporto di collaborazione con la famiglia dell’alunno con disabilità, che si attui attraverso un costante coinvolgimento della medesima nella definizione e nell’attuazione del percorso di integrazione scolastica e sociale più idoneo al singolo soggetto; -utilizzare in maniera ottimale le strutture, i servizi, le figure professionali.

Art. 1 - Beneficiari

1.1. Vengono individuati, come soggetti aventi diritto, i bambini e gli alunni con disabilità.

1.2. E’ riconosciuto come tale chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazioni di gravità.

Art. 2 - La famiglia

2.1. La famiglia o l’esercente la potestà genitoriale è titolare primaria del “Progetto di vita” e tutti gli enti coinvolti nell’Accordo di programma privilegeranno la collaborazione con essa.

2.2. La famiglia va interpellata, consultata, coinvolta e sostenuta nella definizione del percorso di integrazione scolastica e sociale più idoneo al singolo soggetto con disabilità.

2.3. La famiglia, salvo i casi eccezionali di specifiche valutazioni del Tribunale per i Minorenni, è titolare di ogni decisione: essa provvede alla segnalazione dell’alunno e collabora con i docenti e con gli operatori alla definizione del progetto educativo riguardante l’alunno con disabilità. Tale collaborazione è essenziale in quanto configura un percorso ed una crescita comune famiglia - alunno, insegnante, medico di base e/o specialista, pediatra ed operatore, rispetto alla situazione iniziale ed alla sua evoluzione.

Art. 3 - Strumenti di attuazione dell’Accordo

3.1 Si individua come strumento privilegiato per l’attuazione del presente Accordo di Programma, il “Gruppo di Monitoraggio sull’Integrazione Scolastica”. Tale Gruppo, di natura tecnica, è composto da un rappresentante per ciascuno dei soggetti istituzionali sottoindicati:

-Provincia di Torino; CISS - Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali di Pinerolo; Azienda Sanitaria Locale - ASL 10; A.N.F.F.A.S.;

-per le Amministrazioni Comunali aderenti all’accordo:

-funzionario dell’Ufficio Istruzione del Comune capofila (Comune di Pinerolo); 1 rappresentante dei Comuni pedemontani (funzionario); 1 rappresentante dei Comuni non pedemontani (funzionario)

- per la Scuola: 1 rappresentante per ogni grado di scuola; 1 rappresentante degli asili nido; 1 rappresentante delle Agenzie formative

Il coordinamento del gruppo è attribuito al Comune di Pinerolo, in qualità di Comune capofila. E’ demandata a ciascun Ente firmatario la designazione del proprio rappresentante e di un sostituto, nell’ambito del “Gruppo di Monitoraggio sull’Integrazione Scolastica”. Il Gruppo di Monitoraggio sull’Integrazione Scolastica si riunisce almeno due volte all’anno (entro il mese di ottobre ed entro il mese di maggio). Tale Gruppo è rappresentativo e lavora con flessibilità. I suoi compiti sono i seguenti: -promuovere, almeno una volta all’anno, la convocazione di tutti gli Enti firmatari del presente Accordo al fine di programmare in modo coordinato i servizi scolastici, sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi. -elaborare i parametri per l’effettuazione delle verifiche, da prevedere con cadenza almeno annuale, sullo stato di attuazione del presente Accordo, sul rispetto delle competenze individuate, sulla quantità e qualità degli interventi in atto, sul livello di raggiungimento delle finalità definite, sullo stato delle risorse reali e potenziali in relazione alla dimensione ed alle caratteristiche della domanda di intervento; -formulare proposte dirette agli enti rappresentati, in ordine a strategie ed interventi da attuare.

