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Bollettino Ufficiale n. 14 del 6 / 04 / 2006

Codice 26.4
D.D. 7 dicembre 2005, n. 621

Lago di Viverone - Comune di Viverone - Scuola Nautica Federnautica (TO). Deroga al regolamento regionale n. 4/R del 14 aprile 2000 per l’effettuazione di esercitazioni pratiche per il conseguimento della patente nautica da diporto - motore e vela

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di autorizzare, per quanto di competenza ed ai sensi dell’art. 18 del DPGR n. 4/R/2000, le seguenti unità di navigazione, in disponibilità alla Scuola Nautica denominata Federnautica (TO), alla circolazione a motore sulle acque del Lago di Viverone:

1) Imbarcazione Cranchi - Dobra Marine 5.20 n. A-01463D - motore ausiliario fuoribordo Johnson 25 2t - matricola n. 3997

2) Imbarcazione a vela Dobra Marine 5.20 n. V-0218F - motore ausiliario fuoribordo Selva S.p.A. S 95 - 4 HP SC - matricola n. 490637

- di subordinare l’autorizzazione al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) Le manovre di avvicinamento, atterraggio ed approdo dovranno avvenire nel Corridoio di Navigazione del pontile in disponibilità del richiedente;

2) Le unità impiegate, dovranno esporre su ciascuna murata, in modo ben visibile, un contrassegno costituito da un pannello rettangolare, recante la scritta “Scuola Nautica”, ben contrastato in posizione visibile di dimensione minima pari a mt. 1 per 0,2 mt.;

3) La porzione di lago oggetto di deroga e quindi navigabile a motore, dovrà essere quella compresa tra: il lato costa del pontile e del corridoio in disponibilità e la linea ideale congiungente il porto di Masseria in Comune di Viverone ed il porto di Anzasco nel Comune di Piverone, come planimetria allegata, (allegato A);

4) Dovrà essere mantenuto il divieto di navigazione nella fascia dei 100 mt. dalla sponda lacuale e nella fascia oraria dalle 21.00 alle 7.00, oltre al rispetto delle norme contenute nel regolamento disciplinante la navigazione sulle acque del Lago di Viverone;

5) La deroga viene rilasciata per il solo esercizio di Scuola Nautica.

L’allegato A) è accluso alla presente determinazione per farne parte integrante.

La presente autorizzazione è valida sino al 31 marzo 2006, ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso da parte dei titolari, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.

Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, premesso che l’Amministrazione Regionale è comunque sollevata da qualsiasi responsabilità, i titolari della deroga saranno punibili, se il fatto non costituisce reato, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 4/R del 14 aprile 2000.

Il Comune di Viverone è tenuto a vigilare sul rispetto delle prescrizioni.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971, n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o della piena conoscenza, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’art. 16 del DPGR n. 8/R/2002 .

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti