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Bollettino Ufficiale n. 13 del 30 / 03 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Ornavasso (Verbano Cusio Ossola)

Statuto Comunale (deliberazione C.C. n. 10/2005)

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1
PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune di Ornavasso è Ente locale autonomo di governo e di amministrazione nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali dello Stato Italiano che ne determina le funzioni e dalle norme del presente Statuto.

2. Ne risulta pertanto che il Comune di Ornavasso: a) rappresenta la propria comunità, della quale cura gli interessi e promuove lo sviluppo, nei rapporti con lo Stato, con la Regione Piemonte, con la provincia del Verbano Cusio Ossola e con gli altri Enti o soggetti pubblici e privati nonché, per quanto attiene la propria origine walser, nei rapporti con la Comunità internazionale; b) è dotato di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa ed amministrativa ed esercita le proprie funzioni mediante i propri organi secondo le attribuzioni stabilite dal presente Statuto ed dai regolamenti ad esso connessi; c) è dotato di autonomia finanziaria ed impositiva nell’ambito delle leggi e del coordinamento della pubblica finanza; d) è titolare di funzioni e poteri propri ed esercita funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione Piemonte nel rispetto delle leggi vigenti secondo il principio di sussidiarietà, in base al quale le funzioni amministrative competono all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;

Art. 2
TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il territorio del Comune di Ornavasso ha un’estensione territoriale di 25.870 Kmq complessivi, di cui

3.680 Kmq di territorio pianeggiante a fondovalle e 22.320 Kmq di territorio montano ed è delimitato dal confine con i Comuni di Anzola d’Ossola, Premosello Chiovenda, Mergozzo, Gravellona Toce, Casale Corte Cerro, Loreglia, Valstrona.

2. Il territorio di cui al precedente comma comprende il capoluogo di Ornavasso, ove è istituita in Piazza del Municipio n. 10 la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici e la frazione di Migiandone.

3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

Art. 3
DENOMINAZIONE, STEMMA, GONFALONE, LOGO DEL COMUNE E BANDIERA DEI 12 COMUNI WALSER

1. Il Comune e gli atti di sigillo si identificano con il nome italiano di Ornavasso e quello storico walser di Urnafasch nonché con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 6 luglio 1960 registrato alla Corte dei Conti l’8 ottobre 1960 al n. 4 Presidenza foglio n. 330.

2. Il gonfalone del Comune è costituito da un drappo di colore azzurro al cui centro è posto lo stemma dell’Ente e al cui margine superiore sinistro è applicata una mostrina azzurra contenente il tricolore italiano ed una stella d’argento a cinque punte.

3. Il Sindaco può disporre che il gonfalone del Comune venga esibito al di fuori della sede Comunale in occasioni di particolare rilevanza o per rappresentare l’Amministrazione in celebrazioni ufficiali.

4. Il Comune utilizza un logo distintivo che ne caratterizza i documenti e gli strumenti di comunicazione istituzionale. L’utilizzo del logo è concesso dal Comune, nel rispetto della normativa vigente in materia, a soggetti che vengono in relazione con l’Amministrazione e che intendono qualificare la loro attività anche con un elemento di evidenziazione grafica della particolare relazione.

5. L’uso e la riproduzione non autorizzati dello stemma, del gonfalone e del logo sono vietati.

6. Il Comune riconosce la bandiera dei dodici comuni walser del Piemonte che nel rispetto della normativa vigente potrà essere esposta al di fuori della sede Comunale accanto alla bandiera italiana, europea e regionale quale simbolo della minoranza linguistica cui il Comune appartiene.

Art. 4
ALBO PRETORIO

1. Il Sindaco individua nella sede comunale apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle leggi vigenti.

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo tale da garantire accessibilità, integralità e consultazione.

3. L’affissione degli atti di cui al primo comma è curata dal Segretario Comunale che, avvalendosi del messo comunale, fa affiggere e certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art. 5
FINALITA’ E COMPITI

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità fondando la propria azione sui principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione ed ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della medesima.

2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona e l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica, sociale e culturale del paese. Attua ogni strumento per favorire la parità di opportunità fra uomo e donna.

3. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali ed economiche all’amministrazione.