3.2. E’ costituito, ai sensi dell’articolo 34 comma 7 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali (TUEL , approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Collegio di Vigilanza. Tale collegio ha la stessa durata del presente accordo ed è composto dal Presidente della Provincia o suo delegato in qualità di presidente, da un Sindaco (o suo delegato) dei Comuni pedemontani firmatari, da un Sindaco (o suo delegato) dei Comuni non pedemontani firmatari, da un rappresentante del CISS, da un rappresentante dell’ASL 10, da un rappresentante dei Dirigenti Scolastici delle scuole dell’infanzia, elementari (scuola primaria) e medie (scuola secondaria di primo grado) firmatarie, da un rappresentante degli Istituti Superiori firmatari, da un rappresentante delle agenzie formative firmatarie.

Compiti del collegio di vigilanza sono: -controllare l’adempimento da parte dei firmatari, dei compiti a ciascuno derivanti dalla sottoscrizione del presente accordo; -esercitare poteri sostitutivi nei confronti di parti inadempienti, previa diffida scritta ad adempiere, adottando provvedimenti cui la parte inadempiente si è obbligata, quando questi siano dovuti; -ordinare, ove siano in futuro previsti fondi, i pagamenti il cui ammontare ed il cui stanziamento in bilancio siano espressamente indicati nel contesto dell’accordo; Il Collegio di Vigilanza potrà avvalersi della consulenza del GLIP (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale) di cui all’art. 15 della L. 104/92. Sull’attuazione dell’accordo, le relazioni di verifica elaborate dal GLIP saranno trasmesse al Collegio di Vigilanza per l’espletamento dei compiti istituzionali al medesimo affidati. Al Collegio di Vigilanza potranno rivolgersi i singoli Enti firmatari, al fine di richiedere specifici interventi di vigilanza.

Art. 4 Competenze enti partecipanti in materia di Integrazione Scolastica

A) La Provincia - La Provincia di Torino, nell’ambito delle proprie competenze, si impegna a: 1) eliminare le barriere architettoniche nelle scuole secondarie di secondo grado di propria competenza; 2) favorire, su progetto individuale, la proficua frequenza alle Scuole di ogni ordine e grado degli alunni con gravi disabilità sensoriali, in ottemperanza alla normativa vigente ed agli indirizzi operativi della Regione Piemonte, garantendo il perseguimento dell’obiettivo attraverso: -l’addestramento all’uso degli ausili; -la rielaborazione di argomenti di studio per facilitare la comprensione, inclusa l’assistenza agli esami; Tale impegno verrà assolto nelle more dell’applicazione la L.R. n. 1/2004. 3)favorire ai disabili sensoriali una proficua frequenza alla scuola,che rappresenta l’area prioritaria e centrale d’intervento in campo educativo, attività: - Sostegno educativo extrascolastico; - Interventi per lo sviluppo dell’autonomia personale, di movimento e di comunicazione; Le attività di supporto possono essere esercitate:-In forma diretta; -Mediante delega ai soggetti pubblici disponibili alla gestione.Tale impegno verrà assolto nelle more dell’applicazione la L.R. n. 1/2004. 4)promuovere iniziative complementari e sussidiarie all’attività educativa ed assistenziale nelle scuole secondarie di 2° grado di propria competenza,tramite il sostegno organizzativo e finanziario di progetti integrati elaborati dalle istituzioni scolastiche che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: -favoriscano una fruizione integrale del servizio scolastico con un sostegno educativo ed assistenziale di qualità; -coinvolgano il mondo del volontariato, in particolar modo favorendo la solidarietà tra gli studenti della propria scuola; -siano collegati con la rete dei servizi territoriali, favorendo la continuità dei servizi già avviati;-coinvolgano il personale ausiliario nelle mansioni assistenziali che riducano gli effetti di emarginazione e di estraniazione dello studente con handicap dall’istituzione scolastica; 5) fornire arredi scolastici idonei. 6) riorganizzare il trasporto pubblico rendendolo idoneo anche al trasporto di cittadini con disabilità entro il limite delle competenze stabilite dalla Legge 19.111997 n. 422 e della L.R. 4 gennaio 2000 n. 1; 7) emanare appositi bandi finalizzati all’affidamento delle azioni formative, coerenti con gli atti di indirizzo forniti dalla Regione Piemonte, che individuino progetti formativi per i disabili intellettivi con età inferiore ai diciotto anni e percorsi formativi per ultradiciottenni con disabilità, non immediatamente occupabili. 8)Assicurare, nel contesto di detti bandi, idonee iniziative di orientamento scolastico e formativo di concerto con le istituzioni scolastiche e le agenzie formative.

B) I Comuni - I Comuni firmatari: in linea con la scelta “di fondo” fatta dal legislatore italiano,che va nella direzione di costruire un modello di scuola che favorisca l’integrazione degli alunni con disabilità nel sistema scolastico esistente, i Comuni firmatari ritengono che l’obiettivo da perseguire sia quello di creare, sul territorio, una scuola in grado di divenire la principale referente per l’integrazione degli alunni con disabilità e di garantirne l’attuazione con risorse proprie - sia finanziarie che di personale. Si è ben coscienti, peraltro, che al momento non è realistico pensare che la scuola possa garantire autonomamente tutti i servizi per l’integrazione, gestiti in questi ultimi anni con il supporto e l’apporto fondamentale dei Comuni, anche in termini di risorse. La costruzione di una scuola in grado di trovare al suo interno le risorse necessarie di competenza per garantire l’integrazione scolastica dell’alunno con disabilità è pertanto un percorso che le scuole devono attivare. Le Amministrazioni Comunali firmatarie si pongono dunque, quale obiettivo da perseguire nel corso della vigenza del presente accordo, quello di favorire questo percorso da parte delle scuole, supportandone l’azione e collaborando alle iniziative promosse in tale ambito. Tutto ciò premesso, i Comuni si impegnano, nell’ambito delle proprie competenze e all’interno delle disponibilità di bilancio, a ricercare le risorse finanziarie per garantire il diritto allo studio degli alunni con disabilità, attraverso azioni tese a: 1)assicurare agli alunni con disabilità una adeguata assistenza per l’integrazione scolastica finalizzata all’autonomia e alla socializzazione, ad integrazione dell’assistenza fornita dal personale della scuola. I fondi a ciò destinati saranno assegnati al C.I.S.S. che li utilizzerà per interventi diretti da attivare nelle scuole di ogni ordine e grado. 2)promuovere la formazione permanente del personale adibito all’assistenza per l’integrazione scolastica e degli operatori dei nidi, anche attraverso la partecipazione a corsi di aggiornamento predisposti dall’istituzione scolastica, dal C.I.S.S. e dall’A.S.L.; 3)farsi garanti della predisposizione, nella fase di individuazione dell’alunno con disabilità, nei tempi successivi all’iscrizione o preiscrizione, di un piano di intervento per garantire la realizzazione del diritto allo studio, che tenga conto di tutte le informazioni raccolte dalla scuola, dal C.I.S.S. e dall’A.S.L.; partecipare attraverso i propri servizi alla formulazione e conduzione del “progetto di vita” con il soggetto con disabilità relativamente all’orientamento scolastico per facilitare l’inserimento lavorativo; 4)sostenere nella ripartizione dei fondi per l’assistenza scolastica gli interventi a favore degli alunni con disabilità; 5)eliminare le barriere architettoniche secondo il relativo Piano comunale tramite progetti specifici e richieste di finanziamento allo Stato (L. 118/71, art. 27; D.P.R. 348/78; L. 41/86; D.M. LL.PP. 14/6/89 n. 236); 6)inserire nei capitoli e nelle convenzioni la clausola di responsabilità dei progettisti, direttori lavori, collaudatori e imprese, in caso di realizzazione di opere difformi dalle leggi citate; 7)fornire trasporto specializzato gratuito per gli alunni che frequentano la scuola dell’obbligo (L. 118/71, art. 28 comma 1), anche per attività svolte dalla classe fuori sede, purché in orario scolastico. Trasporti verso Istituti Scolastici fuori dal Comune di residenza e “non” di competenza territoriale potranno essere attivati esclusivamente a fronte di progetti specifici concordati e firmati, prima della preiscrizione per l’anno scolastico, dai servizi territoriali richiedenti il trasporto e dal Comune di residenza; 8)fornire nelle scuole di competenza arredi scolastici idonei; 9)fornire nelle scuole di competenza sussidi didattici e ausili individuali idonei ad assicurare l’efficacia del processo educativo degli alunni con disabilità, su segnalazione dell’Unità Multidisciplinare, eventualmente anche tramite gestione dei fondi regionali per il diritto allo studio, ad eccezione dei casi di competenza dell’Ente Provincia o del Servizio Sanitario; 10)garantire l’inserimento di bambini con disabilità negli asili nido comunali, a seguito di apposite convenzioni col Comune di residenza del bambino, anche con una adeguata assistenza all’integrazione sul modello scolastico; 11)inserire nel capitolato per l’appalto del servizio refezione specifica fornitura di diete particolari, ove necessario e a dotarsi degli accessori eventualmente utili a rendere fruibile il pasto; 12)garantire la partecipazione alle attività estive, ivi compresi, se necessari, il trasporto e il personale ausiliario idoneo; 13)promuovere l’accesso degli alunni con disabilità alle attività sportive fisico-motorio-ricreative rivolte alla generalità dei cittadini. 14)assicurare una adeguata assistenza agli alunni con disabilità che intendono partecipare alle gite scolastiche; 15)collaborare, nel merito della continuità educativa e didattica fra i diversi gradi di scuola, con le altre istituzione per attuare un percorso di continuità favorendo progetti di carattere sociale, culturale, sportivo con l’eventuale collaborazione di associazioni di volontariato e società sportive; 16)autorizzare, nella fase di stesura del profilo dinamico funzionale, la partecipazione del personale adibito all’assistenza per l’integrazione scolastica e degli operatori dei nidi, agli incontri di elaborazione, sintesi, verifica e aggiornamento del profilo stesso; 17)promuovere, nel corso della vigenza dell’accordo, un approfondimento sugli interventi di tipo specialistico di competenza dei Comuni e sugli interventi assistenziali di base di competenza della scuola.

