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Bollettino Ufficiale n. 14 del 6 / 04 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 13 marzo 2006, n. 41-2372

Attivita’ di controllo sulla corretta compilazione della Scheda di Dimissione Ospedaliera e individuazione delle modalita’ attuative del disposto del comma 2 dell’art. 88 della Legge n. 388 del 23.12.2000. Modificazioni alla D.G.R. 33-13816 del 02.11.2004

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di approvare l’allegato alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante e sostanziale, riguardante le attività di controllo sulla corretta codifica della Scheda di Dimissione Ospedaliera, a modifica ed integrazione dell’allegato 1 della D.G.R. 33-13816 del 2.11.2004 per la parte riferita alle “Funzioni della Regione e procedure di attività di controllo delle SDO”;

di stabilire che l’attività di controllo sulla corretta codifica della Scheda di Dimissione Ospedaliera deve riferirsi alle modifiche apportate alla D.G.R. 33-13816 del 2.11.2004, così come previsto nell’allegato al presente provvedimento, che troverà applicazione a partire dalle dimissioni effettuate nell’anno 2005 da parte di tutti gli erogatori del SSN;

di demandare ad ulteriori provvedimenti dirigenziali la nomina delle eventuali integrazioni e modificazioni del Nucleo tecnico di cui alla D.D. n. 80 del 27.3.2000 in modo da garantire funzionalità e adeguata competenza professionale allo stesso per l’adempimento dei propri compiti e le modalità attuative di quanto previsto dal presente provvedimento e dalla D.G.R. 33-13816 del 2.11.2004.

La presente deliberazione, comprensiva del relativo allegato, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULLA CORRETTA CODIFICA DELLA SCHEDA DI DIMISSIONE OSPEDALIERA: INTEGRAZIONE E PARZIALE MODIFICAZIONE DELLE MODALITÀ ATTUATIVE PREVISTE NELLA D.G.R. 33-13816 DEL 2.11.2004.

L’attività di controllo sulla corretta codifica delle schede di dimissione ospedaliera, svolta dalle direzioni sanitarie di tutti gli erogatori di prestazioni del SSN (Aziende Sanitarie Regionali - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - Ospedali classificati ai sensi dell’art. 43 della L. 833/78, le strutture private accreditate/provvisoriamente accreditate e la S.p.A. Centro Ortopedico di Quadrante Ospedale Madonna del Popolo di Omegna), deve essere rivolta necessariamente, oltre che all’adempimento della propria specifica funzione di autocontrollo, anche all’assolvimento dei compiti richiesti dall’attività di sorveglianza e controllo di competenza regionale, in applicazione della normativa vigente e secondo le indicazioni di seguito menzionate.

Nell’attesa che si verifichino sul territorio le condizioni organizzative utili per dare piena attuazione alla D.G.R. 33-13816 del 2.11.2004 “Attivita’ di controllo sulla corretta compilazione della Scheda di Dimissione Ospedaliera e individuazione delle modalita’ attuative del disposto del comma 2 dell’art. 88 della Legge n. 388 del 23.12.2000", viene fornito di seguito la modalità operativa a cui deve riferirsi l’attività di controllo a partire dalle dimissioni registrate nell’anno 2005.

Il presente documento apporta pertanto parziali modifiche alle indicazioni contenute nell’allegato alla D.G.R. 33-13816/2004.

Resta inteso che le commissioni di quadrante non saranno attivate fino a nuovo provvedimento.

Si ritiene opportuno impostare questa prima fase di attività di controllo della corretta codifica delle SDO sulla verifica di particolari problematicità, emergenti da studi rivolti alla complessiva attività di ricovero, che potranno riferirsi all’analisi di:

- anomali tassi di ospedalizzazione per singoli DRG o gruppi di essi,

- significativi scostamenti dalle medie nella durata dei ricoveri per tipologie analoghe di gruppi diagnostici,

- frequenze di ricoveri ripetuti.

