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Bollettino Ufficiale n. 13 del 30 / 03 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia del Verbano Cusio Ossola

L.R. 40/98 e s.m.i., D.G.P. n. 90/05. Fase di Valutazione della Procedura di V.I.A. relativa al progetto di “impianto idroelettrico sul Torrente Devero in Comune di Baceno (VB)” presentato dalla Ditta Interalpi di Sinigiani Marco. Giudizio di compatibilità ambientale. Determinazione n. 145 del 09/03/2006

Il Dirigente

Premesso che:

- In data 25/05/2005, ns. prot. n. 0023941 del 25/05/2005, il Sig. Sinigiani Marco, per conto della Ditta Interalpi con sede a Crodo (VB) in via Pellanda 6/a ha presentato all’Organo Tecnico V.I.A. della Provincia del Verbano Cusio Ossola, domanda di avvio della Fase di Valutazione della Procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 12 della L.R. 40/98 e s.m.i., relativamente al progetto di “impianto idroelettrico sul Torrente Devero in Valle Devero in Comune di Baceno (VB)” rientrante nella categoria progettuale n. 41 dell’Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i., già sottoposto alla Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ex L.R. 40/98 e s.m.i., il cui esito - necessità di sottoporre lo stesso alla Fase di Valutazione di cui all’art. 12 della L.R. 40/98 e s.m.i. - è stato espresso con Determinazione Dirigenziale dell’8° Settore Tutela dell’Ambiente della Provincia del Verbano Cusio Ossola n. 423 del 02/08/2004.

- Contestualmente alla nota di cui sopra il proponente ha ottemperato alle disposizioni di cui all’art. 12 della L.R. 40/98 e s.m.i. in merito alla presentazione agli Uffici ed Enti Competenti, in adeguato numero di copie, della documentazione tecnica, progettuale ed amministrativa necessaria nonché alla pubblicazione sul quotidiano “La Prealpina” del 25/05/2005 dell’avvenuto deposito, presso l’Ufficio Deposito Progetti V.I.A. della Provincia del Verbano Cusio Ossola, di detta documentazione.

- Sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 23 del 09/06/2005 è stata pubblicata la comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e l’avvio del procedimento inerente alla Fase di Valutazione della procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 13, comma 1 della L.R. 40/98 e s.m.i..

- In data 18/07/2005 si è svolta la prima seduta della Conferenza di Servizi di cui all’art. 13 della L.R. 40/98 e s.m.i., nella quale è stato stabilito di sospendere il procedimento in oggetto al fine di consentire al Servizio Risorse Idriche provinciale lo svolgimento degli adempimenti necessari alla definizione di eventuali domande di concessione di derivazione in concorrenza.

- Con nota ns. prot. n. 0044489/7° del 30/09/2005 il Servizio Risorse Idriche provinciale ha comunicato al Servizio scrivente l’assenza di domande di concessione di derivazione in concorrenza con quella in oggetto.

- In data 15/11/2005 si è svolto il sopralluogo tecnico sui luoghi oggetto degli interventi proposti.

- Con nota ns. prot. n. 0053455 del 18/11/2005 la Ditta Interalpi ha trasmesso nuova documentazione tecnica in sostituzione e aggiornamento di quelle già consegnate in data 25/05/2005. Con tale soluzione si prevede il rilascio di una portata di Deflusso Minimo Vitale in alveo al torrente Devero pari a 411 l/s in luogo di 50 l/s inizialmente previsti, con messa in funzione dell’impianto solo a seguito della attivazione dei rilasci di Deflusso Minimo Vitale dalle opere di presa ENEL collocate più a monte rispetto all’impianto in progetto.

- In data 06/12/2005 si è svolta la seconda seduta della Conferenza di Servizi di cui all’art. 13 della L.R. 40/98 e s.m.i., dalla quale sono emerse le seguenti considerazioni, riportate nel relativo verbale, conservato agli atti dell’Ente.

- Il rilascio di una portata di Deflusso Minimo Vitale pari a 411 l/s non è al momento realizzabile in quanto la portata disponibile media annua è pari a 399,7 l/s a causa dell’assenza di rilasci dalle opere di presa ENEL collocate più a monte, come peraltro consentito dalle autorizzazioni vigenti, fino alla emanazione di nuove disposizioni normative (norme di attuazione del P.T.A.). Tale situazione pregiudica di fatto l’istallazione di qualsiasi nuova derivazione di acqua e quindi anche dell’impianto in progetto.

- Non è ammissibile una eventuale autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto il cui funzionamento è vincolato ai rilasci dalle opere di presa superiori di proprietà di altro Soggetto, per la cui attivazione non sono note con certezza, al momento attuale, modalità di calcolo e tempistica di attuazione.