C) Il Consorzio Intercomunale per i servizi sociali - Il Consorzio nell’ambito delle proprie competenze istituzionali partecipa al presente Accordo, con propri operatori: -alla predisposizione del progetto individuale della persona con disabilità così come enunciato dalla normativa vigente; -alla Commissione di Valutazione Handicap gestita e presieduta dall’ASL 10; -alla Commissione Invalidi Civili per l’accertamento della situazione di gravità ex L. 104/92; 1)gestisce una cartella informativa per ogni soggetto con disabilità preso in carico; 2)esercita le funzioni in materia di servizi sociali già di competenza delle province, relative agli alunni con disabilità sensoriali, ai sensi dell’art. 8 comma 5, della L. 328/2000 e secondo quanto previsto dall’art. 5 della L.R. 1 dell’8/1/2004. I progetti sono concertati con la famiglia, con la neuropsichiatria Infantile, con il servizio di riabilitazione dell’ A.S.L. 10 con la scuola e con l’eventuale agenzia esterna; 3)promuove e partecipa all’organizzazione e alla gestione delle attività di orientamento scolastico post obbligo per gli alunni con disabilità; 4)favorisce in collaborazione con la famiglia, l’ASL e la scuola il progetto individuale dell’alunno con disabilità, fino alla fine del percorso scolastico; 5)attiva su specifico progetto individuale, predisposto dall’assistente sociale referente, interventi di: educativa territoriale presso il domicilio, la sede del C.I.S.S. e presso sedi esterne; assistenza domiciliare presso il domicilio delle persone con disabilità e presso sedi esterne; tutti gli altri interventi previsti dalla L.R. 1 dell’8/1/2004; 6)eroga su specifico progetto individuale diverse tipologie di contributi economici a favore di persone con disabilità in base alle disposizioni contenute nei regolamenti del C.I.S.S.; 7)garantisce tramite l’assistente sociale di riferimento, l’integrazione e il coordinamento di tutti gli interventi attivi per ogni singolo progetto individuale; 8)coordina e gestisce sull’ambito territoriale del Consorzio i progetti finanziati dalla Regione Piemonte ai sensi della L. 104/92 e L. 162/98, relativi alle proprie competenze; 9)promuove e sostiene la gestione di uno sportello informa-handicap in collaborazione con l’ A.N.F.F.A.S. e l’ASL 10; 10)collabora, su richiesta dei Comuni consorziati, con il personale comunale o le agenzie esterne per la stesura, monitoraggio e verifica dei progetti a favore dei bambini con disabilità inseriti nei centri estivi comunali. Il Consorzio si attiva per sostenere l’inserimento di bambini con disabilità nei centri estivi, su progetto individuale, in alternativa ad altri interventi presso il domicilio, aggiungendo risorse proprie in integrazione a quelle dei Comuni, titolari della funzione. In mancanza di risorse e/o riduzione della quota annuale trasferita dai Comuni, il Consorzio non si assumerà gli oneri finanziari di tale servizio estivo e ne darà comunicazione agli uffici comunali preposti entro il mese di febbraio di ogni anno. Il CISS, su richiesta specifica dei Comuni consorziati e nei limiti delle risorse assegnate dai Comuni stessi, può gestire la funzione di assistenza per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, inseriti in tutte le scuole di ogni ordine e grado, nonché nei nidi, attivando un servizio adeguato.Nell’ambito del trasferimento di questa specifica funzione il CISS: 1)gestisce in nome e per conto dei Comuni del Consorzio, i progetti individuali per l’assistenza all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità inseriti nell’asilo nido e nelle scuole di ogni ordine e grado; 2)accoglie le richieste di intervento da parte delle scuole e definisce il progetto individuale con il monte ore settimanale di presenza dell’assistente per l’integrazione scolastica, sulla base del bisogno dell’alunno con disabilità, analizzato con la neuropsichiatria infantile, la scuola e la famiglia, e tenendo conto delle ore di assistenza di base garantite dalla scuola; 3)richiede alla Regione il finanziamento del servizio, ai sensi della L.R. 49/85, presentando un progetto che riassume il monte ore globale degli interventi annuali di assistenza per l’integrazione scolastica e i relativi costi da sostenere e presentando alla Regione stessa la rendicontazione delle attività svolte e delle spese realmente sostenute nell’anno scolastico; 4)documenta ai Comuni deleganti, ai fini del rimborso, le spese di gestione del servizio relative al personale che interviene nella scuola e al personale del consorzio impiegato per la gestione e il coordinamento del servizio di integrazione scolastica; 5)garantisce l’assistenza per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, in via prioritaria e momentaneamente, con personale ADEST (futura qualifica OSS), con documentata esperienza nel settore e con compiti di assistenza, facilitazione dell’autonomia e della comunicazione nell’ambito scolastico; la specificità di tale personale di assistenza per l’integrazione scolastica consiste nell’agire sempre in collaborazione e a supporto di altri operatori: insegnanti, insegnanti di sostegno e operatori scolastici; 6)promuove in collaborazione con l’ASL e la scuola momenti di verifica sulla efficacia del servizio; 7)di concerto con i Comuni deleganti e con la scuola, si impegna a Promuovere, nei prossimi due anni, un approfondimento sugli interventi di tipo specialistico, di competenza dei Comuni e sugli interventi assistenziali di base, di competenza della scuola.

