Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 14 del 6 / 04 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2006, n. 21-2454

Edilizia residenziale pubblica, art. 9 della legge 4 dicembre 1993, n. 493. Aggiornamento dei limiti massimi di reddito per l’accesso agli alloggi e ulteriori modalita’ operative per la locazione e la futura cessione degli alloggi in locazione temporanea

A relazione dell’Assessore Conti:

L’art. 9 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, “Disposizioni per l’accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell’occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia” ha previsto la possibilità di utilizzare i finanziamenti ex gescal per realizzare alloggi, da parte di comuni, Istituti Autonomi Case Popolari (I.A.C.P.), cooperative edilizie di abitazione, da imprese di costruzione e da consorzi fra i soggetti suddetti, da assegnare in locazione per un periodo non inferiore agli otto anni.

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.) con deliberazione del 16 marzo 1994 ha approvato il programma di edilizia residenziale pubblica 1992-95 ed ha inoltre previsto che quota parte delle risorse finanziarie di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata fosse destinato ad interventi di cui all’art. 9 della legge n. 493/93.

Il Ministero dei Lavori Pubblici con il decreto del 5 agosto 1994, pubblicato sulla G.U. n. 194 del 20 agosto 1994, ha stabilito i criteri e le modalità per la definizione del valore dei contributi, prevedendo anche il finanziamento degli interventi finalizzati alla locazione permanente. In particolare nel caso della locazione permanente l’entità del contributo è pari, per le nuove costruzioni, al 60% del costo convenzionale dell’intervento mentre, per il recupero edilizio, è pari al 70%; la metà di tale contributo deve essere restituita ai sensi di quanto previsto dal punto 1.4. del citato D.M. 5 agosto 1994. Per quanto riguarda invece la locazione temporanea, non inferiore agli otto anni, il contributo è pari rispettivamente al 20% del costo convenzionale dell’intervento, per le nuove costruzioni, ed al 25% nel caso del recupero edilizio ed inoltre il contributo non è oggetto di restituzione.

Il Consiglio Regionale con la deliberazione n. 879-12428 del 20 settembre 1994 ha approvato il programma di edilizia residenziale pubblica 1992-1995 ed ha destinato gli interventi dell’art. 9 della legge 493/93 alle famiglie sfrattate ed a quelle che non hanno più diritto ad abitare nelle case popolari, ai sensi dell’art. 29 della legge regionale n. 46 del 28 marzo 1995 come modificata, da ultimo, con la legge regionale 3 settembre 2001, n. 22. Con il richiamato provvedimento è stato inoltre demandato alla Giunta Regionale la predisposizione di un apposito bando.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 40-21087 del 21 luglio 1997, successivamente modificata ed integrata con le D.G.R. n. 8-29498 del 1 marzo 2000 e n. 2-8755 del 25 marzo 2003, ha approvato, per gli interventi di cui all’art. 9 della legge n. 493/93, i bandi tipo di concorso, contenente i requisiti dell’intervento, dei soggetti attuatori e dei beneficiari, nonché gli impegni che devono essere assunti dal soggetto attuatore per ottenere i contributi. Inoltre la Giunta ha stabilito di avvalersi degli uffici del Comune per l’assegnazione dei finanziamenti e per il controllo degli interventi, ivi comprese le competenze di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, di cui all’art. 3 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, in conformità ai criteri definiti con il bando di concorso, nonché alle direttive sull’esercizio dei poteri di controllo, emanate dagli organi regionali. Venne altresì stabilito di attribuire al responsabile del procedimento amministrativo regionale il potere di indire una conferenza dei servizi, per raggiungere l’intesa con i Comuni interessati sulle modalità di assegnazione dei finanziamenti e di controllo sull’attuazione degli interventi, sulla base degli indirizzi definiti dal provvedimento regionale.

All’allegato 4, tabelle B e C, della citata D.G.R. n. 40-21087 del 21 luglio 1997 sono riportati rispettivamente i limiti di reddito convenzionale per l’accesso agli alloggi in locazione permanente e in locazione a tempo determinato (minimo otto anni), così come stabilito dall’art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e s.m.i. I limiti di reddito convenzionale per l’art. 9 della legge n. 493/93 stabiliti con la citata deliberazione del 21 luglio 1997, ragguagliati sulla base della sotto elencata tabella di equivalenza per numero di componenti del nucleo famigliare, di cui alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 e s.m.i., risultavano essere:

