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Bollettino Ufficiale n. 14 del 6 / 04 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo

Deliberazione G.P. n. 61 del 2 febbraio 2006. Progetti di coltivazione e recupero ambientale di cava in Località Rocchetta da realizzarsi nel Comune di Villanova Mondovì. Proponenti: “SAISEF S.p.A.” Via Vittorio Veneto 4 - Mondovì; “Giuggia Costruzioni S.n.c.” Via Cave 28 - Villanova Mondovì. Giudizio di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i..

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell’ambito delle Conferenze dei Servizi del 13.10.2005 e del 18.11.2005, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell’Ente.

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale dei progetti di coltivazione e recupero di cava in Località Rocchetta da realizzare nel Comune di Villanova Mondovì presentati da parte del Sig. Giuggia Mario, (omissis), in qualità di Legale Rappresentante della Società Giuggia Costruzioni S.n.c., con sede in Villanova Mondovì, Via Cave 28, e da parte del Sig. Blengini Pierfranco, (omissis), in qualità di Legale Rappresentante della Società SAISEF S.p.A., con sede in Mondovì, Via Vittorio Veneto 4, in quanto gli interventi in progetto - viste le attuali condizioni ambientali del sito - non ne determineranno un significativo degrado né un’importante perturbazione in fase di realizzazione e di esercizio e nelle condizioni di rilascio del sito.

2. Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dai proponenti, sulle componenti ambientali in corso d’opera e per l’ottimale riuscita degli interventi di recupero dell’area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- previamente alla prosecuzione dell’attività estrattiva dovrà essere messa in sicurezza e definitivamente collocata la cappella di San Bernardo;

- lo scarico di limo sul piazzale della Ditta SAISEF dovrà essere preceduto dal progressivo innalzamento dell’argine di contenimento che dovrà essere rivegetato, almeno nella componente erbacea, in stretta successione con la sua progressiva realizzazione. L’intervento dovrà essere eseguito esclusivamente con l’utilizzo delle tecniche di idrosemina potenziata;

- sui cumuli di discarica del materiale limoso dovrà essere garantita la corretta regimazione delle acque sia mediante la realizzazione delle canalette sulle scarpate che attraverso la posa in opera di appositi drenaggi interni, così come previsto nella documentazione integrativa presentata;

- sia assicurato durante ed al termine della coltivazione il corretto deflusso delle acque meteoriche mediante le opere di canalizzazione previste nel progetto; in particolare, la rete drenante dovrà essere prontamente adeguata con il progredire della coltivazione;

- tutte le piste di collegamento tra le diverse quote previste in progetto al termine degli interventi di recupero ambientale dovranno essere realizzate con larghezza non inferiore a tre metri e munite di apposita canaletta inerbita per la raccolta delle acque;

- per tutta la durata dell’intervento dovrà essere garantita l’accessibilità alla diverse porzioni del fronte esaurito, anche al termine degli interventi di recupero ambientale al fine di garantire la corretta manutenzione;

- per il parziale riempimento dei gradoni al termine della fase di coltivazione dovrà essere utilizzato materiale roccioso a pezzatura grossolana derivante dalla coltivazione, limitando l’utilizzo dei limi ed un 20% max sul totale della volumetria dislocata;

- la prosecuzione della coltivazione oltre il primo quinquennio autorizzativo potrà essere autorizzata solo previa verifica della corretta esecuzione degli interventi di recupero ambientale sulle porzioni esaurite del fronte di scavo comprese tra le quote 680 e 630 m slm;

- al termine della coltivazione venga rimesso a dimora il terreno vegetale precedentemente accantonato. Nel caso si renda necessario l’utilizzo del materiale vegetale di origine alloctona dovrà essere presentata a tutti i soggetti della Conferenza dei Servizi una scheda tecnica che specifichi la provenienza e le caratteristiche di tale materiale.