D) La scuola - Ciascuna istituzione scolastica, con il coordinamento del Dirigente Scolastico: 1)promuove l’integrazione scolastica della persona con disabilità nelle sezioni e nelle classi delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; 2)promuove la piena contitolarità e corresponsabilità degli insegnanti di sostegno nella gestione delle attività educative, didattiche ed organizzative; 3)provvede a garantire idonee attività didattiche e strategie educative sia attraverso gli insegnanti di sostegno e gli insegnanti di classe, sia con forme di organizzazione flessibile delle attività didattiche e della formazione dei gruppi (laddove possibile); 4)garantisce l’accoglienza dell’alunno con disabilità utilizzando tutte le risorse docenti disponibili fin dal primo giorno di scuola (fissato dal calendario scolastico) anche attraverso l’organizzazione flessibile del personale in servizio a qualunque titolo nella scuola e la nomina di supplenti temporanei sui posti vacanti in attesa dell’assunzione in servizio dell’avente diritto (conformemente alla normativa vigente) oltre ad incontri periodici con i genitori in modo che si sentano ascoltati e coinvolti con un ruolo attivo nel processo educativo dei propri figli; 5)cura che l’integrazione degli alunni con disabilità sia inserita a pieno titolo nel Piano dell’Offerta Formativa e sia sostenuta anche da specifiche iniziative di aggiornamento; 6)predispone apposite misure di sostegno, commisurate alla gravità della disabilità, atte a garantire la partecipazione degli alunni con disabilità alle attività esterne all’edificio scolastico ( viaggi di istruzione, visite guidate, gare sportive, iniziative varie, ecc.); 7)coinvolge i collaboratori scolastici nella gestione della giornata scolastica dell’alunno con disabilità consistenti in difficoltà di deambulazione e/o di autonomia personale, ferme restando le indispensabili forme di assistenza specifica da parte degli Enti tenuti, affinché tale personale intervenga nei momenti di bisogno: accoglienza ed accompagnamento all’interno dei locali scolastici,spostamento da un’aula scolastica alla palestra o ad altre strutture all’interno o adiacenti alla scuola, utilizzo di specifiche attrezzature di supporto alla disabilità, accompagnamento ai servizi igienici in affiancamento ai docenti di classe/sezione o di sostegno (riferimento alla normativa vigente); 8)istituisce il gruppo di lavoro e di studio interno all’Istituto (L. 104/92, art. 15, comma 2), composto da insegnanti, genitori, operatori dei servizi e, nelle scuole secondarie di secondo grado, studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal POF. 9)per l’elaborazione e la verifica del Piano Educativo Individualizzato, attiva i “Gruppi Tecnici”, uno per ogni alunno con disabilità (L. 104/92, art. 12, comma 5), composti da operatori dei servizi e insegnanti, con la collaborazione dei genitori; 10)promuove e mantiene i contatti tramite il Gruppo di Studio e di Lavoro con l’ASL,la Provincia,il Comune,gli Enti gestori delle funzioni Socio-Assistenziali,gli Enti e le Agenzie Formative,al fine di favorire l’integrazione degli alunni con disabilità per l’attivazione delle procedure di competenza; 11)ha diritto ad usufruire della consulenza degli operatori dell’Asl su problemi specifici degli alunni con disabilità e sulla gestione delle implicazioni psicologiche e relazionali dell’integrazione;12)fornisce all’Ufficio Scolastico provinciale:-i dati relativi agli alunni con disabilità;-le segnalazioni nominative dei medesimi;-la diagnosi funzionale redatta dall’Asl secondo i termini di legge;-il profilo dinamico funzionale;-il Piano educativo individualizzato; 13)segnala alla Direzione Regionale il fabbisogno di ore di sostegno proposto dai Gruppi Tecnici ed ai Servizi della Provincia e/o del Comune l’eventuale necessità di personale assistente (vedasi competenze degli EE.LL. e degli Enti gestori dei Servizi Socio-Assistenziali). In particolare, le scuole secondarie di secondo grado (scuole medie superiori) si impegnano a predisporre e presentare alla Provincia progetti a favore degli alunni con disabilità volti al miglioramento della qualità dell’integrazione scolastica ed all’acquisizione di risorse da destinare a tale scopo.Sul territorio è presente il Polo HC (istituito ai sensi della Lettera Circolare 139 Prot. 3334 del 13 settembre 2001 e Circ. Reg.le n. 694 del 19 dicembre 2001) che promuove la continuità educativa fra i diversi ordini di scuola - dalla Scuola dell’Infanzia alle scuole secondarie di secondo grado, provvede all’acquisto dei sussidi destinati agli alunni con disabilità in una logica di rete, promuove iniziative di confronto e formazione.All’interno del Polo HC, la Rete Territoriale Pinerolese si occupa in modo specifico dell’Orientamento Scolastico Formativo tra la Scuola secondaria di primo grado e quella Secondaria di Secondo Grado e dell’Orientamento Lavorativo al termine del percorso scolastico scelto da ogni singola persona con disabilità.

E) L’Azienda Sanitaria Locale A.S.L. 10 - In attuazione della legge 104 del 5/02/92, del successivo D.P.R. del 24/02/94 e della circolare regionale n. 11/ SAP del 10/04/1995, l’Asl 10, per quanto di competenza e compatibilmente con le risorse disponibili, si impegna a fornire le seguenti prestazioni specifiche: 1)attiva un percorso di valutazione neuro-psichiatrica finalizzato a definire ed eventualmente certificare la situazione di handicap ed il suo livello di gravità allo scopo di avviare tutti quegli interventi atti a garantire le prestazioni dovute. Alla segnalazione dell’alunno all’ASL provvedono i genitori o l’esercente la potestà genitoriale, sollecitati anche dal pediatra/medico di base oppure dalla scuola e dai centri di formazione professionale; 2)attiva le Unità Multidisciplinari secondo quanto previsto dal dpr. 24/02/94 e dalla circolare applicativa 11/SAP del 10/04/95 e individua per ogni alunno con disabilità il “referente del caso” secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia, nella figura dell’operatore dell’ASL che meglio conosce l’alunno con disabilità, con il compito di essere riferimento tra i servizi ASL, la scuola o Asilo Nido, gli enti gestori dei servizi socio Assistenziali e la famiglia e di garantire coerenza e collaborazione tra i servizi e con la famiglia. Lo stesso referente del caso partecipa a riunioni di progettazione e verifica degli interventi connessi al PEI, per tutti gli ordini di scuola e per l’asilo nido; 3)svolge interventi di prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche, attraverso la diagnosi precoce, con il coinvolgimento dei propri servizi (follow up per i neonati a rischio presso l’Ospedale Civile di Pinerolo); 4)assicura l’intervento medico, psicologico e riabilitativo per gli alunni con disabilità attraverso la diagnosi clinica, l’individuazione dell’handicap, la compilazione della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato; 5)fornisce su richiesta circostanziata e motivata della scuola, salvaguardando prioritariamente nell’esecutività gli interventi previsti dalla legge,consulenza agli insegnanti su problematiche relative alla gestione del gruppo classe, in cui è inserito l’alunno con disabilità, tramite i propri operatori; 6)attribuisce priorità all’intervento per le situazioni di handicap all’interno dei servizi e si impegna a favorire la priorità d’accesso ai servizi da essa erogata agli utenti con disabilità; 7)collabora al funzionamento dell’Informa Handicap gestito dall’ANFFAS e dal CISS di Pinerolo; 8)attua interventi in materia di igiene e medicina scolastica ed educazione alla salute nei confronti del personale scolastico delle famiglie e dei minori; 9)effettua prestazioni infermieristiche in ambito scolastico e di Asili nido, ove indispensabile; 10)fornisce protesi, ausili e presidi ai minori con disabilità anche se non invalidi civili, supportando la famiglia con consulenza circa l’opportunità dell’impiego dei diversi ausili, definendo con chiarezza l’obiettivo riabilitativo raggiungibile al fine di stimolare aspettative adeguate nel minore e nella famiglia e progetti congruenti in collaborazione con tutti gli operatori sanitari, sociali e scolastici coinvolti.Gli ausili indicati nel nomenclatore tariffario saranno a carico dell’ASL 10 mentre l’onere di quelli non previsti sarà a carico della famiglia o di altri Enti o Agenzie sociali; 11)attiva forme di intervento integrato fra servizi nella gestione delle problematiche della disabilità al fine di rendere il più possibile coordinati e coerenti gli interventi. Garantisce il corretto e adeguato passaggio di consegne tra un servizio e l’altro in occasione di cambio di referenza o per passaggio tra diversi ordini di scuola;12) nell’anno precedente il compimento della maggiore età del soggetto con disabilità,il servizio di NPI contatterà il MMG per la ridefinizione comune del progetto individuale al fine di garantire una adeguata continuità assistenziale e l’individuazione del MMG quale riferimento principale per la famiglia; 13)le competenze dell’ASL 10 nell’ambito dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità inoltre si articolano nel seguente modo:-consulenza nell’ambito neurologico, psichiatrico, fisiatrico; -interventi terapeutici specifici: logopedico, fisioterapico;-interventi di diagnosi psicologica e presa in carico psicoterapeutica per i minori con problematiche psicologiche ed emotivo- relazionali;-consultazioni ai genitori dei minori seguiti;-consulenza agli insegnanti per le implicazioni psicologiche e relazionali dell’inserimento dei bambini con disabilità.