LOCAZIONE PERMANENTE ART. 9 LEGGE 493/93

Numero di componenti il nucleo famigliare    Limite accesso per    Limite accesso per locazione
    locazione permanente in lire    permanente in Euro
Fino a 2    35.000.000    18.075,99
2,5    38.850.000    20.064,35
3    42.700.000    22.052,71
3,5    46.200.000    23.860,31
4    49.700.000    25.667,91
4,5    52.850.000    27.294,75
5 o più    56.000.000    28.921,59

LOCAZIONE A TEMPO DETERMINATO (MINIMO 8ANNI) ART. 9 LEGGE 493/93

Numero di componenti il nucleo famigliare    Limite accesso per    Limite accesso per
    locazione temporanea in lire    locazione temporanea in Euro
Fino a 2    50.000.000    25.822,84
2,5    55.500.000    28.663,36
3    61.000.000    31.503,87
3,5    66.000.000    34.086,16
4    71.000.000    36.668,44
4,5    75.500.000    38.992,50
5 o più    80.000.000    41.316,55

TABELLA DI EQUIVALENZA (L.R. 28.3.1995, N. 46 E S.M.I.)

Componenti Convenzionali Nucleo
famigliare (I figli a carico
corrispondono a 0,5 unità)    Fino a 2    2,5    3    3,5    4    4,5    4,5

Coefficiente    1    1,11    1,22    1,32    1,42    1,51    1,6



Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, al titolo III, Capo II, sezione III Edilizia Residenziale Pubblica, art. 60, primo comma lettera e), tra le funzioni conferite alle Regioni ed agli Enti locali inserisce la “fissazione dei criteri per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale destinati all’assistenza abitativa, nonché alla determinazione dei relativi canoni”.

La legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, avente titolo “Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ”Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59")" al Titolo VII, Capo III, art. 89, primo comma, lettera m), tra le funzioni amministrative di competenza della Regione elenca anche la seguente: “la determinazione dei limiti di reddito e dei requisiti soggettivi per l’accesso ai benefici dell’edilizia residenziale pubblica”

Occorre rilevare che i limiti di reddito per l’art. 9 della legge n. 493/93 stabiliti con la richiamata D.G.R. n. 40-21087 del 21 luglio 1997, sono stati assunti con riferimento ai limiti massimi di reddito applicati agli interventi in regime di edilizia agevolata in vigore al momento del provvedimento stesso, che risultavano essere per la locazione permanente pari a lire 35.000.000 (Euro 18.075,99) e per la proprietà o futura vendita pari a lire 50 milioni (Euro 25.822,84). A seguito dell’entrata in vigore della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, la Regione ha provveduto ad aggiornare periodicamente i limiti di reddito per l’edilizia agevolata, sulla base della variazione dell’indice ISTAT del costo della vita rilevato nel mese di marzo di ciascun anno rispetto a quello dello stesso mese dell’anno precedente. Dopo l’ultimo adeguamento, approvato con la determinazione dirigenziale (D.D.) n. 178 del 3 novembre 2005, i limiti di reddito per l’edilizia agevolata risultano essere per la locazione permanente pari ad Euro 24.138,00 e per la proprietà o futura vendita pari ad Euro 36.153,00.

Si ritiene pertanto opportuno procedere anche per gli interventi di cui all’art. 9 della legge n. 493/93, in analogia a quanto assunto con la citata D.D. n. 178/2005 per l’edilizia residenziale agevolata, all’adeguamento dei limiti di reddito per l’accesso sia alla locazione permanente che alla locazione temporanea (minimo otto anni), i cui nuovi valori, ragguagliati sulla base della tabella di equivalenza, arrotondati all’euro, sono riportati nella sotto elencata tabella:

LOCAZIONE PERMANENTE ART. 9 LEGGE 493/93

Numero di componenti     Limite accesso per locazione
il nucleo famigliare    permanente in Euro
Fino a 2    24.138,00
2,5    26.793,00
3    29.448,00
3,5    31.862,00
4    34.276,00
4,5    36.448,00
5 o più    38.621,00

LOCAZIONE A TEMPO DETERMINATO (MINIMO 8ANNI) ART. 9 LEGGE 493/93

Numero di componenti     Limite accesso per locazione
il nucleo famigliare    temporanea in Euro
Fino a 2    36.153,00
2,5    40.130,00
3    44.107,00
3,5    47.722,00
4    51.337,00
4,5    54.591,00
5 o più    57.845,00

Si rende inoltre opportuno stabilire che i nuovi limiti di reddito siano applicati dalla data di adozione della presente deliberazione ed inoltre demandare ad apposito provvedimento dirigenziale l’aggiornamento annuale di tali limiti, sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT del costo della vita rilevato al mese di marzo di ciascun anno rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, con decorrenza dal primo gennaio dell’anno successivo, in analogia a quanto assunto per gli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata.

La D.G.R. n. 40-21087 del 21 luglio 1997, Allegato 2 (Bando tipo di concorso locazione temporanea), lettera C, prevede la possibilità di alienare gli alloggi realizzati, con prelazione a favore degli assegnatari o locatari (conduttori), solo successivamente alla scadenza del termine degli otto anni previsto per la locazione, così come stabilito dall’art. 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e s.m.i.

L’art. 9 della citata legge n. 179/92 ha previsto la locazione, non inferiore agli otto anni, con proprietà differita; relativamente a tale fattispecie, la Giunta Regionale con la deliberazione n.12-28366 del 18 ottobre 1999 di approvazione dei bandi di concorso relativi all’VIII programma di edilizia residenziale agevolata, ha previsto la concessione di contributi da destinare alla locazione con patto di futura vendita, con il riconoscimento in capo agli assegnatari/locatari del contributo regionale. Il trasferimento della proprietà è convenuto dalle parti al momento dell’assegnazione/locazione dell’alloggio ed è disciplinato dal relativo bando regionale e dalla convenzione comunale.

Relativamente agli interventi attuati ai sensi dell’art. 9 della legge n. 493/93, la norma non ha compiutamente disciplinato le modalità finalizzate alla futura alienazione degli alloggi, pur riconoscendo in capo ai locatari il diritto di prelazione all’acquisto. In considerazione del fatto che, in alcuni casi, lo stesso programma costruttivo prevede alcuni alloggi finanziati con contributi concessi ai sensi dell’art. 9 della legge n. 493/93 ed altri mediante il bando di edilizia agevolata destinato alla locazione con patto futura vendita, preso atto che le finalità perseguite da tali bandi risultano simili, si ritiene opportuno integrare e precisare, nel rispetto di quanto stabilito dal bando approvato con la citata D.G.R. n. 40-21087 del 21 luglio 1997, le ulteriori modalità operative inerenti la locazione e la futura cessione degli alloggi in locazione temporanea.

In particolare, per gli interventi realizzati ai sensi dell’art. 9 della legge n. 493/93 e destinati alla locazione temporanea, si rende opportuno stabilire che:

- è consentito stipulare unitamente al contratto di locazione un preliminare di futura vendita;

- l’ammontare del contributo regionale concesso per ogni singolo alloggio deve essere considerato quale apporto finanziario da portare in deduzione dal prezzo di cessione dell’alloggio stesso;

- il prezzo di cessione degli alloggi è quello convenuto, ai sensi del convenzionamento con il Comune, tra le parti all’atto di assegnazione/locazione. Nel caso di assegnazione/locazione successiva alla data di ultimazione dei lavori il prezzo di cessione può essere aggiornato ai sensi del convenzionamento sulla base della variazione dell’indice ISTAT del costo di costruzione fino alla data della sottoscrizione dell’atto di assegnazione o locazione. Non è consentito un’ulteriore revisione del prezzo di cessione, ad esclusione degli alloggi non acquistati dal locatario/assegnatario al termine degli otto anni di locazione o nel caso di recessione dal contratto di locazione e preliminare di futura vendita;

- il canone annuo di locazione non può essere superiore al 4,5% del prezzo di cessione stabilito con la convenzione comunale e convenuto tra le parti con la sottoscrizione del contratto di locazione/assegnazione, dedotto il contributo regionale e gli eventuali apporti finanziari dell’assegnatario/locatario;

- le parti possono concordare modalità di versamento di eventuali ulteriori apporti finanziari durante il periodo di locazione;

- il canone può essere aggiornato con cadenza non inferiore al biennio ed è incrementato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati. L’operatore può comunque pattuire canoni di godimento o di locazione in misura inferiore a quello sopra indicato;

- l’alloggio deve essere occupato in modo continuativo e direttamente dall’interessato e dal suo nucleo famigliare. E’ fatto divieto di sublocare anche parzialmente l’alloggio, pena la risoluzione di diritto del contratto;

- il locatario è libero di recedere dal contratto di affitto in qualunque momento, dandone preventiva comunicazione all’operatore mediante raccomandata A/R nei termini concordati dalle parti. In tale caso il nuovo contratto di locazione/assegnazione non può avere durata inferiore al periodo di tempo che ancora residua per completare il termine locativo degli otto anni. L’alloggio liberato dovrà essere assegnato in godimento o locato a soggetti in possesso dei prescritti requisiti soggettivi;