Potranno inoltre essere attivati controlli del tutto casuali su:

campioni di SDO e relative cartelle cliniche, su casi di ricovero afferenti ai DRG ad alto rischio di inappropriatezza, di cui all’allegato 2C del DPCM 29.11.2001, oppure riferiti alla verifica delle anomalie ritenute meritevoli di approfondimenti, che di volta in volta potranno verificarsi.

Pertanto la Regione, attraverso la collaborazione del Nucleo tecnico di supporto per la valutazione ed il monitoraggio dell’attività di ricovero, invierà alle Aziende l’elenco delle SDO da sottoporre a verifica.

Alla luce di quanto sopra le direzioni sanitarie potranno prevedere di organizzare la propria attività attraverso la costituzione di propri organismi di verifica sotto la responsabilità del direttore sanitario (art. 2 c. 4 del D.M. 380 del 27.10.2000).

Tali organismi avranno la responsabilità di effettuare i controlli su gruppi di SDO selezionate dall’amministrazione regionale, che saranno trasmesse per la verifica della completezza, della congruenza e dell’accuratezza delle informazioni registrate, in riferimento ai contenuti e alla documentazione della cartella clinica.

L’attività di controllo andrà conclusa con una relazione, sulla base di modelli predisposti dagli uffici regionali, ed inviata secondo scadenze e modalità che saranno definite con successivo provvedimento.

Per omogeneità di comportamento i lavori saranno svolti sulla base di specifici protocolli di valutazione redatti dagli uffici regionali in collaborazione con il Nucleo tecnico di supporto per la valutazione ed il monitoraggio dell’attività di ricovero.

Al fine di agevolare l’attività a vantaggio della massima collaborazione fra Aziende Sanitarie e Regione, si ritiene opportuno prevedere, per quanto possibile, di convocare le direzioni aziendali presso gli uffici regionali competenti per poter esaminare le problematiche inerenti ai casi che necessitano di una verifica approfondita. Successivamente a tali incontri, seguirà l’invio delle SDO da sottoporre a verifica alle rispettive direzioni.

Nel corso delle varie fasi dell’attività di controllo potrà essere comunque richiesto un incontro con le aziende a posteriori per richiedere delucidazioni inerenti alle relazioni inviate.

Nel caso in cui gli uffici competenti dell’assessorato, con l’ausilio tecnico del Nucleo tecnico di supporto per la valutazione ed il monitoraggio dell’attività di ricovero, rilevassero incongruenze, incompletezza o altre mancanze in tale attività di controllo, avranno facoltà di richiedere integrazioni e, se necessario, predisporre con atto dirigenziale commissioni di controllo specifiche con mandato ad appurare direttamente le motivazioni delle eventuali inadempienze.

Per le case di cura private accreditate/provvisoriamente accreditate ed i presidi sanitari di cui all’art. 43 della legge 833/78 tali verifiche andranno svolte dalle Commissioni di vigilanza su indicazione regionale, con modalità analoghe a quelle utilizzate dalle suddette commissioni di nomina regionale.

Durante l’attività di dette commissioni dovrà essere possibile, presso i presidi ospedalieri, il contraddittorio con un rappresentante dell’azienda o del presidio.

La tariffazione definitiva della prestazione di ricovero sarà comunque quella che deriverà dalla codificazione proposta dalla commissione.

L’eventuale contenzioso in materia sarà definito con successivo provvedimento regionale.

Le operazioni di controllo riferite all’annualità dovranno essere concluse entro il 28 febbraio dell’anno successivo con la registrazione nell’archivio informatico delle S.D.O.

Nell’ipotesi in cui non sia possibile completare tutte le operazioni necessarie entro la scadenza, potrà essere indicata una data che metta in condizione gli operatori di registrare le risultanze dell’attività. Gli eventuali saldi sulla tariffazione saranno effettuati sulle produzioni dell’anno successivo.

Sarà cura degli uffici regionali, in collaborazione del Nucleo tecnico di supporto per la valutazione ed il monitoraggio dell’attività di ricovero, di fornire all’Assessore competente una relazione periodica sull’andamento dell’attività svolta e sulle eventuali anomalie riscontrate anche al fine di assumere ulteriori eventuali provvedimenti.