F) Agenzie Formative - Sono da considerarsi inseribili nei Corsi di Formazione Professionali integrati e specifici (ai sensi delle direttive pluriennali sulla Formazione Professionale contenenti gli atti di indirizzo alle Province) gli allievi con disabilità per i quali è stato accertato l’handicap in riferimento a quanto richiamato dall’art. 12 par. 5) e 6) della legge 104 del 05.02.1992 e art. 2 del D.L. 27/08/1993, convertito il Legge n. 423 il 27.10.1993 ai fini di un più mirato e finalizzato orientamento ed inserimento degli stessi nell’ambito della Formazione professionale. Si reputa fondamentale la collaborazione con le Istituzioni Scolastiche, le strutture Socio-Assistenziali del territorio e gli enti locali per avviare e monitorare un processo di orientamento idoneo a stabilire le effettive potenzialità di questi allievi onde produrre un’individuazione corretta del Corso in cui inserirli. La segnalazione dei soggetti alle Agenzie Formative possono essere operate durante tutto l’arco dell’anno al fine di monitorare costantemente il fabbisogno formativo territoriale;le preiscrizioni ai corsi in catalogo vanno operate a partire dal mese di gennaio precedente l’anno d’inizio delle attività. Per finalizzare meglio e dare maggiore incisività a questa tipologia di interventi,si definiscono percorsi formativi individualizzati(PFI) con obiettivi coerenti allo sviluppo delle capacità lavorative dei soggetti. Tali percorsi prevedono la certificazione finale del raggiungimento di standard minimi di competenze di base e professionali (attestati di frequenza, frequenze con profitto,qualifica) così come previsto dagli standard formativi regionali. I corsi prevedono, in alternanza alla formazione tipo teorico-pratica in aula, periodi di tirocinio presso Aziende o Attività artigianali adeguatamente scelte. Per rispondere ad oggettive necessità individuate a livello territoriale, si possono inoltre attivare percorsi di formazione al lavoro per adulti ultradiciannovenni ricercando le più opportune soluzioni tecnologiche per il superamento dei limiti imposti dalla disabilità, anche in funzione del panorama di opportunità offerte dalla Legge 68/99. I referenti delle Agenzie Formative del territorio elaborano la “Mappa orientativa territoriale” delle Agenzie formative esistenti, creando e distribuendo materiale informativo che analizza i vari indirizzi professionali e le caratteristiche corsuali.

Art. 5 - Durata dell’Accordo

5.1 Il presente accordo ha validità di tre anni dalla data della sua sottoscrizione.

Art. 6 - Pubblicità

6.1 I firmatari del presente accordo, compiuti gli atti amministrativi necessari, provvedono alla pubblicizzazione immediata, con i mezzi a disposizione, dei termini dell’accordo stesso, al fine di favorire l’utilizzazione da parte degli aventi diritto.

6.2 Il presente verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione a cura del Comune capofila.

Pinerolo, 28 aprile 2004