4. Il Comune ispira la propria azione di governo ai seguenti criteri principi:

a) superamento e prevenzione degli squilibri economici, sociali, culturali e territoriali esistenti nel proprio ambito;

b) tutela della vita umana, della persona e della famiglia nonché valorizzazione della maternità e della paternità ed assistenza sociale agli anziani, ai minori, agli inabili, agli invalidi ed ai meno abbienti;

c) promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

d) sostegno alla realizzazione del sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l’attività delle organizzazioni di volontariato;

e) valorizzazione e sviluppo delle risorse naturali ed ambientali presenti in tutto il territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita. Sarà dato particolare riguardo al sostegno e alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio montano dell’Ossola;

f) difesa e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico e artistico garantendone il godimento da parte della collettività e lo sviluppo del patrimonio culturale anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

Art. 6
PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre nella determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione Piemonte e della Provincia avvalendosi dell’apparato delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Comunità Montana, con la Provincia e con la Regione sono formati ai principi di cooperazione, coordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra diverse serie di autonomia.

PARTE PRIMA

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I - ORGANI ELETTIVI

Art. 7
ORGANI

1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

Art. 8
IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l’intera comunità e ne determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico ed amministrativo.

2. Il Consiglio Comunale costituito in conformità alla legge ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. L’elezione del Consiglio Comunale, la sua durata, il numero dei Consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

4. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

5. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio della solidarietà ed impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità.

6. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione perseguendo il raccordo con la programmazione della Comunità Montana, della Provincia, della Regione e dello Stato.

7. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

8. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco è presieduto dal ViceSindaco o, in mancanza anche di questo, dagli altri Assessori secondo l’ordine di età.

Art. 9
SESSIONE E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.

2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque (5) giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre (3) giorni prima. In caso d’eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di non meno di ventiquattro (24) ore.

4. La convocazione del Consiglio Comunale e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare nello stesso è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto (1/5) dei Consiglieri Comunali assegnati al Comune; in tale ultimo caso la riunione deve tenersi entro i successivi venti (20) giorni dalla richiesta e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti purché di competenza consiliare.

5. La convocazione del Consiglio Comunale è effettuata tramite avvisi scritti contenti l’ordine del giorno degli argomenti da trattare e da notificarsi a ciascun Consigliere Comunale nel domicilio eletto nel territorio del Comune per il tramite del messo comunale che ne attesa la consegna. L’avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima.

6. E’ ammessa su iniziativa del Sindaco l’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione purché sia rispettata la forma di cui al comma precedente e purché la notifica può essere effettuata almeno ventiquattro (24) ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all’albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali due (2) giorni prima nel caso di sessioni ordinarie e straordinarie e contestualmente all’avviso convocazione nel caso di eccezionale urgenza.

9. La prima convocazione del Consiglio Comunale stabilito dopo la elezioni per il suo rinnovo viene effettuata dal Sindaco entro dieci (10) giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci (10) giorni dalla convocazione.

10. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta Comunale rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Art. 10
COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Le materie di competenza, le funzioni ed il funzionamento di ciascuna Commissione sono determinate dalla deliberazione consiliare di istituzione fermo restando, in ogni caso, che la composizione deve comunque sempre assicurare la rappresentanza alle minoranze.

3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, esperti e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l’esame di specifici argomenti.

4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta essi lo richiedono.

Art. 11
CONSIGLIERI COMUNALI

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera Comunità alla quale costantemente rispondono

2. Le funzioni di Consigliere Comunale Anziano sono esercitate dal Consigliere Comunale che ha riportato la cifra individuale più alta costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza. A parità di voti sono esercitate dal Consigliere Comunale più anziano di età.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale sono disciplinate dalla legge, sono assunte al protocollo comunale, sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.

4. I Consiglieri Comunali che non intervengono per tre (3) sedute consecutive ovvero dieci (10) sedute nel corso dell’anno solare senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, Il Sindaco a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del Consigliere Comunale interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i., a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere Comunale ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti (20) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della stessa comunicazione. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio Comunale esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere Comunale interessato.

Art. 12
DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale previsti dalla legge sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio Comunale, fermo restando che l’esame delle proposte di deliberazioni e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse è subordinato all’acquisizione dei pareri previsti dalla legge in osservanza del principio del giusto provvedimento.

2. Ciascun Consigliere Comunale è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.

3. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti diritti e contabilità loro proprie verso il Comune e verso aziende comunali soggette alla sua amministrazione o vigilanza come pure quando si tratta di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini secondo le disposizioni di legge civile o di conferire impieghi ai medesimi. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti di opere nell’interesse del Comune o degli Enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

4. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle società e dagli altri enti dipendenti dallo stesso Comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge. L’acquisizione delle informazioni e delle notizie da parte dei Consiglieri Comunali deve in ogni caso avvenire con modalità tali da non incidere negativamente sulla normale attività degli uffici del Comune.