- allo scadere dell’ottavo anno di locazione, il vincolo per il soggetto attuatore dell’intervento di destinare le unità abitative alla locazione è risolto di diritto. Trascorso tale periodo l’operatore dovrà garantire la cessione dell’abitazione in favore del locatario/assegnatario in regola con i versamenti previsti;

- gli alloggi non possono essere alienati o locati nel primo quinquennio decorrente dalla data di stipula del rogito notarile. Il Comune può autorizzare la deroga a tale vincolo quando sussistano gravi e sopravvenuti motivi, così come indicato dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 29-22829 del 27.10.1997;

- è possibile concentrare il finanziamento regionale su un numero minore di alloggi rispetto a quelli previsti in origine, fermo restando il rispetto dei massimali di costo, dell’ammontare del contributo concesso e della percentuale massima di contributo concedibile per ciascun alloggio, determinata con riferimento alla specifica tipologia d’intervento. E’ altresì possibile ridistribuire il finanziamento regionale su un numero maggiore di alloggi, nel limite del contributo concesso e nel rispetto dei massimali di costo.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale;

vista la legge 5.8.1978, n. 457;

vista la legge 17.2.1992, n. 179 e s.m.i.;

vista la legge 4.12.1993, n. 493;

visto il decreto del Ministero dei LL.PP. del 5.8.1994;

vista la D.C.R. n. 879-12428 del 20.9.1994;

vista la D.G.R. n. 40-21087 del 21.7.1997 e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 29-22829 del 27.10.1997;

vista la D.G.R. n. 12-28366 del 18.10.1999;

vista la legge regionale 28.3.1995, n. 46 e s.m.i.;

vista la legge regionale 15.3.2001, n. 5;

vista la determinazione dirigenziale n. 178 del 3.11.2005,

con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

1) di aggiornare i limiti massimi di reddito, di cui alla D.G.R. n. 40-21087 del 21 luglio 1997, degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, realizzati ai sensi dell’art. 9 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, così come indicato nell’allegato “A” alla presente deliberazione, con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento.

2) di stabilire che i suddetti limiti di reddito siano variati annualmente con apposita determinazione dirigenziale, sulla base dell’indice ISTAT del costo della vita rilevato nel mese di marzo dello stesso anno e confrontato con quello dello stesso mese dell’anno precedente e che la loro applicazione decorra dal 1° gennaio dell’anno successivo.

3) di stabilire, per gli interventi realizzati ai sensi dell’art. 9 della legge 4 dicembre 1993, n, 493 e destinati alla locazione temporanea non inferiore agli otto anni, ulteriori modalità operative inerenti la locazione e la futura cessione degli alloggi, così come indicato nell’allegato “B” alla presente deliberazione.

Gli allegati “A” e B" fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del Regolamento regionale 29 luglio 2002, n. 8/R.

(omissis)

Allegato

Allegato “A” alla deliberazione avente per oggetto: “Edilizia residenziale pubblica, art. 9 della legge 4 dicembre 1993, n. 493. Aggiornamento dei limiti massimi di reddito per l’accesso agli alloggi e ulteriori modalità operative per la locazione e la futura cessione degli alloggi in locazione temporanea”.

LIMITI MASSIMI DI REDDITO PER GLI INTERVENTI REALIZZATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 4 DICEMBRE 1993, N. 493

LOCAZIONE PERMANENTE

Numero di componenti     Limite accesso per locazione
il nucleo famigliare    permanente in euro
Fino a 2    24.138,00
2,5    26.793,00
3    29.448,00
3,5    31.862,00
4    34.276,00
4,5    36.448,00
5 o più    38.621,00

LOCAZIONE A TEMPO DETERMINATO
(MINIMO 8ANNI)

Numero di componenti     Limite accesso per locazione
il nucleo famigliare    temporanea in euro
Fino a 2    36.153,00
2,5    40.130,00
3    44.107,00
3,5    47.722,00
4    51.337,00
4,5    54.591,00
5 o più    57.845,00

N.B.: Il reddito delle famiglie con diverso numero di componenti è ragguagliato sulla base della Tabella di Equivalenza di cui alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 e s.m.i. Il reddito convenzionale è calcolato ai sensi dell’art. 21 della legge 5.08.1978, n. 457 es.m.i.; si precisa che il reddito del nucleo famigliare è diminuito di euro 516,46 (lire 1.000.000) per ogni figlio che risulti essere a carico . Ai fini del calcolo del reddito convenzionale qualora alla formazione del medesimo concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell’aliquota per ogni figlio che risulti a carico, sono decurtati del 40%.