- entro 90 giorni a far data dal rilascio del provvedimento autorizzativo comunale le Ditte proponenti dovranno presentare a tutti i soggetti della Conferenza dei Servizi un elaborato grafico in cui siano rappresentate le aree adibite allo stoccaggio dei materiali regolamentati dal D.Lgs. 22/97 e dal D.M. 05/02/1998; contestualmente dovranno essere valutate le aree rimaste libere al fine di prevedere interventi di recupero ambientale di parti del piazzale già a partire dal primo quinquennio autorizzativo;

- l’impianto delle specie arboree-arbustive che interesserà il piazzale di cava dovrà seguire un sesto irregolare in modo da conferire al soprassuolo arboreo-arbustivo un aspetto il più naturaliforme possibile;

- entro sei mesi dalla scadenza dell’autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;

- al fine di ottenere un’ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dal termine degli interventi di recupero;

3. di dare atto delle autorizzazioni acquisite ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 13.10.2005 e del 21.12.2005, conservati agli atti dell’Ente;

4. di dare atto del parere espresso dall’ASL 16 con nota prot. n. 27464 dell’11.10.05, dalla Regione Piemonte, Settore Gestione Beni Ambientali con nota prot. di ric. 55522 del 22.11.2005, dalla Regione Piemonte, Direzione Industria Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva con nota prot. 13947 del 12.10.2005, dal Corpo Forestale dello Stato con nota prot. n. 13460 del 07.12.2005, tutte allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

5. di rinviare la formalizzazione degli atti di autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. ai relativi provvedimenti di competenza del Comune di Villanova Mondovì, sede degli interventi, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

6. di rinviare altresì la formalizzazione delle autorizzazioni ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i. ai relativi provvedimenti di competenza del Settore provinciale Risorse Idriche, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

7. di subordinare le predette autorizzazioni comunali ex L.R. 69/78 e s.m.i. al rispetto di tutte le condizioni così come sopra risultanti nonché di quelle contenute nell’Elaborato tecnico “Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.,” allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

8. di dare atto che ai sensi dell’art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i. il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente punto 5) costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente;

9. di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l’acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l’esercizio degli interventi in progetto;

10. di dare atto altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1. nonché le autorizzazioni ed i pareri di cui ai punti 3, 4, 5, 6 sono rilasciate:

- sulla base degli elaborati costituenti i progetti definitivi come integrati nel corso del procedimento in argomento, di cui una copia è conservata agli atti dell’Ufficio provinciale Deposito Progetti, C.so Nizza 30, Cuneo;

- facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

- subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 2. nonché di quelle formulate dai soggetti titolari del rilascio delle autorizzazioni ex L.R. 45/89 e s.m.i, , ex D.Lgs 42/2004 e del parere tecnico ex L.R. 69/78 e s.m.i.;

11. di stabilire che le eventuali modifiche ai progetti definitivi come integrati nel corso del procedimento in argomento, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all’esame dell’autorità competente alla VIA;

12. di prescrivere, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, di affidare all’ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa delle opere e a lavori conclusi e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’avvio e del termine dei lavori all’ARPA Piemonte -Dipartimento di Cuneo- Settore VIA- Via M. D’Azeglio 4, Cuneo;

13. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1., ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell’art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i. , per la durata di tre anni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione dei progetti, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione dei progetti medesimi, la procedura è integralmente rinnovata;

14. di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

15. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

16. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso.

17. Di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Al presente provvedimento è allegata, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione:

- Elaborato tecnico “Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78";

- nota prot.n. 27464 dell’11.10.05 dell’ASL 16, contenente il parere igienico sanitario favorevole (Allegato.1);

- nota prot. ric.n. 55522 del 22.11.2005 della Regione Piemonte, Settore Gestione Beni Ambientali, contenente l’autorizzazione con prescrizioni ex D. Lgs. 42/2004 (Allegato 2);

- nota prot. n. 13460 del 07.12.2005 del Corpo Forestale dello Stato contenente il parere tecnico con prescrizioni ex L.R. 45/89 e s.m.i. (Allegato 3).

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto.

Allegati (omissis)