Art. 13
GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Capi Gruppo Consiliari sono individuati nei Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Art. 14
RAPPRESENTANTI PRESSO LA COMUNITA’ MONTANA

1. I Rappresentanti del Comune presso la Comunità Montana, di cui due (2) rappresentanti del gruppo di maggioranza ed un (1) rappresentante del gruppo di minoranza, sono nominati dal Consiglio nel proprio seno, con votazione segreta, su proposta dei capi gruppo consiliari.

2. Ogni consigliere avrà diritto ad un voto e risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 15
LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale è l’organo di governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

2. Adotta tutti gli atti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

3. Le competenze della Giunta Comunale sono disciplinate dall’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. L’accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta Comunale salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42, lettera i), del T.U. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.. Anche l’autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta.

4. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da non meno di quattro (4) e non più di sei (6) Assessori, di cui uno è investito della carica di ViceSindaco.

5. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri Comunali ma un terzo (1/3) degli stessi Assessori può tuttavia essere nominato anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale nonché di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio Comunale e intervengono nella discussione per illustrare argomenti concernenti la propria delega ma non hanno diritto di voto.

6. Il ViceSindaco e gli altri componenti della Giunta Comunale sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

7. Il Sindaco può in ogni tempo revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale e deve sostituire entro quindici (15) giorni gli Assessori dimissionari.

8. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro e con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione ed i coniugi.

9. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta Comunale rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 16
SESSIONE, CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale si riunisce su convocazione del Sindaco ogni qual volta si renda necessario o il Sindaco lo giudichi opportuno.

2. Nel caso di assenza del Sindaco la Giunta Comunale può essere riunita e presieduta dal ViceSindaco o in caso di sua assenza dall’Assessore più anziano d’età.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed alla medesima possono partecipare senza diritto di voto esperti tecnici e funzionari invitati dal Sindaco a riferire su particolari problemi.

3. Le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai Capi Gruppo Consiliari, contestualmente all’affissione all’albo pretorio.

Art. 17
DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l’intervento della metà dei componenti assegnati senza computare il Sindaco ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalla legge.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutino segreto le deliberazioni concernenti le persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questa svolta.

3. Le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell’argomento in seduta segreta.

4. L’istruttoria della documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti, la verbalizzazione delle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale sono curate dal Segretario Comunale secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente dell’organo collegiale nominato dal Presidente.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

Art. 18
MOZIONE DI SFIDUCIA.

1. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti dei Consiglieri Comunali assegnati al Comune.

2. La mozione di sfiducia (i) deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti (2/5) dei Consiglieri Comunali assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco, (ii) deve essere depositata al protocollo comunale che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai Capi Gruppo Consiliari, entro le 24 ore successive e (iii) deve essere messa in discussione non prima di dieci (10) giorni e non oltre trenta (30) giorni dalla sua presentazione.

3. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale ed il Segretario Comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

Art. 19
SINDACO

1. Il Sindaco è il Capo del Governo locale ed in tale veste esercita funzione di rappresentanza e Presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenze e poteri di indirizzo di vigilanza e controllo dell’attività degli Assessori e delle strutture gestionali esecutive.

3. Al Sindaco oltre alle competenze di legge sono assegnati dal presente Statuto e dai regolamenti le seguenti attribuzioni di amministrazione, di vigilanza e di organizzazione delle competenze connesse all’ufficio:

- attribuzioni di amministrazione Il Sindaco: a) ha la rappresentanza generale dell’Ente; b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell’attività politico-amministrativa del Comune; c) coordina l’attività dei singoli Assessori; d) può sospendere l’adozione di atti specifici concernenti attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all’esame della Giunta; e) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine ad indirizzi funzionali di vigilanza sull’intera gestione amministrativa a tutti gli uffici e servizi; f) promuove ed assume iniziative per concludere accordi e programmi con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge; g) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale; h) convoca i comizi per i referendum consultivi; i) adotta ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge, nei casi di emergenza sanitaria o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale e nei casi di emergenza di cui all’art. 50 comma 5 e 6 del T.U. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; l) ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e grado.