- Non è ammissibile l’applicazione di una portata di Deflusso Minimo Vitale calcolata sul bacino residuo (ottenuto sottraendo al bacino totale sotteso all’opera di presa i sottobacini sottesi dalle opere di presa superiori) o comunque inferiore al valore di 411 l/s (anche per un periodo transitorio), in quanto ciò costituirebbe una sorta di elusione del concetto stesso di Deflusso Minimo Vitale che è definito dal Piano di Tutela delle Acque Regionale come “la minima portata in grado di garantire la tutela delle biocenosi acquatiche compatibilmente con un equilibrato utilizzo della risorsa idrica”. E’ evidente che tale definizione è da riferirsi al calcolo sull’intero bacino sotteso dall’opera di presa e che l’applicazione di D.M.V. minori penalizzerebbe in maniera eccessiva l’ecosistema acquatico del torrente in oggetto.

- La realizzazione della derivazione d’acqua in progetto con Deflusso Minimo Vitale inferiore a 411 l/s costituirebbe un’ulteriore elemento di squilibrio nel bilancio idrologico del bacino del Torrente Devero, allo stato attuale già compromesso da prelievi che trasferiscono acqua in altri bacini e per i quali non vige l’obbligo di rilascio del D.M.V..

- Con nota ns. prot. n. 0059531/7° del 23/12/2005 il Servizio Cave e Compatibilità Ambientale ha dato comunicazione alla Ditta Interalpi dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di cui in oggetto, ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i..

Considerato che:

- La Ditta Interalpi, con nota del 03/01/2006, ns. prot. n. 0000727 del 05/01/2006 ha presentato osservazioni ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. nel termine di dieci giorni dalla comunicazione chiedendo di riesaminare il progetto prendendo in considerazione la proposta originaria di rilascio di D.M.V. pari a 50 l/s.

- La Ditta Interalpi, con nota del 08/02/2006, ns. prot. n. 0007935 del 10/02/2006 ha proposto l’applicazione di un rilascio di Deflusso Minimo Vitale pari a 100 l/s al fine di limitare l’impatto ambientale derivante dall’esercizio dell’impianto.

Ritenuto di confermare quanto emerso nell’ambito della seconda seduta della Conferenza di Servizi del 06/12/2005 e quindi di non accogliere la richiesta della Ditta Interalpi di riesaminare il progetto, anche in riferimento alla proposta di aumentare il rilascio di deflusso Minimo Vitale dal valore di 50 l/s al valore di 100 l/s.

Visti:

- la L.R. 40/98 e s.m.i.;

- la D.G.P. /90/05;

- la L.R. 44/00 e s.m.i.;

- il D.Lgs. 267/00;

- il R.D. 1775/33 e s.m.i.;

- il D.P.G.R. n. 10/R del 29/07/2003;

- la L. 241/90 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente di questa Provincia n. 38/2005 prot. n. 0057492 del 12/12/2005 avente per oggetto “Conferimento incarichi di direzione dei Settori dell’Ente”.

Valutate le risultanze emerse nel corso della Conferenza di Servizi svoltasi nelle sedute del 18/07/2005 e 06/12/2005.

Ritenuto, in base alle premesse e in particolare a quanto emerso nell’ambito della II seduta della Conferenza di Servizi del 06/12/2005, di poter esprimere giudizio di compatibilità ambientale negativo in merito al progetto in oggetto.

determina

1. Di prendere atto dell’esito della Conferenza di Servizi relativa al procedimento di cui all’oggetto svoltasi nelle sedute del 18/07/2005 e 06/12/2005.

2. Di esprimere giudizio di compatibilità ambientale negativo relativamente al progetto di “impianto idroelettrico sul Torrente Devero in Valle Devero in Comune di Baceno (VB)” presentato dalla Ditta Interalpi di Sinigiani Marco con sede a Crodo (VB) in via Pellanda 6/a, con istanza ns. prot. n. 0023941 del 25/05/2005, per le motivazioni espresse in premessa e in particolare in base a quanto emerso nell’ambito della II seduta della Conferenza di Servizi del 06/12/2005 e riportato nel relativo verbale, conservato agli atti dell’Ente.

3. Di chiudere, pertanto, con il presente atto, con riferimento a quanto espresso al precedente punto 2, il procedimento in oggetto.

4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 21, comma 1 della L.R. 40/98, s.m.i., gli atti che consentono in via definitiva la realizzazione delle opere e degli interventi adottati in violazione delle disposizioni di cui all’art. 4 della stessa legge sono nulli.

5. Di notificare la presente Determinazione Dirigenziale alla Ditta Interalpi di Sinigiani Marco e di trasmettere la stessa ai Soggetti interessati di cui all’art. 9 della L.R. 40/98 e s.m.i., nonché alle Autorità di supporto all’Organo Tecnico V.I.A. provinciale, all’Ufficio di Segreteria Generale dell’Ente per la pubblicazione all’Albo ed al Segretario Generale.

6. Di dare atto che avverso la presente Determinazione Dirigenziale è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Dirigente
Mauro Proverbio