TABELLA DI EQUIVALENZA (L.R. n. 46/95 e s.m.i.)

Componenti Convenzionali Nucleo famigliare
(I figli a carico corrispondono a 0, 5 unità)    Fino a 2    2,5    3    3,5    4    4,5    4,5

Coefficiente    1    1,11    1,22    1,32    1,42    1,51    1,6



Allegato “B” alla deliberazione avente per oggetto:" Edilizia residenziale pubblica, art. 9 della legge 4 dicembre 1993, n. 493. Aggiornamento dei limiti massimi di reddito per l’accesso agli alloggi e ulteriori modalità operative per la locazione e la futura cessione degli alloggi in locazione temporanea".

ULTERIORI MODALITA’ OPERATIVE PER LA LOCAZIONE E FUTURA CESSIONE DEGLI ALLOGGI REALIZZATI AI SENSI DELL’ART. 9 DELLA LEGGE 4 DICEMBRE 1993, N. 493.

1) è consentito stipulare unitamente al contratto di locazione un preliminare di futura vendita;

2) l’ammontare del contributo regionale concesso per ogni singolo alloggio deve essere considerato quale apporto finanziario da portare in deduzione dal prezzo finale di cessione dell’alloggio stesso;

3) il prezzo di cessione degli alloggi è quello convenuto, ai sensi del convenzionamento con il Comune, tra le parti all’atto di assegnazione/locazione. Nel caso di assegnazione/locazione successiva alla data di ultimazione dei lavori il prezzo di cessione può essere aggiornato ai sensi del convenzionamento sulla base della variazione dell’indice ISTAT del costo di costruzione fino alla data della sottoscrizione dell’atto di assegnazione o locazione. Non è consentito un’ulteriore revisione del prezzo di cessione, ad esclusione degli alloggi non acquistati dal locatario/assegnatario al termine degli otto anni di locazione o nel caso di recessione dal contratto di locazione e preliminare di futura vendita;

4) il canone annuo di locazione non può essere superiore al 4,5% del prezzo di cessione stabilito con la convenzione comunale e convenuto tra le parti con la sottoscrizione del contratto di locazione/assegnazione, dedotto il contributo regionale e gli eventuali apporti finanziari dell’assegnatario/locatario;

5) le parti possono concordare modalità di versamento di eventuali ulteriori apporti finanziari durante il periodo di locazione;

6) il canone può essere aggiornato con cadenza non inferiore al biennio ed è incrementato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati. L’operatore può comunque pattuire canoni di godimento o di locazione in misura inferiore a quello sopra indicato;

7) l’alloggio deve essere occupato in modo continuativo e direttamente dall’interessato e dal suo nucleo famigliare. E’ fatto divieto di sublocare anche parzialmente l’alloggio, pena la risoluzione di diritto del contratto;

8) il locatario è libero di recedere dal contratto di affitto in qualunque momento, dandone preventiva comunicazione all’operatore mediante raccomandata A/R nei termini concordati dalle parti. In tale caso il nuovo contratto di locazione/assegnazione non può avere durata inferiore al periodo di tempo che ancora residua per completare il termine locativo degli otto anni. L’alloggio liberato dovrà essere assegnato in godimento o locato a soggetti in possesso dei prescritti requisiti soggettivi;

9) allo scadere dell’ottavo anno di locazione, il vincolo per il soggetto attuatore dell’intervento di destinare le unità abitative alla locazione è risolto di diritto. Trascorso tale periodo l’operatore dovrà garantire la cessione dell’abitazione in favore del locatario/assegnatario in regola con i versamenti previsti;

10) gli alloggi non possono essere alienati o locati nel primo quinquennio decorrente dalla data di stipula del rogito notarile. Il Comune può autorizzare la deroga a tale vincolo quando sussistano gravi e sopravvenuti motivi, così come indicato dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 29-22829 del 27.10.1997;

11) è possibile concentrare il finanziamento regionale su un numero minore di alloggi rispetto a quelli previsti in origine, fermo restando il rispetto dei massimali di costo, dell’ammontare del contributo concesso e della percentuale massima di contributo concedibile per ciascun alloggio, determinata con riferimento alla specifica tipologia d’intervento. E’ altresì possibile ridistribuire il finanziamento regionale su un numero maggiore di alloggi, nel limite del contributo concesso e nel rispetto dei massimali di costo.