- attribuzioni di vigilanza

Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente informazioni ed atti, anche riservati, presso tutti gli uffici e servizi del Comune;

b) promuove direttamente, o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l’acquisizione degli atti, documenti ed informazioni presso aziende speciali, istituzioni e società appartenenti all’Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;

e) collabora con il revisore del conto del Comune per definire le modalità di svolgimento delle Sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta Comunale.

attribuzioni di organizzazione

Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti dell’ordine del giorno, dispone la convocazione e presiede il Consiglio Comunale ai sensi del Regolamento del Consiglio Comunale;

b) convoca quando necessario e presiede la conferenza dei Capi Gruppo Consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalla legge;

d) propone argomenti da trattare, dispone la convocazione e presiede la Giunta Comunale;

e) ha potere di delega generale o parziale delle Sue competenze ed attribuzioni;

f) può delegare la sottoscrizione di particolari specifici atti, non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori, al Segretario Comunale;

g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio Comunale.

Art. 20
VICE SINDACO

1. Il ViceSindaco nominato tale dal Sindaco lo sostituisce in tutte le Sue funzioni, in caso di temporanea assenza, impedimento o sospensione.

2. In caso di assenza o impedimento del ViceSindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l’Assessore più anziano di età.

Art. 21
ASSESSORI

1. Gli Assessori hanno il compito di sovraintendere ciascuno ad un particolare settore di amministrazione o ad una specifica area d’interesse, dando impulso all’attività degli uffici nel rispetto degli indirizzi e dei programmi stabiliti dagli organi di governo del Comune, nonché vigilando sul corretto esercizio dell’attività amministrativa e di gestione.

2. In relazione alle materie affidate alla loro cura, gli Assessori possono impartire specifiche direttive ai Responsabili di Servizio dell’Amministrazione Comunale, al fine di precisare obiettivi di gestione ed elementi riconducibili all’indirizzo politico-amministrativo.

3. Ove consentito dalla legge il Sindaco può attribuire agli Assessori la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.

4 Le dimissioni dalla carica di Assessore devono essere presentate dall’interessato in forma scritta al Sindaco, sono assunte al protocollo comunale e sono immediatamente efficaci.

Art. 22
DELEGATO ALLA FRAZIONE

1. Il Sindaco può delegare un Consigliere Comunale, residente nella frazione di Migiandone, per l’esercizio delle funzioni in ordine alla emanazione di atti attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica, così come per lo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria, nonché per la vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, con relative informazioni al Sindaco stesso ed al Prefetto.

2. L’atto di delegazione specifica i poteri del delegato, il quale è tenuto a presentare, annualmente, una relazione al Sindaco sulle condizioni e sui bisogni della frazione di Migiandone e di essa viene data comunicazione al Consiglio Comunale.

Art. 23
CONSIGLIERI DEL SINDACO

1. Fatte salve le attribuzioni degli Assessori, nonché le competenze gestionali dei Responsabili di Servizio, il Sindaco può affidare con proprio atto, ad uno o più Consiglieri Comunali anche di minoranza compiti specifici, definendo le modalità di svolgimento ed i termini di esercizio delle particolari attività.

2. I compiti di cui al comma precedente non possono comunque comportare poteri di rappresentanza istituzionale dell’Ente o di sostituzione del Sindaco in funzione vicaria.

3. L’attività svolta dai Consiglieri del Sindaco non comporta la corresponsione di alcuna indennità o di gettoni di presenza.

TITOLO II -ORGANI AMMINISTRATIVI

Art. 24
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. L’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune è disciplinato da apposito regolamento predisposto in osservanza di quanto stabilito dalla normativa in materia, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Comunale ed in base a criteri di autonomia, flessibilità delle componenti strutturali, funzionalità ed economicità di gestione, di professionalità e responsabilità, nonché in conformità con i principi per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione spetta ai Responsabili di Servizio.

Art. 25
ELEMENTI GENERALI DELL’ORGANIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all’organizzazione e gestione del personale, nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

2. L’Amministrazione Comunale sviluppa la sua azione attraverso unità organizzative e strutture preposte all’assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee, inerenti una molteplicità di competenze e di obiettivi.

3. Nell’ambito delle forme di collaborazione con altri Enti Locali, l’Amministrazione promuove la costituzione di strutture comuni, composte da dipendenti dei singoli Enti, con funzioni strumentali ed istruttorie, in ordine a politiche ed opere rivolte all’intera comunità locale.

Art. 26
RUOLO DEI RESPONSABILI DEL SERVIZIO

1. I Responsabili del Servizio operano per la gestione amministrativa dell’azione del Comune, tradotta in atti e sviluppata attraverso le strutture organizzative nelle quali è articolata l’Amministrazione Comunale.

