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Bollettino Ufficiale n. 14 del 6 / 04 / 2006

Codice 26.2
D.D. 17 novembre 2005, n. 573

Ferrovia Torino-Ceres. Comune di Borgaro. Autorizzazione in sanatoria al Comune di Borgaro, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 753/80, all’ultimazione delle opere di escavazione, funzionali alla deviazione del Canale sfioratore della Gora dei Mulini, in deroga all’art. 53 del citato D.P.R.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di rilasciare in sanatoria al Comune di Borgaro T.se, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. n. 753 del 11/07/1980, l’autorizzazione all’ultimazione delle opere di escavazione funzionali alla deviazione del Canale sfioratore della Gora dei Mulini, in deroga all’art. 53 del citato D.P.R., alla distanza minima di mt. 0,60 dal piede della scarpata del rilevato ferroviario, da effettuarsi nell’ambito del piano esecutivo convenzionato D.U.2, Isolato 3701, Area 12 del Piano Regolatore Generale del Comune di Borgaro Torinese, in conformità al progetto depositato con prot. n. 3856/26/2005 del 24/03/2005, n. 6955/26/2005 del 14/06/2005 e n. 10638/26/2005 del 16/09/2005, a condizione che tutta l’area oggetto dell’intervento di urbanizzazione, lato sede ferroviaria, sia opportunamente protetta previa installazione di idonea recinzione (art. 40 D.P.R. 753/80), la cui tipologia dovrà essere concordata con il G.T.T. S.p.A.;

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico del Richiedente;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato.

Ai sensi del comma n. 5 dell’art. 13 del D.P.G.R. n. 2/R del 14/02/2005, il Richiedente, anche tramite il direttore dei lavori, dovrà dare comunicazione al Settore scrivente dell’ultimazione dei lavori dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/80 fatte salve tutte le altre necessarie autorizzazioni.

Resta a carico del Richiedente la trascrizione sui registri immobiliari degli estremi del presente provvedimento autorizzativo in allegato al progetto o all’atto comprovante l’esistenza del diritto di qualsiasi natura sul bene beneficiario dell’autorizzazione; di tale registrazione dovrà essere data comunicazione alla Direzione di Esercizio della Ferrovia.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6/12/1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25/11/1971, n. 1199.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e della L.R. 08/08/1997 n. 51 e dal D.P.G.R. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino