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Bollettino Ufficiale n. 12 del 23 / 03 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 13 marzo 2006, n. 19-2351

Parere regionale ex art. 6 della L. 349/86 espresso ai sensi dell’art 18 della L.R. 40/1998 e valutazione d’incidenza ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i, relative all’ “Impianto CEMEX” ubicato nel sito Eurex in Comune di Saluggia, Provincia di Vercelli presentato dalla Societa’ Sogin S.p.A. - Roma

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della L. 349/86, per le motivazioni indicate in premessa, che per il progetto di “Impianto CEMEX”, ubicato presso il sito Enea - Eurex in Comune di Saluggia, Provincia di Vercelli presentato da Sogin S.p.A. sia condivisibile l’obiettivo del progetto finalizzato al trattamento di solidificazione mediante cementazione dei rifiuti liquidi radioattivi ed annesso deposito temporaneo, in considerazione del fatto che la sicurezza intrinseca offerta dai manufatti finali stoccati in idonee strutture temporanee è maggiore rispetto all’attuale configurazione impiantistica e rappresenta una significativa riduzione del rischio radiologico;

- di considerare che l’intervento proposto rappresenta un necessario stadio intermedio del percorso che ha come traguardo finale il rilascio del sito privo di vincoli di natura radiologica;

- di ritenere in merito alla valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i. che gli interventi in progetto siano da considerarsi compatibili con la conservazione delle emergenze naturalistiche che hanno portato all’individuazione dei Siti di Importanza Comunitaria e non ne pregiudichino l’integrità, a patto che siano recepite le prescrizioni indicate in merito in premessa;

- di ritenere che l’espressione del parere debba essere vincolata al recepimento delle seguenti condizioni:

1. l’impianto di processo deve essere destinato unicamente al trattamento dei rifiuti liquidi radioattivi attualmente stoccati presso il sito, dei rifiuti liquidi radioattivi da processo, nonché dei rifiuti liquidi che saranno prodotti dalle operazioni di lavaggio/decontaminazione previste nell’ambito del programma di decommissioning - disattivazione degli impianti ed infrastrutture nucleari dell’impianto Eurex;

2. il deposito D3 deve avere caratteristiche e dimensioni funzionali unicamente allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti solidi di terza categoria prodotti dal trattamento di cementazione, dei rifiuti solidi di terza categoria stoccati nel sito e di quelli provenienti dal trattamento e condizionamento dei rifiuti solidi prodotti durante lo smantellamento delle installazioni nucleari del sito, anche in rispondenza e coerenza ai limiti della licenza di esercizio dell’impianto Eurex come richiamato nella deliberazione 14 giugno 2004 della Commissione tecnica nazionale, citata in narrativa, e che venga in tal senso esercito escludendo acquisizioni di materiali provenienti da altri siti;

3. il proponente deve elaborare altresì un progetto organico inerente gli interventi di compensazione ambientale volti a garantire il miglioramento dell’assetto ecologico ed ambientale del territorio del Comune di Saluggia, come meglio specificato in narrativa;

ed inoltre, devono essere recepite tutte le prescrizioni e raccomandazioni elencate in premessa e di seguito dettagliatamente riportate:

4. ASPETTI RADIOLOGICI

Per ottimizzare le attività di monitoraggio radiologico e controllo e con l’obiettivo di garantire la salvaguardia dell’ambiente e della popolazione sia in condizioni di normale esercizio che nel caso di eventi anomali o incidentali, si ritiene indispensabile che:

4.1 il proponente predisponga nel sistema di monitoraggio radiologico postazioni fisse di monitoraggio e di allarme per il controllo in continuo dei rilasci in ambiente e, in particolare:

- una postazione fissa sul fiume Dora Baltea a valle degli scarichi, per il monitoraggio della contaminazione dell’acqua superficiale dovuta allo scarico degli effluenti liquidi;

- una postazione fissa per il monitoraggio della contaminazione in aria da collocarsi nel punto di massima ricaduta degli effluenti aeriformi.

A tal fine si richiede che, in fase di progettazione del sistema di monitoraggio, il proponente concordi con ARPA le modalità di realizzazione delle postazioni, i metodi di campionamento nonché le tempistiche e le modalità di rilevazione e restituzione dei dati.

4.2 che sia previsto un riesame periodico dei presupposti tecnici relativi all’impatto radiologico ambientale del progetto in esame, le cui modalità dovranno essere definite d’intesa tra lo proponente, l’ARPA, la Regione Piemonte e l’APAT secondo le rispettive funzioni, attribuzioni e competenze, anche attraverso uno specifico Protocollo operativo.

Il riesame periodico dovrà essere articolato nelle seguenti fasi:

- al termine delle prove non nucleari;

- al termine delle prove nucleari;

- al termine di ogni campagna di cementazione;

- nel corso dell’esercizio del deposito D3;

- al termine di tutte le campagne di cementazione, con frequenza minima quinquennale;

- in caso di uno qualsiasi degli eventi incidentali classificati in Categoria III

e dovrà riguardare in particolare:

- valutazioni generali sulle fasi di esercizio pregresse, con riferimento agli effettivi impegni delle formule di scarico e ad eventuali eventi anomali o incidentali;

- l’adeguatezza della rete locale di monitoraggio della radioattività ambientale;

- le stime di impegno delle formule di scarico;

- le stime di rilasci nel caso di situazioni anomale o incidentali, con eventuali ridefinizioni delle stesse;

- le condizioni di conservazione dei manufatti di II e III categoria derivanti dalle operazioni di cementazione.

4.3 che sia previsto un riesame periodico della rete locale di monitoraggio radiologico ambientale dell’esercente (ex art. 54 del D.Lgs. 230/1995 e ss.mm.ii.).

4.4 che siano tempestivamente segnalati alla struttura competente presso l’ARPA:

- qualsiasi evento anomalo o incidentale che possa comportare un significativo incremento del rischio di contaminazione dell’ambiente e di esposizione delle persone (art. 100 del D.Lgs. 230/1995 e ss.mm.ii.);

- qualsiasi significativa variazione nell’esercizio dell’impianto Cemex e del deposito D3, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti liquidi secondari di processo e dei manufatti di III categoria.

4.5 che siano effettuate alla struttura competente presso l’ARPA le comunicazioni preventive degli scarichi di effluenti liquidi con indicazione dell’impegno della formula di scarico, secondo le modalità già consolidate per l’esercizio dell’impianto EUREX, implementate con il riscontro oggettivo delle condizioni funzionali del punto di scarico del collettore e della portata del fiume Dora Baltea.

5. SUOLO E SOTTOSUOLO

5.1 Qualora si dovesse evidenziare sul sito una situazione di inquinamento, anche causata da attività pregresse, dovranno essere messe in atto le procedure finalizzate alla bonifica del sito, con attuale riferimento al D.M. 471/99 regolamento attuativo dell’art. 17 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i..

5.2 Sempre in riferimento al D.M. 471/99, si ritiene che possa essere in ogni caso cautelativa la realizzazione di una campagna di monitoraggio delle acque sotterranee sui punti di campionamento esistenti volta a verificare che i superamenti delle concentrazioni limite accettabili nelle acque sotterranee rilevati, ove ancora esistenti e non dovuti ad episodi puntuali, non si propaghino all’interno dell’area di intervento rendendo necessaria l’attivazione delle procedure di cui all’art. 17 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i..

5.3 Per lo stoccaggio dei materiali pericolosi dovranno essere attuati sistemi di contenimento mediante i quali sarà possibile escludere il verificarsi di potenziali sversamenti, che potrebbero indurre modificazioni della qualità delle acque sotterranee.

6. ASPETTI GEOLOGICI

6.1 Il proponente dovrà elaborare una relazione geotecnica e geologica conforme ai disposti del D.M. 11.03.1988 ed i relativi documenti dovranno essere realizzati da tecnici idoneamente abilitati in materia. In particolare si sottolinea che:

- all’interno della relazione geologica, in particolare dovranno essere indicate analisi e schema delle circolazione idrica sotterranea e possibile interazioni con l’attività di progetto.

- l’indagine geotecnica dovrà contenere valutazioni circa le scelte fondazionali in coerenza con i carichi e i cedimenti ammissibili. Dovrà essere indicata la metodologia utilizzata per il dimensionamento dei parametri geotecnici indicati.

- l’indagine geognostica, come peraltro indicato nella documentazione di progetto, dovrà essere opportunamente integrata al fine di escludere eventuali sorprese di natura geologica (eventuali nuovi sondaggi e/o prove penetrometriche).

7. RISORSE IDRICHE

7.1 Il sistema di smaltimento delle acque reflue industriali e civili dovrà essere separato da quello delle acque meteoriche o che, in alternativa siano realizzati idonei pozzetti di ispezione e campionamento a valle dei singoli sistemi di trattamento, prima della miscelazione dei reflui.

7.2 Il proponente dovrà predisporre un piano di monitoraggio delle acque, concordando a tal fine con la Direzione regionale competente e con l’ARPA, le modalità di realizzazione, i metodi di campionamento, nonché le tempistiche di rilevazione e restituzione dei dati.

8. RIFIUTI CONVENZIONALI

8.1 Dovrà essere assicurata una corretta gestione dei rifiuti connessi all’opera di cui trattasi, nel rispetto della normativa vigente in materia, assicurando innanzitutto che sia minimizzata la loro produzione e ottimizzato il loro recupero e, in considerazione della complessità della normativa di riferimento, si evidenzia che occorre un adeguato approfondimento della stessa al fine di garantire una gestione corretta dei rifiuti anche per quanto attiene le procedure da seguire (ad esempio per quanto attiene la richiesta delle autorizzazioni necessarie e l’ottenimento dei conseguenti provvedimenti autorizzativi).

9. RIFIUTI RADIOATTIVI

9.1 Poiché viene evidenziata la possibilità di stoccare manufatti di III categoria derivanti dall’esercizio dell’impianto Cemex nel deposito D-2 nel caso in cui risultino deteriorati - e quindi non più stoccabili nel deposito D3 per la presenza di un overpack, nonostante la Guida Tecnica 26 dell’APAT stabilisca caratteristiche comuni per un deposito temporaneo di rifiuti radioattivi sia di II che di III categoria, risulta necessario che il deposito D2 abbia tutte le caratteristiche atte a garantire lo stoccaggio temporaneo di tali manufatti in condizioni di sicurezza.

10. ATMOSFERA

10.1 Poiché gli impatti sulla matrice atmosferica del progetto sono riconducibili principalmente alla fase di cantiere e all’impianto di betonaggio (collocato esternamente al sito), tutte le attività di cantiere e ad esso connesse dovranno essere attentamente gestite in modo da minimizzare la formazione di polveri e adottando tutte le misure tecniche e operative per limitare le emissioni. Si citano, a titolo esemplificativo, i seguenti accorgimenti:

- costante bagnatura delle strade utilizzate, pavimentate e non, in particolar modo nelle vicinanze di recettori;

- lavaggio attivo e passivo pneumatici di tutti i mezzi in uscita dal cantiere e dalle aree di approvvigionamento e conferimento materiali, prima dell’inserimento nella viabilità ordinaria;

- bagnatura e copertura con teloni dei materiali trasportati con autocarri;

- costante bagnatura dei cumuli di materiale stoccato nelle aree di cantiere;

- utilizzo di autoveicoli e autocarri a basso tasso emissivo.

In particolare per quanto riguarda le fasi di movimentazione e stoccaggio di materiali polverulenti :

- tutte le fasi dovranno essere svolte in modo da contenere le emissioni diffuse, preferibilmente con dispositivi chiusi, e gli effluenti provenienti da tali dispositivi dovranno essere captati e convogliati ad un sistema di abbattimento delle polveri con filtri a tessuto.

- i silos per lo stoccaggio dei materiali dovranno essere dotati di un sistema per l’abbattimento delle polveri con filtri a tessuto

- i sistemi per l’abbattimento delle polveri con filtri a tessuto dovranno essere dimensionati e manutenuti in modo tale da garantire il mantenimento, in tutte le condizioni di funzionamento, di un valore di emissione di polveri totali inferiore a 10 mg/m3 a 0° C e 0,101 mpa.

- qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento dovrà comportare la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell’impianto di abbattimento.

10.2 L’impianto di betonaggio dovrà essere stato autorizzato ai sensi del DPR 203/88, anche seguendo le procedure semplificate delle autorizzazioni di carattere generale di cui alla D.G.R. n. 71-16738 del 17 febbraio 1997 modificata dalla D.D. n. 347 del 3 luglio 2000.

10.3 Per quanto riguarda la fase di esercizio le emissioni di inquinanti convenzionali provenienti dai sistemi di movimentazione e stoccaggio dei reagenti (cemento, soda caustica, acido nitrico...) nonché le emissioni del camino di espulsione aria dell’edificio di processo e del deposito D3, dovranno essere preventivamente autorizzate ai sensi del DPR 203/88 dalla Provincia competente per territorio.

11. RUMORE

11.1 Il rumore generato durante la fase di cantiere dovrà rispettare i limiti di zona vigenti al momento dell’inizio dei lavori, fatte salve le eventuali deroghe concesse dal Comune per le attività rumorose temporanee di cui all’art. 6, comma 1, lettera h, della legge 447/1995, qualora detto obiettivo non fosse raggiungibile con l’adozione di tutti gli appropriati accorgimenti tecnici e operativi atti a minimizzare il disturbo.

11.2 In particolare, per quanto riguarda le zone a ridosso dei Siti di Importanza Comunitaria si richiede che in fase di cantiere vengano attuate le seguenti misure di mitigazione volte a limitare le possibili ricadute, ovvero:

- utilizzo di macchine movimento terra ed operatrici gommate, piuttosto che cingolate, con potenza minima appropriata al tipo di intervento;

- utilizzo di impianti fissi, gruppi elettrogeni e compressori tutti opportunamente insonorizzati.

12. INSERIMENTO PAESAGGISTICO

12.1 Si ritiene opportuno riverificare la congruità delle finiture esterne con gli obiettivi di qualità paesaggistica e di tutela degli aspetti di valore preposti dal dispositivo di vincolo, tenendo conto ad esempio delle seguenti indicazioni:

- per i rivestimenti di facciata in lamiera ondulata e per il rivestimento del camino, parrebbero opportune finiture esterne (non lucide) e tonalità chiare che evitino di dar luogo a superfici riflettenti, e di conseguenza di forte impatto visivo;

- per le restanti porzioni di facciata, parrebbero maggiormente congrui rivestimenti con tonalità scure ma scelte tuttavia nell’ambito dei cromatismi naturali prevalenti nella località (ad es. nei toni più scuri della gamma delle terre);

- per la tinteggiatura dei portoni, stanti le significative dimensioni, parrebbero più congrue tonalità di minor impatto visivo, che risultino in armonia con i cromatismi di facciata e con quelli naturali prevalenti nella località.

13. COMPENSAZIONI AMBIENTALI

In presenza delle incognite che permangono con riguardo alla variabile temporale collegata all’individuazione del sito deputato ad ospitare il Deposito nazionale per i rifiuti di terza categoria, nonché delle più generali incognite connesse alla messa in sicurezza ed allo stoccaggio definitivo dei rifiuti di prima e seconda categoria, si ritiene necessario prevedere, a carico del proponente, delle misure di compensazione delle passività ambientali che continuano a perdurare nell’area a valere come condizione che determina il perdurare di una “ipoteca” ambientale" sull’area. A tal fine si richiede che :

13.1 il proponente elabori un progetto organico inerente gli interventi di compensazione ambientale volti a garantire il miglioramento dell’assetto ecologico ed ambientale del territorio del Comune di Saluggia in area circostante all’area di intervento nonché in prossimità del sito della Riserva naturale dell’Isolotto del Ritano, concordando con il Comune di Saluggia e l’Ente di Gestione del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po - Tratto Torinese le aree, le modalità e le tempistiche degli interventi.

Tale progetto dovrà rappresentare interventi che permettano di giungere ad un assetto ecologico e territoriale dell’area comunale di migliore qualità e valenza, sia in termini ambientali che paesaggistici, senza pertanto riferirsi ad altri aspetti o tipologie di intervento che non abbiano attinenza al tema di riequilibrio dell’uso del suolo e delle condizioni di qualità ambientale del territorio rurale.

Le compensazioni ambientali, in ogni caso, non comportano, e non sono connesse alla condizione, che le opere in progetto possano rimanere nell’area.

14. MONITORAGGI

Al fine di assicurare la funzione di alta vigilanza regionale, nel quadro di un processo organico e coordinato di azione di monitoraggio sulla messa in sicurezza delle materie stoccate, il proponente sentita anche l’APAT per gli aspetti radiologici, alla conclusione del procedimento, dovrà garantire alla Regione, in termini di comunicazioni e documentazione:

- cronoprogramma e stato di avanzamento delle attività;

- idonea progettazione delle misure prescrittive, di compensazione e di monitoraggio da porre in atto nel sito;

- cronoprogramma e modalità di attuazione delle attività di monitoraggio, d’intesa con l’ARPA, anche nel quadro delle previsioni del protocollo operativo di cui alla D.G.R. n. 17 - 11237 del 9 dicembre 2003 “Disposizioni per lo svolgimento delle attività di controllo e sorveglianza ambientale in materia di radiazioni ionizzanti degli impianti nucleari e di altre particolari installazioni di cui al d.lgs 230/1995 e s.m.i”;

- definizione di modalità condivise di controllo dell’attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’intervento.

- di ribadire con forza la presenza del vincolo imprescindibile della non idoneità del sito a configurarsi come deposito di stoccaggio definitivo, confermando pertanto che l’obiettivo finale delle operazioni di messa in sicurezza dei materiali nucleari deve essere il decommissioning degli impianti e il rilascio totale del sito privo di vincoli di natura radiologica;

- di ritenere che, all’interno del ciclo complessivo di gestione dei rifiuti radioattivi e del suo traguardo finale, sia irrinunciabile il vincolo dell’efficacia del titolo abilitativo per l’esercizio dell’impianto Cemex e del suo sistema di immagazzinamento temporaneo alla conclusione formale della procedura di individuazione dei siti e dei sistemi di gestione centralizzata a livello nazionale prevista agli artt.1, comma1 e 2 della legge 24 dicembre 2003 n.368 e all’art.1, commi 99 e 100, della legge 23 agosto 2004 n.239.;

- di promuovere l’istituzione di un Tavolo Tecnico semestrale costituito dalla Regione, che si avvarrà anche dell’ARPA Piemonte, dalla Provincia di Vercelli, dal Comune di Saluggia e dalla Sogin, al quale saranno invitati a partecipare il Ministero dell’Ambiente e l’APAT, ai fini di poter verificare l’attuazione dell’attività di messa in sicurezza nonché provvedere alla valutazione dei contenuti dell’informazione e dell’attività di report e comunicazione;

- di inviare il presente atto al Ministero dell’Ambiente e del Territorio per il prosieguo dell’iter procedurale ex art. 6 della L. 349/1986;

- di trasmettere il presente atto per opportuna informazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e al Ministero delle Attività Produttive, alla luce delle previsioni programmatiche ed emergenziali relative alla messa in sicurezza dei materiali nucleari e del progressivo decommissioning di tutti gli impianti del ciclo nucleare.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)