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Bollettino Ufficiale n. 14 del 6 / 04 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2006, n. 13-2446

Modalita’ per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sull’amministrazione delle Fondazioni ex art. 25 del Codice Civile

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

le funzioni di cui all’articolo 25 del Codice Civile e inerenti il controllo e la vigilanza sull’amministrazione delle Fondazioni riconosciute dalla Regione Piemonte ai sensi del combinato disposto dell’art. 14 del D.P.R. 616/77 con il Libro I, Titolo II del Codice Civile ed il D.P.R. 361/00, sono esercitate dalla Direzione Patrimonio Tecnico già preposta alle funzioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica privata e tenuta del registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private ai sensi e nei limiti della D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.01 e della D.G.R. n 1 - 3615 del 31.07.01, in collaborazione soprattutto per quanto concerne gli aspetti finanziari-economici con la Struttura Speciale Controllo di Gestione;

restano escluse dall’attività di controllo e vigilanza sull’amministrazione delle Fondazioni operanti a livello regionale, le Fondazioni riconosciute a seguito di trasformazione da I.PA.B. a persona giuridica privata per le quali competenti, ex L.R. n. 1/2004, sono le Province.

Le Direzioni regionali competenti per materia sono tenute a collaborare con le Direzioni Patrimonio e Tecnico e Struttura Speciale Controllo Gestione al fine di fornire informazioni relative alle Fondazioni iscritte nel Registro regionale delle Persone Giuridiche nei confronti delle quali effettuino erogazioni di contributi e/o finanziamenti;

Le Fondazioni iscritte nel Registro di cui sopra hanno l’obbligo di inviare alla Direzione Patrimonio e Tecnico entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio consuntivo la seguente documentazione:

I. il bilancio consuntivo (stato patrimoniale e conto economico e nota integrativa) e preventivo approvati dal competente - ex statuto - organo;

II. una sintetica relazione illustrativa dei bilanci di cui sopra redatta dagli amministratori;

III. la relazione dei revisori (qualora tale organo sia previsto nello Statuto della fondazione) che è opportuno iscritti all’albo dei revisori contabili qualora la fondazione eserciti attività di impresa finalizzata al perseguimento degli scopi della fondazione;

IV. la relazione della società di revisione contabile eventualmente nominata dagli organi amministrativi della fondazione;

V. una descrizione analitica dell’attività svolta nell’anno precedente e di quella che si intende svolgere nell’anno successivo;

VI. una quanto più possibile chiara descrizione delle modalità d’impiego dei fondi erogati dalla Pubblica Amministrazione per le Fondazioni che ricevano contributi e/o finanziamenti dalla Regione Piemonte e/o da altri Enti pubblici.

I bilanci devono essere prodotti in duplice copia con nota di trasmissione sottoscritta dal legale rappresentante.

Le suddette documentazioni contabili sono oggetto di una verifica, a cura della Struttura Speciale Controllo di Gestione.

Qualora vengano rilevate anomalie o il bilancio mostri perdite che intaccano il patrimonio della fondazione si provvederà ad acquisire relazioni dettagliate sulle attività svolte, al fine di valutare se la consistenza del patrimonio è divenuta inadeguata o insufficiente in relazione al fine da realizzare. La Fondazione è tenuta a fornire chiarimenti entro 30 giorni dalla richiesta, cui potrà seguire un espresso invito a ricostituire il patrimonio. Nel caso in cui il successivo esercizio finanziario della Fondazione presentasse dell’ulteriore ingiustificato disavanzo, si valuterà se procedere alla revoca del riconoscimento della personalità giuridica o, verificandosene i presupposti, adottare i provvedimenti previsti dagli artt. 26, 27 e/o 28 del Codice Civile (unificazione dell’amministrazione, estinzione e trasformazione delle Fondazioni). Nell’ambito di tale attività di acquisizione di ulteriore documentazione concernente la fondazione nel rispetto della legge ed in particolare delle disposizioni normative in tema di tutela sulla riservatezza dei dati, si potrà provvedere ad acquisire informazioni e documenti da altri soggetti pubblici e/o privati purché inerenti le attività delle fondazioni sottoposte a controllo.

Il mancato inoltro della documentazione di cui ai precedenti punti I, II, III, IV, V e VI o la mancata risposta alle richiesta di integrazione o di informazioni può costituire presupposto per l’esercizio dei poteri di intervento quando, in conseguenza di tale comportamento, sia seriamente ostacolata l’attività di vigilanza e controllo e vi siano ragioni per ritenere possibili attività non in conformità dello statuto, dello scopo della fondazione o della legge.

L’esercizio dei poteri di cui all’articolo 25 del Codice Civile presuppone, comunque, la preventiva audizione degli amministratori della fondazione interessata quando ciò sia possibile e viene realizzato attraverso deliberazione della Giunta Regionale.

Analogamente l’esercizio dei poteri e delle prerogative di cui agli articoli 26, 27 e 28 c.c., quando si rendano necessari a seguito dell’attività di controllo e vigilanza di cui all’articolo 25 c.c., viene realizzato attraverso specifica autorizzazione della Giunta Regionale.

I rappresentanti della Regione, dalla stessa nominati in seno agli organi delle Fondazioni iscritte nel Registro Regionale, sono tenuti a relazionare sull’attività svolta dalla Fondazione.

Per quanto riguarda le Fondazioni costituite, partecipate o finanziate dalla Regione Piemonte ma operanti in ambito nazionale e, pertanto, non sottoposte alla vigilanza della Regione, sarà attivata una collaborazione con gli uffici delle Prefetture competenti al fine della assunzione delle informazioni di natura patrimoniale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8//R/2002.

(omissis)