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Bollettino Ufficiale n. 13 del 30 / 03 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 6 marzo 2006, n. 48-2325

Assistenza sanitaria all’estero : criteri di valutazione e rimborso delle spese di soggiorno sostenute da assistiti portatori di handicap autorizzati dai Centri regionali di riferimento a ricevere cure presso Centri di altissima specializzazione all’estero. Modifica della D.G.R. n. 42-27285 del 10.05.1999. Revoca della D.G.R. n. 179-29555 dell’ 8 .11.1993

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

per le motivazioni in premessa indicate,

- di estendere, a decorrere dalle richieste di rimborso per trasferimenti all’estero per cure successive alla data del 1° gennaio 2006, quanto previsto dal D.P.C.M. del 01.12.2000 per le strutture alberghiere e/o abitative collegate, anche alle strutture alberghiere e/o abitative non collegate in caso di espressa dichiarazione da parte del Centro estero di assoluta inesistenza di soluzioni alberghiere e/o abitative collegate al Centro medesimo;

- di estendere conseguentemente, a decorrere dalle richieste di rimborso per trasferimenti all’estero per cure successive alla data del 1° gennaio 2006, i limiti di rimborso già previsti dal D.P.C.M. del 01.12.2000 per le strutture alberghiere e/o abitative collegate anche ai rimborsi per le strutture alberghiere e/o abitative non collegate con il Centro estero. Il valore del rimborso non potrà essere superiore alla spesa complessiva rendicontata attraverso la presentazione in via di richiesta di liquidazione delle relative pezze giustificative (ricevute fiscali, fatture, scontrini ecc.) ed in ogni caso il rimborso totale per vitto e alloggio non potrà comunque superare l’importo fissato dall’intera diaria spettante al personale dirigenziale di seconda fascia dello Stato (Accordo Stato-Regioni del 06.02.2003). (D.M. 27.08.1998 così come modificato dal D.M. 13.01.2003) (Atti rep. n. 1611). Nell’eventualità che le spese alimentari siano documentate da scontrini o ricevute fiscali anonime, potranno essere considerate unicamente le spese inerenti l’acquisto e/o fruizione di generi alimentari e/o pasti. Occorre precisare che nel caso in cui non sia possibile individuare la natura delle suddette spese, gli importi relativi non potranno essere riconosciuti;

- di estendere, a decorrere dalle richieste di rimborso per trasferimenti all’estero per cure successive alla data del 1° gennaio 2006, alle ipotesi di strutture alberghiere e/o abitative non collegate con il Centro estero il regime degli acconti da erogarsi ai sensi dell’ Accordo Stato-Regioni del 06.02.2003;

- di demandare alle disposizioni stabilite dall’art. 3 dell’Accordo Stato - Regioni del 6.02.2003 (Atto rep. 1611) per quanto attiene alle modalità di corresponsione degli acconti;

- di demandare a successivo provvedimento le modalità e i criteri da applicare per l’eventuale riconoscimento del rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio per soggiorni presso Centri di altissima specializzazione all’estero sprovvisti di strutture alberghiere e/o abitative collegate;

- di determinare, a modifica della D.G.R. n. 42-27285 del 10.05.1999, le modalità di svolgimento dei lavori e del funzionamento della Commissione Amministrativo - Sanitaria per la formulazione delle valutazioni e dei pareri di competenza regionale nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 7 del D.M. 03.11.1989, così come interpretato dall’art. 2 del D.M. 30.08.1991 e modificato dal D.M. 13.05.1993, secondo apposito Regolamento di cui all’allegato 1) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- di stabilire che i componenti della Commissione Amministrativo - Sanitaria per la formulazione delle valutazioni e dei pareri di competenza regionale nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 7 del D.M. 03.11.1989, saranno individuati con apposita determinazione dirigenziale della Direzione Programmazione Sanitaria dell’Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità, competente per la materia;

- di revocare conseguentemente la D.G.R. n. 179-29555 del 08.11.1993;

- di stabilire che il funzionamento della Commissione Amministrativo - Sanitaria in oggetto non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale;

- di dare inoltre atto che la copertura finanziaria degli oneri economici derivanti dai rimborsi per cure all’estero, per l’utilizzo di Strutture non collegate al Centro di altissima specializzazione all’estero, rientrano nell’ambito delle quote stanziate sul capitolo 15450 del bilancio regionale per l’anno 2006 ed assegnate alle Aziende Sanitarie Locali per le attività non incluse nei LEA di cui al D.P.C.M. 29.11.2001.

La presente deliberazione sara’ pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)