2. Per l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organismi di governo del Comune, i Responsabili del Servizio assumono, nell’area delle rispettive competenze ed in conformità allo Statuto e ai regolamenti, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa. In quest’ambito adottano tutti gli atti necessari ed opportuni, ivi compresi quelli che impegnino l’amministrazione verso l’esterno o che comportino l’esercizio di poteri discrezionali, secondo modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

3. Il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi specifica le attribuzioni e i compiti dei Responsabili di Servizio preposti alle varie articolazioni organizzative del Comune, fermo restando che ai Responsabili del Servizio spettano altresì:

a) l’adozione degli atti ad essi delegati dal Sindaco;

b) i compiti e le funzioni esplicitanti le varie forme di collaborazione con il Sindaco, con la Giunta Comunale e con il Consiglio Comunale in relazione allo svolgimento dell’attività amministrativa, con particolare riguardo alla predisposizione ed all’attuazione di programmi e progettualità complessi;

c) la stipulazione in rappresentanza dell’Ente dei contratti già deliberati, l’approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni, la gestione delle procedure di appalto e di concorso, il rilascio delle autorizzazioni o concessioni nonché la predisposizione degli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.

d) lo sviluppo di ogni attività utile a dare attuazione a progettualità e programmi specifici dei quali il Comune sia soggetto promotore o partecipante in ambito comunitario, nazionale o regionale.

I Responsabili del Servizio svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, ad esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;

f) emettono ordinanze di ingiunzione, di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di Legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all’art. 50 del T.U. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla Legge e dal regolamento;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale ed alle direttive impartite dal Sindaco;

l) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Sindaco.

4. I Responsabili del Servizio sono responsabili del risultato dell’attività svolta in relazione agli obiettivi assegnati, con particolare riferimento allo svolgimento della propria azione secondo criteri di correttezza amministrativa e di efficienza della gestione.

Art. 27
SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale viene nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente. Le attribuzioni, le responsabilità e lo stato giuridico ed economico del Segretario Comunale sono stabilite dalla legge, cui compete inoltre di determinare le sanzioni disciplinari, la nomina, la cessazione e la revoca e dal Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi.

2. Il Segretario Comunale assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali del Comune.

3. Il Segretario comunale in particolare:

a) sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Servizio e ne coordina l’attività in mancanza di un Direttore Generale tranne il caso in cui gli stessi siano componenti dell’organo esecutivo in virtù della legge 28.12.2001 n. 448;

b) svolge attività di qualificata consulenza giuridica per gli amministratori ed i Responsabili di Servizio, potendo, su richiesta, esprimere specifici pareri motivati su atti e questioni ad esso sottoposti;

c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale e ne cura la verbalizzazione;

d) dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici;

e) sovrintende l’attività delle varie articolazioni organizzative del Comune per le materie attinenti il coordinamento dei procedimenti per il raggiungimento del massimo livello di efficienza ed efficacia;

f) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Nell’ipotesi in cui non risultano stipulate convenzioni ai sensi dell’art. 108 comma 3 del D. Lgvo 267/2000 il Sindaco può conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario.

Art. 28
PERSONALE

1. Il personale dipendente del Comune è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall’ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono parimenti disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 29
INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell’Ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 110 del T.U. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. fermo restando che i contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato salvo che non sia consentito da apposite norme di legge.

Art. 30
COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Con provvedimento del Sindaco possono essere conferiti incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi statuisce i requisiti, le modalità, le procedure e la durata del conferimento degli incarichi di collaborazione esterna.

Art. 31
UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

1. Possono essere costituiti uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli Assessori per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché, in quest’ultimo caso, l’Ente non sia dissestato e non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del T.U. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

TITOLO III
SERVIZI PUBBLICI

Art. 32
FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Il Comune nell’ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

2. Il Comune, ove non eserciti le funzioni e le attività di competenza direttamente a mezzo dei propri uffici, può avvalersi, nei limiti di legge, di apposite strutture quali aziende speciali, istituzioni, società, convenzioni, consorzi o altri organismi disciplinati dalla legge, il cui oggetto sociale o la cui finalità ricomprenda l’espletamento di attività strumentali a quelle dell’Amministrazione comunale.

3. Il Comune individua, tra quelli definiti dalla legge e nel rispetto degli eventuali limitazioni e finalizzazioni poste dalla stessa, i modelli e le forme di gestione dei servizi pubblici locali più adeguati alle esigenze della popolazione e del territorio, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.

4. Le decisioni relative all’assunzione diretta ovvero alla diversa forma di gestione dei servizi pubblici sono di competenza del Consiglio Comunale e debbono essere adottate previa acquisizione di un’analisi di fattibilità, concernente le caratteristiche, i profili tecnico-gestionali e qualitativi, la rilevanza sociale, gli elementi dimensionali ed i conseguenti riflessi organizzativi del servizio, la sua rilevanza economica ed il relativo impatto sul tessuto economico del territorio.

5. Il Comune può inoltre affidare l’esercizio di funzioni amministrative a società per azioni costituite con il vincolo della partecipazione maggioritaria di capitale pubblico e può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

Art. 33
AZIENDE SPECIALI

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti ad eccezione di quelli di cui all’art. 113 del T.U. n. 267/2000 come sostituito dall’art. 35 della Legge 448/2001, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un’azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo Statuto.

2. Sono organi dell’azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore: a) il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a Consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi.; b) il Presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a); c) il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell’azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo Statuto dell’azienda può prevedere condizioni e modalità per l’affidamento dell’incarico di Direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

3. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del Presidente della azienda o di altre metà dei membri effettivi del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell’intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.

4. L’ordinamento dell’azienda speciale è disciplinato dallo Statuto, approvato dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

5. L’organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall’azienda stessa, con proprio regolamento.

6. L’azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

7. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

8. Lo Statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 34
ISTITUZIONI

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune per l’esercizio di servizi sociali, privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale e di capacità di compiere gli atti necessari allo svolgimento delle attività assegnate, nel rispetto del presente statuto, dei regolamenti comunali e degli indirizzi fissati dal Consiglio comunale. A tal fine ciascuna istituzione ha un proprio regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, il quale disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente statuto, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi, di erogazione dei servizi e quant’altro concerne la struttura e il funzionamento dell’istituzione medesima.

2. Il regime contabile delle istituzioni è disciplinato dal regolamento in modo da garantire la piena autonomia e responsabilità gestionale delle istituzioni anche attraverso forme di contabilità economica.

3. Le istituzioni dispongono altresì di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi e delle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio delle istituzioni e sono da queste accertate e riscosse.

4. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell’istituzione.

Art. 35
SOCIET PER AZIONI O A RESPONSABILIT LIMITATA

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell’Ente a Società per azioni o a responsabilità limitata, per la gestione di servizi pubblici ovvero attività economiche le cui finalità ricomprendano l’espletamento di attività strumentali a quelle dell’Amministrazione comunale, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. L’atto costitutivo, lo Statuto o l’acquisto di quote di azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

4. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all’Assemblea dei soci in rappresentanza dell’Ente.

5. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

Art. 36
CONVENZIONI

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con Amministrazioni statali, altri Enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 37
CONSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Enti Locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili. A tal fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.

2. La Convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del Consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati negli albi pretori degli Enti contraenti

3. Il Sindaco o suo delegato fa parte dell’Assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del Consorzio.

Art. 38
ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì all’approvazione formale dell’accordo stesso ai sensi di legge.

3. Qualora l’accordo sia adottato con Decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta (30) giorni a pena di decadenza.

TITOLO IV
CONTROLLO INTERNO

Art. 39
PRINCIPI E CRITERI

1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Il Regolamento di Contabilità disciplina la contabilità comunale fermo restando che il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili devono in ogni caso favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione del Comune.

3. L’attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell’Ente. Ê facoltà del Consiglio Comunale richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organizzazione e alla gestione dei servizi.

Art. 40
REVISORE DEL CONTO

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un revisore del conto eletto dal Consiglio Comunale in conformità al disposto dell’art. 234 del T.U. 18.08.2000 n. 267 che, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull’ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l’elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa. Il Regolamento di Contabilità può prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza.

2. Il revisore del conto dura in carica un triennio, è rieleggibile per una sola volta e non è revocabile salvo inadempienze. Per la revoca e la decadenza del revisore del conto si applicano altresì, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative ai Sindaci delle S.p.A.

3. Il revisore del conto, nel rispetto della legge e secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento di Contabilità, svolge i compiti di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune. Presta assistenza, ove richiesto, alle sedute della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale nella quali vengono esaminati e approvati il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili.

4. Nell’esercizio delle sue funzioni il revisore del conto ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze facendone richiesta al Segretario Comunale e dandone comunicazione al Sindaco

Art. 41
BILANCIO E RENDICONTO DI GESTIONE

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi della universalità, della integrità e del pareggio economico e finanziario.

2. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza il visto di regolarità contabile che attesta la relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio.

3. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto, deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 Giugno dell’anno successivo, comprendente il conto del bilancio, il conto economato ed il conto del patrimonio.

4. La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa in cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore.

Art. 42
MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO
NEI TERMINI / COMMISSARIAMENTO

1. Qualora nei termini fissati dal T.U. 18.08.2000 n. 267 o altro termine di rinvio, non sia stato predisposto dalla Giunta Comunale lo schema di bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio Comunale non abbia approvato nei termini di Legge lo schema predetto, predisposto dalla Giunta si procede al commissariamento, con la procedura riportata nei seguenti commi.

2. Il Segretario comunale attesta con propria dichiarazione, da comunicare al Sindaco entro cinque (5) giorni dalla scadenza, l’avvenuto trascorso dei termini di cui sopra e che occorre procedere alla nomina del commissario ad acta per l’adempimento surrogatorio. La comunicazione deve pervenire al Sindaco tramite il servizio di protocollo.

3. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca la Giunta Comunale, entro i due (2) giorni successivi all’assunzione della stessa al protocollo, per procedere alla nomina del Commissario incaricato alla predisposizione dello schema ed approvazione del bilancio scegliendolo tra i Segretari Comunali e Provinciali, tra dirigenti o funzionari amministrativi, sia in servizio che in quiescenza, tra avvocati o commercialisti di provata competenza in campo amministrativo e degli Enti Locali in particolare, tra revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso Enti Locali e tra docenti universitari in materia di diritto amministrativo. Qualora l’incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento degli incarichi e ai contratti di lavoro.

4. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta Comunale nei termini di cui sopra, o la Giunta Comunale non provveda a nominare il Commissario, il Segretario Comunale ne da’ immediata comunicazione al Prefetto, affinché provveda in merito.

5. Il Commissario, qualora la Giunta comunale non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione ne provvede alla predisposizione d’ufficio entro dieci (10) giorni dalla notifica dell’atto di nomina.

6. Il Commissario, nei successivi cinque (5) giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, invia a ciascun Consigliere Comunale, con lettera notificata in forma amministrativa, l’avviso di convocazione della seduta di approvazione del bilancio stesso, unitamente alla documentazione di bilancio, con l’avvertenza che i Consiglieri Comunali possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria. Il termine di convocazione non deve superare i venti (20) giorni dalla data della lettera di invito. Non si applicano i termini previsti per l’approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

7. I termini di cui al comma 6, nel caso in cui la Giunta Comunale avesse predisposto nei termini lo schema di bilancio, decorrono dalla data di notifica della nomina del Commissario ad acta.

8. Qualora il Consiglio Comunale non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal Commissario, questi provvede direttamente entro i successivi due (2) giorni da quello di scadenza di tale termine, ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente il Prefetto, ai fini dell’avvio della procedura di scioglimento del Consiglio, ai sensi dell’art. 141, secondo comma, del T.U. 18.08.2000 n. 267.

PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 43
ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

1. Il Comune promuove e favorisce forme di collaborazione con gli altri enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tenendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 44
PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. L’attività dell’Ente diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 45
UNIONE DI COMUNI

1. In attuazione al principio di cui al precedente art. 43 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, un’Unione di Comuni con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 46
PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L’amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere dei cittadini o dei soggetti economici su specifici problemi.

CAPO I
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 47
INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi, coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno la facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio dello stesso, ha l’obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il Regolamento degli Istituti di Partecipazione stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all’albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione ed informazione.

6. Gli aventi diritto, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all’oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell’istruttoria, entro venti (20) giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma, deve pronunciarsi sull’accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all’organo comunale competente all’emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell’atto e può essere preceduto da contradditorio orale.

9. Se l’intervento partecipativo non concerne l’emanazione di un provvedimento, l’amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro trenta (30) giorni, le proprie valutazioni sull’istanza, la petizione e la proposta.

10. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi, coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli di cui la normativa vigente sottrae all’accesso.

11. La Giunta Comunale può concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 48
ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività dell’amministrazione.

2. La risposta all’interrogazione viene fornita entro il termine massimo di trenta (30) giorni dal Sindaco o dal Segretario Comunale o dal dipendente incaricato a seconda della natura politica o gestionale dell’aspetto sollevato.

3. Le modalità dell’interrogazione sono indicate Regolamento degli Istituti di Partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell’istanza.

Art. 49
PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il Regolamento degli Istituti di Partecipazione determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e la assegnazione all’organo competente, il quale procede nell’esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l’archiviazione qualora non ritenga di aderire all’indicazione contenuta nella petizione. In quest’ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell’esame da parte dell’organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall’organo competente entro quarantacinque (45) giorni dalla presentazione. Le decisioni assunte dagli organi comunali sono comunicate entro dieci (10) giorni.

4. La petizione deve essere sottoscritta da non meno dell’un percento (1%) degli aventi diritto al voto,

5. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato ciascun Consigliere Comunale può sollevare la questione in Consiglio Comunale, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.

6. La procedura si chiude in ogni caso con provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 50
PROPOSTE

1. La proposta è un’iniziativa dei cittadini finalizzata a far assumere dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale una deliberazione di interesse generale. La proposta deve essere sottoscritta da almeno trecentocinquanta (350) aventi diritto al voto; le firme devono essere apposte davanti un incaricato del Comune o in alternativa autenticate nei modi di legge.

2. L’organo competente deve esaminare la proposta entro quarantacinque (45) giorni dalla sua presentazione.

3. Sono esclusi dal diritto di iniziativa popolare la revisione dello Statuto, le decisioni in materia dei tributi locali e tariffe, l’esecuzione di norme statali e regionali, le espropriazioni per pubblica utilità.

CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 51
PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 53, l’accesso ai dati di cui è in possesso l’amministrazione e tramite l’adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.

Art. 52
ASSOCIAZIONI

1. Nell’ambito delle finalità perseguite dal Comune è istituito l’Albo delle forme associative.

2. I criteri e le modalità per l’iscrizione all’Albo sono disciplinate dal Regolamento degli Istituti di Partecipazione.

3. Per ottenere l’iscrizione all’Albo le Associazioni e le altre libere forme associative dovranno assicurare la corrispondenza dei propri fini a quelle del Comune, la rappresentatività degli interessi dei cittadini locali, la strutturazione democratica della partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione.

4. Le associazione e le altre forme associative iscritte all’Albo: saranno consultate nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali; potranno ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o attività dalle stesse organizzate, per la cui concessione è competente la Giunta Comunale; potranno accedere alla struttura ed ai beni e servizi comunali secondo le modalità previste dal Regolamento degli Istituti di Partecipazione.

Art. 53
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L’Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando finalità da perseguire, requisiti per l’adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi, previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale, sono sentiti nelle materie in oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 54
INCENTIVAZIONE

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo.

Art. 55
PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

CAPO III
REFERENDUM E DIRITTI DI ACCESSO

Art. 56 -REFERENDUM

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell’azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere: a) il venticinque percento (25%) per cento del corpo elettorale; b) il Consiglio Comunale.

4. Il Consiglio Comunale fissa nel Regolamento degli Istituti di Partecipazione i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

5. Entro sessanta (60) giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio Comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

6. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri Comunali assegnati al Comune.

Art. 57
DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite Regolamento degli Istituti di Partecipazione.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti, che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il Regolamento degli Istituti di Partecipazione, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 58
DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L’Ente deve di norma avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il Regolamento degli Istituti di Partecipazione detta norme atte a garantire l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dalla legge.

Art. 59
DIFENSORE CIVICO

1. Nell’intento di garantire il buon andamento, l’imparzialità, la tempestività e la correttezza dell’azione amministrativa il Comune, su deliberazione del Consiglio Comunale, aderisce ad iniziative per la costituzione di un unico Ufficio di Difensore Civico tra Enti diversi.

2. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune.

3. Il Difensore Civico svolge i compiti assegnatigli dalla legge.

TITOLO III
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 60
STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei Consiglieri assegnati al Comune. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta (30) giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati fermo restando che nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro quindici (15) giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l’effettiva conoscibilità.

4. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio Comunale adeguano lo Statuto entro centoventi giorni (120) dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

Art. 61
REGOLAMENTI

1. Il Comune emana regolamenti: a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto; b)in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge in generale sugli enti locali, la potestà regolarmente viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanati dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L’iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta Comunale, a ciascun Consigliere Comunale ed ai cittadini ai sensi di quanto disposto dallo art. 49 del presente Statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’albo pretorio dopo l’adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di quindici (15) giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art.62
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’Albo Pretorio del Comune per trenta (30) giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Lo Statuto entra in vigore il trentunesimo (31) giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

3. Il Consiglio Comunale approva entro un anno, se non esistenti, i regolamenti previsti dallo Statuto.

4. Fino all’adozione dei suddetti regolamenti mancanti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.