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Bollettino Ufficiale n. 13 del 30 / 03 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza in data 15 giugno 2000, della Ditta “Lanificio Botto Giuseppe e Figli S.p.a.”, per concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 0,27 (zerovirgolaventisette) e medi 0,26 (zerovirgolaventisei) d’acqua, per mezzo di n. 4 (quattro) sorgenti ubicate in località Rovella del Comune di Bioglio, da adibire ad uso potabile. Assenso. P.P. Bioglio 3 - C.U.R. BI10369

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 2 agosto 2004 dal Sig. Botto Poala Paolo, in qualità di Amministratore Delegato della Ditta “Lanificio Botto Giuseppe e Figli S.p.a.”, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, nei limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta “Lanificio Botto Giuseppe e Figli S.p.a.”, omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 0,27 e medi 0,26 d’acqua, per un totale di metri cubi annui 8.200, prelevati per mezzo di n. 4 sorgenti, ubicate in località Rovella del Comune di Bioglio, foglio di mappa n. 5, particelle n. 8, 21 e 52, da adibire ad uso potabile;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall’articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione del minimo previsto per l’uso potabile con portate medie superiori a 0,1 l/sec, ai sensi del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel period,o compreso tre il 1 gennaio e il 31 gennaio dell’anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell’articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell’utenza d’acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 dello stesso.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L’amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

Omissis

(omissis)

Biella, 17 marzo 2006

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato